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Studio Legale
Avv. Pietro Bilotta
Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz)
Cell. 3333081936
pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it
I DATI PERSONALI IN AMBITO BANCARIO
Il Provvedimento n. 53 del 25 ottobre 2007, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
23 novembre [doc. web n.1457247]) redatto dal Garante italiano ha deliberato l'adozione
di linee guida per il trattamento dei dati personali della clientela in ambito dei servizi
bancari e finanziari, tra cui rientra anche Poste Italiane S.p.A., relativamente alle
operazioni di trattamento dei dati personali nel loro ambito operativo.
LA NORMATIVA
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
Il GPDP ha circoscritto modalità, condizioni e limiti per il corretto
trattamento di dati personali della clientela, sempre che siano pertinenti
e non eccedenti, disciplinando i casi in cui è lecito comunicare a terzi le
informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza da rispettare, nonché di
trasparenza sia in sede di instaurazione del rapporto contrattuale che di
esecuzione di operazioni bancarie oltre che le modalità con cui gli istituti
di credito devono soddisfare le richieste di accesso dei clienti ai propri
dati personali (art. 5, comma 1).
PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
Il trattamento risulta lecito solo qualora l'interessato abbia manifestato il
proprio consenso o ricorra ad altra base giuridica di cui all'art. 6 GDPR, il
principio di trasparenza appare un elemento essenziale, connesso e
indispensabile proprio a rendere valida la base di liceità del trattamento.
Inoltre, il principio di non eccedenza rispetto alle finalità perseguite di cui
all'art. 5 GDPR si pone in continuità con il principio di necessità di cui
all'art. 3 Codice A-R, la cui ratio risiedeva nell'esigenza di evitare
l'identificabilità dell'interessato nel caso in cui il trattamento non lo
richiedesse né lo imponesse.
COMUNICAZIONI DEI DATI
A TERZE PARTI
Secondo il Garante della privacy la comunicazione di dati bancari a terzi
parti si divide in due categorie.
Le comunicazioni illecite:
• mancata predisposizione di misure idonee a prevenire l'indebita
conoscenza di informazioni personali da parte di terzi, ivi comprese le
“distanze di cortesia” nei luoghi dedicati all'esecuzione di operazioni
bancarie;
• inosservanza delle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento,
come nel caso di telefonate o colloqui effettuati indebitamente ad alta
voce in presenza di terzi;
• comunicazione di informazioni bancarie a terzi non autorizzati
dall'interessato a porre in essere operazioni per suo conto o a conoscere il
contenuto della relazione contrattuale con la banca …..
Segue..
Il Garante passa in rassegna alcuni casi in cui i dati possono ritenersi leciti
(non esaustiva):
• comunicazioni di informazioni personali ai fini di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
• comunicazioni per finalità di contrasto alla commercializzazione di
materiale pedopornografico;
• comunicazioni di informazioni personali per l'accertamento e la
repressione di violazioni tributarie, nei limiti previsti dalla legge.
Segue..
La Centrale di allarme interbancaria c.d. Cai, consiste in un archivio
informatizzato di assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
Questo archivio garantisce a tutti gli intermediari la disponibilità delle
informazioni su un soggetto che ha utilizzato in modo illecito lo strumento
dell'assegno e sull'applicazione di misure a carattere interdittivo nei
confronti degli autori di tali comportamenti.
CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA
(CAI) PRESSO LA BANCA D'ITALIA
Il flusso dei dati personali verso questo archivio ha evidenziato la necessità
per i soggetti segnalanti (Banche, intermediari ecc…) di prestare la
massima cautela nell'accertare l'esattezza e la completezza dei dati
personali trattati prima di effettuare la segnalazione.
L'inserimento nella Cai di nominativi di vittime di furto d'identità o di
documentazione come gli assegni comporta un notevole danno per tali
malcapitati che possono vedersi negare la concessione di un futuro
prestito.
Segue..
IL DIRITTO DI ACCESSO
Il diritto di accesso in ambito bancario si configura sotto il profilo soggettivo
come diritto autonomo, estraneo alle obbligazioni tipiche che costituiscono
il contenuto del contratto bancario, traendo origine dall'obbligo di buona
fede, correttezza e solidarietà (cfr. in particolare Cass. n. 11004/2006, Cass.
n. 12093/2001, Cass. n. 4598/1997).
Infatti il TUB all'art. 119 comma 4, riconosce tale diritto tanto al cliente della
banca (persona fisica e giuridica), quanto a colui che gli succede a
qualunque titolo (ad es. eredi ai dati delle persone decedute continuano
ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina sulla protezione dei dati) o
subentra nell'amministrazione (ad es. curatore fallimentare ex art. 31 l. fall.).
Sotto il profilo oggettivo, l'art. 7 cod. privacy preclude l'esercizio del diritto
di accesso alle persone giuridiche, tale diritto è limitato all'esclusivo
accesso ai dati personali del richiedente persona fisica.
Segue..
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DELLE PERSONE DECEDUTE.
Il diritto di accesso ai dati personali dei defunti, in ambito bancario, può
essere esercitato da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
Esercitare il diritto di accesso su informazioni personali del de cuius è
riconosciuta dal GDPR agli eredi e “da chi ha un interesse proprio, o agisce
a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
La nuova disciplina privacy concede all'interessato la possibilità di
negare a terzi l'esercizio dei diritti di cui sopra, incluso l'accesso, ma ciò
limitatamente ai servizi della società dell'informazione; inoltre, il divieto
non si estende ai diritti patrimoniali di terzi derivanti dalla morte
dell'interessato né il diritto di difendere in giudizio un proprio interesse.
Perciò, la Banca è tenuta a comunicare i dati personali riferibili a una
persona defunta (come la consistenza patrimoniale, le movimentazioni
bancarie, ecc…), restano esclusi la conoscenza dei dati personali che
non siano riferibili all'interessato ma a terzi, come ad esempio il
nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al de
cuius, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma
un terzo, salvo che ricorra un'ipotesi di cointestazione con il defunto.
Segue..
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  • 1. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it I DATI PERSONALI IN AMBITO BANCARIO
  • 2. Il Provvedimento n. 53 del 25 ottobre 2007, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre [doc. web n.1457247]) redatto dal Garante italiano ha deliberato l'adozione di linee guida per il trattamento dei dati personali della clientela in ambito dei servizi bancari e finanziari, tra cui rientra anche Poste Italiane S.p.A., relativamente alle operazioni di trattamento dei dati personali nel loro ambito operativo. LA NORMATIVA
  • 3. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO Il GPDP ha circoscritto modalità, condizioni e limiti per il corretto trattamento di dati personali della clientela, sempre che siano pertinenti e non eccedenti, disciplinando i casi in cui è lecito comunicare a terzi le informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza da rispettare, nonché di trasparenza sia in sede di instaurazione del rapporto contrattuale che di esecuzione di operazioni bancarie oltre che le modalità con cui gli istituti di credito devono soddisfare le richieste di accesso dei clienti ai propri dati personali (art. 5, comma 1).
  • 4. PRINCIPI DEL TRATTAMENTO Il trattamento risulta lecito solo qualora l'interessato abbia manifestato il proprio consenso o ricorra ad altra base giuridica di cui all'art. 6 GDPR, il principio di trasparenza appare un elemento essenziale, connesso e indispensabile proprio a rendere valida la base di liceità del trattamento. Inoltre, il principio di non eccedenza rispetto alle finalità perseguite di cui all'art. 5 GDPR si pone in continuità con il principio di necessità di cui all'art. 3 Codice A-R, la cui ratio risiedeva nell'esigenza di evitare l'identificabilità dell'interessato nel caso in cui il trattamento non lo richiedesse né lo imponesse.
  • 5. COMUNICAZIONI DEI DATI A TERZE PARTI Secondo il Garante della privacy la comunicazione di dati bancari a terzi parti si divide in due categorie. Le comunicazioni illecite: • mancata predisposizione di misure idonee a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni personali da parte di terzi, ivi comprese le “distanze di cortesia” nei luoghi dedicati all'esecuzione di operazioni bancarie;
  • 6. • inosservanza delle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento, come nel caso di telefonate o colloqui effettuati indebitamente ad alta voce in presenza di terzi; • comunicazione di informazioni bancarie a terzi non autorizzati dall'interessato a porre in essere operazioni per suo conto o a conoscere il contenuto della relazione contrattuale con la banca ….. Segue..
  • 7. Il Garante passa in rassegna alcuni casi in cui i dati possono ritenersi leciti (non esaustiva): • comunicazioni di informazioni personali ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; • comunicazioni per finalità di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico; • comunicazioni di informazioni personali per l'accertamento e la repressione di violazioni tributarie, nei limiti previsti dalla legge. Segue..
  • 8. La Centrale di allarme interbancaria c.d. Cai, consiste in un archivio informatizzato di assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. Questo archivio garantisce a tutti gli intermediari la disponibilità delle informazioni su un soggetto che ha utilizzato in modo illecito lo strumento dell'assegno e sull'applicazione di misure a carattere interdittivo nei confronti degli autori di tali comportamenti. CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA (CAI) PRESSO LA BANCA D'ITALIA
  • 9. Il flusso dei dati personali verso questo archivio ha evidenziato la necessità per i soggetti segnalanti (Banche, intermediari ecc…) di prestare la massima cautela nell'accertare l'esattezza e la completezza dei dati personali trattati prima di effettuare la segnalazione. L'inserimento nella Cai di nominativi di vittime di furto d'identità o di documentazione come gli assegni comporta un notevole danno per tali malcapitati che possono vedersi negare la concessione di un futuro prestito. Segue..
  • 10. IL DIRITTO DI ACCESSO Il diritto di accesso in ambito bancario si configura sotto il profilo soggettivo come diritto autonomo, estraneo alle obbligazioni tipiche che costituiscono il contenuto del contratto bancario, traendo origine dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà (cfr. in particolare Cass. n. 11004/2006, Cass. n. 12093/2001, Cass. n. 4598/1997). Infatti il TUB all'art. 119 comma 4, riconosce tale diritto tanto al cliente della banca (persona fisica e giuridica), quanto a colui che gli succede a qualunque titolo (ad es. eredi ai dati delle persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina sulla protezione dei dati) o subentra nell'amministrazione (ad es. curatore fallimentare ex art. 31 l. fall.).
  • 11. Sotto il profilo oggettivo, l'art. 7 cod. privacy preclude l'esercizio del diritto di accesso alle persone giuridiche, tale diritto è limitato all'esclusivo accesso ai dati personali del richiedente persona fisica. Segue..
  • 12. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE DECEDUTE. Il diritto di accesso ai dati personali dei defunti, in ambito bancario, può essere esercitato da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Esercitare il diritto di accesso su informazioni personali del de cuius è riconosciuta dal GDPR agli eredi e “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
  • 13. La nuova disciplina privacy concede all'interessato la possibilità di negare a terzi l'esercizio dei diritti di cui sopra, incluso l'accesso, ma ciò limitatamente ai servizi della società dell'informazione; inoltre, il divieto non si estende ai diritti patrimoniali di terzi derivanti dalla morte dell'interessato né il diritto di difendere in giudizio un proprio interesse. Perciò, la Banca è tenuta a comunicare i dati personali riferibili a una persona defunta (come la consistenza patrimoniale, le movimentazioni bancarie, ecc…), restano esclusi la conoscenza dei dati personali che non siano riferibili all'interessato ma a terzi, come ad esempio il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al de cuius, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo, salvo che ricorra un'ipotesi di cointestazione con il defunto. Segue..