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Richiesta del certificato
di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà
Fonti
Inps messaggio n.
1612 del 19/04/
2019
L. 12/2019
Imprese i cui
all’art. 6 del D.lgs
C.P.S. n. 708/
1947
Imprese che
esercitano attività
teatrali
Imprese
cinematografiche
e circensi, teatri
tenda
Enti ed
associazioni
Imprese del
pubblico esercizio,
alberghi
Emittenti
radiotelevisive ed
impianti sportivi
Divieti
E' vietato far agire nei locali
di proprietà o di cui
abbiano un diritto
personale di godimento
I lavoratori autonomi dello
spettacolo, ivi compresi
quelli con rapporti di
collaborazione
Che appartenengono alle
categorie indicate ai numeri
da 1) a 14) del primo comma
dell'art. 3 del D.lgs C.P.S. n.
708/1947
Se non sono in
possesso del
certificato di
²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà
Certificato di
²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà
Qualora il committente non coincida con l’impresa/
ente presso cui i lavoratori agiscono, sarà
comunque onere del soggetto giuridico che ospita
il lavoratore a richiedere copia del certificato e
custodirlo
L’obbligo di richiedere il certificato di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà
grava sempre in capo al soggetto che
effettivamente contrattualizza il rapporto di
lavoro con gli artisti e tecnici, cioé il datore di
lavoro committente
Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del
primo comma dell'articolo 3, il certificato di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà viene
richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello
stesso che è posto a carico del committente
Sanzioni
In caso di inosservanza le imprese sono soggette alla
sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata
di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo
La legge di bilancio 2018 ha statuito che, per le imprese di cui
all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo
della richiesta del certificato di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà quando le medesime
impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro
subordinato
Conseguentemente il mancato possesso del certificato di
²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà, per le prestazioni di lavoro subordinato, non è un
comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
del D.lgs C.P.S. n. 708/1947

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  • 3. Divieti E' vietato far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento I lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione Che appartenengono alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'art. 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 Se non sono in possesso del certificato di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà Certificato di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà Qualora il committente non coincida con l’impresa/ ente presso cui i lavoratori agiscono, sarà comunque onere del soggetto giuridico che ospita il lavoratore a richiedere copia del certificato e custodirlo L’obbligo di richiedere il certificato di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà grava sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, cioé il datore di lavoro committente Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, il certificato di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente
  • 4. Sanzioni In caso di inosservanza le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo La legge di bilancio 2018 ha statuito che, per le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato Conseguentemente il mancato possesso del certificato di ²¹²µ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùà, per le prestazioni di lavoro subordinato, non è un comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947