Identit e biometria, firme e sigilli, blockchain e trattamento del dato sono state le tre macrotematiche discusse dagli esperti che ne hanno messo in rilievo opportunit e pericoli oggettivi.
La Firma Elettronica Avanzata, non 竪 un determinato software, n辿 una determinata tecnologia, ma 竪 un sistema neutro, sicuro e affidabile che garantisca lappartenenza di un documento informatico reso immodificabile ad un soggetto.
Identit e biometria, firme e sigilli, blockchain e trattamento del dato sono state le tre macrotematiche discusse dagli esperti che ne hanno messo in rilievo opportunit e pericoli oggettivi.
Sintetica esposizione della riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale, intervenuta nel 2016. Video integrale del convegno: https://www.youtube.com/watch?v=AuxVQd8Fm7w&feature=share
La digitalizzazione del processo di gestione informativa e documentale,
il ciclo di vita del documento informatico, firme elettroniche, la fattura
elettronica
Digitalizzazione a norma dei processi. Conservazione Sostitutiva e Digitale e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Compresa anche la conservazione della PEC.
Una Panoramica sul Regolamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo e della Consiglio del 23/7/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (abrogazione direttiva 1999/93/CE)
Sintetica esposizione della riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale, intervenuta nel 2016. Video integrale del convegno: https://www.youtube.com/watch?v=AuxVQd8Fm7w&feature=share
La digitalizzazione del processo di gestione informativa e documentale,
il ciclo di vita del documento informatico, firme elettroniche, la fattura
elettronica
Digitalizzazione a norma dei processi. Conservazione Sostitutiva e Digitale e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Compresa anche la conservazione della PEC.
Una Panoramica sul Regolamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo e della Consiglio del 23/7/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (abrogazione direttiva 1999/93/CE)
Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente ...Digital Law Communication
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Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente nella propria organizzazione e trarne tutti i bene鍖ci
Intervento del Notaio Eugenio Stucchi, direttore del comitato scientifico AIFAG, allo SMAU Torino
際際滷 Webinar - Firma Elettronica: aggiornamenti normativi e casi dusoTalea Consulting Srl
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Le slide trasmesse durante il Webinar del 12 aprile 2022, tenuto insieme a Namirial, con l'obiettivo di illustrare le nostre soluzioni per la gestione delle firme dei DDT e dei contratti da qualsiasi dispositivo.
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla "prova su strada"Pietro Calorio
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際際滷 proiettate al convegno FAD "LA MEDIAZIONE ONLINE UNA NUOVA OPPORTUNITA", organizzato da Primarete s.r.l. (ente di formazione e organismo di mediazione): http://www.primarete.eu/
Lo scorso 22 giugno 2017 si 竪 svolto a Taranto (Palazzo di Citt - Salone degli Specchi) l'evento organizzato dal delegato territoriale Stefania Lo Cascio dal titolo "Digitalizzazione 2017!".
All'evento interverranno Alessandro Selam, direttore generale di ANORC, Luigi Foglia, componente del direttivo e Carola Caputo, consulente del Digital & Law Department.
L'evento 竪 stato patrocinato da ANORC e ANORC Professioni
Nel corso degli anni nelle procedure d'appalto, svolte in modalit telematica, si 竪 aggiunto un ulteriore appiglio per adire l'autorit giudiziaria, legato al malfunzionamento della piattaforma di e-procurement utilizzata dalla stazione appaltante. I magistrati chiamati a dirimere le controversie non sempre hanno mostrato di porre fiducia e sicurezza nelle procedure telematiche, mettendo anche in discussione le prove informatiche introdotte in giudizio dai consulenti tecnici.
Limplementazione del regolamento GDPR nelle aziende sanitariePasquale Lopriore
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Presentazione, al Forum Risk Management in sanit -Firenze 2017, dell'approccio che sta adottando InnovaPuglia S.p.A., societ in house della Regione puglia, per adempiere alle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on linePasquale Lopriore
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Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line. Novit Decreto crescita 2.0 introduzione del domicilio digitale del cittadino, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Gare telematiche: Il caso della piattaforma di e-procurement della Centrale d...Pasquale Lopriore
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La piattaforma di e-procurement della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia denominata EmPULIA, rappresenta un esempio di e-procurement.
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Presentazione firma elettronica 2010
1. Firme elettroniche
Evoluzione normativa
Avv. Pasquale Lopriore
Specialist in Legal Information Technology
2. La firma digitale 竪 stata introdotta dal
DPR. N. 513/1997 definendola:
Risultato della procedura informatica (validazione) basata
su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e lintegrit di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici.
3. D.M. del 8 febbraio 1999
Regole tecniche per lutilizzazione della firma digitale
Definizioni introdotte:
"impronta
sequenza di simboli binari, la sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata
mediante lapplicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
"funzione di hash
funzione matematica che genera, a partire da una impronta, una sequenza di simboli binari
che la generi, ed altres狸 risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di
simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali.
"dispositivo di firma
apparato elettronico programmabile solo allorigine, facente parte del sistema di validazione,
in grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private e generare al suo interno
firme digitali;
"marca temporale
evidenza informatica che consente la validazione temporale;
4. DPR. N. 455/2000
Testo unico in materia di documentazione
amministrativa.
Ha assorbito la normativa del 1997 sulla
firma digitale, disciplinando in maniera
organica tutta la materia inerente al
documento informatico.
5. Direttiva 1999/93/CE
del 13 dicembre 1999
Introduce 2 tipi di firme:
"firma elettronica
dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;
"firma elettronica avanzata
firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
essere connessa in maniera unica al firmatario;
essere idonea ad identificare il firmatario;
essere creata con mezzi sui quali il firmatario pu嘆 conservare il proprio
controllo esclusivo;
essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione
di ogni
successiva modifica di detti dati;
6. La Direttiva europea, introdotta con il d.lgs. N. 10/2002, ha
comportato la modifica del T.U. 2000 sulla firma digitale
disposta con il DPR n. 137/2003.
Attualmente abbiamo queste forme di firme elettroniche:
DIGITALE
ELETTRONICA SEMPLICE
ELETTRONICA AVANZATA
ELETTRONICA QUALIFICATA
7. art. 1 co.1 lett.n) del DPR. n. 455/2000
FIRMA DIGITALE si intende il risultato della procedura informatica (validazione)
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
lintegrit di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
Dopo la modifica disposta dal DPR n. 137/2003 dellart. 1 co.1 lett.n) del DPR.
n. 455/2000
FIRMA DIGITALE 竪 un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrit di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
8. art. 2 co.1 lett. a) DPR n. 10/2002
FIRMA ELETTRONICA l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione
informatica;
art. 2 co.1 lett. g) DPR n. 10/2002
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA la firma elettronica ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario pu嘆 conservare un controllo
esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati
stessi siano stati successivamente modificati;
art. 1 co.1 lett. ee) DPR. n. 137/2003
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
9. Codice dellamministrazione digitale
D.Lgs. N. 82/2005
Definisce la firma digitale come un particolare tipo di firma elettronica
qualificata, disciplinandola nel seguente modo:
La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o
all'insieme di documenti cui 竪 apposta o associata.
L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validit ovvero non risulti revocato o
sospeso.
Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71, la validit del certificato stesso, nonch辿 gli elementi identificativi del
titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
10. APPLICAZIONI DELLA FIRMA
ELETTRONICA
Dal 3 novembre 2003 la firma digitale 竪 obbligatoria
per l'invio telematico degli atti societari ai registri
camerali (DL 236/02 - DM 20/3/2003)
dal 1 gennaio 2004 per l'invio della fattura "europea"
via e-mail (direttiva 2001/115/CE, art. 2)
per le notificazioni dei trattamenti di dati
personali al Garante (DLgs 196/03, art. 38)
Invio degli atti giudiziari Processo telematico
11. Efficacia probatoria di un
documento informatico
Questo argomento 竪 stato oggetto di discussione nella dottrina gi prima
dellintroduzione della firma digitale con il d.p.r. n. 513/97, infatti, ci sono
state varie interpretazioni sullambito applicativo dellart. 2712 c.c. per
quanto riguarda i documenti informatici.
Sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 11445/2001, ha equiparato i
documenti informatici privi di firma digitale alle rappresentazioni
meccaniche di fatti o cose disciplinate dellart. 2712 c.c.
Il documento informatico forma piena prova, nel caso in cui non viene
disconosciuto, sotto il profilo della conformit ai fatti o alle cose in esso
rappresentate, dal soggetto contro il quale 竪 prodotto.
12. Documenti informatici
firmati elettronicamente
Lefficacia probatoria 竪 data dal tipo di firma utilizzata e varia proporzionalmente in base
alla sicurezza tradibile dal meccanismo di firma utilizzato.
Per il documento informatico con firma elettronica c.d. leggera, seguendo il principio
precedentemente esposto, lefficacia probatoria sar liberamente valutabile, in base alle
caratteristiche oggettive di qualit e sicurezza, da parte del giudice nel corso del giudizio,
come affermato nellart. 10 del d.p.r. n. 445/2000, modif. art. 6 del D.Lgs. n. 10/2002.
Per le firme elettroniche c.d. pesanti, come era gi stabilito dallart. 5 del d.p.r. n.
513/1997, hanno la stessa efficacia della scrittura privata ai sensi dellart. 2702 c.c.
Pertanto, lintervento del D.Lgs. n. 10/2002 si limita a coordinare con quanto disposto
dalla direttiva 1999/93/CE, aggiungendo accanto alla firma digitale la firma elettronica
avanzata; 竪 interessante rilavare, invece, che il legislatore richiede che la firma deve
essere basata su un certificato qualificato ed deve essere generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura. In altre parole, alla luce del D.Lgs. n. 137/2003, fa
piena prova il documento con la firma elettronica qualificata e non con la generica firma
elettronica avanzata, esigendo, di conseguenza, il livello massimo di sicurezza ricavabile.
13. Valore probatorio del documento informatico
sottoscritto secondo allart. 21 Codice PA Digitale
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
Liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit, sicurezza,
integrit e immodificabilit.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica
qualificata
Efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. (Piena prova fino a querela di falso)
L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria.
L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata
basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gi a conoscenza di tutte le parti interessate.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica 竪 basata su un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea.
16. Sistema a chiavi simmetriche
Chiave pubblica
Mancanza della segretezza
Possibilit di comunicazione
Chiave privata
Comunicazione con solo determinati soggetti
17. Sistema a chiavi assimetriche
Chiave privata 竪 detenuta dallutente e pu嘆
essere memorizzata su qualsiasi supporto
informatico (smartcard, chiavetta USB, ecc.)
Chiave pubblica 竪 inserita in appositi elenchi
gestiti da unautorit di certificazione
legalmente riconosciuta.
18. Meccanismo di firma utilizzando
solo quella del mittente
Apposizione della propria chiave privata sul
documento codificandolo
Il destinatario utilizzando la chiave pubblica, che
corrisponde al nome del mittente, decodifica il
documento
In questo modo si ha la certezza delle paternit del
documento firmato, ma non la segretezza
19. Utilizzo di due chiavi
Il mittente appone la firma privata e la firma
pubblica del destinatario, doppia codifica.
Il destinatario decodifica il documento ricevuto
con la chiave pubblica del mittente e una
seconda volta con la sua firma privata.
In questo modo si ottiene anche la
segretezza del documento.
20. Aspetti tecnici
Lintegrit del documento, su cui si applica la
firma digitale, 竪 data dallimpiego di una funzione
matematica detta Hash che comprime il
documento realizzando una impronta (stringa
binaria di dati), che sar unica e diversa dalle altre.
Di conseguenza, si producono 2 impronte che
devono essere uguali tra loro.
21. Soggetto che realizza il
procedimento di codifica dei
documenti informatici
Certificatori
Sono sottoposti alla vigilanza diretta del CNIPA e hanno le
seguenti funzioni:
- Emissione dei certificati, con i quali si controlla la
regolarit della firma digitale utilizzata e del soggetto
utente;
- Pubblicazione e conservazione della chiave pubblica;
- Revoca dei certificati in caso di furto e smarrimento.
22. GRAZIE PER LATTENZIONE
ARRIVEDERCI
Avv. Pasquale Lopriore
Specialist in Legal Information Technology
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E-mail: p.lopriore@libero.it