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UNIVERSIT
DEGLI STUDI DI
BERGAMO
LIMPRESA
UNIT 2
Prof. Diego Piselli
corso di diritto commerciale
a.a. 2013/2014
LIMPRESA E LE SUE CATEGORIE
2
La categoria essenziale e fondante del
diritto commerciale 竪 quella dellimpresa,
da distinguersi dallazienda e dalla
societ.
Limpresa regolata dal codice civile 竪
qualsiasi attivit produttiva stabile ed
organizzata, svolta con criteri di
economicit.
LA NOZIONE GENERALE DI
IMPRENDITORE
3
Per lart. 2082 c.c.
 imprenditore chi esercita
professionalmente unattivit
economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o servizi.
GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE
DELLARTICOLO 2082 C.C.
4
art. 2082 c.c.
attivit produttiva e di scambio
organizzazione
economicit
professionalit
modalit di
svolgimento
scopo lucrativo
orientamento al mercato
Si discute della
necessit di
UN PO DI TERMINOLOGIA
5
LIMPUTAZIONE DELLATTIVIT
DIMPRESA
6
Limprenditore 竪 il soggetto il cui nome 竪
validamente speso nel traffico giuridico
dalle norme sul mandato si ricava che per
limputazione dellattivit vale un criterio formale
(spendita del nome) e non sostanziale (titolarit
dellinteresse)
N.B.: nel caso di esercizio dellimpresa
tramite rappresentante, imprenditore
diventa il rappresentato, e non il
rappresentante
LESERCIZIO INDIRETTO DELLIMPRESA
7
Il fenomeno: un soggetto esercita unimpresa senza apparire
nei confronti dei terzi, ma restando dietro le quinte.
Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo, spesso
nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus
dellimpresa.
Se limpresa esercitata 竪 commerciale, in caso di
fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore
palese o prestanome nullatenente, o lesigenza
di tutelare i terzi impone che fallisca anche
limprenditore occulto?
LIMPRENDITORE OCCULTO
8
In proposito 竪 stata elaborata la teoria dellimprenditore
occulto, che faceva leva sulla precedente formulazione
dellart. 147, l. fall., in base al quale il fallimento della
societ si estendeva anche ai soci illimitatamente
responsabili la cui esistenza fosse scoperta dopo la
dichiarazione di fallimento della societ.
LIMPRENDITORE OCCULTO
9
Di qui attraverso una serie di passaggi interpretativi, la
dottrina che ha formulato tale teoria perveniva ad
affermare la fallibilit della c.d. societ occulta (quella in
cui un soggetto appare allesterno imprenditore
individuale ma in realt si tratta di soggetto che agisce
per conto della societ occulta) nonch辿 ad affermare la
fallibilit del c.d. imprenditore occulto (il soggetto per
conto del quale opera il prestanome che allesterno
appare quale imprenditore nel cui nome viene svolta
lattivit).
CRITICA ALLA TEORIA
DELLIMPRENDITORE OCCULTO
10
Tuttavia appare preferibile non accogliere la tesi
dellimprenditore occulto e ritenere che:
sia valido il solo criterio formale di imputazione dellattivit
dimpresa;
inoltre, non vi sia esigenza di tutelare i terzi, perch辿 - per
definizione - non possono aver fatto affidamento sul
patrimonio del soggetto che 竪 rimasto occulto. Anzi, il fall.
dellimprenditore occulto sarebbe pregiudizievole per i suoi
creditori personali, perch辿 sul patrimonio dellimprenditore
occulto concorrerebbero anche i creditori del prestanome, la
cui esistenza non potevano conoscere
LA REPRESSIONE DELLESERCIZIO
束SCHERMATO損 DELLATTIVIT DIMPRESA
11
Strumento fallimentare:
deriva dalla configurazione in capo
allimprenditore 束occulto損 o 束tiranno損 della
titolarit di unautonoma impresa
束fiancheggiatrice損 dellattivit palese ai terzi.
Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice
civile: obbligo di risarcimento del danno
derivante dallo scorretto esercizio dei poteri di
direzione e coordinamento di un impresa.
INIZIO DELLIMPRESA
12
La qualit di imprenditore si acquista con leffettivo
inizio dellattivit di impresa
atti di organizzazione dellimpresa;
atti di esercizio dellimpresa.
Per quanto riguarda la fine dellimpresa, essa coincide con la
dissoluzione dellazienda, con leffettivo compimento della sua
liquidazione.
Tuttavia lart. 10 l. fall. prevede che limprenditore possa esser
dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle
imprese. Quindi, la fondamentale conseguenza in materia
fallimentare non si ricollega al dato (sostanziale) della dissoluzione
dellazienda ma al dato (formale) della cancellazione dal registro
delle imprese.
In ogni caso, per嘆, lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facolt di
superare il criterio formale, dimostrando il momento delleffettiva
cessazione dellattivit (comma 2 dellart. 10, l. fall.)
FINE DELLIMPRESA
13
LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
14
Il codice civile distingue gli imprenditori in base a:
imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c.e 1 d.lgs.228/2001)
imprenditore commerciale (art. 2195)
piccolo imprenditore (art. 2083)
imprenditore medio/grande
impresa individuale
impresa costituita in forma di societ
(art. 2247ss.)
impresa pubblica (art. 2093)
oggetto
dellimpresa
dimensioni
natura del
soggetto
LIMPRENDITORE COMMERCIALE
15
Art. 2195 c.c. 竪 imprenditore commerciale chi esercita:
1) unattivit industriale diretta alla produzione di beni o
servizi;
2) unattivit intermediaria nella circolazione dei beni;
3) unattivit di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) unattivit bancaria o assicurativa;
5) altre attivit ausiliarie alle precedenti.
PICCOLO IMPRENDITORE
(ART. 2083 C.C.)
16
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
unattivit professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Quindi:
limprenditore deve prestare il proprio lavoro nellimpresa;
il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli
altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);
la prevalenza deve essere qualitativo-funzionale e non
quantitativa.
Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese:
maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l.
428/1990)
disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice propriet
industriale)
disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990)
disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)
La disciplina 竪 contenuta in diverse norme di diritto civile che
interessano limpresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura,
ecc.)
LO STATUTO GENERALE DI TUTTE LE
IMPRESE
17
Limprenditore commerciale medio- grande 竪 definito dal codice
imprenditore soggetto a registrazione(es.: 2709 c.c.) secondo il disegno
originario del codice civile:
 pubblicit commerciale (iscrizione nel registro delle
imprese): 2188 ss. c.c.
 obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c.
 assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali
(2221 c.c.)
 disciplina della rappresentanza commerciale (2203 c.c.)
LO STATUTO PARTICOLARE
DELLIMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO- GRANDE
18
Articolo 2202: esenzione dallobbligo di iscrizione nel Registro delle
Imprese;
Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E
DELLIMPRENDITORE AGRICOLOSECONDO IL DISEGNO
ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE
19
 pubblicit commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al
piccolo imprenditore e alle imprese agricole
 efficacia dichiarativa pubblicit commerciale imprese agricole
 limitazione della fallibilit alle imprese che presentino i
parametri definiti dallarticolo 1 l.f.
 perdita di significato della distinzione tra imprenditore
commerciale e imprenditore agricolo, dovuta allevoluzione dellagricoltura;
 pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la
tenuta delle scritture contabili
IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL
CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993).
20
STATUTO DELLIMPRESA E IMPRESA ILLECITA
21
a. impresa che ha oggetto contrastante
con norme imperative, ordine pubblico
o buon costume.
b. impresa esercitata in assenza di
autorizzazioni o concessioni
amministrative.
Conseguenza illiceit:
Si applicano solo le norme sfavorevoli allimprenditore (soggezione a fallimento, ecc.)
senza assicurare protezione allimpresa.
Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceit
determina particolare allarme sociale (imprese 束mafiose損, 束terroriste損, ecc.)
IMPRESA
ILLECITA
I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI
NON SONO IMPRENDITORI
22
Norme di riferimento:
a. Art. 2238, comma 1 c.c.
束Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni
intellettuali solo se lesercizio della professione costituisce
elemento di unattivit organizzata in forma di impresa損;
b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il
professionista (esecuzione personale prestazione;
compenso proporzionale a importanza opera e decoro
professione).
Ragioni dellesclusione: storico privilegio dei professionisti;
esistenza di un sistema ordinistico.
LIMPRENDITORE AGRICOLO
23
Art. 2135, comma 1, c.c.
 imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivit:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivit
connesse.
essenziali connesse
attivit agricole
Art. 2135, comma 2, c.c.:
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attivit dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
LE ATTIVIT AGRICOLE
ESSENZIALI
24
Se si sfrutta un ciclo biologico (o li pu嘆 sfruttare) si ha agricoltura, anche
per attivit come:
- orticultura;
- coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivaio);
- piscicoltura;
- allevamenti di animali da competizione.
attivit dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente da unattivit agricola essenziale;
attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante lutilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nellattivit
agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale e le attivit agrituristiche.
LE ATTIVIT AGRICOLE PER
CONNESSIONE
25
Si tratta di attivit oggettivamente commerciali, ma che
vengono trattate come agricole condizione che sussistano:
(1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge 竪 lo stesso che
svolge attivit agricole essenziali coerenti con le attivit connesse;
(2) connessione oggettiva: le attivit agricole connesse hanno per
oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con
lesercizio di attivit agricole essenziali.
RILEVANZA DELLA NOZIONE DI
IMPRENDITORE AGRICOLO
26
Limprenditore agricolo 竪 sempre esentato dalle norme:
 sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214);
 sulle procedure concorsuali (art. 2221).
A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice
Civile si applica la normativa sulla pubblicit commerciale
(Registro Imprese).
LIMPRENDITORE COMMERCIALE
27
Art. 2195 c.c.:  imprenditore commerciale chi esercita:
1) unattivit industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2) unattivit intermediaria nella circolazione dei beni;
3) unattivit di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) unattivit bancaria o assicurativa;
5) altre attivit ausiliarie alle precedenti.
LA CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA
DELLE IMPRESE
28
Sotto il profilo
soggettivo si
distinguono:
I TIPI DI SOCIET
29
s.s. societ non commerciale
s.n.c. societ
di persone
s.a.s.
societ commerciali (possono
s.p.a. svolgere attivit sia agricole
societ sia commerciali)
s.r.l. di capitali
s.a.p.a.
Altre si applicano in base al tipo di attivit esercitata (esonero dal
fallimento per le soc. commerciali che esercitano attivit agricola)
SOCIET E STATUTO
DELLIMPRENDITORE COMMERCIALE
30
I soci di s.n.c. e i soci accomandatari delle s.a.s. sono esposti al
fallimento in caso di fallimento della societ, anche se non
sono imprenditori.
Alcune regole dello statuto dellimprenditore commerciale si
applicano alle societ indipendentemente dal tipo di attivit
esercitata (agricola o commerciale)
iscrizione nel registro delle imprese
tenuta delle scritture contabili
IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO
NELLECONOMIA
31
Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori,
con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta
amministrativa o procedura analoga);
Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con
esenzione dal fallimento e dalliscrizione nel Registro delle Imprese;
Societ partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dellimprenditore
commerciale.
STATUTO DELLIMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI
INTERVENTO PUBBLICO
32
LIMPRESA DEGLI ENTI A
FINALIT IDEALE.
33
Se unassociazione o fondazione esercita professionalmente,
accanto alla propria attivit istituzionale, unattivit
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di
imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori
presupposti, pu嘆 fallire?
incompatibilit tra scopo ideale/ altruistico e scopo lucrativo? NO, lo
scopo di lucro non 竪 essenziale: rileva solo leconomicit del metodo.
mancanza del req. di professionalit quando latt. di impresa di
associazioni e fondazioni 竪 accessoria rispetto a quella ideale (cio竪
non 竪 latt. principale dellente)? NO.
ALLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PU APPLICARSI LO
STATUTO DELLIMPR. COMMERCIALE.
?
 Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attivit che
abbiano le caratteristiche dellimpresa ed in particolare di quella
commerciale.
 Lesercizio di attivit commerciale da parte di questi enti, pur
presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, pu嘆
anche essere loggetto principale od esclusivo dellente. Lente diventa
imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ci嘆 comporta.
 Lesercizio dellattivit commerciale potrebbe essere anche solo accessorio,
ma anche in tali casi, essendoci professionalit, vi 竪 lacquisto della qualit
di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza
sono di parere opposto richiamando lart. 2201 c.c.
 Si ritiene che il fallimento dellassociazione non riconosciuta non
comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1属 c., l.f. e
art. 9 d. lgs. 240/1991).
IMPRESE ESERCITATE DA
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
35

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L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

  • 1. UNIVERSIT DEGLI STUDI DI BERGAMO LIMPRESA UNIT 2 Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014
  • 2. LIMPRESA E LE SUE CATEGORIE 2 La categoria essenziale e fondante del diritto commerciale 竪 quella dellimpresa, da distinguersi dallazienda e dalla societ. Limpresa regolata dal codice civile 竪 qualsiasi attivit produttiva stabile ed organizzata, svolta con criteri di economicit.
  • 3. LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE 3 Per lart. 2082 c.c. imprenditore chi esercita professionalmente unattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
  • 4. GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE DELLARTICOLO 2082 C.C. 4 art. 2082 c.c. attivit produttiva e di scambio organizzazione economicit professionalit modalit di svolgimento scopo lucrativo orientamento al mercato Si discute della necessit di
  • 5. UN PO DI TERMINOLOGIA 5
  • 6. LIMPUTAZIONE DELLATTIVIT DIMPRESA 6 Limprenditore 竪 il soggetto il cui nome 竪 validamente speso nel traffico giuridico dalle norme sul mandato si ricava che per limputazione dellattivit vale un criterio formale (spendita del nome) e non sostanziale (titolarit dellinteresse) N.B.: nel caso di esercizio dellimpresa tramite rappresentante, imprenditore diventa il rappresentato, e non il rappresentante
  • 7. LESERCIZIO INDIRETTO DELLIMPRESA 7 Il fenomeno: un soggetto esercita unimpresa senza apparire nei confronti dei terzi, ma restando dietro le quinte. Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo, spesso nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus dellimpresa. Se limpresa esercitata 竪 commerciale, in caso di fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore palese o prestanome nullatenente, o lesigenza di tutelare i terzi impone che fallisca anche limprenditore occulto?
  • 8. LIMPRENDITORE OCCULTO 8 In proposito 竪 stata elaborata la teoria dellimprenditore occulto, che faceva leva sulla precedente formulazione dellart. 147, l. fall., in base al quale il fallimento della societ si estendeva anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza fosse scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della societ.
  • 9. LIMPRENDITORE OCCULTO 9 Di qui attraverso una serie di passaggi interpretativi, la dottrina che ha formulato tale teoria perveniva ad affermare la fallibilit della c.d. societ occulta (quella in cui un soggetto appare allesterno imprenditore individuale ma in realt si tratta di soggetto che agisce per conto della societ occulta) nonch辿 ad affermare la fallibilit del c.d. imprenditore occulto (il soggetto per conto del quale opera il prestanome che allesterno appare quale imprenditore nel cui nome viene svolta lattivit).
  • 10. CRITICA ALLA TEORIA DELLIMPRENDITORE OCCULTO 10 Tuttavia appare preferibile non accogliere la tesi dellimprenditore occulto e ritenere che: sia valido il solo criterio formale di imputazione dellattivit dimpresa; inoltre, non vi sia esigenza di tutelare i terzi, perch辿 - per definizione - non possono aver fatto affidamento sul patrimonio del soggetto che 竪 rimasto occulto. Anzi, il fall. dellimprenditore occulto sarebbe pregiudizievole per i suoi creditori personali, perch辿 sul patrimonio dellimprenditore occulto concorrerebbero anche i creditori del prestanome, la cui esistenza non potevano conoscere
  • 11. LA REPRESSIONE DELLESERCIZIO 束SCHERMATO損 DELLATTIVIT DIMPRESA 11 Strumento fallimentare: deriva dalla configurazione in capo allimprenditore 束occulto損 o 束tiranno損 della titolarit di unautonoma impresa 束fiancheggiatrice損 dellattivit palese ai terzi. Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice civile: obbligo di risarcimento del danno derivante dallo scorretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento di un impresa.
  • 12. INIZIO DELLIMPRESA 12 La qualit di imprenditore si acquista con leffettivo inizio dellattivit di impresa atti di organizzazione dellimpresa; atti di esercizio dellimpresa.
  • 13. Per quanto riguarda la fine dellimpresa, essa coincide con la dissoluzione dellazienda, con leffettivo compimento della sua liquidazione. Tuttavia lart. 10 l. fall. prevede che limprenditore possa esser dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Quindi, la fondamentale conseguenza in materia fallimentare non si ricollega al dato (sostanziale) della dissoluzione dellazienda ma al dato (formale) della cancellazione dal registro delle imprese. In ogni caso, per嘆, lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facolt di superare il criterio formale, dimostrando il momento delleffettiva cessazione dellattivit (comma 2 dellart. 10, l. fall.) FINE DELLIMPRESA 13
  • 14. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI 14 Il codice civile distingue gli imprenditori in base a: imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.e 1 d.lgs.228/2001) imprenditore commerciale (art. 2195) piccolo imprenditore (art. 2083) imprenditore medio/grande impresa individuale impresa costituita in forma di societ (art. 2247ss.) impresa pubblica (art. 2093) oggetto dellimpresa dimensioni natura del soggetto
  • 15. LIMPRENDITORE COMMERCIALE 15 Art. 2195 c.c. 竪 imprenditore commerciale chi esercita: 1) unattivit industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) unattivit intermediaria nella circolazione dei beni; 3) unattivit di trasporto per terra, per acqua, o per aria; 4) unattivit bancaria o assicurativa; 5) altre attivit ausiliarie alle precedenti.
  • 16. PICCOLO IMPRENDITORE (ART. 2083 C.C.) 16 Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano unattivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Quindi: limprenditore deve prestare il proprio lavoro nellimpresa; il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale); la prevalenza deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa.
  • 17. Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese: maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l. 428/1990) disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice propriet industriale) disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990) disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.) La disciplina 竪 contenuta in diverse norme di diritto civile che interessano limpresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura, ecc.) LO STATUTO GENERALE DI TUTTE LE IMPRESE 17
  • 18. Limprenditore commerciale medio- grande 竪 definito dal codice imprenditore soggetto a registrazione(es.: 2709 c.c.) secondo il disegno originario del codice civile: pubblicit commerciale (iscrizione nel registro delle imprese): 2188 ss. c.c. obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c. assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali (2221 c.c.) disciplina della rappresentanza commerciale (2203 c.c.) LO STATUTO PARTICOLARE DELLIMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO- GRANDE 18
  • 19. Articolo 2202: esenzione dallobbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese; Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili; Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E DELLIMPRENDITORE AGRICOLOSECONDO IL DISEGNO ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE 19
  • 20. pubblicit commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al piccolo imprenditore e alle imprese agricole efficacia dichiarativa pubblicit commerciale imprese agricole limitazione della fallibilit alle imprese che presentino i parametri definiti dallarticolo 1 l.f. perdita di significato della distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo, dovuta allevoluzione dellagricoltura; pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la tenuta delle scritture contabili IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993). 20
  • 21. STATUTO DELLIMPRESA E IMPRESA ILLECITA 21 a. impresa che ha oggetto contrastante con norme imperative, ordine pubblico o buon costume. b. impresa esercitata in assenza di autorizzazioni o concessioni amministrative. Conseguenza illiceit: Si applicano solo le norme sfavorevoli allimprenditore (soggezione a fallimento, ecc.) senza assicurare protezione allimpresa. Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceit determina particolare allarme sociale (imprese 束mafiose損, 束terroriste損, ecc.) IMPRESA ILLECITA
  • 22. I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI NON SONO IMPRENDITORI 22 Norme di riferimento: a. Art. 2238, comma 1 c.c. 束Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se lesercizio della professione costituisce elemento di unattivit organizzata in forma di impresa損; b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il professionista (esecuzione personale prestazione; compenso proporzionale a importanza opera e decoro professione). Ragioni dellesclusione: storico privilegio dei professionisti; esistenza di un sistema ordinistico.
  • 23. LIMPRENDITORE AGRICOLO 23 Art. 2135, comma 1, c.c. imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivit: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivit connesse. essenziali connesse attivit agricole
  • 24. Art. 2135, comma 2, c.c.: Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivit dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. LE ATTIVIT AGRICOLE ESSENZIALI 24 Se si sfrutta un ciclo biologico (o li pu嘆 sfruttare) si ha agricoltura, anche per attivit come: - orticultura; - coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivaio); - piscicoltura; - allevamenti di animali da competizione.
  • 25. attivit dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da unattivit agricola essenziale; attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante lutilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nellattivit agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attivit agrituristiche. LE ATTIVIT AGRICOLE PER CONNESSIONE 25 Si tratta di attivit oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole condizione che sussistano: (1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge 竪 lo stesso che svolge attivit agricole essenziali coerenti con le attivit connesse; (2) connessione oggettiva: le attivit agricole connesse hanno per oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con lesercizio di attivit agricole essenziali.
  • 26. RILEVANZA DELLA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO 26 Limprenditore agricolo 竪 sempre esentato dalle norme: sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214); sulle procedure concorsuali (art. 2221). A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile si applica la normativa sulla pubblicit commerciale (Registro Imprese).
  • 27. LIMPRENDITORE COMMERCIALE 27 Art. 2195 c.c.: imprenditore commerciale chi esercita: 1) unattivit industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) unattivit intermediaria nella circolazione dei beni; 3) unattivit di trasporto per terra, per acqua, o per aria; 4) unattivit bancaria o assicurativa; 5) altre attivit ausiliarie alle precedenti.
  • 28. LA CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE 28 Sotto il profilo soggettivo si distinguono:
  • 29. I TIPI DI SOCIET 29 s.s. societ non commerciale s.n.c. societ di persone s.a.s. societ commerciali (possono s.p.a. svolgere attivit sia agricole societ sia commerciali) s.r.l. di capitali s.a.p.a.
  • 30. Altre si applicano in base al tipo di attivit esercitata (esonero dal fallimento per le soc. commerciali che esercitano attivit agricola) SOCIET E STATUTO DELLIMPRENDITORE COMMERCIALE 30 I soci di s.n.c. e i soci accomandatari delle s.a.s. sono esposti al fallimento in caso di fallimento della societ, anche se non sono imprenditori. Alcune regole dello statuto dellimprenditore commerciale si applicano alle societ indipendentemente dal tipo di attivit esercitata (agricola o commerciale) iscrizione nel registro delle imprese tenuta delle scritture contabili
  • 31. IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO NELLECONOMIA 31 Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
  • 32. Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta amministrativa o procedura analoga); Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento e dalliscrizione nel Registro delle Imprese; Societ partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dellimprenditore commerciale. STATUTO DELLIMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI INTERVENTO PUBBLICO 32
  • 33. LIMPRESA DEGLI ENTI A FINALIT IDEALE. 33 Se unassociazione o fondazione esercita professionalmente, accanto alla propria attivit istituzionale, unattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori presupposti, pu嘆 fallire? incompatibilit tra scopo ideale/ altruistico e scopo lucrativo? NO, lo scopo di lucro non 竪 essenziale: rileva solo leconomicit del metodo. mancanza del req. di professionalit quando latt. di impresa di associazioni e fondazioni 竪 accessoria rispetto a quella ideale (cio竪 non 竪 latt. principale dellente)? NO. ALLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PU APPLICARSI LO STATUTO DELLIMPR. COMMERCIALE. ?
  • 34. Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attivit che abbiano le caratteristiche dellimpresa ed in particolare di quella commerciale. Lesercizio di attivit commerciale da parte di questi enti, pur presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, pu嘆 anche essere loggetto principale od esclusivo dellente. Lente diventa imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ci嘆 comporta. Lesercizio dellattivit commerciale potrebbe essere anche solo accessorio, ma anche in tali casi, essendoci professionalit, vi 竪 lacquisto della qualit di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza sono di parere opposto richiamando lart. 2201 c.c. Si ritiene che il fallimento dellassociazione non riconosciuta non comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1属 c., l.f. e art. 9 d. lgs. 240/1991). IMPRESE ESERCITATE DA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 35