dzà semplici e in nome collettivo.DIEGO PISELLIUna panoramica della disciplina delle società semplici e in nome collettivo, non sostitutiva dello studio dei manuali ma solo utile come guida per l'organizzazione concettuale della materia.
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALEDIEGO PISELLIUna panoramica dello statuto dell'imprenditore commerciale proposta da Diego Piselli, avvocato e blogger.
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLIUna presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
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Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreDIEGO PISELLIPresentazione molto dettagliata relativa ai diversi aspetti dello statuto dell'imprenditore: dalla pubblicità attraverso il Registro delle Imprese, agli ausiliari dell'imprenditore alle procedure concorsuali
La società in accomandita semplice.DIEGO PISELLILa presentazione illustra le principali caratteristiche della società in accomandita semplice, con un cenno alle nozioni propedeutiche di diritto privato.
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORIDIEGO PISELLIUna panoramica sui regimi legali delle diverse categorie di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo, ecc.).
DzԳٴDzdzà徱DzԱ9DIEGO PISELLIUna presentazione sullo scioglimento delle società di persone.
Cause, effetti, modalità della liquidazione. Estinzione e rapporti ancora esistenti
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.DIEGO PISELLIUna presentazione relativa agli strumenti legali di protezione dei soci di minoranza delle società chiuse, con approfondimenti sintetici di giurisprudenza. Può essere utile agli studenti e ai professionisti. E' stata presentata il 27 febbraio 2015 all'Associazione Forense della Gera d'Adda.
La protezione legale del socio di minoranzaDIEGO PISELLIUna presentazione generale sugli strumenti di tutela dei soci di minoranza delle società chiuse, destinata a studenti e professionisti. Oggetto di conversazione con i membri dell'Associazione Forense della Gera d'Adda il 27 febbraio 2015
Le cooperative, opportunità e caratteristiche - Cenni.ROBERTO MAZZANTIbrevi cenni sulle cooperative a mutualità prevalente. Rapporti tra soci e verso l'esterno. Agevolazioni fiscali. Varie.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.DIEGO PISELLIuna presentazione che illustra i concetti generali sulle società nel sistema legislativo italiano.
Open Day Imprenditoria femminile - Costi di avvio d' impresaCamera di Commercio di PadovaLa scelta del tipo di impresa, i costi di avvio e le agevolazioni fiscali e finanziarie - (Silvia Fongaro)
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.Romagna InnovazioneE’ costituita, ai sensi dell’art. 2615-ter e degli artt. 2462 e seguenti del Codice civile, una dzà consortile a responsabilità limitata con la denominazione di: “Romagna In-novazione società consortile a r.l.” o abbreviata “Rinnova Soc. consortile a r.l.”.
Vincenza Altieri - Talking Continents 09/07/10CastelBrandoIntervento di Vincenza Altieri al Workshop "Talking Continents" il 9 luglio 2010 a CastelBrando (Cison di Valmarino, TV).
2. dzà di persone
• dzà per attività di piccole dimensioni:
pochi soci, limitato capitale investito
– SOCIETA SEMPLICE
– SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
– SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
3. SOCIETA SEMPLICE (s.s.)
• La società semplice è una SOCIETA NON
COMMERCIALE: può essere utilizzata solo per
svolgere attività agricole (o libere professioni, società
di revisione contabile o gestione patrimoni immobiliari)
• Si costituisce con un CONTRATTO (ATTO
COSTITUTIVO) per il quale NON È RICHIESTA LA
FORMA SCRITTA: può costituirsi con un atto scritto,
ma anche oralmente o per comportamento
concludente
– Salvo le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (es.
se è previsto il conferimento in proprietà di beni immobili
è richiesto l’atto scritto)
4. SOCIETA SEMPLICE
• Non è soggetta allo Statuto dell’imprenditore
commerciale
– Non è soggetta al fallimento
– Non ha l’obbligo delle scritture contabili
– Non ha l’obbligo di iscrizione nella sez. ordinaria
del registro delle imprese
• Si iscrive nella Sezione Speciale del registro
delle imprese
– Pubblicità notizia
5. CONFERIMENTI
• Sui soci grava l’obbligo di eseguire i
conferimenti.
• Se i conferimenti non sono determinati SI
PRESUME CHE I SOCI SIANO OBBLIGATI A
CONFERIRE, IN PARTI EGUALI quanto è
necessario per l’oggetto sociale (art. 2253 c.c.)
6. CONFERIMENTI
• DENARO
• BENI IN NATURA: mobili, immobili, materiali,
immateriali
• LAVORO MANUALE O INTELLETTUALE (SOCIO
D’OPERA)
7. Conferimenti di beni in natura
IN PROPRIETA
• Si applicano le norme sulla
vendita
IN GODIMENTO
• Si applicano le norme sulla
locazione: il socio garantisca
alla società il godimento del
bene ma ne resta
proprietario
8. Socio d’opera
• Il socio s’impegna a svolgere una determinata
attività a favore della proprietà
• Non è un lavoratore subordinato della società
e mantiene tutti i diritti e gli obblighi degli altri
soci.
9. POTERE DI AMMINISTRAZIONE
• Ciascun socio ha il potere di amministrazione cioè
può compiere tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale.
• Se l’atto costitutivo non dispone diversamente
l’amministrazione spetta A CIASCUN SOCIO
DISGIUNTAMENTE : ognuno può decidere senza
informare gli altri.
• In caso di OPPOSIZIONE di un socio (DA FARE
PRIMA CHE L’ATTO SIA COMPIUTO) si decide a
MAGGIORANZA (determinata secondo LA PARTE
DI CIASCUNO NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)
10. Il potere di amministrazione
• Con l’atto costitutivo i soci possono stabilire
– L’amministrazione CONGIUNTA (A MAGGIORANZA
O ALL’UNANIMITA’)
– L’amministrazione ad uno o ad alcuni SOCI
11. Il potere di rappresentanza
• Il potere di rappresentanza è il potere di
AGIRE NEI CONFRONTI DEI TERZI ASSUMENDO
DIRITTI E OBBLIGHI IN NOME E PER CONTO
DELLA SOCIETÀ.
• Se l’atto costitutivo non dispone
diversamente, LA RAPPRESENTANZA SPETTA
DISGIUNTAMENTE A CIASCUN SOCIO
AMMINISTRATORE
12. RESPONSABILITA’ PER LE
OBBLIGAZIONI SOCIALI
• IN VIA PRINCIPALE --> risponde la società con il suo
patrimonio
• IN VIA SUSSIDIARIA --> ogni socio risponde
– ILLIMITATAMENTE con tutto il suo patrimonio
– e SOLIDALMENTE (paga l’intero e ha azione di regresso
verso gli altri soci)
• IL SINGOLO SOCIO può chiedere LA PREVENTIVA
ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE indicando i
beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi
• E’ ammesso il patto che limita la responsabilità solo
per i soci non amministratori.
13. I creditori personali di un socio
• NON POSSONO AGGREDIRE IL PATRIMONIO
SOCIALE
• Possono far valere i loro diritti SUGLI UTILI.
• Se gli altri beni del debitore sono insufficienti,
POSSONO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA
QUOTA DEL DEBITORE
14. UTILI/PERDITE
• Dopo l’approvazione del bilancio i soci
– Hanno diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN
PROPORZIONE AI CONFERIMENTI
– Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN
PROPORZIONE AI CONFERIMENTI
15. Scioglimento del singolo
rapporto sociale
• Il singolo socio può cessare di far parte della
società per
1. RECESSO
2. ESCLUSIONE
3. MORTE
• In questi casi il socio (o gli eredi) ha diritto alla
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: una somma di
denaro che rappresenta il valore della quota
secondo la situazione economica della società al
momento dello scioglimento del rapporto sociale.
16. 1. RECESSO: scioglimento per volontà del socio
dzà a tempo
INDETERMINATO
• Ogni socio può recedere
LIBERAMENTE
dzà a tempo
DETERMINATO
• Il recesso è ammesso solo
per GIUSTA CAUSA
(malattia, età, condizioni
personali…)
17. 2. ESCLUSIONE
DI DIRITTO
• Si produce
automaticamente nei casi
previsti dalla legge:
– FALLIMENTO del socio
– LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
a favore del creditore del
socio
FACOLTATIVA
• Decide la maggioranza dei
soci
– GRAVI INADEMPINZE
– INTERDIZIONE/INABILITAZION
E
– SOPRAVVENUTA
IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE IL
CONFERIMENTO per causa
non imputabile al socio
18. 3.MORTE DEL SOCIO
• In caso di morte di un socio gli altri soci sono
obbligati a
– A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI DEL DEFUNTO
NEL TERMINE DI SEI MESI.
• In ALTERNATIVA possono:
– Decidere lo SCIOGLIMENTO ANTICIPATO della
società
– Decidere, con il consenso unanime di tutti, di
continuare la società con gli eredi
19. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
La società semplice si scioglie per:
• volontà di tutti i soci (salvo l’atto costitutivo
richieda la maggioranza)
• decorso del termine (salvo proroga)
• conseguimento dell’oggetto sociale o
impossibilità di conseguirlo
• il venir meno della pluralità dei soci (se non è
ricostruita entro 6 mesi)
• altre cause previste nel contratto
20. Procedura di liquidazione
• Il verificarsi di una causa di scioglimento apre
la procedura di liquidazione:
• I soci nominano i LIQUIDATORI che
sostituiscono gli amministratori.
• Il compito dei liquidatori consiste
ESCLUSIVAMENTE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO SOCIALE
21. I liquidatori
• Se dal patrimonio sociale emergono delle
passività superiori all’attivo i liquidatori
devono chiedere ai soci l’esecuzione dei
conferimenti ancora dovuti e il versamento di
quanto occorre per il pagamento dei debiti;
• Se dal patrimonio sociale emergono degli
attivi superiori al passivo i liquidatori
procedono al rimborso dei conferimenti e alla
ripartizione dell’attivo residuo tra i soci
22. ESTINZIONE
• L’estinzione della società si verifica con la
chiusura del procedimento di liquidazione.