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Metodi di risoluzione delle
controversie alternativi al ricorso al
Giudice
L’Arbitro Bancario Finanziario
Andrea PITTARELLO
studio legale associato BSVA
1
L’Arbitro Bancario Finanziario
• L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le
banche/intermediari finanziari, che non prevede la necessaria
assistenza legale di un avvocato.
• È un metodo di risoluzione delle controversie stragiudiziale (non si
ricorre al Giudice).
• L’ABF è un organismo autonomo e imparziale, sostenuto, nel suo
funzionamento, dalla Banca d’Italia.
2
L’Arbitro Bancario Finanziario
• L’ABF è composto da un Organo decidente e da una Segreteria
tecnica; l’Organo decidente è articolato in tre Collegi (Milano, Roma,
Napoli), competenti in base al domicilio del cliente (inteso come
l’indirizzo dichiarato dal cliente nel ricorso).
• In ogni Collegio, l’Organo decidente è composto da 5 membri:
Il Presidente e due membri, scelti dalla Banca d’Italia;
Un membro designato dalle associazioni degli intermediari;
Un membro designato dalla associazioni che rappresentano i
clienti.
3
L’Arbitro Bancario Finanziario
• Insorta una controversia tra cliente ed una
banca/intermediario finanziario, l’ABF ha il potere di
decidere sulla stessa. Le sue decisioni non sono
vincolanti, ma solitamente vengono accettate dagli
intermediari; in caso contrario, l’inadempienza viene resa
pubblica.
• Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali o sia
entrato in relazione con un intermediario per servizi
bancari e finanziari (compresi i servizi di pagamento) può
devolvere la propria controversia all’ABF.
4
L’Arbitro Bancario Finanziario
• Si può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere
la controversia tramite l’invio di un reclamo scritto
all’intermediario.
• L’intermediario ha 30 giorni di tempo per rispondere al
reclamo; in caso di risposta insoddisfacente o di mancata
risposta, il cliente può rivolgersi all’ABF.
• Se anche la decisione dell’ABF non è ritenuta
soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi
possono rivolgersi al Giudice.
5
L’Arbitro Bancario Finanziario:
la competenza
• L’ABF è competente a decidere sulle controversie che
riguardano i servizi bancari e finanziari (ad es. conti
correnti, mutui, prestiti personali, ecc.):
Fino a 100.000,00 Euro, se si richiede una somma di
denaro;
Senza limiti di importo, se si chiede soltanto di
accertare diritti, obblighi e facoltà (ad es. per accertare
la mancata consegna della documentazione di
trasparenza o la mancata cancellazione di ipoteca dopo
aver estinto un mutuo).
6
L’Arbitro Bancario Finanziario:
la competenza
• Al contrario, l’ABF non può decidere quando la
controversia:
Riguarda servizi e attività di investimento quali la compravendita di
azioni e obbligazioni, ovvero le operazioni in strumenti finanziari
derivati;
Riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali
il bene concesso in leasing o venduto mediante operazione di
credito al consumo;
È già all’esame dell’autorità giudiziaria;
È già all’esame di arbitri o conciliatori;
Riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.
7
L’Arbitro Bancario Finanziario:
il ricorso
• Il cliente può ricorrere all’ABF entro 12 mesi dalla
presentazione del reclamo all’intermediario.
• Il cliente deve compilare l’apposito modulo (scaricabile dal
sito www.arbitrobancariofinanziario.it), ma non può
esprimere lamentele che non abbia già esposto nel
reclamo all’intermediario.
• Successivamente, il cliente deve raccogliere tutta la
documentazione a sostegno delle proprie ragioni e
versare il contributo spese di € 20,00.
8
L’Arbitro Bancario Finanziario:
il ricorso
• Infine, il cliente deve inviare all’intermediario una copia del
ricorso, tramite raccomandata a. r. o a mezzo pec.
• Se non lo fa, ci pensa la Segreteria tecnica che ha
ricevuto il ricorso, così da consentire l’avvio della
procedura.
• Dalla ricezione della comunicazione del ricorso,
l’intermediario ha un termine di 45 giorni per inviare le
proprie controdeduzioni alla Segreteria tecnica.
9
L’Arbitro Bancario Finanziario:
il ricorso
• La Segreteria tecnica verifica che il ricorso sia ricevibile,
cioè completo, regolare e presentato nei termini, e lo
esamina esclusivamente sulla base della documentazione
prodotta dalle parti. La Segreteria, il Presidente o il
Collegio possono chiedere al cliente di regolarizzare il
ricorso o alle parti di fornire ulteriori elementi.
• La procedura può essere interrotta, a seguito di tentativo
di conciliazione promosso da una delle parti; in questo
caso, se la conciliazione fallisce, il ricorso può essere
riproposto senza che sia necessario presentare un nuovo
reclamo all’intermediario.
10
L’Arbitro Bancario Finanziario:
il ricorso
• Se l’intermediario porta la controversia all’attenzione
dell’autorità giudiziaria o la sottopone ad arbitrato, la
Segreteria tecnica chiede al cliente se ha comunque
interesse a proseguire il procedimento di fronte all’ABF. In
caso di risposta affermativa, comunicata entro 30 giorni, il
procedimento prosegue; nel caso contrario, il
procedimento si estingue.
11
L’Arbitro Bancario Finanziario:
la decisione
• Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la
Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni
dell’intermediario, oppure dalla data di scadenza del
termine per presentarle.
• La decisione è presa a maggioranza, ed è sempre
motivata.
• La decisione deve essere comunicata completa della
motivazione, a cura della Segreteria tecnica, entro 30
giorni dalla pronuncia.
12
L’Arbitro Bancario Finanziario:
la decisione
• Il Presidente del Collegio può decidere di comunicare
subito la parte dispositiva (il contenuto essenziale della
decisione) o in un secondo momento (ma sempre entro
30 giorni) la decisione completa della motivazione.
• Se il ricorso è accolto, anche solo in parte, il Collegio fissa
il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere a
quanto indicato nella decisione, compreso il pagamento
(in favore del cliente) dei 20 euro versati a titolo di
contributo spese; se non è fissato alcun termine,
l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione completa.
13
L’Arbitro Bancario Finanziario:
la decisione
• Infine, se l’intermediario non rispetta la decisione o non
collabora allo svolgimento della procedura,
l’inadempimento è pubblicato sul sito
www.arbitrobancariofinanziario.it e, a cura e spese
dell’intermediario, su due quotidiani ad ampia diffusione
nazionale.
14
L’Arbitro Bancario Finanziario:
la decisione
•Casi di inadempimento dell’intermediario:
Mancato o ritardato invio della documentazione richiesta;
Mancata o parziale esecuzione della decisione dell’ABF;
Mancato rimborso della quota versata a titolo di contributo spese;
Mancato versamento di quanto dovuto alla Banca d’Italia, in caso
di accoglimento anche parziale del ricorso;
Mancato versamento del contributo dovuto per la liquidazione dei
compensi dei membri dei Collegi designati dalle associazioni degli
intermediari.
15
Metodi di risoluzione delle
controversie alternativi al ricorso al
Giudice
Il Conciliatore Bancario Finanziario
-La Mediazione
-L’Ombudsman – Giurì Bancario
-L’Arbitrato
Andrea PITTARELLO
studio legale associato BSVA
16
Il Conciliatore Bancario Finanziario
• Si tratta di una Associazione senza fini di lucro, costituita
nel 2005, alla quale aderiscono oltre 1000 Associati tra
banche, società finanziarie, Poste Italiane, ecc.
• La sede centrale è in Roma, Via delle Botteghe Oscure,
54, ma è presente, per il tramite di mediatori e di arbitri,
su tutto il territorio nazionale.
• Il suo scopo è fornire un servizio di risoluzione delle
controversie rapido, efficace ed economico ai clienti delle
banche e degli intermediari finanziari.
17
Il Conciliatore Bancario Finanziario
• Offre tre diverse vie per la soluzione delle controversie tra
cliente e banche/intermediari finanziari:
1. Mediazione;
2. Ombudsman – Giurì Bancario;
3. Arbitrato;
18
Il Conciliatore Bancario Finanziario:
la Mediazione
• Con la mediazione, la controversia viene affidata ad un
professionista indipendente e neutrale, che ha il compito
di agevolare un accordo tra le parti.
• Il mediatore è un esperto della materia, ma non è un
giudice.
• L’accordo eventualmente raggiunto in sede di mediazione
può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo
esecutivo; se non viene raggiunto un accordo, è sempre
possibile rivolgersi al Giudice.
19
Il Conciliatore Bancario Finanziario:
l’Ombudsman – Giurì Bancario
• È un organismo collegiale alternativo alla Magistratura
Ordinaria, al quale possono rivolgersi i clienti per risolvere
gratuitamente le controversie con banche ed intermediari
finanziari, in materia di servizi di investimento.
• La competenza dell’Ombudsman riguarda le richieste di
risarcimento del danno per importi non superiori ad €
100.000,00 (l’operazione dalla quale deriva il risarcimento
può, comunque, avere un valore superiore).
20
Il Conciliatore Bancario Finanziario:
l’Ombudsman – Giurì Bancario
• Il cliente, entro due anni dalla data dell’operazione
contestata, deve presentare un reclamo all’apposito
ufficio della banca o dell’intermediario finanziario, il quale
dovrà, entro un termine di 30 giorni dalla ricezione del
reclamo, comunicare se intende o meno accettare tale
reclamo.
• Qualora il cliente non sia soddisfatto o non riceva un
risposta nel termine previsto, può ricorrere, entro un anno
dalla proposizione del reclamo, all’Ombudsman, il quale
decide entro 90 giorni (salvo proroghe per eventuali
richieste di ulteriore documentazione).
21
Il Conciliatore Bancario Finanziario:
l’Ombudsman – Giurì Bancario
• Il ricorso è totalmente gratuito e non priva il cliente della
possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
• La decisione assunta dell’Ombudsman non vincola il
cliente, mentre è vincolante per la banca e per
l’intermediario finanziario.
22
Il Conciliatore Bancario Finanziario:
l’Arbitrato
• Procedura diretta a concludere una controversia con
l’intervento di un esperto, denominato arbitro, al quale
viene affidato il compito di emettere una decisione.
• L’arbitro non è un Giudice, ma le parti stabiliscono di
sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di
decidere la controversia (clausola compromissoria o
pattuizione specifica).
• Le parti possono stabilire di devolvere la controversia ad
un singolo arbitro, oppure ad un collegio arbitrale.
23
Metodi di risoluzione delle
controversie alternativi al ricorso al
Giudice
Grazie per l’attenzione.
Andrea PITTARELLO
studio legale associato BSVA
24

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UILCA convegno_ABF e Conciliatore Bancario

  • 1. Metodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al Giudice L’Arbitro Bancario Finanziario Andrea PITTARELLO studio legale associato BSVA 1
  • 2. L’Arbitro Bancario Finanziario • L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche/intermediari finanziari, che non prevede la necessaria assistenza legale di un avvocato. • È un metodo di risoluzione delle controversie stragiudiziale (non si ricorre al Giudice). • L’ABF è un organismo autonomo e imparziale, sostenuto, nel suo funzionamento, dalla Banca d’Italia. 2
  • 3. L’Arbitro Bancario Finanziario • L’ABF è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica; l’Organo decidente è articolato in tre Collegi (Milano, Roma, Napoli), competenti in base al domicilio del cliente (inteso come l’indirizzo dichiarato dal cliente nel ricorso). • In ogni Collegio, l’Organo decidente è composto da 5 membri: Il Presidente e due membri, scelti dalla Banca d’Italia; Un membro designato dalle associazioni degli intermediari; Un membro designato dalla associazioni che rappresentano i clienti. 3
  • 4. L’Arbitro Bancario Finanziario • Insorta una controversia tra cliente ed una banca/intermediario finanziario, l’ABF ha il potere di decidere sulla stessa. Le sue decisioni non sono vincolanti, ma solitamente vengono accettate dagli intermediari; in caso contrario, l’inadempienza viene resa pubblica. • Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali o sia entrato in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari (compresi i servizi di pagamento) può devolvere la propria controversia all’ABF. 4
  • 5. L’Arbitro Bancario Finanziario • Si può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia tramite l’invio di un reclamo scritto all’intermediario. • L’intermediario ha 30 giorni di tempo per rispondere al reclamo; in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, il cliente può rivolgersi all’ABF. • Se anche la decisione dell’ABF non è ritenuta soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al Giudice. 5
  • 6. L’Arbitro Bancario Finanziario: la competenza • L’ABF è competente a decidere sulle controversie che riguardano i servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.): Fino a 100.000,00 Euro, se si richiede una somma di denaro; Senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad es. per accertare la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di ipoteca dopo aver estinto un mutuo). 6
  • 7. L’Arbitro Bancario Finanziario: la competenza • Al contrario, l’ABF non può decidere quando la controversia: Riguarda servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni, ovvero le operazioni in strumenti finanziari derivati; Riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazione di credito al consumo; È già all’esame dell’autorità giudiziaria; È già all’esame di arbitri o conciliatori; Riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009. 7
  • 8. L’Arbitro Bancario Finanziario: il ricorso • Il cliente può ricorrere all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. • Il cliente deve compilare l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it), ma non può esprimere lamentele che non abbia già esposto nel reclamo all’intermediario. • Successivamente, il cliente deve raccogliere tutta la documentazione a sostegno delle proprie ragioni e versare il contributo spese di € 20,00. 8
  • 9. L’Arbitro Bancario Finanziario: il ricorso • Infine, il cliente deve inviare all’intermediario una copia del ricorso, tramite raccomandata a. r. o a mezzo pec. • Se non lo fa, ci pensa la Segreteria tecnica che ha ricevuto il ricorso, così da consentire l’avvio della procedura. • Dalla ricezione della comunicazione del ricorso, l’intermediario ha un termine di 45 giorni per inviare le proprie controdeduzioni alla Segreteria tecnica. 9
  • 10. L’Arbitro Bancario Finanziario: il ricorso • La Segreteria tecnica verifica che il ricorso sia ricevibile, cioè completo, regolare e presentato nei termini, e lo esamina esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. La Segreteria, il Presidente o il Collegio possono chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso o alle parti di fornire ulteriori elementi. • La procedura può essere interrotta, a seguito di tentativo di conciliazione promosso da una delle parti; in questo caso, se la conciliazione fallisce, il ricorso può essere riproposto senza che sia necessario presentare un nuovo reclamo all’intermediario. 10
  • 11. L’Arbitro Bancario Finanziario: il ricorso • Se l’intermediario porta la controversia all’attenzione dell’autorità giudiziaria o la sottopone ad arbitrato, la Segreteria tecnica chiede al cliente se ha comunque interesse a proseguire il procedimento di fronte all’ABF. In caso di risposta affermativa, comunicata entro 30 giorni, il procedimento prosegue; nel caso contrario, il procedimento si estingue. 11
  • 12. L’Arbitro Bancario Finanziario: la decisione • Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni dell’intermediario, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle. • La decisione è presa a maggioranza, ed è sempre motivata. • La decisione deve essere comunicata completa della motivazione, a cura della Segreteria tecnica, entro 30 giorni dalla pronuncia. 12
  • 13. L’Arbitro Bancario Finanziario: la decisione • Il Presidente del Collegio può decidere di comunicare subito la parte dispositiva (il contenuto essenziale della decisione) o in un secondo momento (ma sempre entro 30 giorni) la decisione completa della motivazione. • Se il ricorso è accolto, anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere a quanto indicato nella decisione, compreso il pagamento (in favore del cliente) dei 20 euro versati a titolo di contributo spese; se non è fissato alcun termine, l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa. 13
  • 14. L’Arbitro Bancario Finanziario: la decisione • Infine, se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora allo svolgimento della procedura, l’inadempimento è pubblicato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e, a cura e spese dell’intermediario, su due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. 14
  • 15. L’Arbitro Bancario Finanziario: la decisione •Casi di inadempimento dell’intermediario: Mancato o ritardato invio della documentazione richiesta; Mancata o parziale esecuzione della decisione dell’ABF; Mancato rimborso della quota versata a titolo di contributo spese; Mancato versamento di quanto dovuto alla Banca d’Italia, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso; Mancato versamento del contributo dovuto per la liquidazione dei compensi dei membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari. 15
  • 16. Metodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al Giudice Il Conciliatore Bancario Finanziario -La Mediazione -L’Ombudsman – Giurì Bancario -L’Arbitrato Andrea PITTARELLO studio legale associato BSVA 16
  • 17. Il Conciliatore Bancario Finanziario • Si tratta di una Associazione senza fini di lucro, costituita nel 2005, alla quale aderiscono oltre 1000 Associati tra banche, società finanziarie, Poste Italiane, ecc. • La sede centrale è in Roma, Via delle Botteghe Oscure, 54, ma è presente, per il tramite di mediatori e di arbitri, su tutto il territorio nazionale. • Il suo scopo è fornire un servizio di risoluzione delle controversie rapido, efficace ed economico ai clienti delle banche e degli intermediari finanziari. 17
  • 18. Il Conciliatore Bancario Finanziario • Offre tre diverse vie per la soluzione delle controversie tra cliente e banche/intermediari finanziari: 1. Mediazione; 2. Ombudsman – Giurì Bancario; 3. Arbitrato; 18
  • 19. Il Conciliatore Bancario Finanziario: la Mediazione • Con la mediazione, la controversia viene affidata ad un professionista indipendente e neutrale, che ha il compito di agevolare un accordo tra le parti. • Il mediatore è un esperto della materia, ma non è un giudice. • L’accordo eventualmente raggiunto in sede di mediazione può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo; se non viene raggiunto un accordo, è sempre possibile rivolgersi al Giudice. 19
  • 20. Il Conciliatore Bancario Finanziario: l’Ombudsman – Giurì Bancario • È un organismo collegiale alternativo alla Magistratura Ordinaria, al quale possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con banche ed intermediari finanziari, in materia di servizi di investimento. • La competenza dell’Ombudsman riguarda le richieste di risarcimento del danno per importi non superiori ad € 100.000,00 (l’operazione dalla quale deriva il risarcimento può, comunque, avere un valore superiore). 20
  • 21. Il Conciliatore Bancario Finanziario: l’Ombudsman – Giurì Bancario • Il cliente, entro due anni dalla data dell’operazione contestata, deve presentare un reclamo all’apposito ufficio della banca o dell’intermediario finanziario, il quale dovrà, entro un termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo, comunicare se intende o meno accettare tale reclamo. • Qualora il cliente non sia soddisfatto o non riceva un risposta nel termine previsto, può ricorrere, entro un anno dalla proposizione del reclamo, all’Ombudsman, il quale decide entro 90 giorni (salvo proroghe per eventuali richieste di ulteriore documentazione). 21
  • 22. Il Conciliatore Bancario Finanziario: l’Ombudsman – Giurì Bancario • Il ricorso è totalmente gratuito e non priva il cliente della possibilità di adire l’autorità giudiziaria. • La decisione assunta dell’Ombudsman non vincola il cliente, mentre è vincolante per la banca e per l’intermediario finanziario. 22
  • 23. Il Conciliatore Bancario Finanziario: l’Arbitrato • Procedura diretta a concludere una controversia con l’intervento di un esperto, denominato arbitro, al quale viene affidato il compito di emettere una decisione. • L’arbitro non è un Giudice, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere la controversia (clausola compromissoria o pattuizione specifica). • Le parti possono stabilire di devolvere la controversia ad un singolo arbitro, oppure ad un collegio arbitrale. 23
  • 24. Metodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al Giudice Grazie per l’attenzione. Andrea PITTARELLO studio legale associato BSVA 24