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DEL FIUME & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
00183 Roma  Via Appia Nuova, 197  TEL. 06.97610486  FAX 06.97656179
e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it
Circolare n. 3/17
Roma, aprile 2017
Il Dl 24 aprile 2017 n.50 (manovra correttiva) prevede linasprimento dei vincoli allutilizzo in
compensazione dei crediti dimposta ai sensi dellart. 17 del Dlgs 241/97 (compensazione
orizzontale), nonch辿 la modifica delle modalit con le quali le stesse compensazioni potranno essere
realizzate dai soggetti titolari di partita iva.
In sintesi:
Compensazione orizzontale dei crediti per dirette, IRAP e I.V.A.  Visto di conformit
Viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 Euro, della soglia oltre la quale lutilizzo in
compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette, IRAP e I.V.A. 竪 subordinato
allapposizione del visto di conformit.
Detto intervento normativo 竪 riferito ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle
relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte del reddito, allIRAP e alle ritenute alla
fonte.
Ulteriormente, le limitazioni sopra esposte sono estese anche in ambito I.V.A.: in particolare 竪
possibile utilizzare il credito iva annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000
euro solo previa apposizione del visto di conformit sulla dichiarazione I.V.A. dalla quale emerge
il credito stesso.
La suddetta soglia 竪 stata, tuttavia mantenuta pari a 50.000 euro in relazione ai crediti iva annuale
delle start up innovative, di cui allart.25 del DL.179/2012(conv.L. 221/2012) per il periodo di
iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui al comma 8 del suddetto art.25
(art.10 lett.a n.7- bis del Dl 78/2009).
Si osserva, peraltro che le novit delle normative in esame non influenzano la compensazione dei
crediti iva trimestrali, per i quali, a prescindere dallimporto, non 竪 previsto lobbligo di apporre il
visto di conformit sul modello IVA TR da cui scaturiscono.
Compensazione I.V.A. e imposte nel modello F24
Vengono nuovamente modificate le modalit operative mediante le quali i contribuenti titolari di
partita I.V.A. dovranno eseguire le compensazioni orizzontali.
In relazione alle compensazioni dei crediti I.V.A. (annuali o trimestrali) 竪 stata, infatti eliminata la
soglia quantitativa pari a 5.000 euro annui, oltre le quali 竪 previsto lobbligo di utilizzare per la
presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dallagenzia
delle entrate (Entratel o Fisconline).
DEL FIUME & ASSOCIATI
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e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it
Per effetto delle modifiche tale regime viene, altres狸, esteso a crediti relativi alle imposte sui redditi
(IRES e IRPEF) alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, allIRAP e
ai crediti dimposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Alla luce di tale novit, quindi i titolari di partita I.V.A. debbono utilizzare i servizi telematici
dellAgenzia delle Entrate, prima previsti in caso di compensazione dei crediti iva (annuali o
trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione dei modelli F24 a
zero, in relazione a tutte le compensazione dei suddetti crediti.
Per la compensazione dei crediti diversi dellI.V.A. continua, invece, a non essere necessaria la
preventiva presentazione della dichiarazione.
Relativamente alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile
2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL.50/2017 in Gazzetta Ufficiale.
In assenza di un regime transitorio ne deriva quindi che i contribuenti debbano gi applicare le
nuove disposizioni.
* * *
A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti
Dott. Federico Del Fiume

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Circolare n. 3 manovra correttiva dl 50 2017

  • 1. DEL FIUME & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI 00183 Roma Via Appia Nuova, 197 TEL. 06.97610486 FAX 06.97656179 e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it Circolare n. 3/17 Roma, aprile 2017 Il Dl 24 aprile 2017 n.50 (manovra correttiva) prevede linasprimento dei vincoli allutilizzo in compensazione dei crediti dimposta ai sensi dellart. 17 del Dlgs 241/97 (compensazione orizzontale), nonch辿 la modifica delle modalit con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita iva. In sintesi: Compensazione orizzontale dei crediti per dirette, IRAP e I.V.A. Visto di conformit Viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 Euro, della soglia oltre la quale lutilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette, IRAP e I.V.A. 竪 subordinato allapposizione del visto di conformit. Detto intervento normativo 竪 riferito ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte del reddito, allIRAP e alle ritenute alla fonte. Ulteriormente, le limitazioni sopra esposte sono estese anche in ambito I.V.A.: in particolare 竪 possibile utilizzare il credito iva annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000 euro solo previa apposizione del visto di conformit sulla dichiarazione I.V.A. dalla quale emerge il credito stesso. La suddetta soglia 竪 stata, tuttavia mantenuta pari a 50.000 euro in relazione ai crediti iva annuale delle start up innovative, di cui allart.25 del DL.179/2012(conv.L. 221/2012) per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui al comma 8 del suddetto art.25 (art.10 lett.a n.7- bis del Dl 78/2009). Si osserva, peraltro che le novit delle normative in esame non influenzano la compensazione dei crediti iva trimestrali, per i quali, a prescindere dallimporto, non 竪 previsto lobbligo di apporre il visto di conformit sul modello IVA TR da cui scaturiscono. Compensazione I.V.A. e imposte nel modello F24 Vengono nuovamente modificate le modalit operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita I.V.A. dovranno eseguire le compensazioni orizzontali. In relazione alle compensazioni dei crediti I.V.A. (annuali o trimestrali) 竪 stata, infatti eliminata la soglia quantitativa pari a 5.000 euro annui, oltre le quali 竪 previsto lobbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dallagenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).
  • 2. DEL FIUME & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI 00183 Roma Via Appia Nuova, 197 TEL. 06.97610486 FAX 06.97656179 e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it Per effetto delle modifiche tale regime viene, altres狸, esteso a crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, allIRAP e ai crediti dimposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Alla luce di tale novit, quindi i titolari di partita I.V.A. debbono utilizzare i servizi telematici dellAgenzia delle Entrate, prima previsti in caso di compensazione dei crediti iva (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione dei modelli F24 a zero, in relazione a tutte le compensazione dei suddetti crediti. Per la compensazione dei crediti diversi dellI.V.A. continua, invece, a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione. Relativamente alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL.50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio ne deriva quindi che i contribuenti debbano gi applicare le nuove disposizioni. * * * A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti Dott. Federico Del Fiume