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SCHEDA TECNICA AGEVOLAZIONI
SUPER AMMORTAMENTO del 140%
Curato per Legislazione Tecnica da:
Club Mep Network [info@clubmep.it]www.clubmep.it
INFORMAZIONI GENERALI
CONTESTO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO ITA
DESCRIZIONE BREVE / ABSTRACT Il “Super-ammortamento” è un Incentivo
fiscale che può essere utilizzato da imprese
e professionisti. La norma prevede che,
aumentando del 40% gli ammortamenti, i
contribuenti possano alzare in modo
figurativo i costi. Questo consente di ridurre
le imposte da pagare. Può essere utilizzato
per acquisto di auto, di altri mezzi di
trasporto, di attrezzature e/o per
acquisizione di tecnologie digitali.
STORIA DEL DOCUMENTO 28/12/2015 – approvazione Legge di Stabilità
2016 contenente anche l’art. 1 commi 91-97
DETTAGLI
DESCRIZIONE ESTESA Soggetti beneficiari: professionisti e
imprese. In particolare: Persone fisiche
che svolgono attività produttive di
reddito di lavoro autonomo; Associazioni
professionali senza personalità giuridica
costituite tra persone fisiche; Società tra
professionisti (STP); Persone fisiche
esercenti attività commerciali, anche
forma familiare o di aziende coniugali; le
S.n.c. e le s.a.s.; le Società di
armamento; le Società di fatto esercenti
un’attività commerciale; le Società
consortili a rilevanza interna ed esterna;
le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.; le Cooperative e
di Mutua assicurazione; gli Enti pubblici
e privati, nonché i trust aventi per
2
esercizio esclusivo l’attività commerciale;
le Stabili organizzazioni in Italia di
società, enti commerciali e persone
fisiche non residenti; le Società non
operative e quelle in liquidazione.
Esclusi: i redditi equiparati a quelli
autonomi; gli imprenditori individuali ed
agricoli con attività agrituristica che si
avvalgono del regime forfetario; i
soggetti esercenti attività agricole ex art.
56 c.5 e 56-bis del Tuir; le persone fisiche
e le società semplici con riferimento
all’attività agricola, svolta entro i limiti
dell’art. 32 del Tuir; gli enti non
commerciali non titolari di reddito
d’impresa.
Come specificato dalle Agenzie delle
Entrate a Telefisco, risultano esclusi
dell'agevolazione i contribuenti in
regime forfettario in quanto il reddito
viene determinato con l'applicazione di
un coefficiente di redditività al volume
dei ricavi o compensi. Questo significa
che l'ammontare dei costi, inclusi quelli
per beni strumentali nuovi o mai usati,
non rileva ai fini del calcolo del reddito
imponibile.
Risulta invece accessibile per i
contribuenti in regime di vantaggio, per i
quali l'applicazione del principio di cassa
non è considerato un ostacolo
all'adozione della misura in oggetto.
L'effetto dell'agevolazione è
esclusivamente fiscale e consente la
determinazione di maggiori quote di
ammortamento ai fini IRPEF e IRES;
infatti il super ammortamento, consente
una deduzione extra-contabile del 40%,
ripartita sul periodo di ammortamento o
di deduzione dei canoni di leasing.
L'agevolazione non produce effetti ai fini
IRAP.
Su indicazione dell'Agenzia delle Entrate,
3
per la determinazione della
maggiorazione spettante vengono
applicate le regole generali di
competenza per l'imputazione degli
investimenti. Questo significa che gli
ammortamenti del 40% aggiuntivo
possono essere dedotti solo a partire
dell'esercizio di entrata in funzione del
bene.
SPESE AGEVOLABILI L’agevolazione interessa tutti i beni
strumentali nuovi o mai usati acquistati
direttamente o in leasing.
I beni devono essere di uso durevole ed
atti ad essere impiegati come strumenti
di produzione all’interno del processo
produttivo dell’impresa.
In merito all'acquisto di beni di importo
inferiore a 516,46 euro, l'Agenzia delle
Entrate ha specificato che, considerato
come opera l'agevolazione ovvero solo
sulle quote di ammortamento, la
maggiorazione non influisca sul limite di
516,46 previsto dall.art.102 c.5 del TUIR,
e quindi la possibilità di deduzione
integrale nell'esercizio non viene meno,
neppure nel caso in cui il costo del bene
maggiorato del 40% superi tale limite.
Ipotizzando quindi un acquisto di 516,00
euro, tale acquisto maggiorato del 40%,
pari a 722,40 euro, può essere dedotto
interamente nell'esercizio.
Risultano esclusi: i fabbricati; le
costruzioni; i beni a più lunga vita utile
con coefficiente di ammortamento
inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, ecc.); i
beni immateriali; beni usati; beni merce;
materiali di consumo; i beni specificati
all'allegato 3 della norma (relativi a
diversi gruppi di tipologie di industrie
con relative eccezioni come ad esempio,
condutture, condotte, materiale rotabile
4
ferroviario e tramviario con eccetera).
Agevolabili gli acquisti effettuati dal
15/10/2015 al 31/12/2016 ma potranno
essere inclusi anche gli investimenti
avviati prima del 15 ottobre 2015,
purché la consegna o la spedizione sia
avvenuta successivamente alla data del
15/10/2015.
I beni strumentali agevolati non
dovranno essere venduti prima della fine
del periodo di ammortamento.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che
la maggiorazione prevista dal beneficio,
non rileva ai fini dei parametri che
caratterizzano il test di operatività delle
società non operative, visto che si
applica esclusivamente alle quote di
ammortamento e dei canoni leasing.
Tuttavia la disciplina che regola questi
soggetti non implica il venir meno delle
agevolazioni fiscali previste; questo
comporta che la maggiore quota di
ammortamento del periodo porta alla
riduzione del reddito minimo presunto
rilevante per le società di comodo.
Le imprese e i professionisti non devono
tener conto dell’agevolazione in sede di
determinazione dell’acconto dovuto
per il periodo in corso al 31.12.2015 e
per il periodo d’imposta successivo.
L'agevolazione non influenza il calcolo di
eventuali plusvalenze/minusvalenze del
periodo.
Nel caso di imprese, nel primo anno di
entrata in funzione del bene, la
maggiorazione del 40% deve essere
applicata alla metà della quota di
ammortamento ordinariamente
deducibile. Tale modalità non è prevista
per i lavoratori autonomi.
In caso di affitto di azienda, se il locatario
5
ha l’onere del mantenimento
dell’efficienza, oltre che sostituzione e
implementazione, degli impianti e degli
altri beni strumentali del compendio
aziendale a fruire dell’agevolazione è il
locatario. Se fosse stato derogato
contrattualmente l’onere sarebbe a
carico dell’impresa concedente.
L’agevolazione, salvo non disposto
diversamente, dovrebbe essere
cumulabile con altre misure di favore
(come ad esempio risulta la Sabatini Bis)
e spettante anche a coloro che rientrano
nel “Regime dei minimi”, in quanto non
dovrebbe rilevare ai fini del calcolo del
limite di 15.000 euro di acquisti di beni
strumentali effettuati nel triennio
precedente. Un chiarimento da parte
dell’agenzia sarebbe opportuno.
La maggiorazione prevista deve essere
fruita sulla base dei coefficienti di
ammortamento stabiliti dal Dm del
31/12/1988 a partire dall'esercizio di
entrata in funzione. In caso di cessione o
eliminazione non si potrà fruire delle
quote non dedotte della maggiorazione.
Nel caso di acquisto auto, risultano
maggiorati del 40% il limiti rilevanti per
la deduzione delle quote
d'ammortamento. È opportuno ricordare
che gli ammortamenti dell’auto
risultano essere ridotti rispetto ai valori
effettivi e ammontato:
 20% per autovetture,
autocaravan, ciclomotori e
motocicli, non utilizzati
esclusivamente nell'attività
propria dell'impresa.
 80% per i veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attività di
agenzia o di rappresentanza di
commercio.
6
 Per l'esercizio di arti e
professioni in forma individuale,
la deducibilità è ammessa, nella
misura del 20%, limitatamente
ad un solo veicolo; se l'attività è
svolta da società semplici la
deducibilità è consentita
soltanto per un veicolo per ogni
socio.
Per l'applicazione dell'aliquota, i
contribuenti non devono tenere conto:
 della parte del costo di
acquisizione che eccede euro
18.076 per le autovetture e gli
autocaravan;
 di euro 4.132 per i motocicli; di
euro 2.066 per i ciclomotori;
 dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente
corrispondente al costo di detti
veicoli che eccede i limiti indicati
sopra, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria;
 dell'ammontare dei costi di
locazione e di noleggio che
eccede euro 3.615 per le
autovetture e gli autocaravan;
 di euro 775 per i motocicli; di
euro 413 per i ciclomotori.
Il predetto limite di euro 18.076 per le
autovetture è elevato a euro 25.823 per
gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.
SCADENZE ADEMPIMENTI Dal 15/10/2015 al 31/12/2016 –
Effettuazione degli investimenti
(l’agevolazione è usufruibile esercitando
opzione con la presentazione dell’unico
2015 e 2016; non è necessaria una
domanda preventiva)
7
PER APPROFONDIRE
NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO
 Art. 1, commi da 91 a 97 Legge
28/12/2015, n. 208 (Legge
Stabilità 2016)
 Artt. 53 e 86 comma 2 del Tuir
 Lavoro autonomo ex art. 53
comma 1 del Tuir;
 Redditi equiparati a quelli di
lavoro autonomo, ex art. 53 c.2
del Tuir;
 Regime forfetario di
determinazione del reddito ex
art. 5, c,1 L. 413/91;
 Reddito attività agricole , ex art.
56 comma 5 e 56-bis del Tuir;
 STP costituite ex art. 10 , L.
12/11/2011, n. 183;
 Elenco beni agevolati: Divisione
28 della tab. ATECO,
 Allegato 3 Legge di stabilità 2016
 Requisito novità (circolare n.
90/2001)
 cfr. Circ. Agenzia Entrate n.
5/2015 e n. 44/2009
 Legge Sabatini Bis (art. 2 del DL
n. 69/2013)
 “Regime dei minimi”, ex art. 27
comma 1 e 2 del D.L. 98/2011
 Art. 1, c. 91, legge n. 208/2015
 Coefficienti ammortamento - Dm
del 31/12/1988
 Agevolazioni fiscali circolari n.
25/E del 2007 e n. 53/E del 2009
 Regole generali competenza art.
109, c. 1 e 2, TUIR.
DOCUMENTAZIONE  leggestabilità-
commida91a97.pdf – Stralcio
della Legge di Stabilità per il
2016
SITI WEB www.clubmep.it
dettagli: info@clubmep.it
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  • 1. 1 SCHEDA TECNICA AGEVOLAZIONI SUPER AMMORTAMENTO del 140% Curato per Legislazione Tecnica da: Club Mep Network [info@clubmep.it]www.clubmep.it INFORMAZIONI GENERALI CONTESTO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO ITA DESCRIZIONE BREVE / ABSTRACT Il “Super-ammortamento” è un Incentivo fiscale che può essere utilizzato da imprese e professionisti. La norma prevede che, aumentando del 40% gli ammortamenti, i contribuenti possano alzare in modo figurativo i costi. Questo consente di ridurre le imposte da pagare. Può essere utilizzato per acquisto di auto, di altri mezzi di trasporto, di attrezzature e/o per acquisizione di tecnologie digitali. STORIA DEL DOCUMENTO 28/12/2015 – approvazione Legge di Stabilità 2016 contenente anche l’art. 1 commi 91-97 DETTAGLI DESCRIZIONE ESTESA Soggetti beneficiari: professionisti e imprese. In particolare: Persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito di lavoro autonomo; Associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche; Società tra professionisti (STP); Persone fisiche esercenti attività commerciali, anche forma familiare o di aziende coniugali; le S.n.c. e le s.a.s.; le Società di armamento; le Società di fatto esercenti un’attività commerciale; le Società consortili a rilevanza interna ed esterna; le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.; le Cooperative e di Mutua assicurazione; gli Enti pubblici e privati, nonché i trust aventi per
  • 2. 2 esercizio esclusivo l’attività commerciale; le Stabili organizzazioni in Italia di società, enti commerciali e persone fisiche non residenti; le Società non operative e quelle in liquidazione. Esclusi: i redditi equiparati a quelli autonomi; gli imprenditori individuali ed agricoli con attività agrituristica che si avvalgono del regime forfetario; i soggetti esercenti attività agricole ex art. 56 c.5 e 56-bis del Tuir; le persone fisiche e le società semplici con riferimento all’attività agricola, svolta entro i limiti dell’art. 32 del Tuir; gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa. Come specificato dalle Agenzie delle Entrate a Telefisco, risultano esclusi dell'agevolazione i contribuenti in regime forfettario in quanto il reddito viene determinato con l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi. Questo significa che l'ammontare dei costi, inclusi quelli per beni strumentali nuovi o mai usati, non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. Risulta invece accessibile per i contribuenti in regime di vantaggio, per i quali l'applicazione del principio di cassa non è considerato un ostacolo all'adozione della misura in oggetto. L'effetto dell'agevolazione è esclusivamente fiscale e consente la determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES; infatti il super ammortamento, consente una deduzione extra-contabile del 40%, ripartita sul periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing. L'agevolazione non produce effetti ai fini IRAP. Su indicazione dell'Agenzia delle Entrate,
  • 3. 3 per la determinazione della maggiorazione spettante vengono applicate le regole generali di competenza per l'imputazione degli investimenti. Questo significa che gli ammortamenti del 40% aggiuntivo possono essere dedotti solo a partire dell'esercizio di entrata in funzione del bene. SPESE AGEVOLABILI L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali nuovi o mai usati acquistati direttamente o in leasing. I beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. In merito all'acquisto di beni di importo inferiore a 516,46 euro, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, considerato come opera l'agevolazione ovvero solo sulle quote di ammortamento, la maggiorazione non influisca sul limite di 516,46 previsto dall.art.102 c.5 del TUIR, e quindi la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno, neppure nel caso in cui il costo del bene maggiorato del 40% superi tale limite. Ipotizzando quindi un acquisto di 516,00 euro, tale acquisto maggiorato del 40%, pari a 722,40 euro, può essere dedotto interamente nell'esercizio. Risultano esclusi: i fabbricati; le costruzioni; i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, ecc.); i beni immateriali; beni usati; beni merce; materiali di consumo; i beni specificati all'allegato 3 della norma (relativi a diversi gruppi di tipologie di industrie con relative eccezioni come ad esempio, condutture, condotte, materiale rotabile
  • 4. 4 ferroviario e tramviario con eccetera). Agevolabili gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016 ma potranno essere inclusi anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione sia avvenuta successivamente alla data del 15/10/2015. I beni strumentali agevolati non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la maggiorazione prevista dal beneficio, non rileva ai fini dei parametri che caratterizzano il test di operatività delle società non operative, visto che si applica esclusivamente alle quote di ammortamento e dei canoni leasing. Tuttavia la disciplina che regola questi soggetti non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste; questo comporta che la maggiore quota di ammortamento del periodo porta alla riduzione del reddito minimo presunto rilevante per le società di comodo. Le imprese e i professionisti non devono tener conto dell’agevolazione in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il periodo in corso al 31.12.2015 e per il periodo d’imposta successivo. L'agevolazione non influenza il calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze del periodo. Nel caso di imprese, nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% deve essere applicata alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile. Tale modalità non è prevista per i lavoratori autonomi. In caso di affitto di azienda, se il locatario
  • 5. 5 ha l’onere del mantenimento dell’efficienza, oltre che sostituzione e implementazione, degli impianti e degli altri beni strumentali del compendio aziendale a fruire dell’agevolazione è il locatario. Se fosse stato derogato contrattualmente l’onere sarebbe a carico dell’impresa concedente. L’agevolazione, salvo non disposto diversamente, dovrebbe essere cumulabile con altre misure di favore (come ad esempio risulta la Sabatini Bis) e spettante anche a coloro che rientrano nel “Regime dei minimi”, in quanto non dovrebbe rilevare ai fini del calcolo del limite di 15.000 euro di acquisti di beni strumentali effettuati nel triennio precedente. Un chiarimento da parte dell’agenzia sarebbe opportuno. La maggiorazione prevista deve essere fruita sulla base dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm del 31/12/1988 a partire dall'esercizio di entrata in funzione. In caso di cessione o eliminazione non si potrà fruire delle quote non dedotte della maggiorazione. Nel caso di acquisto auto, risultano maggiorati del 40% il limiti rilevanti per la deduzione delle quote d'ammortamento. È opportuno ricordare che gli ammortamenti dell’auto risultano essere ridotti rispetto ai valori effettivi e ammontato:  20% per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, non utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa.  80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
  • 6. 6  Per l'esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio. Per l'applicazione dell'aliquota, i contribuenti non devono tenere conto:  della parte del costo di acquisizione che eccede euro 18.076 per le autovetture e gli autocaravan;  di euro 4.132 per i motocicli; di euro 2.066 per i ciclomotori;  dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati sopra, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;  dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615 per le autovetture e gli autocaravan;  di euro 775 per i motocicli; di euro 413 per i ciclomotori. Il predetto limite di euro 18.076 per le autovetture è elevato a euro 25.823 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. SCADENZE ADEMPIMENTI Dal 15/10/2015 al 31/12/2016 – Effettuazione degli investimenti (l’agevolazione è usufruibile esercitando opzione con la presentazione dell’unico 2015 e 2016; non è necessaria una domanda preventiva)
  • 7. 7 PER APPROFONDIRE NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO  Art. 1, commi da 91 a 97 Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016)  Artt. 53 e 86 comma 2 del Tuir  Lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del Tuir;  Redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo, ex art. 53 c.2 del Tuir;  Regime forfetario di determinazione del reddito ex art. 5, c,1 L. 413/91;  Reddito attività agricole , ex art. 56 comma 5 e 56-bis del Tuir;  STP costituite ex art. 10 , L. 12/11/2011, n. 183;  Elenco beni agevolati: Divisione 28 della tab. ATECO,  Allegato 3 Legge di stabilità 2016  Requisito novità (circolare n. 90/2001)  cfr. Circ. Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009  Legge Sabatini Bis (art. 2 del DL n. 69/2013)  “Regime dei minimi”, ex art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2011  Art. 1, c. 91, legge n. 208/2015  Coefficienti ammortamento - Dm del 31/12/1988  Agevolazioni fiscali circolari n. 25/E del 2007 e n. 53/E del 2009  Regole generali competenza art. 109, c. 1 e 2, TUIR. DOCUMENTAZIONE  leggestabilità- commida91a97.pdf – Stralcio della Legge di Stabilità per il 2016 SITI WEB www.clubmep.it dettagli: info@clubmep.it
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