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NUOVO SISTEMA DI
TASSAZIONE IN MATERIA
  DI IMPOSTA SUI REDDITI

         LEGGE DELEGA
  PER LA RIFORMA DEL SISTEMA
        FISCALE STATALE


    (L. n.80 del 07/04/2003)
                          1
ISTITUZIONE DELL IRES
            ISTITUZIONE
                                                (Art. 4)
          DELLA NUOVA IRE
               (Art. 3)
                                      (Attuazione con Dlg. 344/2003

    GRADUALE
   ELIMINAZIONE                                          RIFORMA
     DELLIRAP                                           DELLIVA
       (Art. 8)          LEGGE DELEGA                  Sullo standard
                      N. 80 DEL 07/04/2003              Comunitario
    RIFORMA DEL                                            (Art. 5)
SISTEMA DELLACCISA
        (art. 7)


                         ISTITUZIONE DI UNA
                      IMPOSTA SUI SERVIZI (Art. 6)

                                                       2
NUOVO SISTEMA DI
   TASSAZIONE IN MATERIA DI
     IMPOSTA SUI REDDITI
LART. 3 DELLA LEGGE DELEGA 7 APRILE 2003 N.80
  CONTIENE I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI
ENTRO I QUALI IL GOVERNO DOVRA PROCEDERE
  ALLEMANAZIONEDI DECRETI LEGISLATIVI DI
          ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN
   MATERIA DI IRE DESTINATA A SOSTITUIRE
               LATTUALE IRPEF.

                                       3
OBIETTIVI DELLIRE



RAZIONALIZZARE E RAFFORZARE LA
  PROGRESSIVITA DELLIMPOSTA
           PERSONALE



                         4
SOGGETTI PASSIVI
    SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO
    PERSONALE
    - Persone fisiche residenti e non
    - Enti pubblici e privati diversi dalle societ
       commerciali (NO PROFIT)
       Attualmente ancora collocati nellambito IRES

   SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO DI
    IMPRESA
   REGIME INVARIATO PER LE SOCIETA DI
    PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI.
                                         5
RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE
        PREVISTE


   Fino a  100.00023%
   Oltre  100.00033%




                        6
NO TAX AREA

          LART. 2 LEGGE 289/2002

    HA GIA DATO AVVIO, NELLA SOSTANZA, AL
      PROCESSO DI RIFORMA DELLIMPOSTA
                PERSONALE CON

   LINTRODUZIONE DI UNA NUOVA DEDUZIONE
   NUOVE DETRAZIONI
   VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI RELATIVI
    SCAGLIONI
                                         7
   CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La nuova tabella delle aliquote e scaglioni di reddito dal 1属 gennaio 2003:




Gli scaglioni di reddito e le nuove aliquote si applicano ai redditi che sono imputabili
al periodo di imposta CHE INIZIA IL 1属 GENNAIO 2003.


                                                                      8
DEDUZIONE PER ASSICURARE LA
   PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE

                        Lavoro dipendente
                              4.500

Deduzione teorica
     base
     3.000
                    +       Pensione
                              4.000

                        Lavoro autonomo
                        e impresa minore
                             1.500


                               9
DEDUZIONE PER ASSICURARE LA
     PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE
                     Deduzione base
                           3.000
                Non va ragguagliata ad anno
                      Ulteriori deduzioni
             Vanno sommate alla deduzione base
Per lavoro dipendente      - Va ragguagliata al periodo di
        4.500               lavoro nellanno
Per pensione               - Va ragguagliata al periodo di
       4.000                pensione nellanno
Per lavoro autonomo        - Non va ragguagliata al periodo di
        1.500               lavoro nellanno
                                                  10
DEDUZIONE PER ASSICURARE LA
      PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE

   Le deduzioni previste per lavoro dipendente,
    pensione e lavoro autonomo NON SONO MAI
    CUMULABILI TRA LORO

   Se alla formazione del reddito complessivo
    concorrono due o pi湛 delle tipologie reddituali il
    contribuente potr usufruire della deduzione pi湛
    conveniente.

                                              11
DEDUZIONE
EFFETTIVAMENTE SPETTANTE




                       12
ESEMPI
 1. Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE                 36.000
    Oneri deducibili                                   1.500



  Essendo il risultato del rapporto minore di zero la deduzione non spetta

 2. Reddito annuo di PENSIONE                          8.000
    Oneri deducibili                                   1.500


Essendo il risultato maggiore di 1 la deduzione spetta per intero (3.000+4.000) = 7.000


  3. Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE                 20.000
     Oneri deducibili                                   1.500


  Essendo il risultato compreso tra 0 e 1, la deduzione effettivamente spettante 竪
  pari a (3.000+4.500) x 0,5769 = 4.327

                                                                      13
ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I
      SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE

1.   L IMPOSTA NON E DOVUTA
     QUALORA IL REDDITO COMPLESSIVO E COMPOSTO
     ESCLUSIVAMENTE DA :

     -- PENSIONE NON SUPERIORE A  7.500
     -- REDDITI DI TERRENI NON SUPER. A  185,92
     -- REDDITO INERENTE LABITAZIONE PRINCIPALE E
        RELATIVE PERTINENZE


                                         14
ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I
     SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE

2.   SE L IMPORTO DEI REDDITI DA PENSIONE E
     COMPRESO TRA  7.500 E  7.800,
     NON E DOVUTA LA PARTE DIMPOSTA
     NETTA
     EVENTUALMENTE ECCEDENTE LA DIFFERENZA
     TRA
     REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E
     L IMPORTO DI  7.500.



                                     15
LE NUOVE DETRAZIONI

1. Sono finalizzate al mantenimento della            progressivit della
   imposizione    e non pi湛 al riconoscimento        forfetario di spese
   sostenute per la produzione di reddito.

2. Vanno commisurate sul reddito complessivo al netto della deduzione
   per labitazione principale

3. Limporto di detrazione spettante non deve essere pi湛 rapportata al
   periodo di lavoro o di pensione nellanno, ma compete in misura
   piena.

 4. NON SONO CUMULABILI TRA LORO, ma se alla formazione di reddito
   concorrono due o pi湛 tipologie reddituali il contribuente potr fruire
   della detrazione pi湛 favorevole.

                                                              16
LE NUOVE DETRAZIONI




                      17
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

   E una clausola di garanzia che ha lo scopo di tutelare il
    contribuente da eventuali penalizzazioni derivanti
    dallapplicazione delle nuove disposizioni.

   Con tale clausola 竪 riconosciuta la possibilit al
    contribuente di applicare, IN SEDE DI DICHIARAZIONE,
    le disposizioni del Testo Unico in vigore al 31.12.2002,
    qualora queste ultime risultino pi湛 favorevoli.

   Tale clausola pu嘆 essere applicata nelle dichiarazioni
    relative ai redditi del 2003 e del 2004.
                                                   18
19
20

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NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI

  • 1. NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (L. n.80 del 07/04/2003) 1
  • 2. ISTITUZIONE DELL IRES ISTITUZIONE (Art. 4) DELLA NUOVA IRE (Art. 3) (Attuazione con Dlg. 344/2003 GRADUALE ELIMINAZIONE RIFORMA DELLIRAP DELLIVA (Art. 8) LEGGE DELEGA Sullo standard N. 80 DEL 07/04/2003 Comunitario RIFORMA DEL (Art. 5) SISTEMA DELLACCISA (art. 7) ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SUI SERVIZI (Art. 6) 2
  • 3. NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LART. 3 DELLA LEGGE DELEGA 7 APRILE 2003 N.80 CONTIENE I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI ENTRO I QUALI IL GOVERNO DOVRA PROCEDERE ALLEMANAZIONEDI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI IRE DESTINATA A SOSTITUIRE LATTUALE IRPEF. 3
  • 4. OBIETTIVI DELLIRE RAZIONALIZZARE E RAFFORZARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSTA PERSONALE 4
  • 5. SOGGETTI PASSIVI SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO PERSONALE - Persone fisiche residenti e non - Enti pubblici e privati diversi dalle societ commerciali (NO PROFIT) Attualmente ancora collocati nellambito IRES SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO DI IMPRESA REGIME INVARIATO PER LE SOCIETA DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI. 5
  • 6. RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE PREVISTE Fino a 100.00023% Oltre 100.00033% 6
  • 7. NO TAX AREA LART. 2 LEGGE 289/2002 HA GIA DATO AVVIO, NELLA SOSTANZA, AL PROCESSO DI RIFORMA DELLIMPOSTA PERSONALE CON LINTRODUZIONE DI UNA NUOVA DEDUZIONE NUOVE DETRAZIONI VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI RELATIVI SCAGLIONI 7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
  • 8. La nuova tabella delle aliquote e scaglioni di reddito dal 1属 gennaio 2003: Gli scaglioni di reddito e le nuove aliquote si applicano ai redditi che sono imputabili al periodo di imposta CHE INIZIA IL 1属 GENNAIO 2003. 8
  • 9. DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE Lavoro dipendente 4.500 Deduzione teorica base 3.000 + Pensione 4.000 Lavoro autonomo e impresa minore 1.500 9
  • 10. DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE Deduzione base 3.000 Non va ragguagliata ad anno Ulteriori deduzioni Vanno sommate alla deduzione base Per lavoro dipendente - Va ragguagliata al periodo di 4.500 lavoro nellanno Per pensione - Va ragguagliata al periodo di 4.000 pensione nellanno Per lavoro autonomo - Non va ragguagliata al periodo di 1.500 lavoro nellanno 10
  • 11. DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE Le deduzioni previste per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo NON SONO MAI CUMULABILI TRA LORO Se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o pi湛 delle tipologie reddituali il contribuente potr usufruire della deduzione pi湛 conveniente. 11
  • 13. ESEMPI 1. Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE 36.000 Oneri deducibili 1.500 Essendo il risultato del rapporto minore di zero la deduzione non spetta 2. Reddito annuo di PENSIONE 8.000 Oneri deducibili 1.500 Essendo il risultato maggiore di 1 la deduzione spetta per intero (3.000+4.000) = 7.000 3. Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE 20.000 Oneri deducibili 1.500 Essendo il risultato compreso tra 0 e 1, la deduzione effettivamente spettante 竪 pari a (3.000+4.500) x 0,5769 = 4.327 13
  • 14. ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE 1. L IMPOSTA NON E DOVUTA QUALORA IL REDDITO COMPLESSIVO E COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA : -- PENSIONE NON SUPERIORE A 7.500 -- REDDITI DI TERRENI NON SUPER. A 185,92 -- REDDITO INERENTE LABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 14
  • 15. ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE 2. SE L IMPORTO DEI REDDITI DA PENSIONE E COMPRESO TRA 7.500 E 7.800, NON E DOVUTA LA PARTE DIMPOSTA NETTA EVENTUALMENTE ECCEDENTE LA DIFFERENZA TRA REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E L IMPORTO DI 7.500. 15
  • 16. LE NUOVE DETRAZIONI 1. Sono finalizzate al mantenimento della progressivit della imposizione e non pi湛 al riconoscimento forfetario di spese sostenute per la produzione di reddito. 2. Vanno commisurate sul reddito complessivo al netto della deduzione per labitazione principale 3. Limporto di detrazione spettante non deve essere pi湛 rapportata al periodo di lavoro o di pensione nellanno, ma compete in misura piena. 4. NON SONO CUMULABILI TRA LORO, ma se alla formazione di reddito concorrono due o pi湛 tipologie reddituali il contribuente potr fruire della detrazione pi湛 favorevole. 16
  • 18. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E una clausola di garanzia che ha lo scopo di tutelare il contribuente da eventuali penalizzazioni derivanti dallapplicazione delle nuove disposizioni. Con tale clausola 竪 riconosciuta la possibilit al contribuente di applicare, IN SEDE DI DICHIARAZIONE, le disposizioni del Testo Unico in vigore al 31.12.2002, qualora queste ultime risultino pi湛 favorevoli. Tale clausola pu嘆 essere applicata nelle dichiarazioni relative ai redditi del 2003 e del 2004. 18
  • 19. 19
  • 20. 20