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N. 00427/2019 AFFARE
Numero _____/____ e data __/__/____ Spedizione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 5 dicembre 2019
NUMERO AFFARE 00427/2019
OGGETTO:
Ministero della giustizia ufficio legislativo.
Schema di decreto del ministro della giustizia avente ad oggetto: "regolamento
concernente modifiche al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.
144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di
avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione in data 15/03/2019 con la quale il
Ministero della giustizia, Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n.1347/2019, in data 2 maggio
2019;
Vista la relazione integrativa del 21 novembre 2019, trasmessa con nota n. 12136
03185 2019 19 12 2019
N. 00427/2019 AFFARE
del 22 novembre 2019, con la quale il Ministero della Giustizia ha inviato le
modifiche al testo inizialmente trasmesso;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;
Premesso e considerato.
Lo schema di decreto ministeriale introduce modifiche alla disciplina
regolamentare delle specializzazioni forensi prevista dall'articolo 9 della legge n.
247 del 2012, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n.
5575/2017, depositata il 28 novembre 2017, con la quale sono state confermate le
sentenze del T.A.R. Lazio che avevano parzialmente annullato il decreto del
Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni
relative all'elenco dei settori di specializzazione e alla disciplina del colloquio
diretto ad accertare la comprovata esperienza necessaria per ottenere il titolo di
specialista anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi
specialistici.
Lart. 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 stabilisce che: 
riconosciuta agli avvocati la possibilit di ottenere e indicare il titolo di specialista
secondo modalit che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del
CNF, ai sensi dell'articolo 1.
Lart. 9, comma 2, della legge stabilisce che il titolo di specialista si pu嘆
conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata
esperienza nel settore di specializzazione.
Con decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, 竪 stato adottato il
Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo
di avvocato specialista. Il D.M. 144 regola dunque lambito e le modalit relative al
conseguimento del titolo. Lart. 2, comma 2, del Regolamento, stabilisce che il
titolo di avvocato specialista 竪 conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione
del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza
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professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8. Si definiscono
pertanto due possibili modalit di conseguimento del titolo di avvocato specialista:
il superamento di percorsi formativi o la particolare esperienza professionale,
accertata con le modalit previste dalla legge.
Il testo della disposizione, successivamente annullata dal TAR del Lazio con
quattro sentenze (nn. 4424, 4436, 4427 e 4428 del 2017), confermate dal Consiglio
di Stato, conteneva il seguente elenco di settori: a) diritto delle relazioni familiari,
delle persone e dei minori; b) diritto agrario; c) diritti reali, di propriet, delle
locazioni e del condominio; d) diritto dell'ambiente; e) diritto industriale e delle
propriet intellettuali; f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; g)
diritto successorio; h) diritto dell'esecuzione forzata; i) diritto fallimentare e delle
procedure concorsuali; l) diritto bancario e finanziario; m) diritto tributario, fiscale
e doganale; n) diritto della navigazione e dei trasporti; o) diritto del lavoro,
sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale; p) diritto dell'Unione europea;
q) diritto internazionale; r) diritto penale; s) diritto amministrativo; t) diritto
dell'informatica.
Il Ministero della Giustizia ha modificato il decreto ministeriale riformando sia la
parte concernente la definizione delle specializzazioni sia quella riguardante lo
svolgimento del colloquio.
Le censure riguardanti le modalit di definizione delle specializzazioni,
riconosciute fondate anche dal Consiglio di Stato, concernevano i criteri di
identificazione dei settori, ravvisando ad esempio lesistenza di una asimmetria tra
le specializzazioni in diritto civile e quelle riguardanti il diritto amministrativo ed il
diritto penale. Affermava il Consiglio di Stato, richiamando la pronuncia del
T.A.R.: Il T.A.R. ha ritenuto la suddivisione delle specializzazioni palesemente
irragionevole e arbitraria nonch辿 illogicamente omissiva di determinate discipline
giuridiche, e la sentenza resiste alle critiche che sono mosse con lappello. Come
osserva il parere del C.N.F., lelenco prende le mosse dalla tripartizione
tradizionale fra diritto civile, penale e amministrativo. Tuttavia, esso poi dilata
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ampiamente il primo settore e non introduce nessuna differenziazione nellambito
degli altri, laddove 竪 ben noto che quanto meno il diritto amministrativo conosce
sotto-settori autonomi nella pratica, nella dottrina e nella didattica, che - al pari di
quelli del diritto civile - meriterebbero di essere considerati settori autonomi di
specializzazione; mentre, per converso, appare discutibile, in termini di
ragionevolezza, l analitica suddivisione per il diritto civile. In altri termini, la
previsione regolamentare presenta una intrinseca incoerenza laddove sembra
prescegliere criteri simmetricamente diversi nella individuazione delle articolazioni
interne ai settori..
Puntualizzava il Consiglio di Stato di non volere sindacare nel merito le scelte del
regolatore ma di vagliarne la coerenza e la sostenibilit rispetto al metro della
logicit e della ragionevolezza; vaglio che, come detto, non pu嘆 che avere esito
negativo.. Il Consiglio di Stato invitava dunque ad un profondo ripensamento della
disciplina, adottando parametri che rispettassero i criteri di effettivit, congruit e
ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5575/2017).
Il Ministero della Giustizia trasmetteva uno schema di decreto con integrazioni e
modificazioni della disciplina in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato.
Questa Sezione, con il parere interlocutorio citato in premessa, disponeva
unaudizione, richiedendo lo svolgimento dellAIR e raccomandando modifiche
allo schema di decreto al fine di una puntuale ottemperanza alle indicazioni
formulate dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
In relazione alla Analisi di impatto della regolamentazione la Sezione sottolineava
la necessit di svolgere una analisi della domanda e dellofferta dei servizi legali,
indicando nella necessit di colmare il gap tra offerta e domanda una delle
principali ragioni della regolamentazione della specializzazione. I fenomeni
innovativi riguardanti lofferta dei servizi legali, con crescente rilievo
dellinnovazione tecnologica, rendevano necessario un intervento regolatorio che
riguardasse non solo i contenuti ma anche le modalit tecnologiche di offerta di tali
N. 00427/2019 AFFARE
servizi (OCSE).
LAIR, a seguito del parere interlocutorio, 竪 stata svolta compiendo anche una
consultazione in osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento 169/2017
che richiede una base di dati ed una ricognizione delle opinioni delle categorie
maggiormente interessate al fine di perseguire un elevato livello qualitativo
dellintervento regolamentare. La consultazione, realizzata attraverso questionari in
forma telematica e focus group, ha avuto ad oggetto tre profili: le dimensioni del
gap tra domanda ed offerta di servizi legali, le cause di tali gap e gli elementi di
contesto.
Gli esiti della consultazione, sintetizzati nella relazione AIR, sono contenuti nel
rapporto predisposto dall Osservatorio nazionale permanente per lesercizio della
giurisdizione (ONPG). I risultati principali chiariscono lesistenza di un
disallineamento tra offerta e domanda dei servizi legali, indicando la stretta
correlazione tra specializzazione della professione, qualit dellofferta dei servizi e
potenziale riduzione dei tempi del contenzioso quale necessaria risposta regolatoria
a tale disallineamento. Si sottolinea nell AIR, in particolare, la correlazione tra
specializzazione ed integrazione delle competenze, al fine di evitare che un eccesso
di specializzazione si traduca in un aumento dei costi di coordinamento tra
competenze, addossati in ultima analisi sul cliente.
In tale prospettiva non sfugge il nesso tra specializzazione e modelli organizzativi
dellofferta di servizi legali con particolare attenzione alla differenza tra grandi e
piccoli centri urbani e le zone rurali. Tale offerta differisce anche in relazione alla
dimensione delle imprese, ravvisandosi un deficit particolarmente significativo per
le PMI, le cui risorse per laccesso a competenze specializzate sono limitate.
La relazione AIR sottolinea come la riduzione dei costi di ricerca del miglior
sistema di competenza debba costituire uno degli elementi principali della ratio
dellintervento regolatorio. Essa individua tra gli effetti positivi di lungo periodo
lincidenza della specializzazione sulla tempestivit, leggibilit e rispondenza
dellofferta alle necessit ed ai bisogni di cittadini ed imprese relativi ai servizi
N. 00427/2019 AFFARE
legali.
LAir identifica, come richiesto dal parere interlocutorio, in ottemperanza alla
disciplina introdotta dal Regolamento 169/2017, indicatori per la valutazione
dellefficacia dellintervento normativo.
Lintervento regolamentare in esame si giustifica, dunque, in ragione di un evidente
fallimento del mercato dei servizi legali dove lasimmetria informativa tra
professionisti e clienti si traduce spesso in fenomeni di selezione avversa. La
specializzazione ed un adeguata organizzazione del coordinamento tra le diverse
specializzazioni tra studi legali dovrebbe contribuire ad aumentare la qualit
dellofferta, riducendo gli effetti negativi dellasimmetria informativa anche
attraverso luso di tecnologie dirette alla semplificazione. E necessario evitare che
la specializzazione della professione si traduca in una barriera cognitiva per coloro
che dispongono di minori risorse e competenze. Lintervento regolamentare in
oggetto dovrebbe avere ad oggetto il perseguimento di tali obiettivi
La disciplina dei settori di specializzazione 竪 stata parzialmente modificata con lo
schema di decreto a s辿guito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato n.
1347/2019 e dellAdunanza del 23 maggio 2019 della Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi fissata per laudizione delle amministrazioni interessate (Ministero
della Giustizia e Consiglio Nazionale Forense), nel corso della quale si 竪 svolto un
confronto su diversi aspetti dello schema di regolamento.
Con il testo riformato si procede a suddividere le materie in settori e ambiti
secondo modalit diverse da quelle che avevano guidato la redazione del testo
precedente le cui disposizioni sono state annullate dal Consiglio di Stato. Ad esito
delle richieste contenute nel parere interlocutorio si 竪 proceduto ad una ulteriore
modifica del testo sia dei settori che degli indirizzi anche al fine di adeguare
maggiormente la partizione delle due categorie alla specializzazione della domanda
dei servizi legali.
Giova ricordare che la pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato indicava
N. 00427/2019 AFFARE
tra gli altri profili la ingiustificata disparit tra diritto privato, diritto amministrativo
e penale. Nella versione precedente del D.M. 144 solo il primo risultava suddiviso
in indirizzi.
Con la riforma predisposta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato e con
lintervento, successivo al parere interlocutorio, si procede ad una suddivisione dei
tre settori in indirizzi
alla luce delle valutazioni emerse sia dal parere del CNF sia dalla consultazione.
Si 竪 dunque meglio chiarito il rapporto tra settori e indirizzi di specializzazione
afferenti ai tre settori pi湛 ampi (diritto civile, penale e amministrativo), prevedendo
allarticolo 1, lettera b), linserimento nellarticolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale n. 144 del 2015, della disposizione secondo la quale Nei settori di cui
alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a s辿guito della frequenza
con profitto dei percorsi formativi ovvero dellaccertamento della comprovata
esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati
nei commi 3, 4 e 5, in conformit alle disposizioni del presente regolamento.
Con il nuovo testo i menzionati tre settori sono stati ulteriormente suddivisi in
indirizzi di specializzazione, rilevanti sia ai fini dei percorsi formativi sia ai fini
dellacquisizione del titolo per comprovata esperienza, e non anche gli ulteriori
settori di specializzazione di cui allarticolo 3, comma 1. Il legislatore non ha
tuttavia ritenuto utile proporre sotto-settori o indirizzi afferenti agli altri settori di
specializzazione, connotati da una pi湛 evidente omogeneit di contenuti e profili
applicativi.
Le osservazioni contenute nel citato parere interlocutorio del Consiglio di Stato
unitamente agli esiti dellapprofondimento istruttorio concordato in occasione della
audizione, relativo alla ricognizione della domanda di servizi legali specializzati,
hanno condotto ad introdurre ulteriori modifiche ed integrazioni al testo del decreto
anche per tener conto delle pi湛 recente evoluzione del mercato di tali servizi.
Nellattuale schema afferiscono pertanto al settore del diritto civile i seguenti
indirizzi di specializzazione: diritto successorio; diritti reali, condominio e
N. 00427/2019 AFFARE
locazioni; diritto dei contratti; diritto della responsabilit civile, della responsabilit
professionale e delle assicurazioni; diritto agrario; diritto commerciale e societario;
diritto industriale, della propriet intellettuale e dellinnovazione tecnologica; diritto
della crisi di impresa e dellinsolvenza; diritto dellesecuzione forzata; diritto
bancario e dei mercati finanziari; diritto dei consumatori.
Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi di specializzazione:
diritto penale della persona; diritto penale della pubblica amministrazione; diritto
penale dellambiente, dellurbanistica e delledilizia; diritto penale delleconomia e
dellimpresa; diritto penale della criminalit organizzata e delle misure di
prevenzione; diritto dellesecuzione penale; diritto penale dellinformazione,
dellinternet e delle nuove tecnologie.
Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi di
specializzazione: diritto del pubblico impiego e della responsabilit amministrativa;
diritto urbanistico, delledilizia e dei beni culturali; diritto dellambiente e
dellenergia; diritto sanitario; diritto dellistruzione; diritto dei contratti pubblici e
dei servizi di interesse economico generale; diritto delle autonomie territoriali e del
contenzioso elettorale; contabilit pubblica e contenzioso finanziario-statistico.
La Sezione esprime apprezzamento per le modifiche adottate e le indicazioni
concernenti gli indirizzi che meglio riflettono gli ambiti attuali di specializzazione
dellofferta dei servizi legali.
Un secondo profilo, oggetto della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato,
successivamente sollevato anche in sede di parere interlocutorio, riguardava il
colloquio con cui verificare i requisiti di coloro che presentavano istanza di
riconoscimento della specializzazione. In risposta al rilievo secondo il quale la
disciplina ed in particolare loggetto del colloquio risultavano sostanzialmente privi
di regolazione lo schema ha provveduto a rispondere definendo meglio obiettivi e
contenuti del colloquio.
Per ci嘆 che concerne le modalit di svolgimento del colloquio, nella citata sentenza
N. 00427/2019 AFFARE
del Consiglio di Stato, si legge che Ci嘆 che fondatamente si contesta  non 竪
ladozione dello strumento prescelto dal regolamento (il colloquio), che 竪 di per s辿
senzaltro ragionevole e legittimo, ma - esattamente al contrario - la circostanza che
tale strumento abbia contorni nebulosi e indeterminati, anche perch辿 lattribuzione
di competenza in materia al C.N.F. in via esclusiva (ai sensi dellart. 9, comma 5,
della legge) non pu嘆 risolversi in una sorta di delega in bianco (Cons. Stato, n.
5575/2017).
Lo schema attuale di regolamento prevede in primo luogo un rafforzamento della
posizione di terziet della Commissione incaricata di condurre il colloquio,
divenuta per quattro quinti di nomina ministeriale. In particolare, si stabilisce che il
Consiglio nazionale forense conferisce il titolo di avvocato specialista per
comprovata esperienza sulla base di un colloquio svolto davanti ad una
commissione composta da tre avvocati iscritti allalbo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in
materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di
specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola
seduta e, per i tre principali settori, nei relativi indirizzi. Il Consiglio nazionale
forense nomina un componente avvocato, i restanti sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia.
Il colloquio 竪 diretto ad accertare ladeguatezza dellesperienza maturata nel corso
dellattivit professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformit
ai requisiti e secondo i criteri di cui allarticolo 8. Allarticolo 8, comma 1, lettera
b), 竪 stato aggiunto in fine il seguente periodo: 束Nella valutazione dei requisiti di
cui al presente articolo, la commissione di cui allarticolo 6, comma 4, anche in
deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, tiene conto della natura e
della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche
caratteristiche del settore di specializzazione損.
A s辿guito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato e dellaudizione davanti
alla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, la disciplina 竪 stata ulteriormente
N. 00427/2019 AFFARE
integrata per chiarire che obiettivo del colloquio 竪 non gi leffettuazione di un
esame avente ad oggetto le materie alle quali la domanda di acquisizione del titolo
di avvocato specialista corrisponde, bens狸 la verifica della completezza e della
congruenza al settore o ai settori, nonch辿 agli indirizzi di specializzazione, dei titoli
e della documentazione presentata a supporto della domanda stessa, in riferimento
ai criteri enunciati allarticolo 8 del Regolamento. La modifica risponde alle
censure mosse dalla sentenza di annullamento ed alle perplessit sollevate in sede
di parere interlocutorio sullo schema precedente.
Sulle modalit del colloquio, larticolo 1, comma 1, lettera e) precisa poi che
allarticolo 8, comma 1, lettera b), le parole quindici per anno sono sostituite
dalle parole dieci per anno; e che alla medesima lettera b) 竪 aggiunto in fine il
seguente periodo: 束Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, la
commissione di cui allarticolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli
presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con
lindirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto
numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e
della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche
caratteristiche del settore e dellindirizzo di specializzazione損.
Lo schema di decreto introduce allarticolo 2, comma 1, una disciplina transitoria
diretta ad estendere la disciplina (anchessa transitoria) di cui allarticolo 14,
comma 1, d.m. n. 144 del 2015 a coloro che abbiano conseguito, nei cinque anni
precedenti lentrata in vigore del regolamento, un attestato di frequenza di un corso
con le caratteristiche di cui al citato art. 14, comma 1, che recita: Lavvocato che
ha conseguito nei cinque anni precedenti lentrata in vigore del presente
regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta
formazione specialistica conforme ai criteri previsti dallarticolo 7, comma 12,
organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo,
ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dellordine degli avvocati o
N. 00427/2019 AFFARE
dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui allarticolo
35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pu嘆 chiedere al
Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo
superamento di una prova scritta e orale. Allorganizzazione e alla valutazione della
prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti
rientranti nelle categorie di cui allarticolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio
nazionale forense.
Allarticolo 2, comma 2, si precisa inoltre che la stessa disciplina transitoria si
applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso
avente i requisiti richiamati dal predetto articolo 2, comma 1, iniziato prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora
concluso.
Infine in relazione ai profili concernenti le sanzioni disciplinari il testo predisposto
risponde adeguatamente alle censure che avevano condotto allannullamento del
testo precedente. Come si 竪 detto, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale aveva
accolto la censura concernente la previsione dellillecito disciplinare di cui allart. 2
c. 3, affermando, al paragrafo 10.3.4, che 竪 fondata la censura rivolta avverso la
previsione in regolamento di una fattispecie di illecito disciplinare (art. 2, comma 3,
del d.m.. Giova richiamare il testo della sentenza del Consiglio di Stato sul punto al
fine di potere valutare la idoneit delle modifiche intervenute Commette illecito
disciplinare lavvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito).
A fronte della disposizione dellart. 3, comma 3, della legge, che rinvia al codice
deontologico per lindividuazione dei fatti di rilievo disciplinare, la norma
regolamentare 竪 illegittima se vuole ampliare lambito delle fattispecie rilevanti,
superflua e illogica se non perplessa, e dunque parimenti da annullare, se intende
riportarsi alle previsioni del codice deontologico specificandole. Fermo il rispetto
del principio della tipizzazione delle condotte rilevanti in chiave disciplinare, la
disposizione regolamentare, se cos狸 ricostruita, introdurrebbe non consentiti
elementi di incertezza sulle conseguenze sanzionatorie dellindebito utilizzo del
N. 00427/2019 AFFARE
titolo, poich辿 alla violazione dellart. 65, comma 1, del codice, valorizzato dal
T.A.R., segue lavvertimento, mentre potrebbero egualmente essere richiamati le
prescrizioni dellart. 35 (dovere di corretta informazione) o dellart. 36 del codice
(divieto di attivit professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti), alle quali
sono collegate le diverse sanzioni della censura o della sospensione dallesercizio
dellattivit professionale e che rimangono comunque pienamente applicabili una
volta in concreto accertati i relativi presupposti. Larticolo 1, comma1, lettera a)
dello schema stabilisce che, allarticolo 2, il comma 3 竪 soppresso.
Le modifiche introdotte rispondono ai rilievi proposti in sede di parere
interlocutorio e colmano le lacune createsi a seguito dellannullamento intervenuto
con la sentenza del Consiglio di Stato 2017. Per tali ragioni la Sezione atti
normativi esprime parere positivo sullo schema di decreto sottoposto allesame del
Consiglio di Stato.
P.Q.M.
La sezione esprime parere favorevole allo schema di decreto in oggetto
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Cafaggi Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio

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Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto per le specializzazioni avvocati (dic. 2019)

  • 1. N. 00427/2019 AFFARE Numero _____/____ e data __/__/____ Spedizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 5 dicembre 2019 NUMERO AFFARE 00427/2019 OGGETTO: Ministero della giustizia ufficio legislativo. Schema di decreto del ministro della giustizia avente ad oggetto: "regolamento concernente modifiche al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".; LA SEZIONE Vista la nota di trasmissione della relazione in data 15/03/2019 con la quale il Ministero della giustizia, Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n.1347/2019, in data 2 maggio 2019; Vista la relazione integrativa del 21 novembre 2019, trasmessa con nota n. 12136 03185 2019 19 12 2019
  • 2. N. 00427/2019 AFFARE del 22 novembre 2019, con la quale il Ministero della Giustizia ha inviato le modifiche al testo inizialmente trasmesso; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi; Premesso e considerato. Lo schema di decreto ministeriale introduce modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi prevista dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, depositata il 28 novembre 2017, con la quale sono state confermate le sentenze del T.A.R. Lazio che avevano parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza necessaria per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi specialistici. Lart. 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 stabilisce che: riconosciuta agli avvocati la possibilit di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalit che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1. Lart. 9, comma 2, della legge stabilisce che il titolo di specialista si pu嘆 conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. Con decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, 竪 stato adottato il Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Il D.M. 144 regola dunque lambito e le modalit relative al conseguimento del titolo. Lart. 2, comma 2, del Regolamento, stabilisce che il titolo di avvocato specialista 竪 conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza
  • 3. N. 00427/2019 AFFARE professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8. Si definiscono pertanto due possibili modalit di conseguimento del titolo di avvocato specialista: il superamento di percorsi formativi o la particolare esperienza professionale, accertata con le modalit previste dalla legge. Il testo della disposizione, successivamente annullata dal TAR del Lazio con quattro sentenze (nn. 4424, 4436, 4427 e 4428 del 2017), confermate dal Consiglio di Stato, conteneva il seguente elenco di settori: a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; b) diritto agrario; c) diritti reali, di propriet, delle locazioni e del condominio; d) diritto dell'ambiente; e) diritto industriale e delle propriet intellettuali; f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; g) diritto successorio; h) diritto dell'esecuzione forzata; i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; l) diritto bancario e finanziario; m) diritto tributario, fiscale e doganale; n) diritto della navigazione e dei trasporti; o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale; p) diritto dell'Unione europea; q) diritto internazionale; r) diritto penale; s) diritto amministrativo; t) diritto dell'informatica. Il Ministero della Giustizia ha modificato il decreto ministeriale riformando sia la parte concernente la definizione delle specializzazioni sia quella riguardante lo svolgimento del colloquio. Le censure riguardanti le modalit di definizione delle specializzazioni, riconosciute fondate anche dal Consiglio di Stato, concernevano i criteri di identificazione dei settori, ravvisando ad esempio lesistenza di una asimmetria tra le specializzazioni in diritto civile e quelle riguardanti il diritto amministrativo ed il diritto penale. Affermava il Consiglio di Stato, richiamando la pronuncia del T.A.R.: Il T.A.R. ha ritenuto la suddivisione delle specializzazioni palesemente irragionevole e arbitraria nonch辿 illogicamente omissiva di determinate discipline giuridiche, e la sentenza resiste alle critiche che sono mosse con lappello. Come osserva il parere del C.N.F., lelenco prende le mosse dalla tripartizione tradizionale fra diritto civile, penale e amministrativo. Tuttavia, esso poi dilata
  • 4. N. 00427/2019 AFFARE ampiamente il primo settore e non introduce nessuna differenziazione nellambito degli altri, laddove 竪 ben noto che quanto meno il diritto amministrativo conosce sotto-settori autonomi nella pratica, nella dottrina e nella didattica, che - al pari di quelli del diritto civile - meriterebbero di essere considerati settori autonomi di specializzazione; mentre, per converso, appare discutibile, in termini di ragionevolezza, l analitica suddivisione per il diritto civile. In altri termini, la previsione regolamentare presenta una intrinseca incoerenza laddove sembra prescegliere criteri simmetricamente diversi nella individuazione delle articolazioni interne ai settori.. Puntualizzava il Consiglio di Stato di non volere sindacare nel merito le scelte del regolatore ma di vagliarne la coerenza e la sostenibilit rispetto al metro della logicit e della ragionevolezza; vaglio che, come detto, non pu嘆 che avere esito negativo.. Il Consiglio di Stato invitava dunque ad un profondo ripensamento della disciplina, adottando parametri che rispettassero i criteri di effettivit, congruit e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5575/2017). Il Ministero della Giustizia trasmetteva uno schema di decreto con integrazioni e modificazioni della disciplina in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato. Questa Sezione, con il parere interlocutorio citato in premessa, disponeva unaudizione, richiedendo lo svolgimento dellAIR e raccomandando modifiche allo schema di decreto al fine di una puntuale ottemperanza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. In relazione alla Analisi di impatto della regolamentazione la Sezione sottolineava la necessit di svolgere una analisi della domanda e dellofferta dei servizi legali, indicando nella necessit di colmare il gap tra offerta e domanda una delle principali ragioni della regolamentazione della specializzazione. I fenomeni innovativi riguardanti lofferta dei servizi legali, con crescente rilievo dellinnovazione tecnologica, rendevano necessario un intervento regolatorio che riguardasse non solo i contenuti ma anche le modalit tecnologiche di offerta di tali
  • 5. N. 00427/2019 AFFARE servizi (OCSE). LAIR, a seguito del parere interlocutorio, 竪 stata svolta compiendo anche una consultazione in osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento 169/2017 che richiede una base di dati ed una ricognizione delle opinioni delle categorie maggiormente interessate al fine di perseguire un elevato livello qualitativo dellintervento regolamentare. La consultazione, realizzata attraverso questionari in forma telematica e focus group, ha avuto ad oggetto tre profili: le dimensioni del gap tra domanda ed offerta di servizi legali, le cause di tali gap e gli elementi di contesto. Gli esiti della consultazione, sintetizzati nella relazione AIR, sono contenuti nel rapporto predisposto dall Osservatorio nazionale permanente per lesercizio della giurisdizione (ONPG). I risultati principali chiariscono lesistenza di un disallineamento tra offerta e domanda dei servizi legali, indicando la stretta correlazione tra specializzazione della professione, qualit dellofferta dei servizi e potenziale riduzione dei tempi del contenzioso quale necessaria risposta regolatoria a tale disallineamento. Si sottolinea nell AIR, in particolare, la correlazione tra specializzazione ed integrazione delle competenze, al fine di evitare che un eccesso di specializzazione si traduca in un aumento dei costi di coordinamento tra competenze, addossati in ultima analisi sul cliente. In tale prospettiva non sfugge il nesso tra specializzazione e modelli organizzativi dellofferta di servizi legali con particolare attenzione alla differenza tra grandi e piccoli centri urbani e le zone rurali. Tale offerta differisce anche in relazione alla dimensione delle imprese, ravvisandosi un deficit particolarmente significativo per le PMI, le cui risorse per laccesso a competenze specializzate sono limitate. La relazione AIR sottolinea come la riduzione dei costi di ricerca del miglior sistema di competenza debba costituire uno degli elementi principali della ratio dellintervento regolatorio. Essa individua tra gli effetti positivi di lungo periodo lincidenza della specializzazione sulla tempestivit, leggibilit e rispondenza dellofferta alle necessit ed ai bisogni di cittadini ed imprese relativi ai servizi
  • 6. N. 00427/2019 AFFARE legali. LAir identifica, come richiesto dal parere interlocutorio, in ottemperanza alla disciplina introdotta dal Regolamento 169/2017, indicatori per la valutazione dellefficacia dellintervento normativo. Lintervento regolamentare in esame si giustifica, dunque, in ragione di un evidente fallimento del mercato dei servizi legali dove lasimmetria informativa tra professionisti e clienti si traduce spesso in fenomeni di selezione avversa. La specializzazione ed un adeguata organizzazione del coordinamento tra le diverse specializzazioni tra studi legali dovrebbe contribuire ad aumentare la qualit dellofferta, riducendo gli effetti negativi dellasimmetria informativa anche attraverso luso di tecnologie dirette alla semplificazione. E necessario evitare che la specializzazione della professione si traduca in una barriera cognitiva per coloro che dispongono di minori risorse e competenze. Lintervento regolamentare in oggetto dovrebbe avere ad oggetto il perseguimento di tali obiettivi La disciplina dei settori di specializzazione 竪 stata parzialmente modificata con lo schema di decreto a s辿guito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1347/2019 e dellAdunanza del 23 maggio 2019 della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi fissata per laudizione delle amministrazioni interessate (Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale Forense), nel corso della quale si 竪 svolto un confronto su diversi aspetti dello schema di regolamento. Con il testo riformato si procede a suddividere le materie in settori e ambiti secondo modalit diverse da quelle che avevano guidato la redazione del testo precedente le cui disposizioni sono state annullate dal Consiglio di Stato. Ad esito delle richieste contenute nel parere interlocutorio si 竪 proceduto ad una ulteriore modifica del testo sia dei settori che degli indirizzi anche al fine di adeguare maggiormente la partizione delle due categorie alla specializzazione della domanda dei servizi legali. Giova ricordare che la pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato indicava
  • 7. N. 00427/2019 AFFARE tra gli altri profili la ingiustificata disparit tra diritto privato, diritto amministrativo e penale. Nella versione precedente del D.M. 144 solo il primo risultava suddiviso in indirizzi. Con la riforma predisposta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato e con lintervento, successivo al parere interlocutorio, si procede ad una suddivisione dei tre settori in indirizzi alla luce delle valutazioni emerse sia dal parere del CNF sia dalla consultazione. Si 竪 dunque meglio chiarito il rapporto tra settori e indirizzi di specializzazione afferenti ai tre settori pi湛 ampi (diritto civile, penale e amministrativo), prevedendo allarticolo 1, lettera b), linserimento nellarticolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 144 del 2015, della disposizione secondo la quale Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a s辿guito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dellaccertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformit alle disposizioni del presente regolamento. Con il nuovo testo i menzionati tre settori sono stati ulteriormente suddivisi in indirizzi di specializzazione, rilevanti sia ai fini dei percorsi formativi sia ai fini dellacquisizione del titolo per comprovata esperienza, e non anche gli ulteriori settori di specializzazione di cui allarticolo 3, comma 1. Il legislatore non ha tuttavia ritenuto utile proporre sotto-settori o indirizzi afferenti agli altri settori di specializzazione, connotati da una pi湛 evidente omogeneit di contenuti e profili applicativi. Le osservazioni contenute nel citato parere interlocutorio del Consiglio di Stato unitamente agli esiti dellapprofondimento istruttorio concordato in occasione della audizione, relativo alla ricognizione della domanda di servizi legali specializzati, hanno condotto ad introdurre ulteriori modifiche ed integrazioni al testo del decreto anche per tener conto delle pi湛 recente evoluzione del mercato di tali servizi. Nellattuale schema afferiscono pertanto al settore del diritto civile i seguenti indirizzi di specializzazione: diritto successorio; diritti reali, condominio e
  • 8. N. 00427/2019 AFFARE locazioni; diritto dei contratti; diritto della responsabilit civile, della responsabilit professionale e delle assicurazioni; diritto agrario; diritto commerciale e societario; diritto industriale, della propriet intellettuale e dellinnovazione tecnologica; diritto della crisi di impresa e dellinsolvenza; diritto dellesecuzione forzata; diritto bancario e dei mercati finanziari; diritto dei consumatori. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi di specializzazione: diritto penale della persona; diritto penale della pubblica amministrazione; diritto penale dellambiente, dellurbanistica e delledilizia; diritto penale delleconomia e dellimpresa; diritto penale della criminalit organizzata e delle misure di prevenzione; diritto dellesecuzione penale; diritto penale dellinformazione, dellinternet e delle nuove tecnologie. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi di specializzazione: diritto del pubblico impiego e della responsabilit amministrativa; diritto urbanistico, delledilizia e dei beni culturali; diritto dellambiente e dellenergia; diritto sanitario; diritto dellistruzione; diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale; diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale; contabilit pubblica e contenzioso finanziario-statistico. La Sezione esprime apprezzamento per le modifiche adottate e le indicazioni concernenti gli indirizzi che meglio riflettono gli ambiti attuali di specializzazione dellofferta dei servizi legali. Un secondo profilo, oggetto della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato, successivamente sollevato anche in sede di parere interlocutorio, riguardava il colloquio con cui verificare i requisiti di coloro che presentavano istanza di riconoscimento della specializzazione. In risposta al rilievo secondo il quale la disciplina ed in particolare loggetto del colloquio risultavano sostanzialmente privi di regolazione lo schema ha provveduto a rispondere definendo meglio obiettivi e contenuti del colloquio. Per ci嘆 che concerne le modalit di svolgimento del colloquio, nella citata sentenza
  • 9. N. 00427/2019 AFFARE del Consiglio di Stato, si legge che Ci嘆 che fondatamente si contesta non 竪 ladozione dello strumento prescelto dal regolamento (il colloquio), che 竪 di per s辿 senzaltro ragionevole e legittimo, ma - esattamente al contrario - la circostanza che tale strumento abbia contorni nebulosi e indeterminati, anche perch辿 lattribuzione di competenza in materia al C.N.F. in via esclusiva (ai sensi dellart. 9, comma 5, della legge) non pu嘆 risolversi in una sorta di delega in bianco (Cons. Stato, n. 5575/2017). Lo schema attuale di regolamento prevede in primo luogo un rafforzamento della posizione di terziet della Commissione incaricata di condurre il colloquio, divenuta per quattro quinti di nomina ministeriale. In particolare, si stabilisce che il Consiglio nazionale forense conferisce il titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza sulla base di un colloquio svolto davanti ad una commissione composta da tre avvocati iscritti allalbo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta e, per i tre principali settori, nei relativi indirizzi. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. Il colloquio 竪 diretto ad accertare ladeguatezza dellesperienza maturata nel corso dellattivit professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformit ai requisiti e secondo i criteri di cui allarticolo 8. Allarticolo 8, comma 1, lettera b), 竪 stato aggiunto in fine il seguente periodo: 束Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui allarticolo 6, comma 4, anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione損. A s辿guito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato e dellaudizione davanti alla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, la disciplina 竪 stata ulteriormente
  • 10. N. 00427/2019 AFFARE integrata per chiarire che obiettivo del colloquio 竪 non gi leffettuazione di un esame avente ad oggetto le materie alle quali la domanda di acquisizione del titolo di avvocato specialista corrisponde, bens狸 la verifica della completezza e della congruenza al settore o ai settori, nonch辿 agli indirizzi di specializzazione, dei titoli e della documentazione presentata a supporto della domanda stessa, in riferimento ai criteri enunciati allarticolo 8 del Regolamento. La modifica risponde alle censure mosse dalla sentenza di annullamento ed alle perplessit sollevate in sede di parere interlocutorio sullo schema precedente. Sulle modalit del colloquio, larticolo 1, comma 1, lettera e) precisa poi che allarticolo 8, comma 1, lettera b), le parole quindici per anno sono sostituite dalle parole dieci per anno; e che alla medesima lettera b) 竪 aggiunto in fine il seguente periodo: 束Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui allarticolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con lindirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dellindirizzo di specializzazione損. Lo schema di decreto introduce allarticolo 2, comma 1, una disciplina transitoria diretta ad estendere la disciplina (anchessa transitoria) di cui allarticolo 14, comma 1, d.m. n. 144 del 2015 a coloro che abbiano conseguito, nei cinque anni precedenti lentrata in vigore del regolamento, un attestato di frequenza di un corso con le caratteristiche di cui al citato art. 14, comma 1, che recita: Lavvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti lentrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dallarticolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dellordine degli avvocati o
  • 11. N. 00427/2019 AFFARE dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui allarticolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pu嘆 chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. Allorganizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui allarticolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense. Allarticolo 2, comma 2, si precisa inoltre che la stessa disciplina transitoria si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti richiamati dal predetto articolo 2, comma 1, iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso. Infine in relazione ai profili concernenti le sanzioni disciplinari il testo predisposto risponde adeguatamente alle censure che avevano condotto allannullamento del testo precedente. Come si 竪 detto, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale aveva accolto la censura concernente la previsione dellillecito disciplinare di cui allart. 2 c. 3, affermando, al paragrafo 10.3.4, che 竪 fondata la censura rivolta avverso la previsione in regolamento di una fattispecie di illecito disciplinare (art. 2, comma 3, del d.m.. Giova richiamare il testo della sentenza del Consiglio di Stato sul punto al fine di potere valutare la idoneit delle modifiche intervenute Commette illecito disciplinare lavvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito). A fronte della disposizione dellart. 3, comma 3, della legge, che rinvia al codice deontologico per lindividuazione dei fatti di rilievo disciplinare, la norma regolamentare 竪 illegittima se vuole ampliare lambito delle fattispecie rilevanti, superflua e illogica se non perplessa, e dunque parimenti da annullare, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico specificandole. Fermo il rispetto del principio della tipizzazione delle condotte rilevanti in chiave disciplinare, la disposizione regolamentare, se cos狸 ricostruita, introdurrebbe non consentiti elementi di incertezza sulle conseguenze sanzionatorie dellindebito utilizzo del
  • 12. N. 00427/2019 AFFARE titolo, poich辿 alla violazione dellart. 65, comma 1, del codice, valorizzato dal T.A.R., segue lavvertimento, mentre potrebbero egualmente essere richiamati le prescrizioni dellart. 35 (dovere di corretta informazione) o dellart. 36 del codice (divieto di attivit professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti), alle quali sono collegate le diverse sanzioni della censura o della sospensione dallesercizio dellattivit professionale e che rimangono comunque pienamente applicabili una volta in concreto accertati i relativi presupposti. Larticolo 1, comma1, lettera a) dello schema stabilisce che, allarticolo 2, il comma 3 竪 soppresso. Le modifiche introdotte rispondono ai rilievi proposti in sede di parere interlocutorio e colmano le lacune createsi a seguito dellannullamento intervenuto con la sentenza del Consiglio di Stato 2017. Per tali ragioni la Sezione atti normativi esprime parere positivo sullo schema di decreto sottoposto allesame del Consiglio di Stato. P.Q.M. La sezione esprime parere favorevole allo schema di decreto in oggetto L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Fabrizio Cafaggi Gerardo Mastrandrea IL SEGRETARIO Cinzia Giglio