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Al via l'ASDI per il 2016, le precisazioni Inps
I disoccupati che cessano dalla Naspi possono
beneficiare per 6 mesi dell'assegno di
disoccupazione purché ricorrano una serie di
condizioni tra cui essere in possesso di un ISEE
non superiore a 5.000 euro. L'Asdi è compatibile
con un'altra attività purché non vengano
superati i limiti di reddito previsti per la Naspi.
L'assegno di disoccupazione (Asdi) potrà essere erogato anche nel 2016 in virtù di quanto
disposto dalla legge di stabilità per il 2016 e grazie ai criteri di concessione individuati dal
D.M. 19 ottobre 2015.
L'Inps, con circolare 3 marzo 2016, n. 47, riepiloga le caratteristiche della prestazione, i
beneficiari e le condizioni.
Destinatari
Possono beneficiare dell'ASDI coloro che abbiano usufruito della Naspi per l'intera durata
della stessa anche oltre il 31 dicembre 2015.
Nel primo anno di applicazione devono ricorrere i seguenti requisiti per la concessione
dell'ASDI, almeno uno dei quali deve essere soddisfatto:
1) presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18, nucleo corrispondente a
quelli indicato ai fini ISEE (v. oltre nel caso di instaurazione di un'attività lavorativa);
2) età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata
o di vecchiaia o per l'assegno sociale.
Non possono usufruire dell'ASDI coloro che abbiano richiesto e ottenuto l'anticipazione
della Naspi, e coloro che abbiano percepito l'Aspi o la Mini Aspi fino al 31 dicembre 2015.
Requisiti
Oltre a quelli già indicati in precedenza, l'ASDI spetta alle seguenti condizioni:
• possesso dello stato di disoccupazione;
• possesso di un'attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad
euro 5.000;
• fruizione dell'ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di
fruizione della Naspi e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il
medesimo termine;
• sottoscrizione del patto di servizio personalizzato presso il centro per l'impiego.
Durata
L'ASDI spetta per la durata di 6 mesi dal primo giorno successivo al termine del periodo di
completa fruizione della Naspi. Opera però una clausola di salvaguardia in base alla quale i
mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del
periodo di fruizione della Naspi vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire
la durata effettiva
Misura
L'ASDI è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita. Qualora l'importo dell'ultima
indennità Naspi percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi
derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l'importo dell'ASDI dovrà essere riferito
all'importo ridotto, entro in ogni caso l'importo dell'assegno sociale, pari nel 2016 a 448,52
euro mensili, soggetto ad incremento in presenza di figli a carico. L'erogazione dell'ASDI
non prevede le prestazioni accessorie della contribuzione figurativa e dell'assegno al nucleo
familiare.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Gli interessati devono presentare domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica,
entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del
periodo di completa fruizione della NASpI, in via telematica.
Altra attività e prestazioni
La fruizione dell'ASDI è compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro
subordinato o con l'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei
limiti di compatibilità previsti per la Naspi (reddito annuo da lavoro dipendente inferiore a
8.000 euro e da lavoro autonomo inferiore a 4.800 euro) e con gli obblighi di
comunicazione all'Inps. (entro 30 giorni dall'inizio dell'attività).
In ogni caso le informazioni reddituali del percettore di ASDI e dei componenti del nucleo
familiare dello stesso, valide ai fini ISEE, sono valorizzate per le ipotesi di compatibilità e
cumulabilità dei redditi da lavoro con l'ASDI e per la verifica della permanenza del
requisito della condizione economica di bisogno (art. 4, comma 3, D. I. del 29.10.2015 ). In
pratica la percezione dei predetti redditi, pur entro i limiti indicati, se comportano una
variazione dell'ISEE tale da attestarsi al di sopra della soglia di 5.000 euro, ciò determina
un venire meno della condizione economica e quindi una decadenza dall'ASDI.
Lo svolgimento di un esperienza di tirocinio e la percezione della relativa indennità sono
compatibili con l'erogazione dell'ASDI.
L'ASDI è compatibile con i trattamenti assistenziali erogati dall'Inps e con la pensione ai
superstiti.
Infine il richiedente l'ASDI, già titolare di assegno ordinario di invalidità o di pensione di
invalidità, in sede di presentazione della domanda, dovrà optare per l'erogazione
dell'ASDI.
Qualora, invece, la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità,
intervenga nel corso della percezione dell'ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere
esercitata entro i successivi 60 giorni.
Fonte: Guida al Lavoro 18.3.2016 - n. 12, Pietro Gremigni
http://www.studiocarlucciocirchetta.com/
CRISTINA CIRCHETTA CONSULENTE DEL LAVORO LECCE BRINDISI
Categorie: News dal mondo del lavoro, Stato di disoccupazione
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Al via l’ASDI per il 2016, le precisazioni Inps.

  • 1. Al via l'ASDI per il 2016, le precisazioni Inps I disoccupati che cessano dalla Naspi possono beneficiare per 6 mesi dell'assegno di disoccupazione purché ricorrano una serie di condizioni tra cui essere in possesso di un ISEE non superiore a 5.000 euro. L'Asdi è compatibile con un'altra attività purché non vengano superati i limiti di reddito previsti per la Naspi. L'assegno di disoccupazione (Asdi) potrà essere erogato anche nel 2016 in virtù di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2016 e grazie ai criteri di concessione individuati dal D.M. 19 ottobre 2015. L'Inps, con circolare 3 marzo 2016, n. 47, riepiloga le caratteristiche della prestazione, i beneficiari e le condizioni. Destinatari Possono beneficiare dell'ASDI coloro che abbiano usufruito della Naspi per l'intera durata della stessa anche oltre il 31 dicembre 2015. Nel primo anno di applicazione devono ricorrere i seguenti requisiti per la concessione dell'ASDI, almeno uno dei quali deve essere soddisfatto: 1) presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18, nucleo corrispondente a quelli indicato ai fini ISEE (v. oltre nel caso di instaurazione di un'attività lavorativa); 2) età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia o per l'assegno sociale. Non possono usufruire dell'ASDI coloro che abbiano richiesto e ottenuto l'anticipazione della Naspi, e coloro che abbiano percepito l'Aspi o la Mini Aspi fino al 31 dicembre 2015. Requisiti Oltre a quelli già indicati in precedenza, l'ASDI spetta alle seguenti condizioni: • possesso dello stato di disoccupazione;
  • 2. • possesso di un'attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000; • fruizione dell'ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; • sottoscrizione del patto di servizio personalizzato presso il centro per l'impiego. Durata L'ASDI spetta per la durata di 6 mesi dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi. Opera però una clausola di salvaguardia in base alla quale i mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva Misura L'ASDI è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita. Qualora l'importo dell'ultima indennità Naspi percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l'importo dell'ASDI dovrà essere riferito all'importo ridotto, entro in ogni caso l'importo dell'assegno sociale, pari nel 2016 a 448,52 euro mensili, soggetto ad incremento in presenza di figli a carico. L'erogazione dell'ASDI non prevede le prestazioni accessorie della contribuzione figurativa e dell'assegno al nucleo familiare. Modalità e termini di presentazione della domanda Gli interessati devono presentare domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI, in via telematica. Altra attività e prestazioni La fruizione dell'ASDI è compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità previsti per la Naspi (reddito annuo da lavoro dipendente inferiore a 8.000 euro e da lavoro autonomo inferiore a 4.800 euro) e con gli obblighi di comunicazione all'Inps. (entro 30 giorni dall'inizio dell'attività).
  • 3. In ogni caso le informazioni reddituali del percettore di ASDI e dei componenti del nucleo familiare dello stesso, valide ai fini ISEE, sono valorizzate per le ipotesi di compatibilità e cumulabilità dei redditi da lavoro con l'ASDI e per la verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (art. 4, comma 3, D. I. del 29.10.2015 ). In pratica la percezione dei predetti redditi, pur entro i limiti indicati, se comportano una variazione dell'ISEE tale da attestarsi al di sopra della soglia di 5.000 euro, ciò determina un venire meno della condizione economica e quindi una decadenza dall'ASDI. Lo svolgimento di un esperienza di tirocinio e la percezione della relativa indennità sono compatibili con l'erogazione dell'ASDI. L'ASDI è compatibile con i trattamenti assistenziali erogati dall'Inps e con la pensione ai superstiti. Infine il richiedente l'ASDI, già titolare di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, in sede di presentazione della domanda, dovrà optare per l'erogazione dell'ASDI. Qualora, invece, la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, intervenga nel corso della percezione dell'ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni. Fonte: Guida al Lavoro 18.3.2016 - n. 12, Pietro Gremigni http://www.studiocarlucciocirchetta.com/ CRISTINA CIRCHETTA CONSULENTE DEL LAVORO LECCE BRINDISI Categorie: News dal mondo del lavoro, Stato di disoccupazione