³§´Ç³¦¾±±ð³Ùà semplici e in nome collettivo.DIEGO PISELLI
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Una panoramica della disciplina delle società semplici e in nome collettivo, non sostitutiva dello studio dei manuali ma solo utile come guida per l'organizzazione concettuale della materia.
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
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Una presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
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Una presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
Una presentazione relativa allo scioglimento del singolo rapporto sociale nelle società di persone (morte, recesso ed esclusione) e alle conseguenze dello scioglimento.
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.DIEGO PISELLI
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Una presentazione relativa agli strumenti legali di protezione dei soci di minoranza delle società chiuse, con approfondimenti sintetici di giurisprudenza. Può essere utile agli studenti e ai professionisti. E' stata presentata il 27 febbraio 2015 all'Associazione Forense della Gera d'Adda.
La presentazione illustra le principali caratteristiche della società in accomandita semplice, con un cenno alle nozioni propedeutiche di diritto privato.
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreDIEGO PISELLI
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Presentazione molto dettagliata relativa ai diversi aspetti dello statuto dell'imprenditore: dalla pubblicità attraverso il Registro delle Imprese, agli ausiliari dell'imprenditore alle procedure concorsuali
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.DIEGO PISELLI
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Una presentazione sintetica sull'azienda e sul suo trasferimento (sorte dei debiti e dei crediti, sorte dei contratti,).
Cenni ad affitto e usufrutto di azienda.
La protezione legale del socio di minoranzaDIEGO PISELLI
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Una presentazione generale sugli strumenti di tutela dei soci di minoranza delle società chiuse, destinata a studenti e professionisti. Oggetto di conversazione con i membri dell'Associazione Forense della Gera d'Adda il 27 febbraio 2015
Il mantenimento del controllo sull'impresa
La Holding di Famiglia e il passaggio generazionale
Intervento dell'Avv. Edoardo Tamagnone a Patrimonia Summit (Padova, 15 marzo 2016)
2. CARATTERISTICHE
• La disciplina coincide in larga parte con quella della
società in nome collettivo.
• La s.a.s. è caratterizzata dalla coesistenza di due
categorie di soci che vanno indicati nell'atto
costitutivo:
– Soci accomandatari responsabili illimitatamente e
solidalmente per le obbligazioni sociali (godono
del beneficio della preventiva escussione del
patrimonio sociale)
– Soci accomandanti responsabili solo nei limiti del
capitale versato
3. I SOCI
ACCOMANDATARI
• hanno il potere di
amministrare la società ;
• non sono
necessariamente
amministratori – ma
amministratore può
essere solo un
accomandatario ;
• i loro poteri nei confronti
dei terzi sono regolati
dalla disciplina della
s.n.c.
ACCOMANDANTI
• sono esclusi
dall’amministrazione
• hanno poteri di controllo
sulla gestione
• HANNO IL DIRITTO DI
AVERE COMUNICAZIONE
ANNUALE DEL BILANCIO
E DI CONTROLLARE
L’ESATTEZZA DEL
BILANCIO
4. Accomandanti
- NON POSSONO amministrare: un atto di
amministrazione comporta la perdita della
responsabilità limitata per tutte le obbligazioni
sociali (con conseguente fallibilità ) e la possibilitÃ
d’esclusione dalla società .
- Possono compiere singoli affari se hanno
un'apposita procura speciale
- NON POSSONO far comparire il proprio nome
nella ragione sociale: la violazione comporta la
perdita della responsabilità limitata verso i terzi
5. Trasferimento delle quote
• La quota dell'accomandante
– è liberamente trasferibile agli eredi
– per atto tra vivi è trasferibile con l'approvazione di
tanti soci che rappresentino la maggioranza del
capitale sociale
• La quota dell'accomandatario è trasferibile
con le stesse regole della s.s.
7. ³§´Ç³¦¾±±ð³Ùà in accomandita irregolare
• Se l'atto costitutivo non viene registrato nei
rapporti con i terzi valgono le regole della s.s.
• Gli accomandanti tuttavia rispondono nei
limiti della loro quota sempre che non
abbiano partecipato alle operazioni sociali.
• Non può esistere una società in accomandita
semplice di fatto.