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DEL FIUME & ASSOCIATI
00183 Roma  Via Appia Nuova, 197  TEL. 06.97610486  FAX 06.97656179
e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it
Circolare n. 3/16
Roma, aprile 2016
Gentile Cliente,
in recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, dal 2 maggio 2016
vengono ampliate le fattispecie oggetto di reverse charge, che ora comprendono anche le
cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop.
Il Ministero dellEconomia e delle finanze, con propri decreti, potr individuare ulteriori
operazioni da assoggettare a reverse charge, con necessit, a seconda dei casi, della preventiva
autorizzazione comunitaria.
 quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016.
Direttive approvate
In merito alle operazioni soggette a reverse charge, il decreto legislativo interviene,
innanzitutto, sullart. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972:
- modificando la lettera b) per eliminare dallambito applicativo dellinversione contabile le
cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari (che non sono mai rientrati nel
reverse charge per mancanza di autorizzazione UE);
- sostituendo la lettera c)per prevedereche linversionecontabilesiapplica ancheallecessioni
di console da gioco, tablet PC e laptop, nonch辿 di dispositivi a circuito integrato quali
microprocessori e unit centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale. Lattuale testo normativo, nel fare riferimento ai
personal computere ailoro componenti edaccessori, non ha infattitrovato applicazionestante
il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari;
- abrogando le lettere d) e d-quinquies) per eliminare dallambito applicativo dellinversione
contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti
da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivit
47.11.1), supermercati (codice attivit 47.11.2)e discount alimentari (codice attivit 47.11.3).
Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della
misura speciale di deroga a livello comunitario.
Il decreto legislativo ha, inoltre, riconfermato al Ministero dellEconomia e delle Finanze:
- il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori
operazioni da assoggettare ad inversione contabile ed, in proposito, 竪 stato previsto che le
stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli199 e 199-bis della direttiva IVA,
disponendo che un analogo potere disciplinare 竪 attribuito per le operazioni oggetto della
procedura del meccanismo di reazione rapida di cui allart. 199-ter della direttiva IVA;
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- il potere di individuare, con decreto di natura non regolamentare, ai sensi dellart. 17, comma
3, legge n. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da
quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-bis e 199-ter della direttiva IVA, per le quali resta
comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi
comunitari.
Scadenza temporale
Il decreto legislativo, in conformit allart. 199-bis della direttiva IVA, prevede la scadenza del
31 dicembre 2018 per lapplicazione del reverse charge alle operazioni di cui alle lettere b), c),
d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 dellart. 17, D.P.R. n. 633/1972, riguardanti, nellordine:
- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonch辿 di dispositivi a circuito integrato
quali microprocessori e unit centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unit e di certificati relativi al gas e allenergia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.
In attesa di chiarimenti da parte dellAgenzia delle Entratesi presume che, anche per le nuove
ipotesi di inversione contabile, il particolare meccanismo di reverse charge sia applicabile nei
passaggi intermedi e antecedenti rispetto alla vendita nei confronti del consumatore finale.
Quindi, loperazione di vendita di un ipad o tablet da parte di un rivenditore allingrosso nei
confronti di un negozio, secondo le nuoveregole, sar soggetta adinversionecontabile, mentre
la vendita dello stesso ipad o tablet effettuata dal negozio nei confronti del consumatore finale
(sia esso soggetto passivo che privato), sar soggetta ad iva ordinaria (si veda la Circolare
dellAgenzia delle Entrate 23 dicembre 2010, n. 59).
* * *
A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti
Dott. Federico Del Fiume

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Circolare n. 3 reverse charge tablet pc

  • 1. DEL FIUME & ASSOCIATI 00183 Roma Via Appia Nuova, 197 TEL. 06.97610486 FAX 06.97656179 e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it Circolare n. 3/16 Roma, aprile 2016 Gentile Cliente, in recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, dal 2 maggio 2016 vengono ampliate le fattispecie oggetto di reverse charge, che ora comprendono anche le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop. Il Ministero dellEconomia e delle finanze, con propri decreti, potr individuare ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge, con necessit, a seconda dei casi, della preventiva autorizzazione comunitaria. quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016. Direttive approvate In merito alle operazioni soggette a reverse charge, il decreto legislativo interviene, innanzitutto, sullart. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972: - modificando la lettera b) per eliminare dallambito applicativo dellinversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari (che non sono mai rientrati nel reverse charge per mancanza di autorizzazione UE); - sostituendo la lettera c)per prevedereche linversionecontabilesiapplica ancheallecessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonch辿 di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unit centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Lattuale testo normativo, nel fare riferimento ai personal computere ailoro componenti edaccessori, non ha infattitrovato applicazionestante il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari; - abrogando le lettere d) e d-quinquies) per eliminare dallambito applicativo dellinversione contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivit 47.11.1), supermercati (codice attivit 47.11.2)e discount alimentari (codice attivit 47.11.3). Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario. Il decreto legislativo ha, inoltre, riconfermato al Ministero dellEconomia e delle Finanze: - il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile ed, in proposito, 竪 stato previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli199 e 199-bis della direttiva IVA, disponendo che un analogo potere disciplinare 竪 attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui allart. 199-ter della direttiva IVA;
  • 2. DEL FIUME & ASSOCIATI 00183 Roma Via Appia Nuova, 197 TEL. 06.97610486 FAX 06.97656179 e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it - il potere di individuare, con decreto di natura non regolamentare, ai sensi dellart. 17, comma 3, legge n. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-bis e 199-ter della direttiva IVA, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. Scadenza temporale Il decreto legislativo, in conformit allart. 199-bis della direttiva IVA, prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per lapplicazione del reverse charge alle operazioni di cui alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 dellart. 17, D.P.R. n. 633/1972, riguardanti, nellordine: - le cessioni di telefoni cellulari; - le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonch辿 di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unit centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; - i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; - i trasferimenti di altre unit e di certificati relativi al gas e allenergia elettrica; - le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore. In attesa di chiarimenti da parte dellAgenzia delle Entratesi presume che, anche per le nuove ipotesi di inversione contabile, il particolare meccanismo di reverse charge sia applicabile nei passaggi intermedi e antecedenti rispetto alla vendita nei confronti del consumatore finale. Quindi, loperazione di vendita di un ipad o tablet da parte di un rivenditore allingrosso nei confronti di un negozio, secondo le nuoveregole, sar soggetta adinversionecontabile, mentre la vendita dello stesso ipad o tablet effettuata dal negozio nei confronti del consumatore finale (sia esso soggetto passivo che privato), sar soggetta ad iva ordinaria (si veda la Circolare dellAgenzia delle Entrate 23 dicembre 2010, n. 59). * * * A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti Dott. Federico Del Fiume