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RDC: GLI ESONERATI DAI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO O SOCIALE
di Franco Pesaresi
Articolo pubblicato al seguente link: https://francopesaresi.blogspot.com/2019/08/rdc-gli-
esonerati-dai-percorsi-di.html
Gli obblighi dei beneficiari del RDC
La legge sul reddito di cittadinanza (RDC) prevede che i beneficiari del RDC debbano
obbligatoriamente partecipare ad un percorso personalizzato di accompagnamento allinserimento
lavorativo e allinclusione sociale che prevede attivit al servizio della comunit, di riqualificazione
professionale, di completamento degli studi, nonch辿 altri impegni individuati dai servizi competenti
finalizzati allinserimento nel mercato del lavoro e allinclusione sociale.
Tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni sono tenuti ad adempiere agli obblighi
di partecipare ai percorsi di inserimento lavorativo o sociale del RDC con una serie di eccezioni.
Gli esonerati dagli obblighi
Sono esonerati dal partecipare ai percorsi di inserimento lavorativo, formativo o sociale i seguenti
soggetti:
1. Coloro che sono gi occupati;
2. Coloro che frequentano un regolare corso di studio;
3. I disabili, cos狸 come definiti ai sensi della legge n. 68/1999, ferma restando la possibilit per gli
stessi di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento
allinserimento lavorativo o allinclusione sociale. I componenti del nucleo familiare con
disabilit, inoltre, possono manifestare la loro disponibilit al lavoro ed essere destinatari di
offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge n.
68/1999;
4. I beneficiari della Pensione di cittadinanza;
5. I beneficiari del RDC titolari di pensione diretta o comunque di et pari o superiore a 65 anni;
6. I componenti il nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di
equivalenza, in quanto non beneficiari della misura. Si tratta di persone in stato detentivo, o di
persone ricoverate in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, o di persone sottoposte a misure cautelari o condannate per taluni reati gravi. Tali
componenti, la cui presenza nel nucleo 竪 indicata in sede di presentazione della domanda,
devono essere puntualmente identificati in occasione della convocazione di altri componenti il
nucleo familiare.
Gli esonerati parziali
A. Esonero dalla partecipazione ai progetti a titolarit dei comuni. I componenti del nucleo
familiare con i carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre
anni di et o di componenti il nucleo familiare con disabilit grave o non autosufficienza, come
definiti ai fini ISEE, sono esclusi dalla sola partecipazione a progetti a titolarit dei comuni,
utili alla collettivit, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. Per lindividuazione dei
disabili gravi o non autosufficienti occorre far riferimento alla tabella dellallegato 3 del D. Lgs.
n. 159/2013 (in particolare alle colonne 3 e 4) che si ripropone alla fine del presente articolo.
B. Esonero dalla partecipazione ai percorsi di inserimento lavorativo. Nel caso in cui loperatore
del centro per limpiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti
particolari criticit in relazione alle quali sia difficoltoso lavvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale, invia il richiedente ai servizi comunali
competenti per il contrasto della povert, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la
valutazione multidimensionale. In questo caso i nuclei familiari o un suoi componenti inviati ai
servizi sociali sono esonerati dal partecipare ai percorsi di inserimento lavorativo. Linvio del
richiedente deve essere corredato delle motivazioni che lhanno determinato in esito agli
incontri presso il centro per limpiego.
Coloro che possono essere esonerati
Possono, invece, essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc relativi alla
partecipazione ad un percorso personalizzato di accompagnamento allinserimento lavorativo o
allinclusione sociale :
a) I componenti del nucleo familiare con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di
soggetti minori di tre anni di et ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilit grave o
non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Per lindividuazione dei disabili gravi o non
autosufficienti occorre far riferimento alla tabella dellallegato 3 del D. Lgs. n. 159/2013 (in
particolare alle colonne 3 e 4) che si ripropone alla fine del presente articolo. In caso di obblighi
di cura di figli minori di 3 anni di et, non pu嘆 essere esonerato pi湛 di un componente del nucleo
familiare. Nel caso, invece, di obblighi di cura di persone disabili o non autosufficienti, il
rapporto tra il componente con carico di cura e il beneficiario della cura non pu嘆 essere
superiore ad uno ad uno. Pertanto, non possono essere esonerati due o pi湛 componenti del
nucleo familiare per la cura di una medesima persona disabile o non autosufficiente. In entrambi
i casi di cui sopra, i componenti del nucleo familiare indicano il soggetto da esonerare in
accordo tra loro. In assenza di accordo, la scelta del componente da esonerare 竪 rimessa
alloperatore del centro per limpiego o del servizio del Comune competente per il contrasto
della povert, tenuto conto della valutazione di occupabilit, con preferenza per il soggetto
meno facilmente occupabile.
Nel caso dei componenti i nuclei convocati dai servizi sociali comunali (competenti per il
contrasto alla povert), lesonero pu嘆 essere limitato agli obblighi connessi alladesione ad un
percorso personalizzato di inserimento lavorativo, qualora sulla base della valutazione dei
bisogni si ritenga comunque opportuno definire per il relativo nucleo familiare un Patto per
linclusione sociale.
b) I lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attivit di
lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a unimposta lorda pari
o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dellarticolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi (DPR 917/1986). Pertanto, possono essere esentati i lavoratori con un reddito annuo da
lavoro dipendente inferiore a 8.000 euro o da lavoro autonomo inferiore a 4.800 euro. Gli
operatori dei servizi competenti (Centri per limpiego o Servizi sociali comunali) possono
esonerare i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, tenuto conto, del tempo
effettivamente impiegato nellattivit lavorativa o nella partecipazione alla politica attiva del
lavoro. Si d luogo ad esonero quando il tempo impiegato nellattivit lavorativa sia superiore
alle 20 ore settimanali, nonch辿 quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per
raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
c) Coloro che frequentano corsi di formazione. Si d luogo ad esonero qualora il beneficiario del
reddito di cittadinanza frequenti attivamente un corso di formazione per il raggiungimento della
qualifica o del diploma professionale.
I soggetti che si trovano in una delle condizioni di esonero come sopra specificate rilasciano
unautocertificazione a sensi dellarticolo 47 del DPR n. 445/2000 e si impegnano a comunicare il
termine del motivo di esonero al servizio che li ha esonerati (Centro per limpiego o Servizio del
Comune competente per il contrasto della povert).
Coloro che possono essere esonerati dal partecipare al solo percorso di inserimento lavorativo
Sono, inoltre, esonerabili dai soli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo
le seguenti persone:
I. persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza,
certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso
di inserimento lavorativo;
II. persone impegnate in un tirocinio formativo e di orientamento;
III. persone impegnate in un tirocinio di inserimento/reinserimento finalizzato allinclusione,
allautonomia delle persone e alla riabilitazione (Accordo Stato-Regioni 22/1/2015).
Chi decide lesonero
Nei casi in cui 竪 possibile lesonero dagli obblighi del RDC, a deciderne leventuale concessione
sono i servizi che hanno in carico i richiedenti per la definizione dei percorsi di inserimento
lavorativo o sociale. La decisione spetta pertanto, alternativamente, ai centri per limpiego o ai
servizi sociali comunali.
Modalit di comunicazione dellesonero
Nel corso del primo appuntamento e prima della stipula del relativo patto, loperatore del centro per
limpiego o dei Servizi sociali del Comune dovr verificare, insieme con il richiedente o altro
componente, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare,
acquisire la documentazione necessaria a dimostrazione della sussistenza della causa di esonero e
registrare linformazione nellambito delle rispettive piattaforme presso ANPAL o presso il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Nellipotesi in cui la causa di esonero si manifesti in seguito alla stipula del patto, ed il beneficiario
del RDC sia impegnato in una attivit di politica attiva ovvero in un progetto di utilit collettiva o
altra attivit definita nei patti, questi comunica al centro per limpiego o al Servizio sociale del
comune con il quale ha definito il patto la causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della
stessa.
Qualora il beneficiario del RDC non sia impegnato in una attivit di politica attiva, in un progetto di
utilit collettiva o in altra attivit definita nei patti, questi pu嘆 comunicare la causa di esonero in
occasione del primo appuntamento o contatto con i servizi competenti (centro per limpiego e
servizio del Comune), previsto nel Patto, successivo allinsorgenza della causa di esonero.
In entrambi i casi il beneficiario di RDC esonerato 竪 esente dagli obblighi di cui allart. 4, co. 8 del
d.l. n. 4/20191
, e sono sospesi il Patto per il lavoro e gli impegni che lo riguardano nel Patto per
linclusione sociale eventualmente stipulati.
Il beneficiario di RDC esonerato dagli obblighi connessi al RDC, 竪 tenuto alla comunicazione della
cessazione della causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. Il centro per limpiego
o il Servizio sociale del Comune convoca il beneficiario del RDC entro 30 giorni dalla
comunicazione per la stipula del Patto per il lavoro o del Patto per linclusione sociale o per
lintegrazione degli impegni previsti nel Patto per linclusione sociale eventualmente gi sottoscritto
dal suo nucleo familiare, o per la ripresa delle attivit sospese.
Modalit di convocazione dei beneficiari del RDC
La convocazione per la stipula del Patto per il lavoro dei beneficiari da parte dei centri per
limpiego, pu嘆 essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta
elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal richiedente ai centri per limpiego in sede di rilascio
della DID (dichiarazione di immediata disponibilit) e nei successivi incontri.
1
I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro; b) accettare espressamente gli
obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 1) registrarsi sullapposita piattaforma digitale di cui
allarticolo 6, comma 1, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella
ricerca attiva del lavoro; 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori
modalit definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attivit che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato alle attivit individuate nel Patto per il lavoro; 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali
prove di selezione finalizzate allassunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 5)
accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dellarticolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato
al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dellarticolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal
beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
La gestione dei successivi appuntamenti con gli utenti che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro,
per la partecipazione alle misure di politica attiva individuate, potr inoltre essere effettuata
mediante il sistema di agenda in utilizzo presso i centri per limpiego; in questo caso loperatore
avr cura di acquisire e conservare lassenso scritto allappuntamento, ovvero di provvedere a
comunicare la convocazione con le medesime modalit sopra esposte.
Analogamente, con le anzidette modalit pu嘆 avvenite la convocazione da parte dei servizi sociali
dei Comuni competenti per il contrasto della povert, singoli o associati, per la sottoscrizione del
Patto per linclusione sociale. In tal caso, sono utilizzati i recapiti telefonici o di posta elettronica
forniti allatto della presentazione della domanda RDC. Successive convocazioni potranno essere
fissate utilizzando eventuali diversi recapiti forniti nel corso del primo o di successivi incontri; in
questo caso loperatore del Comune avr cura di acquisire formalmente e conservare tali recapiti.
La gestione dei successivi appuntamenti potr essere effettuata mediante la piattaforma GePI,
fissando la data del successivo incontro di monitoraggio. In ogni caso la convocazione dovr
comunque essere inviata con le modalit sopra esposte.
Linvio di successive comunicazioni ufficiali avverr solo nel caso di assenze ingiustificate, allo
scopo di informare linteressato delle avvenute comunicazioni ad INPS dei fatti suscettibili di dar
luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione, previste dal d.l. n. 4/2019, e per
assegnare un nuovo appuntamento.
ALLEGATO
Allegato  Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilit media, grave e di non
autosufficienza.
CATEGORIE DISABILITA MEDIA DISABILITA GRAVE NON
AUTOSUFFICIENZA
Invalidi civili
18-65 anni
Invalidi 67-99%
(D.Lgs. 509/88)
Inabili totali
(L. 118/71, artt. 2 e 12)
Cittadini 18-65 anni con
diritto allindennit di
accompagnamento (L.
508/88, art. 1, comma 2,
lettera b)
Invalidi civili
minori di et
Minori di et con difficolt
persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni
proprie della loro et
(L.118/71, art.2  diritto
allindennit di frequenza)
Minori di et con difficolt
persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie
della loro et e in cui
ricorrano le condizioni di cui
alla L. 449/1977, art.8 o
della L. 388/2000, art. 30
Minori di et con diritto
allindennit di
accompagnamento (L.
508/88, art. 1)
Invalidi civili
+65 anni
Ultrasessantacinquenni con
difficolt persistenti a
svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro
et, invalidi 67-99% (D.
Lgs. 124/98, art. 5 comma
7)
Ultrasessantacinquenni con
difficolt persistenti a
svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro
et, inabili 100% (D. Lgs.
124/98, art. 5 comma 7)
Ultrasessantacinquenni con
diritto allindennit di
accompagnamento (L.
508/88, art. 1, comma 2,
lettera b)
Ciechi civili Art.4 L. 138/2001 Ciechi civili parziali (L.
328/70  L. 508/88  L.
138/2001)
Sordi civili Invalidi civili con cofosi Sordi pre-linguali, di cui
esclusi dalla fornitura
protesica (DM 27/8/1999,
n. 332
allart. 50 L. 342/2000
INPS Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e
6  D. Lgs. 503/92, art. 1,
comma 8)
Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6
e 8)
Inabili con diritto
allassegno per lassistenza
personale e continuativa
(L. 222/84, art. 5)
INAIL Invalidi sul lavoro 50-79%
(DPR 1124/65, art. 66);
invalidi sul lavoro 35-59%
(D. Lgs. 38/2000, art.13 
DM 12/7/2000  L.
296/2006, art. 1 comma
782)
Invalidi sul lavoro 80-100%
(DPR 1124/65, art. 66);
invalidi sul lavoro +59% (D.
Lgs. 38/2000, art.13  DM
12/7/2000  L. 296/2006, art.
1 comma 782)
Invalidi sul lavoro con
diritto allassegno per
lassistenza personale e
continuativa (DPR
1124/65, art. 66);
invalidi sul lavoro con
menomazione dellintegrit
psicofisica di cui alla L.
296/2006, art. 1 comma
782, punto 4
INPS gestione
ex INPDAP
Inabili alle mansioni
(L.379/55, DPR 73/92 
DPR 171/2011
Inabili (L. 274/1991 art. 13 
L. 335/92, art. 2)
Trattamenti di
privilegio
ordinari e di
guerra
Invalidi con minorazioni
globalmente ascritte alla
terza ed alla seconda
categoria tab. A DPR
834/81 (71-80%)
Invalidi con minorazioni
globalmente ascritte alla
prima categoria tab. A DPR
834/81 (81-100%)
Invalidi con diritto
allassegno di
superinvalidit (tab. E
DPR 834/81)
Handicap Art. 3 comma 3 L. 104/92
Fonte: allegato 3 del decreto legislativo n. 159 del 2013.
Bibliografia
 Decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26.
 Conferenza Unificata, atto n. 88/CU, Accordo ai sensi dellart.4, commi 3, 5-quater e 15-
quinquies del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.
Precedente articolo relativo al Manuale del RDC: https://francopesaresi.blogspot.com/2019/08/rdc-
il-navigator-affianca-supporta.html

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RDC: GLI ESONERATI DAI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO O SOCIALE

  • 1. RDC: GLI ESONERATI DAI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO O SOCIALE di Franco Pesaresi Articolo pubblicato al seguente link: https://francopesaresi.blogspot.com/2019/08/rdc-gli- esonerati-dai-percorsi-di.html Gli obblighi dei beneficiari del RDC La legge sul reddito di cittadinanza (RDC) prevede che i beneficiari del RDC debbano obbligatoriamente partecipare ad un percorso personalizzato di accompagnamento allinserimento lavorativo e allinclusione sociale che prevede attivit al servizio della comunit, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonch辿 altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati allinserimento nel mercato del lavoro e allinclusione sociale. Tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni sono tenuti ad adempiere agli obblighi di partecipare ai percorsi di inserimento lavorativo o sociale del RDC con una serie di eccezioni. Gli esonerati dagli obblighi Sono esonerati dal partecipare ai percorsi di inserimento lavorativo, formativo o sociale i seguenti soggetti: 1. Coloro che sono gi occupati; 2. Coloro che frequentano un regolare corso di studio; 3. I disabili, cos狸 come definiti ai sensi della legge n. 68/1999, ferma restando la possibilit per gli stessi di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento allinserimento lavorativo o allinclusione sociale. I componenti del nucleo familiare con disabilit, inoltre, possono manifestare la loro disponibilit al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge n. 68/1999; 4. I beneficiari della Pensione di cittadinanza; 5. I beneficiari del RDC titolari di pensione diretta o comunque di et pari o superiore a 65 anni; 6. I componenti il nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza, in quanto non beneficiari della misura. Si tratta di persone in stato detentivo, o di persone ricoverate in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, o di persone sottoposte a misure cautelari o condannate per taluni reati gravi. Tali componenti, la cui presenza nel nucleo 竪 indicata in sede di presentazione della domanda, devono essere puntualmente identificati in occasione della convocazione di altri componenti il nucleo familiare.
  • 2. Gli esonerati parziali A. Esonero dalla partecipazione ai progetti a titolarit dei comuni. I componenti del nucleo familiare con i carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di et o di componenti il nucleo familiare con disabilit grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE, sono esclusi dalla sola partecipazione a progetti a titolarit dei comuni, utili alla collettivit, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. Per lindividuazione dei disabili gravi o non autosufficienti occorre far riferimento alla tabella dellallegato 3 del D. Lgs. n. 159/2013 (in particolare alle colonne 3 e 4) che si ripropone alla fine del presente articolo. B. Esonero dalla partecipazione ai percorsi di inserimento lavorativo. Nel caso in cui loperatore del centro per limpiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticit in relazione alle quali sia difficoltoso lavvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povert, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale. In questo caso i nuclei familiari o un suoi componenti inviati ai servizi sociali sono esonerati dal partecipare ai percorsi di inserimento lavorativo. Linvio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che lhanno determinato in esito agli incontri presso il centro per limpiego. Coloro che possono essere esonerati Possono, invece, essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc relativi alla partecipazione ad un percorso personalizzato di accompagnamento allinserimento lavorativo o allinclusione sociale : a) I componenti del nucleo familiare con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di et ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilit grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Per lindividuazione dei disabili gravi o non autosufficienti occorre far riferimento alla tabella dellallegato 3 del D. Lgs. n. 159/2013 (in particolare alle colonne 3 e 4) che si ripropone alla fine del presente articolo. In caso di obblighi di cura di figli minori di 3 anni di et, non pu嘆 essere esonerato pi湛 di un componente del nucleo familiare. Nel caso, invece, di obblighi di cura di persone disabili o non autosufficienti, il rapporto tra il componente con carico di cura e il beneficiario della cura non pu嘆 essere superiore ad uno ad uno. Pertanto, non possono essere esonerati due o pi湛 componenti del nucleo familiare per la cura di una medesima persona disabile o non autosufficiente. In entrambi i casi di cui sopra, i componenti del nucleo familiare indicano il soggetto da esonerare in accordo tra loro. In assenza di accordo, la scelta del componente da esonerare 竪 rimessa alloperatore del centro per limpiego o del servizio del Comune competente per il contrasto della povert, tenuto conto della valutazione di occupabilit, con preferenza per il soggetto meno facilmente occupabile. Nel caso dei componenti i nuclei convocati dai servizi sociali comunali (competenti per il contrasto alla povert), lesonero pu嘆 essere limitato agli obblighi connessi alladesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, qualora sulla base della valutazione dei bisogni si ritenga comunque opportuno definire per il relativo nucleo familiare un Patto per linclusione sociale.
  • 3. b) I lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attivit di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a unimposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dellarticolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986). Pertanto, possono essere esentati i lavoratori con un reddito annuo da lavoro dipendente inferiore a 8.000 euro o da lavoro autonomo inferiore a 4.800 euro. Gli operatori dei servizi competenti (Centri per limpiego o Servizi sociali comunali) possono esonerare i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, tenuto conto, del tempo effettivamente impiegato nellattivit lavorativa o nella partecipazione alla politica attiva del lavoro. Si d luogo ad esonero quando il tempo impiegato nellattivit lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonch辿 quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali. c) Coloro che frequentano corsi di formazione. Si d luogo ad esonero qualora il beneficiario del reddito di cittadinanza frequenti attivamente un corso di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale. I soggetti che si trovano in una delle condizioni di esonero come sopra specificate rilasciano unautocertificazione a sensi dellarticolo 47 del DPR n. 445/2000 e si impegnano a comunicare il termine del motivo di esonero al servizio che li ha esonerati (Centro per limpiego o Servizio del Comune competente per il contrasto della povert). Coloro che possono essere esonerati dal partecipare al solo percorso di inserimento lavorativo Sono, inoltre, esonerabili dai soli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo le seguenti persone: I. persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo; II. persone impegnate in un tirocinio formativo e di orientamento; III. persone impegnate in un tirocinio di inserimento/reinserimento finalizzato allinclusione, allautonomia delle persone e alla riabilitazione (Accordo Stato-Regioni 22/1/2015). Chi decide lesonero Nei casi in cui 竪 possibile lesonero dagli obblighi del RDC, a deciderne leventuale concessione sono i servizi che hanno in carico i richiedenti per la definizione dei percorsi di inserimento lavorativo o sociale. La decisione spetta pertanto, alternativamente, ai centri per limpiego o ai servizi sociali comunali. Modalit di comunicazione dellesonero Nel corso del primo appuntamento e prima della stipula del relativo patto, loperatore del centro per limpiego o dei Servizi sociali del Comune dovr verificare, insieme con il richiedente o altro componente, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare, acquisire la documentazione necessaria a dimostrazione della sussistenza della causa di esonero e
  • 4. registrare linformazione nellambito delle rispettive piattaforme presso ANPAL o presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Nellipotesi in cui la causa di esonero si manifesti in seguito alla stipula del patto, ed il beneficiario del RDC sia impegnato in una attivit di politica attiva ovvero in un progetto di utilit collettiva o altra attivit definita nei patti, questi comunica al centro per limpiego o al Servizio sociale del comune con il quale ha definito il patto la causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. Qualora il beneficiario del RDC non sia impegnato in una attivit di politica attiva, in un progetto di utilit collettiva o in altra attivit definita nei patti, questi pu嘆 comunicare la causa di esonero in occasione del primo appuntamento o contatto con i servizi competenti (centro per limpiego e servizio del Comune), previsto nel Patto, successivo allinsorgenza della causa di esonero. In entrambi i casi il beneficiario di RDC esonerato 竪 esente dagli obblighi di cui allart. 4, co. 8 del d.l. n. 4/20191 , e sono sospesi il Patto per il lavoro e gli impegni che lo riguardano nel Patto per linclusione sociale eventualmente stipulati. Il beneficiario di RDC esonerato dagli obblighi connessi al RDC, 竪 tenuto alla comunicazione della cessazione della causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. Il centro per limpiego o il Servizio sociale del Comune convoca il beneficiario del RDC entro 30 giorni dalla comunicazione per la stipula del Patto per il lavoro o del Patto per linclusione sociale o per lintegrazione degli impegni previsti nel Patto per linclusione sociale eventualmente gi sottoscritto dal suo nucleo familiare, o per la ripresa delle attivit sospese. Modalit di convocazione dei beneficiari del RDC La convocazione per la stipula del Patto per il lavoro dei beneficiari da parte dei centri per limpiego, pu嘆 essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal richiedente ai centri per limpiego in sede di rilascio della DID (dichiarazione di immediata disponibilit) e nei successivi incontri. 1 I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro; b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 1) registrarsi sullapposita piattaforma digitale di cui allarticolo 6, comma 1, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro; 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalit definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attivit che devono essere svolte settimanalmente; 3) accettare di essere avviato alle attivit individuate nel Patto per il lavoro; 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate allassunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dellarticolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dellarticolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
  • 5. La gestione dei successivi appuntamenti con gli utenti che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro, per la partecipazione alle misure di politica attiva individuate, potr inoltre essere effettuata mediante il sistema di agenda in utilizzo presso i centri per limpiego; in questo caso loperatore avr cura di acquisire e conservare lassenso scritto allappuntamento, ovvero di provvedere a comunicare la convocazione con le medesime modalit sopra esposte. Analogamente, con le anzidette modalit pu嘆 avvenite la convocazione da parte dei servizi sociali dei Comuni competenti per il contrasto della povert, singoli o associati, per la sottoscrizione del Patto per linclusione sociale. In tal caso, sono utilizzati i recapiti telefonici o di posta elettronica forniti allatto della presentazione della domanda RDC. Successive convocazioni potranno essere fissate utilizzando eventuali diversi recapiti forniti nel corso del primo o di successivi incontri; in questo caso loperatore del Comune avr cura di acquisire formalmente e conservare tali recapiti. La gestione dei successivi appuntamenti potr essere effettuata mediante la piattaforma GePI, fissando la data del successivo incontro di monitoraggio. In ogni caso la convocazione dovr comunque essere inviata con le modalit sopra esposte. Linvio di successive comunicazioni ufficiali avverr solo nel caso di assenze ingiustificate, allo scopo di informare linteressato delle avvenute comunicazioni ad INPS dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione, previste dal d.l. n. 4/2019, e per assegnare un nuovo appuntamento. ALLEGATO Allegato Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilit media, grave e di non autosufficienza. CATEGORIE DISABILITA MEDIA DISABILITA GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA Invalidi civili 18-65 anni Invalidi 67-99% (D.Lgs. 509/88) Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) Cittadini 18-65 anni con diritto allindennit di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) Invalidi civili minori di et Minori di et con difficolt persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro et (L.118/71, art.2 diritto allindennit di frequenza) Minori di et con difficolt persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro et e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1977, art.8 o della L. 388/2000, art. 30 Minori di et con diritto allindennit di accompagnamento (L. 508/88, art. 1) Invalidi civili +65 anni Ultrasessantacinquenni con difficolt persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro et, invalidi 67-99% (D. Lgs. 124/98, art. 5 comma 7) Ultrasessantacinquenni con difficolt persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro et, inabili 100% (D. Lgs. 124/98, art. 5 comma 7) Ultrasessantacinquenni con diritto allindennit di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) Ciechi civili Art.4 L. 138/2001 Ciechi civili parziali (L. 328/70 L. 508/88 L. 138/2001) Sordi civili Invalidi civili con cofosi Sordi pre-linguali, di cui
  • 6. esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332 allart. 50 L. 342/2000 INPS Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 D. Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) Inabili con diritto allassegno per lassistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) INAIL Invalidi sul lavoro 50-79% (DPR 1124/65, art. 66); invalidi sul lavoro 35-59% (D. Lgs. 38/2000, art.13 DM 12/7/2000 L. 296/2006, art. 1 comma 782) Invalidi sul lavoro 80-100% (DPR 1124/65, art. 66); invalidi sul lavoro +59% (D. Lgs. 38/2000, art.13 DM 12/7/2000 L. 296/2006, art. 1 comma 782) Invalidi sul lavoro con diritto allassegno per lassistenza personale e continuativa (DPR 1124/65, art. 66); invalidi sul lavoro con menomazione dellintegrit psicofisica di cui alla L. 296/2006, art. 1 comma 782, punto 4 INPS gestione ex INPDAP Inabili alle mansioni (L.379/55, DPR 73/92 DPR 171/2011 Inabili (L. 274/1991 art. 13 L. 335/92, art. 2) Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria tab. A DPR 834/81 (71-80%) Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria tab. A DPR 834/81 (81-100%) Invalidi con diritto allassegno di superinvalidit (tab. E DPR 834/81) Handicap Art. 3 comma 3 L. 104/92 Fonte: allegato 3 del decreto legislativo n. 159 del 2013. Bibliografia Decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Conferenza Unificata, atto n. 88/CU, Accordo ai sensi dellart.4, commi 3, 5-quater e 15- quinquies del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Precedente articolo relativo al Manuale del RDC: https://francopesaresi.blogspot.com/2019/08/rdc- il-navigator-affianca-supporta.html