Intervento di Francesco Ippolito, partner presso Pier Giovanni Ascari & Soci Commercialisti Associati all'incontro "Start-up innovative: le novit introdotte dal Decreto sviluppo - Nuove opportunit di finanziamento per le startup: bandi regionali, stock option, crowdfunding e business angels"
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favoreP101
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Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Nellautunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivano alla sezione speciale del registro delle imprese.
Le start up innovative: crowdfunding e mercati di capitaleP101
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Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentareP101
油
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Start up innovative e incubatori certificatiPaolo Soro
油
Start up innovative e incubatori certificati.
Il MISE pubblica un modello per i piani di incentivazione a favore delle start up innovative e gli incubatori certificati, per la remunerazione di dipendenti, collaboratori e amministratori.
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"Italia Startup
油
"Startup Innovative istruzioni per l'uso"
Un workshop organizzato da Italia Startup per approfondire il nuovo quadro normativo e di mercato inaugurato dal decreto 2.0. Un momento di confronto con laiuto di esperti del mondo giuridico, fiscale e del lavoro per cogliere e sfruttare al massimo le nuove opportunit che possono aiutare lintero ecosistema italiano dellindustria e dellinnovazione. Presentazione a cura di G. Andrea Giannantonio dello Studio Chiomenti
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristicoP101
油
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Puntano al profitto ma migliorano la qualit di vita dei cittadini, offrendo servizi: dallambiente, alla sanit, all'assistenza.
Tutto in modo nuovo, puntando sulla tecnologia.
Queste sono le startup innovative "a vocazione sociale".
Una definizione applicata dallo scorso gennaio grazie a un aggiornamento del registro speciale delle imprese innovative.
Dal 19 dicembre 2012 soo state create 1.719 Start-up Innovative in Italia.
Per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e loccupazione, in particolare giovanile;
Per contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto pi湛 favorevole allinnovazione;
Per promuovere maggiore mobilit sociale e attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dallestero.
Norme, opportunit ed esempi per creare una nuova Start-up: la vostra!
Intervento avvenuto nell'ambito del primo Learning Meeting dal titolo Personal branding e Web opportunity svolto a Napoli il 13 marzo 2014.
http://www.wister.it/il-prossimo-wister-learning-meeting-personal-branding-e-web-opportunity-13-marzo-napoli/
Dal webinar "Fiscal Focus Startup Innovative" organizzato da Yucan.it in collaborazione con lo Studio Sabrina Fattori, le slideshow aggiornate con le ultime news normative su S tartup & PMI innovative introdotte dall'Investment Compact.
Operiamo nel campo della consulenza d'impresa nei settori di private equity, corporate finance e finanza straordinaria. Lo studio si pone come una boutique di consulenza per piccole e medie in presa in cerca di strategie di crescita, specializzati anche in servizi per le start-up, BOCG segue i clienti su una vasta gamma di servizi con la massima professionalit.
STATI GENERALI del TURISMO PIEMONTE | Smart&Start INVITALIABTO Educational
油
Strumenti e leve di finanziamento
Massimo Ariano, Direttore Generale ASCOMFIDI Nord-Ovest Piemonte
Massimo Calzoni, Senior Business Analyst INVITALIA, Agenzia Nazionale per lAttrazione degli Investimenti e lo Sviluppo dImpresa SpA
Gianfranco Di Salvo, Settore Agevolazioni e Strumenti Finanziari Finpiemonte S.p.A.
Chiara Pisani, Confindustria Piemonte, Enterprise Europe Network
Luca Tonelli, Confindustria Piemonte
Stati Generali del Turismo per il Piemonte
verso la stesura di un Piano Strategico
https://statigenerali.piemonte-turismo.it/
#3 di 8. Monferrato e Val Bormida
Asti | Polo Universitario UniASTISS Rita Levi-Montalcini
10 e 11 aprile 2018
https://statigenerali.piemonte-turismo.it/portfolio-item/monferrato-valbormida/
Come un giovane imprenditore pu嘆 finanziare la sua impresa: slides preparate ...Fabrizio Favre
油
Propongo le slides predisposte dal direttore di Confindustria Valle d'Aosta Edda CRosa per il programma di Fabrizio Favre "Under 35" dedicato all'imprenditoria giovanile. Le slides si soffermano sugli aiuti nazionali e su quelli attualmente in vigore in Valle d'Aosta per chi vuole dare vita ad una nuova impresa con un occhio di riguardo agli imprenditori Under 35.
Presentazione equity crowdfunding fc 24.10.13 lightFederica Capoccia
油
Presentaazione realizzata in occasione dell'Open Lesson del 24 ottobre 2013 tenuta in Open Campus Tiscali
http://www.opencampustiscali.it/eventi/open-lesson-crowdfunding-e-startup-innovative-finanziamento-alternativo-alle-nuove-idee-3/
Le novit introdotte dal DL 179/2012 in materia di giustizia digitaleEmilio Curci
油
presentazione utilizzata per la relazione tenuta dall'Avv. Emilio Curci in data 22.11.2012 presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari dal titolo "Le novit del DL Crescita 2.0 in tema di giustizia digitale"
Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentareP101
油
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Start up innovative e incubatori certificatiPaolo Soro
油
Start up innovative e incubatori certificati.
Il MISE pubblica un modello per i piani di incentivazione a favore delle start up innovative e gli incubatori certificati, per la remunerazione di dipendenti, collaboratori e amministratori.
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"Italia Startup
油
"Startup Innovative istruzioni per l'uso"
Un workshop organizzato da Italia Startup per approfondire il nuovo quadro normativo e di mercato inaugurato dal decreto 2.0. Un momento di confronto con laiuto di esperti del mondo giuridico, fiscale e del lavoro per cogliere e sfruttare al massimo le nuove opportunit che possono aiutare lintero ecosistema italiano dellindustria e dellinnovazione. Presentazione a cura di G. Andrea Giannantonio dello Studio Chiomenti
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristicoP101
油
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Puntano al profitto ma migliorano la qualit di vita dei cittadini, offrendo servizi: dallambiente, alla sanit, all'assistenza.
Tutto in modo nuovo, puntando sulla tecnologia.
Queste sono le startup innovative "a vocazione sociale".
Una definizione applicata dallo scorso gennaio grazie a un aggiornamento del registro speciale delle imprese innovative.
Dal 19 dicembre 2012 soo state create 1.719 Start-up Innovative in Italia.
Per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e loccupazione, in particolare giovanile;
Per contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto pi湛 favorevole allinnovazione;
Per promuovere maggiore mobilit sociale e attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dallestero.
Norme, opportunit ed esempi per creare una nuova Start-up: la vostra!
Intervento avvenuto nell'ambito del primo Learning Meeting dal titolo Personal branding e Web opportunity svolto a Napoli il 13 marzo 2014.
http://www.wister.it/il-prossimo-wister-learning-meeting-personal-branding-e-web-opportunity-13-marzo-napoli/
Dal webinar "Fiscal Focus Startup Innovative" organizzato da Yucan.it in collaborazione con lo Studio Sabrina Fattori, le slideshow aggiornate con le ultime news normative su S tartup & PMI innovative introdotte dall'Investment Compact.
Operiamo nel campo della consulenza d'impresa nei settori di private equity, corporate finance e finanza straordinaria. Lo studio si pone come una boutique di consulenza per piccole e medie in presa in cerca di strategie di crescita, specializzati anche in servizi per le start-up, BOCG segue i clienti su una vasta gamma di servizi con la massima professionalit.
STATI GENERALI del TURISMO PIEMONTE | Smart&Start INVITALIABTO Educational
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Strumenti e leve di finanziamento
Massimo Ariano, Direttore Generale ASCOMFIDI Nord-Ovest Piemonte
Massimo Calzoni, Senior Business Analyst INVITALIA, Agenzia Nazionale per lAttrazione degli Investimenti e lo Sviluppo dImpresa SpA
Gianfranco Di Salvo, Settore Agevolazioni e Strumenti Finanziari Finpiemonte S.p.A.
Chiara Pisani, Confindustria Piemonte, Enterprise Europe Network
Luca Tonelli, Confindustria Piemonte
Stati Generali del Turismo per il Piemonte
verso la stesura di un Piano Strategico
https://statigenerali.piemonte-turismo.it/
#3 di 8. Monferrato e Val Bormida
Asti | Polo Universitario UniASTISS Rita Levi-Montalcini
10 e 11 aprile 2018
https://statigenerali.piemonte-turismo.it/portfolio-item/monferrato-valbormida/
Come un giovane imprenditore pu嘆 finanziare la sua impresa: slides preparate ...Fabrizio Favre
油
Propongo le slides predisposte dal direttore di Confindustria Valle d'Aosta Edda CRosa per il programma di Fabrizio Favre "Under 35" dedicato all'imprenditoria giovanile. Le slides si soffermano sugli aiuti nazionali e su quelli attualmente in vigore in Valle d'Aosta per chi vuole dare vita ad una nuova impresa con un occhio di riguardo agli imprenditori Under 35.
Presentazione equity crowdfunding fc 24.10.13 lightFederica Capoccia
油
Presentaazione realizzata in occasione dell'Open Lesson del 24 ottobre 2013 tenuta in Open Campus Tiscali
http://www.opencampustiscali.it/eventi/open-lesson-crowdfunding-e-startup-innovative-finanziamento-alternativo-alle-nuove-idee-3/
Le novit introdotte dal DL 179/2012 in materia di giustizia digitaleEmilio Curci
油
presentazione utilizzata per la relazione tenuta dall'Avv. Emilio Curci in data 22.11.2012 presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari dal titolo "Le novit del DL Crescita 2.0 in tema di giustizia digitale"
Intervento di Giulia Pignedoli, Responsabile Spinner Point di Modena all'incontro "Start-up innovative: le novit introdotte dal Decreto sviluppo - Nuove opportunit di finanziamento per le startup: bandi regionali, stock option, crowdfunding e business angels
The reality for companies that are trying to figure out their blogging or content strategy is that there's a lot of content to write beyond just the "buy now" page.
Lequity crowdfunding in italia opportunita, normative e regolamentiPasquale Stefanizzi
油
EQUITY CROWDFUNDING IN ITALIA: OPPORTUNITA, NORMATIVE E REGOLAMENTI
Angelo Miglietta
Ordinario di Economia delle Aziende e dei Mercati Internazionali presso IULM, Coordinatore del dottorato in Economics,
Management and Comunication for Creativity, Presidente e fondatore di Smathub
Le condizioni del funding, con Massimiliano DAmicoSella
油
Una vera e propria retrospettiva sul processo di analisi che i protagonisti del mondo del venture capitalism svolgono nel valutare le principali caratteristiche di una startup prima di procedere al funding: dalla consistenza del business plan alla composizione del team, dalle prospettive di crescita alla scalabilit del business. Un'occasione unica per capire come funzionano i meccanismi del funding delle startup dal punto di vista di chi investe.
GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI,
REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Nuova normativa sulle startup - Agosto 2013Parma Couture
油
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito una sintesi della normativa sulle startup in considerazione delle ultime modifiche approvate.
Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative - 26 agosto 2014 - Ministero dello Sviluppo economico, Segreteria tecnica del Ministro.
Le misure in esame mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e loccupazione, in particolare giovanile, laggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata allinnovazione, cos狸 come a favorire una maggiore mobilit sociale, il rafforzamento dei legami tra universit e imprese nonch辿 una pi湛 massiccia attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.
STATI GENERALI del TURISMO PIEMONTE | Smart&Start INVITALIABTO Educational
油
Strumenti e leve di finanziamento
Massimo Calzoni, Senior Business Analyst INVITALIA, Agenzia Nazionale per lAttrazione degli Investimenti e lo Sviluppo dImpresa SpA
Stati Generali del Turismo per il Piemonte
verso la stesura di un Piano Strategico
https://statigenerali.piemonte-turismo.it/
#5 di 8. Cuneese
Cuneo | Centro Incontri Provincia di Cuneo
29 e 30 maggio 2018
https://statigenerali.piemonte-turismo.it/portfolio-item/5-di-8-cuneese/
Nel corso dello smalltalk tenutosi presso #spazioAttivo #lazioinnova la Dott.ssa Sabrina Fattori, Dottore Commercialista e Revisore Contabile esperta in Startup ha fornito consigli pratici per la costituzione di una startup innovativa
Giuseppe Matteo Merlino, Presidente CTD di Extrafin, ci spiega le differenze tra equity crowdfunding e social lending. Illustra anche le opportunit di Extrafunding, piattaforma di crowdfunding
1. DECRETO CRESCITA 2.0
NOVITA IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO
Francesco Ippolito
Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti
2. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 25油 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalit, definizione e pubblicit
TIPI DI SOCIETA DI CAPITALI:
- S.R.L.
- S.R.L.s
- S.R.L.c.r.
- S.P.A.
- S.A.P.A.
- Societ cooperative
Si pu嘆 affermare che la start-up innovativa nella sostanza 竪 un nuovo istituto societario (Sezione
speciale del Registro Imprese).
In fase costitutiva il legale rappresentante della societ costituenda deve rilasciare
unapposita autocertifcazione dalla quale devono emergere i requisiti stabili dalla Legge
3. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 25油 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalit, definizione e pubblicit
Conferimenti Art. 2464 Codice Civile:
Il valore dei conferimenti non pu嘆 essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non 竪 stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero
ammontare. Il versamento pu嘆 essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio pu嘆 in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione
con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote
corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento pu嘆 anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal
socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della societ. In tal caso, se l'atto
costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di
cauzione del corrispondente importo in danaro presso la societ.
Se viene meno la pluralit dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
4. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 25油 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalit, definizione e pubblicit
Art. 2464 Codice Civile:
5. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 25油 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalit, definizione e pubblicit
Art. 2464 Codice Civile:
6. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 25油 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalit, definizione e pubblicit
Art. 2464 Codice Civile:
Mancando un richiamo esplicito nel codice civile a qualsiasi procedimento di controllo sui valori assegnati ai
conferimenti diversi dal denaro, si potrebbe procedere allinserimento di una apposita clausola, del tutto
facoltativa:
7. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 25油 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalit, definizione e pubblicit
REQUISITI:
1) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro
mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di
voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
2) 竪 costituita e svolge attivit d'impresa da non pi湛 di quarantotto mesi;
3) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
4) a partire dal secondo anno di attivit della start-up innovativa, il totale del valore della
produzione annua, cos狸 come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio, non 竪 superiore a 5 milioni di euro;
5) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
6) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7) non 竪 stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o
di ramo di azienda.
Nel caso in cui la start-up innovativa preda uno dei requisiti richiesti prima della scadenza dei 4
anni dalla data di costituzione, cessa lapplicazione della specifica disciplina di favore.
8. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 25油 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalit, definizione e pubblicit
ULTERIORI REQUISITI ALTERNATIVI:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra
costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in
ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di
questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princ狸pi contabili, sono altres狸 da
annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e
competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti
esterni impiegati nelle attivit di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per
la registrazione e protezione di propriet intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano
dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo
anno di vita, la loro effettuazione 竪 assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che
sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universit italiana o straniera, oppure in possesso di
laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivit di ricerca certificata presso istituti di ricerca
pubblici o privati, in Italia o all'estero;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova variet vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivit di impresa.
10. PER NOTA INTEGRATIVA:
ATTIVIT DI RICERCA E SVILUPPO
La nostra societ nel corso dellesercizio 2013 ha svolto attivit di ricerca e sviluppo per innovazione
tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente
innovativi, svolti nello stabilimento di ___________________, denominati:
Progetto 1 - R&S finalizzata alla realizzazione di nuovo processo di _______________________________
Per lo sviluppo di questi progetti la societ ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi relativi
ad attivit di R&S per 173.835.
Si confida che lesito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato
con ricadute favorevoli sulleconomia dellazienda.
Trattamento contabile dei costi di R&S:
Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto lart. 2426 punto 5 del c.c., il
principio contabile nazionale n属 24 del CNDC e CNR revisionato dallOIC ed in conformit allart. 108
del D.P.R. 917/86 (TUIR) e successive modificazioni, 竪 stato considerato quale costo di esercizio ed
imputato interamente a conto economico.
Pur ammettendo una piena discrezionalit normativa nel scegliere lopportunit di spesare tali costi
nellesercizio o attraverso un piano di ammortamento, comunque di durata non superiore a cinque
anni, non si 竪 ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nellattivo patrimoniale, in quanto pur
trattandosi di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo finalizzata al realizzo di un migliore e
nuovo prodotto o processo produttivo, si ritiene che debba prevalere lampio postulato civilistico
della prudenza, anche in considerazione del fatto che la recuperabilit degli oneri in oggetto
tramite ricavi futuri (requisito essenziale per la capitalizzazione dei costi di R&S) sia una valutazione di
carattere altamente soggettivo e aleatorio.
11. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 25油 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalit, definizione e pubblicit
LINCUBATORE DI START-UP INNOVATIVE CERTIFICATO
Il legislatore ha previsto, accanto alla start-up innovativa, anche unulteriore figura imprenditoriale denominata
incubatore di start-up innovative certificato".
Lincubatore di start-up innovative certificato 竪 definita come la societ di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano ovvero come la societ europea residente in Italia ai sensi dellart. 73 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, che offre i servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.
Lincubatore di start-up innovative certificato deve possedere i seguenti requisiti:
1) deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le start-up innovative, quali spazi riservati
per poter installare attrezzature, test, verifica o ricerca;
2) deve disporre di attrezzature adeguate allattivit delle start-up innovative, quali sistemi di accesso a banda
ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
3) deve essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione;
4) deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
5) deve avere a disposizione regolari rapporti di collaborazione con universit, centri di ricerca, istituzioni
pubbliche e partner finanziari che svolgono attivit e progetti collegati a start-up innovative;
6) deve essere in possesso di unadeguata e comprovata esperienza nellattivit di sostegno a start-up innovative.
Il possesso di tali requisiti deve essere autocertificato dallincubatore di start-up innovative mediante dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante al momento delliscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese
sulla base di indicatori e valori minimi che saranno definiti con decreto dal Ministero della sviluppo economico.
12. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare
diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo,
e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, 竪 posticipato al secondo
esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi
previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea
convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata
riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una
cifra non inferiore al minimo legale, pu嘆 deliberare di rinviare tali decisioni
alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non
opera la causa di scioglimento della societ per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-
duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non
risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il
bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-
ter del codice civile.
13. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
ESEMPIO:
14. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di societ a
responsabilit limitata pu嘆 creare categorie di quote fornite di diritti diversi
e, nei limiti imposti dalla legge, pu嘆 liberamente determinare il contenuto
delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468,
commi secondo e terzo, del codice civile.
3. L'atto costitutivo della societ di cui al comma 2, anche in deroga
all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, pu嘆 creare categorie di
quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti
di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta
ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al
verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
15. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
ESEMPIO DI CLAUSOLA STATUTARIA:
Il capitale sociale 竪 di , ed 竪 rappresentato dalle seguenti categorie di partecipazioni:
- categoria A del valore nominale di ;
- categoria B del valore nominale di ;
- categoria C del valore nominale di ;
Le quote di partecipazione di categoria A sono prive di diritto di voto (oppure hanno un diritto di
voto non proporzionale alla partecipazione detenuta).
Le quote di partecipazione di categoria B danno (non danno) il diritto di nominare un
componente dellOrgano Amministrativo.
Le quote di partecipazione di categoria C sono postergate per quanto concerne lincidenza
delle perdite ovvero, in caso di riduzione parziale del capitale sociale per perdite, le stesse ne
subiscono gli effetti solo dopo la preventiva riduzione delle altre categorie di quote.
16. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, non si applica la
disciplina prevista per le societ di cui all'articolo 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies
del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE SOCIETA DI COMODO
17. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice
civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di
societ a responsabilit limitata possono costituire oggetto di offerta al
pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di
capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle
leggi speciali.
CROWDFUNDING art. 30 Decreto legge 18/10/2012 n. 179
18. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
6. Nelle start-up innovative costituite in forma di societ a responsabilit limitata, il divieto di operazioni sulle
proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia
compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a
dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche
professionali.
Art. 27 Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato:
1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma
2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori
continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari
o diritti similari, nonch辿 dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non
concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a
condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore
certificato, dalla societ emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o 竪 controllato dalla start-
up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero 竪 controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up
innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale
disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei
suddetti soggetti 竪 assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote,
strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i
soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonch辿 di quelli emessi da societ direttamente
controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
[].
19. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
Attraverso la assegnazione di stock option, la societ offre al dipendente il diritto a sottoscrivere o acquistare un
pacchetto azionario della stessa societ, o di altra societ facente parte dello stesso gruppo, in un arco
temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato.
I piani di stock option prevedono, di regola, momenti o tempi diversi a decorrere dai quali il dipendente pu嘆
accettare o meno di acquistare le azioni/quote offerte al prezzo corrispondente al loro valore allatto dellofferta
stessa.
In pratica viene individuato:
- il granting, il momento in cui la societ offre al proprio dipendente il diritto a sottoscrivere o acquistare un
pacchetto azionario in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato;
- il vesting 竪 il periodo di maturazione intercorrente dallofferta dellopzione al termine iniziale per la sua
esercitabilit;
- lexercising, momento in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi lazione viene
effettivamente acquisita alle condizioni fissate nella fase del granting.
I piani di azionariato hanno lintento di legare alcuni componenti della retribuzione allandamento del titolo sul
mercato, incentivando i dipendenti a migliorare lefficienza e la redditivit dellazienda, e vincolano gli stessi alla
struttura aziendale offrendo unopportunit reddituale.
Infatti, se il corso dei titoli, di norma quotati nei mercati regolamentati, cresce nel periodo che va dalla fase del
granting a quella dellexercise il dipendente avr il vantaggio di acquisire le azioni al prezzo originario,
conseguendo cos狸 un reddito potenziale dato dalla differenza fra i due valori.
Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti 竪 vantaggioso e concepito su misura rispetto alle
esigenze tipiche di una start-up.
22. PREMESSA
Il "Piano di Stock Option _______________" 竪 un piano di incentivazione e fidelizzazione
riservato ad dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di
opera e servizi anche professionali, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di diritti di
opzione validi per la sottoscrizione di Quote di partecipazione al capitale sociale
______________ ai sensi dellart. 26 del Decreto legge 18/10/2012 n. 179. Il Consiglio di
Amministrazione ha dato esecuzione al Piano ____________________, facendo seguito alla
delibera dell'Assemblea dei soci tenutasi nella stessa data.
Tutta la documentazione relativa al Piano di Stock Option 竪 disponibile presso la Sede Sociale.
24. 1. I soggetti destinatari
Sono destinatari del Piano i dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali della Societ individuati dal
Consiglio di Amministrazione (e sentito il parere del Collegio Sindacale), tra le persone che,
in funzione del ruolo e della posizione organizzativa ricoperta, svolgono compiti rilevanti per
il conseguimento degli obiettivi della societ.
Il Consiglio di Amministrazione del ________________ scorso aveva gi individuato, tra gli
Amministratori beneficiari del Piano, il Sig.___________________ ed il
Sig.________________________ i quali hanno l'incarico operativo di sviluppare lattivit
della societ nei settori innovativi di cui alloggetto sociale.
Successivamente, in sede di approvazione del Regolamento del Piano, il Consiglio di
Amministrazione del _______________ ha individuato quali ulteriori beneficiari del Piano
stesso, il sig. ____________________ ed il sig.__________________, entrambi dipendenti di
____________________, in funzione dei compiti strategici dagli stessi svolti.
Alla data del presente Documento, la composizione dei Benef狸cari 竪 la seguente:
Amministratori:
___________________, Presidente della Societ;
___________________, Vice Presidente della Societ;
Dipendenti:
___________________,
___________________.
Alla data del presente Documento, i Beneficiari sopra indicati risultano assegnatari di n.
__________________________ Opzioni (tutte quelle previste nel Piano) che danno diritto
alla sottoscrizione delle seguenti Quote di partecipazione al Capitale sociale:
25. 2. Le ragioni che hanno motivato l'adozione del Piano
Le ragioni che motivano ladozione del Piano ai sensi dellart. 26 del Decreto legge
18/10/2012 n. 179, derivano dalla necessit di incentivare i dipendenti, collaboratori o
componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali al
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Decreto legge 18/10/2012 n. 179, relativamente
al favorire la crescita, lo sviluppo tecnologico delle Start-up Innovative, nella cui definizione
ai sensi dellart. 25 del suddetto decreto rientra la nostra societ.
3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti
Il Consiglio di Amministrazione del _________________, in sede di esecuzione delle
deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci tenutasi in pari data ed in accordo con i membri
del Collegio Sindacale, oltre ad individuare i Beneficiari del Piano e ad indicare il numero
delle Opzioni attribuite a ciascuno di loro, ha approvato il "Regolamento del Piano di Stock
Option ____________________".
Secondo tale Regolamento, la competenza per l'amministrazione e l'attuazione del Piano
spetta al Consiglio, che pu嘆 delegare i propri poteri e compiti al Presidente e/o al Vice
Presidente.
Ogni Opzione attribuita dal Piano d la facolt a ciascun Beneficiario di sottoscrivere __% del
Capitale sociale della Societ.
Le Opzioni sono esercitabili a partire dal ________________ e fino al _______________.
26. 4. Le caratteristiche degli strumenti attribuite
Le Opzioni non sono trasferibili o negoziabili e diventeranno nulle, e quindi non potranno
essere esercitate, a seguito di tentato trasferimento o negoziazione.
L'assegnazione delle Opzioni 竪 a titolo gratuito.
Le Opzioni sono esercitabili mediante comunicazione per iscritto al Consiglio di
Amministrazione utilizzando il modello di "Comunicazione di Esercizio" allegato al
Regolamento. Il loro esercizio 竪 sospeso nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla
data in cui si siano tenute riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano deliberato la
convocazione di Assemblee dei soci ed il giorno in cui abbia avuto luogo la riunione
assembleare.
Il loro esercizio 竪 inoltre sospeso nei cinque giorni lavorativi antecedenti e successivi alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione della Societ che avranno oggetto l'esame relativo
allandamento della gestione della societ ovvero il progetto di bilancio di esercizio.
1
1 Regolamento prevede che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualunque
causa, il Beneficiario decade da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le Opzioni
assegnate, ancorch辿 Opzioni Maturate, si estinguano automaticamente e siano prive di
qualsiasi effetto. Le Opzioni assegnate decadono anche nel caso di cessazione dalla carica di
Amministratore per revoca ai sensi dell'art. 2383, comma 3 del Codice Civile, della
cessazione non concordata e per revoca della carica esecutiva.
Nei casi di decesso, invalidit permanente e collocamento in quiescenza del Beneficiario, le
opzioni maturate potranno essere esercitate, quelle non maturate perderanno tutti i diritti.
Resta salva la facolt del Consiglio di derogare circa l'applicazione di quanto sopra previsto.
Nel caso di operazioni di fusione, incorporazione, scissione, riduzione del capitale per perdite
ovvero al verificarsi di altre circostanze che lo rendessero necessario, il Consiglio attiver le
misure necessarie per consentire al Beneficiario l'esercizio dei diritti previsti dal Piano.
Al termine del periodo di deroga al disposto di cui allart. 2472 del cod. civ., il piano manterr
efficacia limitatamente agli strumenti in circolazione, permanendo il divieto di nuove
emissioni.
Nel caso in cui la societ dovesse decadere dei requisiti di cui allart. 25 Decreto legge
18/10/2012 n. 179, per qualsiasi motivo il piano si riterr annullato.
27. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
7. L'atto costitutivo delle societ di cui all'articolo 25, comma 2, e degli
incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5 pu嘆 altres狸 prevedere, a
seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi,
l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli
2479 e 2479-bis del codice civile.
28. Decreto legge 18/10/2012 n. 179
Art. 26油 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro
iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei
diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel
registro delle imprese, nonch竪 dal pagamento del diritto annuale dovuto in
favore delle camere di commercio. L'esenzione 竪 dipendente dal
mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della
qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura
comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.