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SOCIETA SEMPLICE 
S.S.
dzà di persone 
• dzà per attività di piccole dimensioni: 
pochi soci, limitato capitale investito 
– SOCIETA SEMPLICE 
– SOCIETA IN NOME COLLETTIVO 
– SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA SEMPLICE (s.s.) 
• La società semplice è una SOCIETA NON 
COMMERCIALE: può essere utilizzata solo per 
svolgere attività agricole (o libere professioni, società 
di revisione contabile o gestione patrimoni immobiliari) 
• Si costituisce con un CONTRATTO (ATTO 
COSTITUTIVO) per il quale NON È RICHIESTA LA 
FORMA SCRITTA: può costituirsi con un atto scritto, 
ma anche oralmente o per comportamento 
concludente 
– Salvo le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (es. 
se è previsto il conferimento in proprietà di beni immobili 
è richiesto l’atto scritto)
SOCIETA SEMPLICE 
• Non è soggetta allo Statuto dell’imprenditore 
commerciale 
– Non è soggetta al fallimento 
– Non ha l’obbligo delle scritture contabili 
– Non ha l’obbligo di iscrizione nella sez. ordinaria 
del registro delle imprese 
• Si iscrive nella Sezione Speciale del registro 
delle imprese 
– Pubblicità notizia
CONFERIMENTI 
• Sui soci grava l’obbligo di eseguire i 
conferimenti. 
• Se i conferimenti non sono determinati SI 
PRESUME CHE I SOCI SIANO OBBLIGATI A 
CONFERIRE, IN PARTI EGUALI quanto è 
necessario per l’oggetto sociale (art. 2253 c.c.)
CONFERIMENTI 
• DENARO 
• BENI IN NATURA: mobili, immobili, materiali, 
immateriali 
• LAVORO MANUALE O INTELLETTUALE (SOCIO 
D’OPERA)
Conferimenti di beni in natura 
IN PROPRIETA 
• Si applicano le norme sulla 
vendita 
IN GODIMENTO 
• Si applicano le norme sulla 
locazione: il socio garantisca 
alla società il godimento del 
bene ma ne resta 
proprietario
Socio d’opera 
• Il socio s’impegna a svolgere una determinata 
attività a favore della proprietà 
• Non è un lavoratore subordinato della società 
e mantiene tutti i diritti e gli obblighi degli altri 
soci.
POTERE DI AMMINISTRAZIONE 
• Ciascun socio ha il potere di amministrazione cioè 
può compiere tutti gli atti che rientrano 
nell’oggetto sociale. 
• Se l’atto costitutivo non dispone diversamente 
l’amministrazione spetta A CIASCUN SOCIO 
DISGIUNTAMENTE : ognuno può decidere senza 
informare gli altri. 
• In caso di OPPOSIZIONE di un socio (DA FARE 
PRIMA CHE L’ATTO SIA COMPIUTO) si decide a 
MAGGIORANZA (determinata secondo LA PARTE 
DI CIASCUNO NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)
Il potere di amministrazione 
• Con l’atto costitutivo i soci possono stabilire 
– L’amministrazione CONGIUNTA (A MAGGIORANZA 
O ALL’UNANIMITA’) 
– L’amministrazione ad uno o ad alcuni SOCI
Il potere di rappresentanza 
• Il potere di rappresentanza è il potere di 
AGIRE NEI CONFRONTI DEI TERZI ASSUMENDO 
DIRITTI E OBBLIGHI IN NOME E PER CONTO 
DELLA SOCIETÀ. 
• Se l’atto costitutivo non dispone 
diversamente, LA RAPPRESENTANZA SPETTA 
DISGIUNTAMENTE A CIASCUN SOCIO 
AMMINISTRATORE
RESPONSABILITA’ PER LE 
OBBLIGAZIONI SOCIALI 
• IN VIA PRINCIPALE --> risponde la società con il suo 
patrimonio 
• IN VIA SUSSIDIARIA --> ogni socio risponde 
– ILLIMITATAMENTE con tutto il suo patrimonio 
– e SOLIDALMENTE (paga l’intero e ha azione di regresso 
verso gli altri soci) 
• IL SINGOLO SOCIO può chiedere LA PREVENTIVA 
ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE indicando i 
beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi 
• E’ ammesso il patto che limita la responsabilità solo 
per i soci non amministratori.
I creditori personali di un socio 
• NON POSSONO AGGREDIRE IL PATRIMONIO 
SOCIALE 
• Possono far valere i loro diritti SUGLI UTILI. 
• Se gli altri beni del debitore sono insufficienti, 
POSSONO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA 
QUOTA DEL DEBITORE
UTILI/PERDITE 
• Dopo l’approvazione del bilancio i soci 
– Hanno diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN 
PROPORZIONE AI CONFERIMENTI 
– Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN 
PROPORZIONE AI CONFERIMENTI
Scioglimento del singolo 
rapporto sociale 
• Il singolo socio può cessare di far parte della 
società per 
1. RECESSO 
2. ESCLUSIONE 
3. MORTE 
• In questi casi il socio (o gli eredi) ha diritto alla 
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: una somma di 
denaro che rappresenta il valore della quota 
secondo la situazione economica della società al 
momento dello scioglimento del rapporto sociale.
1. RECESSO: scioglimento per volontà del socio 
dzà a tempo 
INDETERMINATO 
• Ogni socio può recedere 
LIBERAMENTE 
dzà a tempo 
DETERMINATO 
• Il recesso è ammesso solo 
per GIUSTA CAUSA 
(malattia, età, condizioni 
personali…)
2. ESCLUSIONE 
DI DIRITTO 
• Si produce 
automaticamente nei casi 
previsti dalla legge: 
– FALLIMENTO del socio 
– LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 
a favore del creditore del 
socio 
FACOLTATIVA 
• Decide la maggioranza dei 
soci 
– GRAVI INADEMPINZE 
– INTERDIZIONE/INABILITAZION 
E 
– SOPRAVVENUTA 
IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE IL 
CONFERIMENTO per causa 
non imputabile al socio
3.MORTE DEL SOCIO 
• In caso di morte di un socio gli altri soci sono 
obbligati a 
– A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI DEL DEFUNTO 
NEL TERMINE DI SEI MESI. 
• In ALTERNATIVA possono: 
– Decidere lo SCIOGLIMENTO ANTICIPATO della 
società 
– Decidere, con il consenso unanime di tutti, di 
continuare la società con gli eredi
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ 
La società semplice si scioglie per: 
• volontà di tutti i soci (salvo l’atto costitutivo 
richieda la maggioranza) 
• decorso del termine (salvo proroga) 
• conseguimento dell’oggetto sociale o 
impossibilità di conseguirlo 
• il venir meno della pluralità dei soci (se non è 
ricostruita entro 6 mesi) 
• altre cause previste nel contratto
Procedura di liquidazione 
• Il verificarsi di una causa di scioglimento apre 
la procedura di liquidazione: 
• I soci nominano i LIQUIDATORI che 
sostituiscono gli amministratori. 
• Il compito dei liquidatori consiste 
ESCLUSIVAMENTE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL 
PATRIMONIO SOCIALE
I liquidatori 
• Se dal patrimonio sociale emergono delle 
passività superiori all’attivo i liquidatori 
devono chiedere ai soci l’esecuzione dei 
conferimenti ancora dovuti e il versamento di 
quanto occorre per il pagamento dei debiti; 
• Se dal patrimonio sociale emergono degli 
attivi superiori al passivo i liquidatori 
procedono al rimborso dei conferimenti e alla 
ripartizione dell’attivo residuo tra i soci
ESTINZIONE 
• L’estinzione della società si verifica con la 
chiusura del procedimento di liquidazione.

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Società semplice

  • 2. dzà di persone • dzà per attività di piccole dimensioni: pochi soci, limitato capitale investito – SOCIETA SEMPLICE – SOCIETA IN NOME COLLETTIVO – SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
  • 3. SOCIETA SEMPLICE (s.s.) • La società semplice è una SOCIETA NON COMMERCIALE: può essere utilizzata solo per svolgere attività agricole (o libere professioni, società di revisione contabile o gestione patrimoni immobiliari) • Si costituisce con un CONTRATTO (ATTO COSTITUTIVO) per il quale NON È RICHIESTA LA FORMA SCRITTA: può costituirsi con un atto scritto, ma anche oralmente o per comportamento concludente – Salvo le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (es. se è previsto il conferimento in proprietà di beni immobili è richiesto l’atto scritto)
  • 4. SOCIETA SEMPLICE • Non è soggetta allo Statuto dell’imprenditore commerciale – Non è soggetta al fallimento – Non ha l’obbligo delle scritture contabili – Non ha l’obbligo di iscrizione nella sez. ordinaria del registro delle imprese • Si iscrive nella Sezione Speciale del registro delle imprese – Pubblicità notizia
  • 5. CONFERIMENTI • Sui soci grava l’obbligo di eseguire i conferimenti. • Se i conferimenti non sono determinati SI PRESUME CHE I SOCI SIANO OBBLIGATI A CONFERIRE, IN PARTI EGUALI quanto è necessario per l’oggetto sociale (art. 2253 c.c.)
  • 6. CONFERIMENTI • DENARO • BENI IN NATURA: mobili, immobili, materiali, immateriali • LAVORO MANUALE O INTELLETTUALE (SOCIO D’OPERA)
  • 7. Conferimenti di beni in natura IN PROPRIETA • Si applicano le norme sulla vendita IN GODIMENTO • Si applicano le norme sulla locazione: il socio garantisca alla società il godimento del bene ma ne resta proprietario
  • 8. Socio d’opera • Il socio s’impegna a svolgere una determinata attività a favore della proprietà • Non è un lavoratore subordinato della società e mantiene tutti i diritti e gli obblighi degli altri soci.
  • 9. POTERE DI AMMINISTRAZIONE • Ciascun socio ha il potere di amministrazione cioè può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. • Se l’atto costitutivo non dispone diversamente l’amministrazione spetta A CIASCUN SOCIO DISGIUNTAMENTE : ognuno può decidere senza informare gli altri. • In caso di OPPOSIZIONE di un socio (DA FARE PRIMA CHE L’ATTO SIA COMPIUTO) si decide a MAGGIORANZA (determinata secondo LA PARTE DI CIASCUNO NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)
  • 10. Il potere di amministrazione • Con l’atto costitutivo i soci possono stabilire – L’amministrazione CONGIUNTA (A MAGGIORANZA O ALL’UNANIMITA’) – L’amministrazione ad uno o ad alcuni SOCI
  • 11. Il potere di rappresentanza • Il potere di rappresentanza è il potere di AGIRE NEI CONFRONTI DEI TERZI ASSUMENDO DIRITTI E OBBLIGHI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ. • Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, LA RAPPRESENTANZA SPETTA DISGIUNTAMENTE A CIASCUN SOCIO AMMINISTRATORE
  • 12. RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI • IN VIA PRINCIPALE --> risponde la società con il suo patrimonio • IN VIA SUSSIDIARIA --> ogni socio risponde – ILLIMITATAMENTE con tutto il suo patrimonio – e SOLIDALMENTE (paga l’intero e ha azione di regresso verso gli altri soci) • IL SINGOLO SOCIO può chiedere LA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi • E’ ammesso il patto che limita la responsabilità solo per i soci non amministratori.
  • 13. I creditori personali di un socio • NON POSSONO AGGREDIRE IL PATRIMONIO SOCIALE • Possono far valere i loro diritti SUGLI UTILI. • Se gli altri beni del debitore sono insufficienti, POSSONO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL DEBITORE
  • 14. UTILI/PERDITE • Dopo l’approvazione del bilancio i soci – Hanno diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN PROPORZIONE AI CONFERIMENTI – Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN PROPORZIONE AI CONFERIMENTI
  • 15. Scioglimento del singolo rapporto sociale • Il singolo socio può cessare di far parte della società per 1. RECESSO 2. ESCLUSIONE 3. MORTE • In questi casi il socio (o gli eredi) ha diritto alla LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: una somma di denaro che rappresenta il valore della quota secondo la situazione economica della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale.
  • 16. 1. RECESSO: scioglimento per volontà del socio dzà a tempo INDETERMINATO • Ogni socio può recedere LIBERAMENTE dzà a tempo DETERMINATO • Il recesso è ammesso solo per GIUSTA CAUSA (malattia, età, condizioni personali…)
  • 17. 2. ESCLUSIONE DI DIRITTO • Si produce automaticamente nei casi previsti dalla legge: – FALLIMENTO del socio – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA a favore del creditore del socio FACOLTATIVA • Decide la maggioranza dei soci – GRAVI INADEMPINZE – INTERDIZIONE/INABILITAZION E – SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE IL CONFERIMENTO per causa non imputabile al socio
  • 18. 3.MORTE DEL SOCIO • In caso di morte di un socio gli altri soci sono obbligati a – A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI DEL DEFUNTO NEL TERMINE DI SEI MESI. • In ALTERNATIVA possono: – Decidere lo SCIOGLIMENTO ANTICIPATO della società – Decidere, con il consenso unanime di tutti, di continuare la società con gli eredi
  • 19. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ La società semplice si scioglie per: • volontà di tutti i soci (salvo l’atto costitutivo richieda la maggioranza) • decorso del termine (salvo proroga) • conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo • il venir meno della pluralità dei soci (se non è ricostruita entro 6 mesi) • altre cause previste nel contratto
  • 20. Procedura di liquidazione • Il verificarsi di una causa di scioglimento apre la procedura di liquidazione: • I soci nominano i LIQUIDATORI che sostituiscono gli amministratori. • Il compito dei liquidatori consiste ESCLUSIVAMENTE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
  • 21. I liquidatori • Se dal patrimonio sociale emergono delle passività superiori all’attivo i liquidatori devono chiedere ai soci l’esecuzione dei conferimenti ancora dovuti e il versamento di quanto occorre per il pagamento dei debiti; • Se dal patrimonio sociale emergono degli attivi superiori al passivo i liquidatori procedono al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci
  • 22. ESTINZIONE • L’estinzione della società si verifica con la chiusura del procedimento di liquidazione.