Comuni di Gorno, Oneta, Oltre il Colle, Promoserio
Convegno, "Il distretto minerario Riso-Parina. Studi, valorizzazione e sviluppo"
Gorno BG, 22 marzo 2014
Marco Sertorio, presidente settore minerario ASSOMINERARIA, "Il quadro giuridico per lintervento estrattivo in zone tutelate percorsi possibili"
Programma: dl.dropboxusercontent.com/u/21632223/Convegno%20miniere%20Gorno%202014/Depliant%20bassa%20sensibile.pdf
Fotografie: picasaweb.google.com/117290793877692021380/IlDistrettoMinerarioRisoParina?authuser=0&feat=directlink
Ecomuseo delle miniere di Gorno: ecomuseominieredigorno.it/cms/
CEMENTO E BENI COMUNI
LA SITUAZIONE NELLE MARCHE
13 gennaio 2012
Olimpia Gobbi
Luoghi Comuni, movimento piceno di democrazia dal basso
Forum Paesaggio Marche
DemocraziaKmZero
Risoluzione 13 Commissione Permanente Della SetaMarco Garoffolo
油
Il Senato in data 11/7/1012 ha approvato una risoluzione, su proposta del Senatore DELLA SETA per limitare il consumo di suolo, agevolando le costruzioni su aree gi cementificate.
il consumo di suolo libero, come misura della pressione antropica sulle matrici ambientali, e` un importante indicatore di sostenibilita`.
Accanto a rilevanti impatti paesaggistici, esso determina problematiche ambientali di varia natura: accresce limpermeabilita` del suolo riducendo
la capacita` di assorbimento delle precipitazioni, alimenta i processi di erosione delle coste basse, riduce il suolo disponibile per lattivita` agricola,
produce frammentazione naturale che a sua volta rappresenta un fattore di rischio per la conservazione della biodiversita`;
lesigenza di politiche pubbliche per una tutela attiva delle funzioni naturali svolte dal suolo e` alla base della 束Strategia tematica per la protezione del suolo損 COM (2006) 231 definitivo, del 22 settembre 2006,
adottata dallUnione europea nel 2006. La Strategia propone misure destinate a proteggere il suolo e a preservare la sua capacita` di svolgere le sue
funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali, e prospetta listituzione di un quadro legislativo che consenta di proteggere e utilizzare i suoli in modo sostenibile, lintegrazione della protezione del suolo nelle politiche nazionali e comunitarie, il rafforzamento della base di conoscenze, nonche卒 una maggiore sensibilizzazione del pubblico;
Dalla conoscenza alla tutela del proprio territorioGiuseppe Milano
油
Presentazione illustrata nel corso del seminario "Salviamo il Paesaggio - Censimento del cemento" tenutosi a Modugno, martedi 26 giugno 2012, presso la Sala Romita del Comando dei Vigili Urbani, promosso dall'associazione Giovani Menti Attive, che ha visto la partecipazione anche di Agostino Di Ciaula, Assessore all'Ambiente
Riqualificazione del patrimonio edilizioRegola&Arte
油
In queste slides si parla di: rigenerazione urbana; pianificazione urbanistica; manutenzione straordinaria; restauro; risanamento conservativo; ristrutturazione; rigenerazione ambientale; bonifica; L.R. Lazio n. 7/2017; Piano Casa Lazio; premialit.
Il rischio idrogeologico, altalena tra pianificazione ed emergenzaRicercazione
油
Geol. Mario Smargiasso (Regione Marche - Dirigente PF Difesa del Suolo)
Convegno:
Difesa del Suolo e Valorizzazione delle Aree Montane: prevenzione del rischio idrogeologico e cooperazione istituzionale per un territorio fragile
Urbino, 18 dicembre 2009
Annapaola Canevari
Urbanistica e protezione ambientale per la sostenibilit delle trasformazioni ambientali.
Urban planning and environmental protection for the sustainability of environmental change.
Il consumo di suolo e i fondamenti dell'urbanistica:
certezza del diritto, dati significativi, ascolto sociale, precauzione ambientale.
DUSAF legenda: http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=16914&idCat=17254&ID=21332
Land use, planning, planning theory and the basics:
legal certainty, significant data, listening to the social, environmental precaution.
THEORIES HYPOTHESES AND EXPERIMENTS. What kind of theories in urban and regional planning?
L'esercitazione come applicazione di una teoria dell'urbanistica. Ma quale teoria?
You must analyse the plan of Comune di Vigevano (PGT Piano di Governo del Territorio, Plan for land use government) so to understand in practice the meanings of the knowledge learned in both our courses
Applied Geology to Urban Planning & Applied Ecology to Urban Planning
2016 Science and technology in land use and governance 2. The importance of p...Luca Marescotti
油
Per una teoria della pianificazione urbana e territoriale in ambito ecologico. possibile trovare elementi di validazione o falsificazione della teoria? Le relazioni tra urbanistica e ambiente La Vas come strumento urbanistico per valutare impatti e disponibilit di risorse ambientali.
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniMarco Garoffolo
油
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Testo della legge Fonte Ministero dell'Ambiente http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_14_01_2013_10.pdf
NATURA 2000, ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI: IL SITO GRAVE E ZONE UMIDE DEL ...Etifor srl
油
Primo modulo del percorso formativo Sito Natura 2000. Il corso mira a migliorare la gestione del sito Natura 2000 Grave e Zone Umide del Brenta e aumentare il capitale sociale dellarea attraverso momenti formativi e di confronto fra tutte le realt del territorio. In particolare, la formazione 竪 rivolta a tecnici comunali, assessori allAmbiente e allEcologia, enti locali e associazioni ambientaliste e della societ civile, con lo scopo di approfondire gli aspetti naturali, gestionali ed economici del sito Natura 2000. Dettagli su parcofiumebrenta.it
Il rischio idrogeologico, altalena tra pianificazione ed emergenzaRicercazione
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Geol. Mario Smargiasso (Regione Marche - Dirigente PF Difesa del Suolo)
Convegno:
Difesa del Suolo e Valorizzazione delle Aree Montane: prevenzione del rischio idrogeologico e cooperazione istituzionale per un territorio fragile
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"Qui si fa il ponte!" La storia di uninnovativa opera in cemento armato: il ...Sergio Primo Del Bello
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"Qui si fa il ponte!"
La storia di uninnovativa opera in cemento armato: il ponte del 1910 di Cortese in Val Borlezza
a cura di Sergio P. Del Bello e Gennaro Guala.
Comune di Songavazzo, 2004
Indagine conoscitiva sulla fluormine con il ministro F.M. Pandolfi 1981Sergio Primo Del Bello
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Indagine conoscitiva sul problemi fluormine con il ministro dell'Industria Filippo Maria Pandolfi e con i professori Ippolito e Colombo, Verbale di deliberazione del consiglio comunale di Castione della Presolana, 1981
Fondazione Fantonum de Rascarolo, Rovetta, Biblioteca Civica Sovere Bg, "I Fantoni a Sovere", di Franca Martinenghi Rossetti, Sovere, 1988 (stampa da pc)
l'Annuario Ecologico Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia, si
propone di fornire una pubblicazione annuale sullo
stato del patrimonio ambientale e naturale della Regione.
Per poter compilare questo
rapporto annuale sono necessari tutti i dati disponibili riguardanti:
lo stato dell'acqua
- lo stato dell'aria
- lo stato della terra
- lo stato dell'ambiente
- lo stato del territorio
A seguito dei danni provocati dal transito di alcuni motocrossisti sul tracciato della locale pista di sci di fondo (sci nordico), il Comune di Onore inoltra una richiesta di risarcimento danni alla KTN Austria
Riperimetrazione comprensorio alpino di caccia Val Borlezza 2007.pdfSergio Primo Del Bello
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Franco Bonsanto, Davide Zanin, "Proposta di riperimetrazione del comprensorio alpino "Val Borlezza" in prospettiva di una razionalizzazione della gestione faunistico-venatoria del comparto e della riduzione della pressione venatoria al fine di salvaguardare la tipica fauna selvatica ella zona Alpi
Bologna - Bergamo 2007
Brembate e il suo santuario di S. Vittore.
Appunti per la storia con l'aggiunta di brevi cenni biografici del sac. cav. Pietro Luigi Todeschini e della vita e martirio di San Vittore.
Editrice S. Alessandro, Bergamo, 1938
Convegno Gorno 2014: Marco Sertorio, presidente settore minerario ASSOMINERARIA
1. Il quadro giuridico per lintervento estrattivo in zone tutelate - percorsi possibili
di
prof. avv. Marco Sertorio
Presidente Settore Minerario
*** *** ***
Premessa.
Il tema del rapporto tra attivit estrattiva (con particolare riferimento a quella relativa alle miniere) e
tutela del territorio, dellambiente e del paesaggio si 竪 fatto sempre pi湛 complicato e spesso
conflittuale.
Lintervento estrattivo 竪 visto e sentito come distruttivo del territorio e per altro verso esso 竪
dedicato al recupero di minerali strategici per leconomia del Paese, cos狸 che la conflittualit ed in
prospettiva la soluzione della stessa si pone tra due interessi pubblici: un primo e prioritario
connesso alla tutela del territorio e dellambiente ed un secondo di carattere produttivo pur sempre
di pubblico interesse.
Essendo la presente relazione dedicata al profilo giuridico di tale rapporto, 竪 opportuno evidenziare
come sia stato disciplinato nel nostro ordinamento il percorso estrattivo nel nostro Paese con
riferimento ai due profili conflittuali sopra tratteggiati.
1. La disciplina mineraria italiana.
Essa 竪 contenuta nel R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 (di seguito indicata con lacronimo L.M.).
Tale normativa 竪 esclusivamente imperniata sul profilo del massimo recupero delle risorse
minerarie presenti sul territorio nazionale.
Era il periodo della rivoluzione economico-industriale.
E cos狸 la normativa 竪 connotata e condizionata dal periodo economico sociale da cui 竪 sorta: essa ha
preso le mosse dal carattere strategico di tali minerali per leconomia nazionale; su questa base ha
incluso i relativi giacimenti al patrimonio indisponibile dello Stato1
.
1
Oggi nel patrimonio indisponibile delle Regioni ex legge n. 83/2012.
2. 2
1.1 La collocazione nel patrimonio indisponibile ha il preciso significato che i giacimenti in oggetto
debbono essere coltivati nel pubblico interesse nazionale.
Quale prima attuazione la L.M. ha previsto listituto della ricerca, che 竪 tesa ad individuare le
risorse minerarie nel Paese, al fine, poi, di passare alla fase successiva della coltivazione a mezzo di
concessione.
Si evidenzia, cos狸, che la finalit perseguita dallordinamento risiede nel massimo reperimento di
tali risorse di pubblico interesse per la successiva estrazione.
Per questo, a rafforzare la ricerca, la norma prevede che il diritto del proprietario del suolo
(oggetto della ricerca) sia sottomesso nellinteresse pubblico ed 竪 quindi soggetto a subirla,
residuandogli solo il diritto ad un indennizzo limitatamente al solo danno del soprassuolo (cultura
agraria) che 竪 di modesta entit.
1.2 Il passaggio finale 竪 costituito dalla concessione mineraria.
Questa costituisce titolo per la coltivazione della miniera.
La legge non pone termini di durata della concessione mineraria: normalmente viene fissata una
durata ventennale/trentennale a seconda della rilevanza del giacimento e del programma di
coltivazione.
Alla scadenza la concessione pu嘆 essere rinnovata.
La concessione mineraria ha avuto sino agli anni 90 come unico oggetto la coltivazione del
giacimento.
Successivamente si sono aggiunte anche le prescrizioni di recupero ambientale (ad analogia con le
cave).
I proprietari del suolo devono subire i lavori di coltivazione mineraria restando cos狸 limitato il loro
diritto al solo indennizzo per il danno al suolo (nessun diritto sul minerale estratto).
La concessione mineraria attribuisce al concessionario una esclusiva, impedendo a terzi di operare
attivit estrattiva nellarea di concessione; il concessionario 竪 tenuto a coltivare in via continuativa
ed adeguata il giacimento sino al suo esaurimento: in difetto 竪 soggetto alla sanzione della
decadenza della concessione.
3. 3
1.3 La L.M. non spende una sola parola a riguardo del rapporto con la tutela del territorio,
dellambiente e delle bellezze naturali.
Questa omissione di nascita ha creato per un verso deturpamenti e manomissioni del territorio,
talora irrecuperabili, in quanto per decenni la coltivazione mineraria 竪 stata attuata senza
laccompagnamento di prescrizioni a tutela di tali valori: da qui la discrasia tra intervento estrattivo
e tutela del territorio, tanto pi湛 grave in assenza di rimedi preventivi.
1.4 Nel progredire del tempo si 竪 creata una nuova sensibilit ed una attenzione dedicata ai profili di
tutela territoriale ed ambientale, con riflesso modificativo della stessa concezione di politica
economica, oggi fondata sul diverso parametro (rispetto al passato) dello sviluppo sostenibile.
Questa nuova sensibilit e concezione hanno portato una serie di normative a tutela del territorio e
dellambiente, che si sono trovate a confliggere con la normativa mineraria, che, purtroppo, 竪
rimasta immutata alla concezione originaria senza farsi carico della esigenza di superare lintima
contraddizione con quella di tutela del territorio e dellambiente che - per loro natura - hanno
carattere prevalente rispetto allinteresse economico seppure di carattere pubblicistico.
E proprio nellinerzia di una rivisitazione sostanziale della L.M. nei confronti di tali valori risiede la
prima causa della conflittualit che ne 竪 derivata sul piano operativo, dove la precedenza dei valori
ambientali e paesaggistici ha via via costituito una pregiudiziale ostativa alla attivit estrattiva.
Cos狸, a partire dagli anni 80, Stato, Regioni e Comuni hanno coperto il vuoto lasciato dalla L.M.
con una serie di vincoli ex lege, pianificazioni territoriali, piani regolatori, ecc. ed hanno reso
sempre pi湛 complesso e difficile il contemperamento tra lattivit mineraria (seppure strategica nel
pubblico interesse) vis vis degli altri interessi pubblici prevalenti (territorio e ambiente).
2. Vincoli territoriali ed ambientali e attivit mineraria.
Si riportano brevemente in rassegna i vincoli principali di tale natura.
2.1 Vincolo idrogeologico ed attivit mineraria.
La disciplina istitutiva (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267) prevede la possibilit di sottoporre a
vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme negli articoli 7, 8 e 9 possono, con danno pubblico subire
4. 4
denudazioni2
, perdere la stabilit o turbare il regime delle acque; pertanto al vincolo stesso possono
essere sottoposti terreni di qualsiasi natura e destinazione purch竪 sussista il fine precipuo di
pubblico interesse di evitare le denudazioni, la perdita di stabilit o il turbamento del regime delle
acque3
.
La giurisprudenza in materia ha progressivamente ampliato la sfera di incidenza del vincolo
idrogeologico, ribadendo la necessit del relativo provvedimento autorizzatorio con riferimento ad
ogni attivit di trasformazione del territorio che comportasse danno allassetto idrogeologico dei
luoghi.
Secondo il citato indirizzo interpretativo, sono stati ricompresi nelle attivit di utilizzazione del
suolo vincolato che necessitano di specifica autorizzazione anche lattivit estrattiva di cava e i
lavori di sfruttamento minerario4
.
2
Attenta dottrina (ABRAMI, Esercizio della selvicoltura e dissodamento del terreno forestale, Dir. e Giur. Agr.,
1994, 47), ha rilevato come il vicolo imposto ai sensi della citata legge 30 dicembre 1923 n. 3267 consegue alla
necessit di difendere il suolo preservandolo da trasformazioni che possono determinare perdita di stabilit o
turbamento del regime delle acque, mentre il vincolo imposto ex lege (articolo 146 D.L.gs. 29 ottobre 1991 n. 490,
T.U. sui beni culturali) concerne invece il bosco considerato nel suo insieme e per le utilit che pu嘆 fornire alla
collettivit. La diversit dei fini perseguiti dalle citate disposizioni legislative e la conseguente diversit di
discipline applicabili impongono pertanto allinterprete di valutare attentamente la collocazione territoriale del bosco
o della foresta al fine di determinare lesatta natura del vincolo che su tali beni pu嘆 gravare.
3
Con riferimento allimposizione del vincolo idrogeologico, la Suprema Corte (Cass., 17 giugno 1996, n. 5520,
Mass., 1996) ha affermato che i vincoli per scopi idrogeologici, ai quali possono essere sottoposti i terreni che
possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilit, o turbare il regime delle acque (art. 1 R.D.l.
n. 3267 del 1923), costituiscono vere e proprie limitazioni della propriet nellinteresse pubblico, in quanto le
relative a norme attribuiscono agli organi della P.A. competenti in materia di agricoltura e foreste poteri
discrezionali incidenti sul libero esercizio del diritto di propriet, limitandolo in vario modo. Ne deriva che il diritto
del privato, sottoposto allindicato potere discrezionale, sia nel momento dellimposizione del vincolo che in quello
successivo della gestione del bene, degrada ad interesse legittimo.
4
CERUTI, Note in tema di coordinamento tra interessi ambientali e produttivi, Riv. Giur. Ambiente, 1998, 947. Con
riferimento allattivit di coltivazione di miniera il citato Autore segnala la pronuncia del Consiglio di Stato in data
29 novembre 1988, n. 1288 (Riv. Amm., 1989, 293). Di fondamentale importanza ai fini sopra indicati 竪 inoltre una
pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, 15 luglio 1985, n. 201, Foro It., 1988, I, 64) che afferma
che lautorizzazione di cui alla citata legge 30 dicembre 1923 n. 1497 occorre per qualsiasi trasformazione del
suolo.
5. 5
Venendo in rilievo la tutela della stabilit del territorio e della sicurezza, anche a questo proposito il
costante insegnamento giurisprudenziale 竪 nel senso di riconoscere la priorit del bene oggetto del
vincolo in parola, stabilendo che non pu嘆 attuarsi attivit estrattiva, se non previa autorizzazione ai
fini del vincolo idrogeologico contenente la prescrizione dettata.
Sulla priorit di tutela del vincolo idrogeologico lorientamento della giurisprudenza amministrativa
si 竪 mantenuto costante nel tempo.
LOrgano, nella specie la Regione5
, preposto alla tutela di tale aspetto territoriale dovr accertare (e
valutare) se dallintervento estrattivo (asportazione del giacimento e quindi di parte del suolo) possa
derivare danno a fini idrogeologici del sito.
Fermo il principio di cui sopra, sul piano applicativo, venendo solo in rilievo laspetto tecnico
(accertamento che il progetto di coltivazione delle miniere non comprometta la stabilit del suolo)
non sono sorti gravi e frequenti problemi, essendosi trovata soluzione naturale nella modifica
progettuale dellintervento estrattivo.
2.2. Vincolo paesaggistico e attivit mineraria.
Questo vincolo, nato in sordina con la legge 29 giugno 1939 n. 1497, si 竪 trasformato in estensione
e vincolativit dapprima con la legge 8 agosto 1985 n. 431 e quindi con le successive modifiche
confluite oggi nel D. Lgs. n. 342/2004.
2.2.1. Un primo tema: lestensione territoriale di tale vincolo.
Mentre prima del 1984 il vincolo era apposto tramite D.M. della Pubblica Istruzione su ben
individuati immobili da tutelare, a partire dalla citata legge del 1984 il vincolo 竪 ex lege disposto per
categorie di beni: corsi dacqua, mari, laghi, boschi, zone umide, parchi naturali, ecc., altitudine
dei luoghi.
Attraverso questa operazione gran parte del territorio nazionale 竪 soggetto a tale vincolo.
Solo per dare una indicazione di massima della rilevanza di tale vincolo sulla attivit estrattiva si
segnala come circa il 60% dei siti estrattivi (concernenti minerali industriali) ricadano sotto questo
vincolo.
5
Oggi la competenza al rilascio dellautorizzazione in oggetto 竪 la Regione o lente delegato da questultima, in
virt湛 del trasferimento di competenze operato dallarticolo 69 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
6. 6
2.2.2. Rapporto tra vincolo paesaggistico e attivit mineraria.
Il punto di partenza 竪 incentrato nel principio fondamentale che fissa la priorit della tutela
paesaggistica sugli interessi economici anche se di pubblico interesse (quale 竪 lattivit mineraria):
le citazioni bibliografiche sono superflue.
Per un inquadramento generale si richiama la sentenza del Consiglio di Stato6
.
Tale principio, tuttavia, ha una attenuazione applicativa nel senso che la norma impone che
lAmministrazione (Regione), deputata alla tutela del vincolo, confronti linteresse sotteso al
vincolo con quello produttivo di pubblico interesse (nella specie, minerario) e ricerchi innanzitutto i
contemperamenti e la coesistenza attraverso prescrizioni atte ad eliminare o attutire i riflessi
negativi che possono derivare dalla attivit estrattiva.
Il punto dolente specifico a riguardo della comparazione di due interessi pubblici risiede proprio
nella valutazione che lAmministrazione 竪 chiamata ad effettuare.
A rendere ancora pi湛 complicata loperazione 竪 la concatenazione del meccanismo disposto dalla
legge tra ruolo regionale e Soprintendenza a riguardo dellattivit estrattiva che abbia ad oggetto
area soggetta a vincolo paesistico.
In questo caso, infatti, 竪 previsto il parere vincolante della Soprintendenza rispetto
allautorizzazione regionale, cos狸 che in presenza di parere negativo la Regione 竪 tenuta a
denegare lautorizzazione paesaggistica.
E gi distorsivo di per s辿 che sia demandato ad un organo consultivo (nella specie, Soprintendenza)
il si o il no, ma 竪 oltre tutto improprio che la valutazione sia demandata ad Organo con ottica e
preparazione professionale solo estetica, laddove la comparazione riguardi in parallelo la
valutazione di un intervento di pubblico interesse produttivo sul territorio7
.
6
Consiglio di Stato 29 gennaio 2013 n. 534.
7
Si fa seguire una breve excursus di dottrina e giurisprudenza sul punto che d indicazioni, ma non 竪 in grado di offrire
soluzioni in concreto:
Non si pu嘆 prescindere dal fatto che anche i beni protetti spesso hanno una forte potenzialit di sviluppo economico e
dunque una valenza dinamica per la qual cosa necessariamente si dovr comparare linteresse pubblico alla loro tutela
con quello economico al loro sfruttamento (cos狸 VACCARELLA, La disciplina delle attivit estrattive
nellamministrazione del territorio, GIAPPICHELLI Ed., Torino, 2010, pag. 104).
Nello stesso senso si 竪 espressa la pi湛 recente giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente avuto modo di
affermare come pur essendo il paesaggio valore di primaria rilevanza, il concetto stesso di paesaggio debba
comunque essere inteso in senso dinamico e non statico e per altro verso come occorra effettuare una comparazione
tra i vari interessi tutelati.
In tal senso si richiama TAR Sicilia - Catania, I, 22 maggio 2002, n. 900, che ha avuto modo di osservare come il potere
autorizzatorio, il cui esercizio costituisce latto di gestione del vincolo, va esercitato alla stregua della norma attributiva
7. 7
Facendo forza sul passaggio giuridico esposto nella nota 7 si potr agevolare la soluzione di
armonizzazione di due interessi contrapposti.
2.3. Attivit mineraria e Parco.
2.3.1 Le attivit di miniera subiscono tutta una serie di limitazioni, laddove ricadano in parchi
naturali.
a) Innanzi tutto quella che discende direttamente dalla legge: dallart. 11 della Legge 6 dicembre
1991 n. 394 che stabilisce, in via di principio, il divieto di aprire ed esercitare miniera e cava; per i
parchi regionali analoghi divieti sono previsti nelle leggi regionali in materia;
b) una specifica disciplina, anche derogatoria rispetto al principio sopra ricordato, 竪 contenuta nei
regolamenti del parco (artt. 11 comma 4 e 23 comma 1 della legge n. 394 del 1991)8
.
c) infine il piano del parco, nellindividuare le zone in cui 竪 possibile svolgere lattivit estrattiva,
pu嘆 inserire nelle aree di promozione economica e sociale le aree gi destinate ad attivit
estrattiva, per consentirne la promozione con un recupero (e/o riutilizzo) finale del sito9
.
non soltanto avuto riguardo ad un accertamento di compatibilit coi valori paesaggistici, ma anche con riferimento al
principio di proporzionalit.
nello stesso senso si 竪 espresso TAR Campania - Napoli, IV, 7 luglio 2003, n. 5195, secondo cui 竪 necessario attuare un
contemperamento tra valore di tutela e comprensione dellinteresse antagonista, da effettuarsi in relazione alla specifica
attivit considerata e non dando per scontata una incondizionata prevalenza del bene tutelato.
Inoltre si richiama TAR Sicilia - Palermo, II, 4 febbraio 2005, n. 150, che ha avuto modo di affermare che nel possibile
conflitto tra esigenze correlate allesercizio dellattivit imprenditoriale e quelle sottese alla tutela di valori non
economici (come la tutela del paesaggio), lamministrazione ha il compito di ricercare non gi il totale sacrificio delle
une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma deve ricercare una soluzione
necessariamente comparativa della dialettica tra le esigenze dellimpresa e quelle afferenti a valori non economici,
tutte rilevanti in sede di esercizio di potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attivit
imprenditoriali.
Ed ancora TAR Sicilia - Palermo, II, 4 maggio 2007, n. 1252.
8
Si riportano al riguardo le puntuali precisazioni del Verino (Miniere, cave e parchi naturali, in Atti del 2属 Convegno di
diritto minerario, Roma 2002, 174): le norme regolamentari possono per嘆 disporre deroghe per le attivit gi in
corso, contemperando la conservazione delle attivit imprenditoriali in atto con le esigenze di tutela dellambiente del
nuovo parco. Il regolamento pu嘆 inoltre disciplinare il recupero delle cave abbandonate e la sistemazione delle aree
delle cave la cui attivit cessi a seguito dellistituzione del parco. Il regolamento pu嘆 altres狸 consentire il
proseguimento dellattivit ed anche, per le cave abbandonate, linizio di una nuova attivit, seppure contenuta nei
limiti necessari per conseguire il recupero e la sistemazione ambientale delle aree interessate dallattivit cessata. Il
regolamento dovr per嘆, in tal caso, individuare altres狸 le modalit di svolgimento di dette attivit nonch辿 gli oneri e le
garanzie a carico dei soggetti autorizzati a svolgerle. Lo stesso regolamento potrebbe ancora disciplinare lo
sfruttamento dei materiali estratti nel corso delle attivit di recupero nonch辿 lutilizzazione delle aree delle cave non
pi湛 in esercizio, dopo la loro sistemazione, per fini compatibili con la tutela ambientale (campi sportivi, laghi per la
pesca sportiva, parchi attrezzati, ecc).
9
VERINO, op. cit., 175.
8. 8
A conclusione di questo tratteggio di panorama sul rapporto in oggetto si segnalano due recenti
sentenze del Consiglio di Stato10
che hanno in concreto ribadito come la normativa sui parchi non
ponga divieti di carattere assoluto: donde in assenza di specifiche misure di natura regolamentare,
lautorit competente al rilascio dellautorizzazione 竪 tenuta a verificare la compatibilit dellattivit
estrattiva con gli interessi tutelati, adottando possibili soluzioni oltre a contemperare gli interessi
opposti.
E proprio con riferimento a tale ultimo profilo si sottolinea che lart. 13 della legge sui parchi ha
subordinato il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi allinterno del parco
al nulla osta dellEnte parco.
Ed ancora di recente la giurisprudenza ha consentito lammissibilit dellattivit mineraria nei
Parchi, sottolineando come le aree soggette al regime ordinario dei parchi, seppure organizzate con
preminente riguardo alle esigenze di protezione dellambiente e della natura, non sono sottratte alle
esigenze di sviluppo alle attivit atte a fornire la crescita economica11
.
2.4. Attivit mineraria e PRGC.
Il tema di questo rapporto 竪 tormentato.
Occorre premettere che lambito della pianificazione urbanistica abbraccia ogni categoria di beni
immobili, anche se appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato quali ad esempio le
miniere12
.
Nello specchio di una rivisitazione globale del tema, esteso anche alle miniere, pare interessante,
per una migliore comprensione, offrire la visualizzazione dello sviluppo negli ultimi anni di questa
importante tematica.
Per le miniere in origine si era delineato lindirizzo secondo cui i lavori di ricerca e di coltivazione
mineraria non trovavano limite nella diversa destinazione urbanistica della zona13.
10
Cons. Stato, 14 maggio 1999, Riv. Giur. Ambiente, 2000, 748; Cons. Stato, 8 ottobre 2001, ined..
11
TAR Lombardia, 7 marzo 2001, n. 2671; TAR Campania, 15 aprile 1999, n. 1044; Cons. Stato, 8 ottobre 2001,
richiamata in PAIRE, Le attivit estrattive, Milano, GIUFFRE, 2014, 17.
12
Per completezza di disamina si fa rilevare come il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 abbia trasferito alle Regioni la
competenza esclusiva in materia urbanistica. Restano allo Stato unicamente le funzioni di indirizzo e di
coordinamento dellassetto e della tutela del territorio (CARINGELLA, DELPINO, DEL GIUDICE, op. cit., Napoli
1999, 646). Pi湛 specificatamente sono di competenza regionale i Piani Territoriali di coordinamento e di tutela
ambientale; di competenza provinciale i Piani Provinciali territoriali di coordinamento; e di competenza comunale i
Piani intercomunali e i Piani Regolatori Generali.
9. 9
Successivamente e a seguito in particolare del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, si form嘆 un diverso
orientamento secondo cui lautorit statale nellemanare provvedimenti concessivi in materia
mineraria non pu嘆 incidere su vincoli di destinazione urbanistica senza una preventiva intesa con
lautorit regionale e locale, intesa che deve essere raggiunta seguendo la procedura dellarticolo 81
del citato provvedimento normativo.
Sul tema si pu嘆 segnalare la decisione del Consiglio di Stato in data 5 ottobre 1984, n. 57114 la
quale ha stabilito che lautorit statale, nellemanare provvedimenti concessivi in materia mineraria,
non pu嘆 incidere su vincoli paesaggistici e di destinazione urbanistica senza una preventiva intesa
con lautorit regionale e locale, intesa che deve essere raggiunta seguendo la procedura prevista
dallarticolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
Alla luce di tale indirizzo lattivit mineraria ha sofferto e soffre difficolt di estrinsecazione a
fronte di destinazioni urbanistiche confliggenti e di soluzione non agevole.
3. Indicazione di percorsi utili ad armonizzare lattuazione dei due interessi nella convivenza.
I due quadri sopra descritti rappresentano per un verso la dualit insita nel rapporto attivit
estrattiva e protezione dellambiente e del territorio e per altro verso come storicamente si sia
originata e sviluppata: ora restano da esaminare sotto un profilo propositivo le vie che si possono
aprire per cercare di superare i nodi di incomprensione pregiudiziale reciproca e quelli di carattere
giuridico e di armonizzazione progettuale (che combini i due aspetti), cos狸 da trasformare i nodi
in snodi.
3.1. Un primo punto da mettere a fuoco 竪 di natura concettuale, volto a superare il dualismo
(contrapposizione) attraverso una revisione prospettica nel cercare di combinare i due valori.
13
Cass., 2 dicembre 1977, n. 5246 (Giust. Civ., 1987, 461) che ha fissato la seguente massima: Il riconoscimento
da parte dello Stato per mezzo dei propri competenti organi amministrativi e tecnici, delle condizioni di idoneit del
proprietario del fondo, scopritore della miniera, per lesercizio del relativo sfruttamento ed il rilascio della
concessione stessa , costituendo esercizio del diritto di propriet dello Stato sulla miniera con lattribuzione al
detto privato concessionario del diritto di utilizzazione della medesima, mutano la destinazione del fondo oggetto
della concessione, dovendo esso essere destinato al detto uso e sfruttamento; la concessione comporta pertanto il
sorgere di unimpresa, che deve svolgersi con il carattere di industria privata sulla miniera, alla quale resta
subordinata la coltivazione agricola del fondo; anche i possessori di questo non possono quindi opporsi alle opere
inerenti alla concessione e considerate dallart. 32 R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 di pubblica utilit; contro latto
amministrativo di concessione non vale perci嘆 n辿 leventuale vincolo derivante dal carattere rurale della zona,
riconosciuto dal piano regolatore comunale n辿 la proroga del contratto di affitto a scopo agricolo, che viene
pertanto a cessare.
14
Giust. Civ., 1985, I, 935.
10. 10
Sotto il profilo minerario sottolineare la particolare valenza di alcuni minerali strategici ed il loro
recupero secondo il modello dello sviluppo sostenibile.
Sotto il profilo della tutela dei valori territoriale ed ambientali, eliminando prese di posizione a
priori e ricercando unarmonizzazione attraverso anche prescrizioni aggiuntive, compensative e di
riutilizzo dei siti estrattivi.
3.2. In questo percorso esiste gi in atto liniziativa Europea.
Lavvio 竪 stato dato con la Comunicazione 4 dicembre 2008 che ha sottolineato:
a) da un lato avere lUE sottolineato la rilevanza strategica per linteresse economico comunitario di
metalli ad alta tecnologie (cobalto, platino, terre rare e titanio), che svolgono un ruolo prevalente
nello sviluppo delle tecnologie ambientali innovative destinate a rafforzare lefficacia energetica e a
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.
b) il principio di priorit nella politica regolamentare per agevolare laccesso alle materie prime.
Con la comunicazione 2 febbraio 2011 la Comunit ha inserito questo processo nelle strategie
Europee 2020 per una cernita intelligente, sostenibile e innocua, tesa ad incoraggiare lindustria
estrattiva.
3.2.1. Sempre su questo versante ed in coerenza con lindirizzo della Comunit il nostro Ministero
dello Sviluppo Economico sta elaborando un documento di indirizzo, da rivolgere anche alle
Regioni ed agli Enti locali, affinch辿 recepiscono nelle loro pianificazioni territoriali di tali risorse,
cercando di armonizzare la realizzazione di due aspetti.
3.3. Proprio in questa direzione si pone una recente sentenza del TAR Lazio15
, la quale, a fronte
dellimpugnazione di un parere negativo (vincolante) della Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Ambientali, in presenza di una valutazione VIA positiva regionale (condannata a risolversi
negativamente a causa del parere negativo della Soprintendenza) ha suggerito alla Regione di
farsi parte attiva con la Soprintendenza per chiedere una rivisitazione ed una ripensamento del
parere (negativo) alla luce dei rilievi espressi in sede di VIA, confidando in una revisione del parere
da negativo a positivo.
15
TAR Lazio, Sez. II Quater, REG. RIC. 04317/2011, depositata 26 febbraio 2014, (inedita).
11. 11
importante questo passaggio, perch辿 rompe il meccanismo perverso del miet per sospingere i
due Enti a collaborare per la ricerca di un si meditato e attraverso previsioni e prescrizioni utili a
minimizzare limpatto sul territori.
3.4. Da ultimo, si impone di ripensare la materia anche sotto un profilo di progettazione a riguardo
del riutilizzo finale del sito estrattivo al termine della coltivazione.
Dove non sia possibile un recupero ambientale che ricostituisce la morfologia e sistemazione
vegetazione precedenti, occorrer, coniugando studi architettonici e previsione di fruizione
economica alternativa di carattere socio-economico, culturale e turistica, prevedere un riutilizzo
che possa inserirsi nel contesto territoriale della zona, modificando le sue connotazioni originarie,
ma offrendo un risvolto o un riutilizzo che si collochi positivamente nel territorio e con gli interessi
socio-economici connessi.
uno stimolo propositivo per operatori, tecnici ed Amministrazione pubblica.