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  Le sostanze  pericolose
Valutazione del rischio chimico La valutazione del rischio in campo chimico, fisico e biologico è una specifica attribuzione del DIL in particolare laddove sia richiesta un'elevata competenza scientifica. (D.Lgs. 81/2008, Capo  ׀׀ , art. 9)
Il Dipartimento di Igiene del Lavoro Il Dipartimento di Igiene del Lavoro svolge la propria attività su aspetti prioritari  inerenti principalmente  l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi per la salute negli ambienti di lavoro e di vita derivanti da Agenti Chimici,Fisici e Biologici
TESTO UNICO  DIL Dipartimento di igiene del Lavoro Obiettivo perseguiti dal DIL è quello di sviluppare  metodi innovativi  per la "gestione del rischio" di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici negli ambienti di lavoro e di verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate, ottimizzando le attuali metodiche di prevenzione e protezione e individuando sperimentando nuove metodiche, nuovi materiali e tecnologie.
D.Lgs. 81/2008Ìý Titolo IX ( sostanze pericolose) Capo  ×€ :  Protezione da agenti chimici; Capo  ×€×€ :  Protezione da agenti cancerogeni e mutageni; Capo  ×€×€×€ :  Protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto
CAPO I Corrisponde al Titolo VII - bis del decreto legislativo 626/94 come sostituito dal decreto legislativo 25/02 attuativo della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti  chimici
Ìý La principale novita'   introdotta consiste nella modifica della  definizione del livello di azione di rischio da  moderato ->  basso  per la sicurezza e irrilevante per la salute. Tale modifica renderà, laddove necessario, rivalutare il documento di valutazione del rischio chimico tenendo conto delle attività lavorative svolte e, in maniera distinta, dei relativi rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori
CAPO I  Protezione da agenti chimici D.Lgs. 81/08  Sostanze Pericolose  CAPO I Protezione da agenti chimici Art.224 Misure e principi generali per la  prevenzione dei rischi  comma 2 Se i risultati della valutazione dei rischi  dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrelevante per la sicurezza dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 D. Lgs. 626/94  Protezione da agenti chimici  TITOLO VII –Bis  Protezione da agenti chimici Art. 72-quinquies  Misure e principi generali per la prevenzione  dei rischi  Comma 2 Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e per la salute dei  lavoratori  e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio,  non si applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies,60-septies, 60-decies, 60-undecies
Con uno o più decreti è inoltre determinato il rischio basso  per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori in  relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limiti indicativi fissati  dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza  ( comma  3, art. 232, D.Lgs. 81/08)  ↓  ↓  revisione delle  linee guida  per la valutazione del rischio chimico e dei modelli comunemente utilizzati per la stima del rischio chimico.
Ìý Rischio da agenti chimici  irrilevante  per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della  popolazione generaleÌý ↓  ↓  Ìý Proposta di definizione delle regioni
Rischio da agenti chimici  basso per la sicurezza : rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità, in cui le condizioni le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell'incidente è da ritenersi limitata.Ìý ↓  ↓  ↓ Ìý Proposta di definizione delle regioni
Istituzione di un Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.
Il Comitato è composto da 9 membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui 3 in rappresentanza del  Ministero della salute , su proposta  dell'Istituto superiore di Sanità,   dell' ISPESL  e della  Commissione tossicologica nazionale , 3 in rappresentanza della  Conferenza dei Presidenti delle regioni  e 3 in rappresentanza del  Ministero del lavoro  e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
TESTO UNICO Un'altra novità di rilievo consiste nella eliminazione dell'obbligo di trasmissione all' ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di cessazione del rapporto di lavoro (comma 3, art. 72-undecies, ex D. Lgs. 626/94)
TESTO UNICO CAPO II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni  corrisponde al Titolo VII del decreto legislativo 626/94 come sostituito dal decreto legislativo 66/00 attuativo delle direttive 97/42/CE  e 99/38/CE che modificano la direttiva  90/394/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o  mutageni durante il lavoro.
TESTO UNICO La principale novità introdotta consiste nell'obbligo per il datore di lavoro,  anche in caso di autocertificazione , di integrazione del documento di valutazione del rischio con i seguenti dati:Ìý a)Attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni; b)I quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
TESTO UNICO c)Numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti; d)L'esposizione dei lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e)Le misure preventive e protettive applicate e tipo di DPI utilizzati; f)Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituiti.  (comma 4, art. 236, D.Lgs.81/08)
TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione  all'amiante   Il D.Lgs. 81/2008 raccoglie la normativa in vigore riguardante l'amianto  (Legge 257/92, successivi decreti applicativi compreso il decreto n.257  del 2006), disciplina "le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto", quali  la manutenzione, la rimozione dell'amianto o dei materiali che lo contengono, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti relativi e la bonifica delle aree interessate.
TESTO UNICO Capo III  Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto Ìý NON sono state prese in considerazione le attività lavorative che comprendono l'estrazione delle pietre verdi, scavi in galleria ecc  cioè attività che possono provocare esposizioni da materiali naturali.
TESTO UNICO Capo III  Protezione dai rischi connessi  all'esposizione all'amianto Ìý Attualmente quello che fa discutere sono le esposizioni sporadiche e di debole intensità (chiamate ESEDI) introdotte già nel decreto 257 del 2006 e riportate nella valutazione del rischio(art.249). In questi casi il datore di lavoro è esonerato da tre fondamentali obblighi: a)obbligo di notifica dei lavori all'organo di vigilanza; b)obbligo della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori; c)obbligo di tenuta della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto

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  • 3. Il Dipartimento di Igiene del Lavoro Il Dipartimento di Igiene del Lavoro svolge la propria attività su aspetti prioritari inerenti principalmente l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi per la salute negli ambienti di lavoro e di vita derivanti da Agenti Chimici,Fisici e Biologici
  • 4. TESTO UNICO DIL Dipartimento di igiene del Lavoro Obiettivo perseguiti dal DIL è quello di sviluppare metodi innovativi per la "gestione del rischio" di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici negli ambienti di lavoro e di verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate, ottimizzando le attuali metodiche di prevenzione e protezione e individuando sperimentando nuove metodiche, nuovi materiali e tecnologie.
  • 5. D.Lgs. 81/2008Ìý Titolo IX ( sostanze pericolose) Capo ×€ : Protezione da agenti chimici; Capo ×€×€ : Protezione da agenti cancerogeni e mutageni; Capo ×€×€×€ : Protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto
  • 6. CAPO I Corrisponde al Titolo VII - bis del decreto legislativo 626/94 come sostituito dal decreto legislativo 25/02 attuativo della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
  • 7. Ìý La principale novita' introdotta consiste nella modifica della definizione del livello di azione di rischio da moderato -> basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Tale modifica renderà, laddove necessario, rivalutare il documento di valutazione del rischio chimico tenendo conto delle attività lavorative svolte e, in maniera distinta, dei relativi rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori
  • 8. CAPO I Protezione da agenti chimici D.Lgs. 81/08 Sostanze Pericolose CAPO I Protezione da agenti chimici Art.224 Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi comma 2 Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrelevante per la sicurezza dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 D. Lgs. 626/94 Protezione da agenti chimici TITOLO VII –Bis Protezione da agenti chimici Art. 72-quinquies Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Comma 2 Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies,60-septies, 60-decies, 60-undecies
  • 9. Con uno o più decreti è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limiti indicativi fissati dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza ( comma 3, art. 232, D.Lgs. 81/08) ↓ ↓ revisione delle linee guida per la valutazione del rischio chimico e dei modelli comunemente utilizzati per la stima del rischio chimico.
  • 10. Ìý Rischio da agenti chimici irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generaleÌý ↓ ↓ Ìý Proposta di definizione delle regioni
  • 11. Rischio da agenti chimici basso per la sicurezza : rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità, in cui le condizioni le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell'incidente è da ritenersi limitata.Ìý ↓ ↓ ↓ Ìý Proposta di definizione delle regioni
  • 12. Istituzione di un Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.
  • 13. Il Comitato è composto da 9 membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui 3 in rappresentanza del Ministero della salute , su proposta dell'Istituto superiore di Sanità, dell' ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale , 3 in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e 3 in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  • 14. TESTO UNICO Un'altra novità di rilievo consiste nella eliminazione dell'obbligo di trasmissione all' ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di cessazione del rapporto di lavoro (comma 3, art. 72-undecies, ex D. Lgs. 626/94)
  • 15. TESTO UNICO CAPO II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni corrisponde al Titolo VII del decreto legislativo 626/94 come sostituito dal decreto legislativo 66/00 attuativo delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
  • 16. TESTO UNICO La principale novità introdotta consiste nell'obbligo per il datore di lavoro, anche in caso di autocertificazione , di integrazione del documento di valutazione del rischio con i seguenti dati:Ìý a)Attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni; b)I quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  • 17. TESTO UNICO c)Numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti; d)L'esposizione dei lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e)Le misure preventive e protettive applicate e tipo di DPI utilizzati; f)Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituiti. (comma 4, art. 236, D.Lgs.81/08)
  • 18. TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amiante Il D.Lgs. 81/2008 raccoglie la normativa in vigore riguardante l'amianto (Legge 257/92, successivi decreti applicativi compreso il decreto n.257 del 2006), disciplina "le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto", quali la manutenzione, la rimozione dell'amianto o dei materiali che lo contengono, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti relativi e la bonifica delle aree interessate.
  • 19. TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto Ìý NON sono state prese in considerazione le attività lavorative che comprendono l'estrazione delle pietre verdi, scavi in galleria ecc cioè attività che possono provocare esposizioni da materiali naturali.
  • 20. TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto Ìý Attualmente quello che fa discutere sono le esposizioni sporadiche e di debole intensità (chiamate ESEDI) introdotte già nel decreto 257 del 2006 e riportate nella valutazione del rischio(art.249). In questi casi il datore di lavoro è esonerato da tre fondamentali obblighi: a)obbligo di notifica dei lavori all'organo di vigilanza; b)obbligo della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori; c)obbligo di tenuta della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto