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NORMATIVA SCOLASTICA
LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE
I TITOLO
ART. 2: 束La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
delluomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali si ove svolge la sua
personalit, e richiede ladempimento dei doveri inderogabili di solidariet
politica, economica e sociale損
Tale articolo stabilisce che ogni cittadino deve poter godere dei diritti inviolabili
delluomo sia come singolo individuo sia nelle formazioni sociali, allinterno delle quali
si svolge il processo di formazione della sua personalit. La scuola e tutti i contesti
formativi fanno parte a pieno titolo di queste formazioni sociali
ART 3: 束Tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libert e luguaglianza dei
impediscono il pieno sviluppo della persona e leffettiva partecipazione di tutti i
lavoratori allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese損
Lart. 3 riconosce a tutti i cittadini una uguaglianza sia formale sia sostanziale.
Riconosce, cio竪, il diritto alla pari dignit sociale e alluguaglianza davanti alla legge
senza distinzione alcuna. Nella scuola realizzare tale principio vuol dire, innanzitutto,
garantire il diritto allo studio. La repubblica rimuove gli ostacoli che possano impedire
la realizzazione di tale diritto attraverso tutta una serie di azioni: attivazione di borse di
studio per studenti meritevoli; controllo contro labbandono della scuola; ecc.
ART. 9: 束La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione損.
Larticolo 9 fa riferimento esplicito al compito che lo
Stato deve perseguire attraverso il sistema di
istruzione: promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE
II TITOLO
ARTICOLO 33 E ARTICOLO 34: DELINEANO ALCUNE CARATTERISTICHE
FONDAMENTALI DELLINSEGNAMENTO
Lart. 33 竪 denso di affermazioni importanti per il sistema scolastico: introduce il principio
della libert di insegnamento, libert da vincoli ideologici dettati dallo Stato, attribuisce
alla Repubblica il compito di dettare norme generali sullistruzione e istituisce scuole
statali per ogni ordine e grado (comma 2) e riconosce a enti e a soggetti privati la facolt
di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato (comma 3). La libert 竪
attribuita allinsegnare e non allinsegnante, il quale 竪 tenuto anchegli a escludere il
controllo ideologico dalla scuola e dalla sua missione formativa.
Tale articolo, inoltre, riconosce, alla Repubblica, il compito di organizzare il sistema di
ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, o la conclusione di essi, con lintroduzione di
esami di Stato, per garantire il pi湛 alto grado di omogeneit nel livello di istruzione
impartito dalle scuole di ogni parte del territorio.
Lart. 34 riprende e afferma con forza ancora maggiore i principi sanciti dallarticolo
3, definendo la scuola come 束aperta a tutti損. Il secondo comma di questarticolo
stabilisce la gratuit e lobbligatoriet dellistruzione inferiore per almeno 8 anni, e
attribuisce allo Stato il dovere di garantirla al fine di rimuovere uno degli ostacoli
possibili alla realizzazione della libert e delluguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge: limpossibilit di accedere allalfabetizzazione culturale di base.
Il terzo e il quarto comma dellarticolo 34 sanciscono il dovere dello Stato di
garantire a tutti i cittadini meritevoli e capaci di raggiungere i gradi pi湛 alti
dellistruzione anche se sono privi dei mezzi economici. Questo comma individua lo
strumento di garanzia del diritto allo studio in borse di studio e contributi alle famiglie
da assegnare sulla base di concorsi pubblici.
Lart. 34 definisce, infine, listruzione non solo gratuita ma anche obbligatoria,
poich辿 essa 竪 per il cittadino non solo un diritto ma anche un dovere.
ARTICOLO 117 (modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001)
Definisce, in ambito scolastico, la suddivisione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e
conferito uno specifico statuto costituzionale allautonomia, in materia didattica,
organizzativa, di sperimentazione, ricerca e sviluppo.
Ha individuato come competenze che restano esclusive dello Stato quelle relative:
 alle norme generali sullistruzione;
 ai livelli essenziali di prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, di cui garantire il rispetto
su tutto il territorio nazionale;
 Allindividuazione dei principi fondamentali cui deve ispirarsi la potest legislativa
concorrente (cio竪 di competenza delle Regioni).
Inoltre, individua anche le competenze esclusive delle Regioni, tra cui il potere di legiferare
in merito al sistema di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla legge nazionale, e le competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di
istruzione, ossia quelle che hanno come limite da un lato le competenze legislative esclusive
dello Stato e dallaltro lautonomia delle istituzioni scolastiche.
LAUTONOMIA SCOLASTICA NELLA LEGGE N.
59/1997 (LEGGE BASSANINI) E
D.P.R. 275/1999
Sancisce lautonomia delle istituzioni scolastiche anticipando di due anni quanto
previsto dallart.117 Cost. riformato dalla L. Cost. 3/2001.
La sua principale traduzione operativa 竪 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 束Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dellart. 21
della legge 59/1997損.
Lart.1 di tale provvedimento dichiara che:
 lautonomia delle istituzioni scolastiche 竪 garanzia di libert di insegnamento e di
pluralismo culturale;
 si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
istruzione e formazione mirati allo sviluppo della persona umana;
 tali interventi sono adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche degli alunni;
 il fine 竪 di garantire loro il 束successo formativo損.
IL REGOLAMENTO (D.P.R. 275/1999)
Il Regolamento, tuttora vigente, detta la disciplina generale dellautonomia delle
istituzioni scolastiche, in particolare per quanto concerne:
 OFFERTA FORMATIVA (art. 3)
 AUTONOMIA DIDATTICA (art. 4)
 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA (art. 5)
 AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO (art. 6)
 AUTONOMIA DI ASSOCIARSI IN RETE (art. 7)
OFFERTA FORMATIVA: IL POF
Secondo quanto previsto dal comma 1, art. 3 D.P.R. 275/99, 束Il piano dellofferta
formativa 竪 il documento fondamentale costitutivo dellidentit culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare,
extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano
nellambito della loro autonomia損.
Lautonomia si esplica allinterno delle norme generali che assicurino il carattere unitario
del sistema pubblico di istruzione. Ne deriva che 束il piano dellofferta formativa 竪
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico della realt locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dellofferta formativa損 (art. 3, comma 2).
Ladozione del POF 竪 diventata obbligatoria a decorrere dal 1 settembre 2000.
LA RIVISITAZIONE DEL POF
NELLA LEGGE N.107/2015
La legge 107, la cosiddetta 束Buona Scuola損, si 竪 proposta di dare piena attuazione
allautonomia delle istituzioni scolastiche.
FINALITA del rilancio dellautonomia (art. 1, comma 1):
 affermare il ruolo centrale della scuola nella societ della conoscenza;
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli
stili di apprendimento;
 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare
labbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione;
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
 garantire il diritto allo studio, le pari opportunit di successo formativo e di istruzione e
di istruzione permanente dei cittadini.
Il comma 14 dellart. 1 L.107/2015 riscrive lart. 3 D.P.R. 275/1999 ampliando lorizzonte
temporale del POF a tre anni e modificandone la denominazione in PTOF.
Il PIANO TRIENNALE DELLOFFERTA FORMATIVA va predisposto entro il mese di ottobre
dellanno scolastico precedente il triennio di riferimento; esso contiene anche la
programmazione delle attivit formative rivolte al personale docente e ATA , nonch辿 la
definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni
scolastiche.
Il Piano pu嘆 essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (comma 12).
COME SI ELABORA E APPROVA IL PTOF
束Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
piano dellofferta formativa.
Il piano 竪 elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attivit della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.
Il piano 竪 approvato dal consiglio distituto.
MA QUALI SONO LE COMPONENTI DI CUI AL COMMA 1?
COMPONENTI INTERNE: sono il collegio dei docenti con le sue articolazioni, il
consiglio distituto e , nella scuola di secondo grado, gli studenti.
COMPONENTI ESTERNE: sono lutenza con le associazioni dei genitori, gli enti
locali e le associazioni operanti sul territorio; nel caso di istituti del secondo ciclo
la scuola ha rapporti con le realt produttive ed associative delle imprese, con la
Camera di commercio, con le istituzioni della Regione, della Provincia,
dellUnione Europea ecc.
N.B.: mentre, nel passato, gli indirizzi generali da fornire preliminarmente al
collegio dei docenti perch辿 si attivasse nella elaborazione del Paino erano
definiti dal consiglio distituto, essi rientrano ora nellattivit del dirigente
scolastico.
IL COMPITO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
NELLELABORAZIONE DEL PTOF
Data la competenza in materia di funzionamento didattico, spetta al collegio dei
docenti procedere allelaborazione della progettazione curriculare.
Commissioni dedicate del collegio dei docenti predispongono i progetti che listituto
intende attivare: continuit educativa tra i diversi ordini di scuola, integrazione degli
alunni disabili, con DSA o con BES, degli alunni stranieri, orientamento scolastico e
professionale, alternanza scuola-lavoro, ampliamento dellofferta formativa ecc.
Coordina le operazioni di elaborazione del PTOF il dirigente scolastico.
Lautonomia organizzativa dellIstituto si esplica allinterno di linee comuni a carattere
nazionale: quota nazionale dei curricoli e relativo monte ore annuale; orario
obbligatorio annuale; flessibilit temporale.
Nel rispetto di tali vincoli, ogni istituto, nella sua autonomia, organizza le risorse
secondo i migliori criteri di efficienza e di efficacia.
LAUTONOMIA DIDATTICA NELLART. 4
DEL REGOLAMENTO DELLAUTONOMIA
Il D.P.R. n. 275/1999 affronta largomento dellautonomia didattica delle scuole allart.
4, chiarendo che essa si esercita 束nel rispetto della libert di insegnamento, della
libert di scelta educativa delle famiglie e delle finalit損.
La modalit di esercizio dellautonomia didattica si svolge principalmente nel
concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del
diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e
valorizzando le diversit e le potenzialit di ciascuno, per raggiungere il successo
formativo con tutte le iniziative utili.
Le scuole possono regolare autonomamente i tempi dellinsegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attivit nel modo pi湛 adeguato al tipo di studi e
ai ritmi di apprendimento degli alunni, adottando tutte le forme di flessibilit che
ritengono opportune.
LAUTONOMIA DIDATTICA NELLART. 4
DEL REGOLAMENTO DELLAUTONOMIA
Forme di flessibilit:
 articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attivit
 definizione di unit di insegnamento non coincidenti con lunit oraria della lezione e
lutilizzazione degli spazi orari residui
 attivazione di percorsi didattici individualizzati
 articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso
 aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari
LAUTONOMIA DIDATTICA NELLART. 4
DEL REGOLAMENTO DELLAUTONOMIA
Le scuole dellautonomia hanno anche il compito di:
 individuare le modalit e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto
della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei
risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi
prefissati;
 provvedere alla scelta trasparente e tempestiva, alladozione ed
utilizzazioni di metodologie e strumenti didattici coerenti con il PTOF;
 favorire lintroduzione e lutilizzazione di tecnologie innovative;
 stabilire i criteri per il riconoscimento dei crediti;
LAUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Lautonomia organizzativa 竪 lespressione di libert progettuale (art. 5 D.P.R.
275/1999), purch辿 sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio e indirizzata al miglioramento dellofferta formativa.
Tra le espressioni di autonomia organizzativa rientrano:
1. gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal
PTOF;
2. lorganizzazione flessibile dellorario del curricolo 束anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando larticolazione delle lezioni
in non meno di 5 giorni settimanali e il rispetto del monte ore annualeβ;
3. la possibilit di diversificare nelle classi le modalit di impiego dei docenti in
束funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed
organizzative損 del PTOF.
LAUTONOMIA DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
La disposizione dellart.6 consente alle istituzioni scolastiche di corrispondere meglio
alle esigenze delle realt locali.
Ci嘆 pu嘆 essere realizzato curando:
1. la progettazione formativa e la ricerca valutativa
2. la formazione e laggiornamento culturale e professionale del personale scolastico
3. linnovazione metodologica e disciplinare
4. la documentazione educativa e la sua diffusione allinterno della scuola
LAUTONOMIA DI ASSOCIARSI IN RETE
Le istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire ad accordi, dando vita a Reti
di scuole per il raggiungimento della propria finalit istituzionale (art. 7), sia per attivit
didattiche sia per ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e aggiornamento,
ed anche per migliorare lamministrazione e la contabilit, per lacquisto comune di
beni e servizi e per lorganizzazione di altre attivit coerenti con le finalit istituzionali.
Tutte le scuole, sia singolarmente sia collegate in rete, possono:
a) stipulare convenzioni con universit statali o private, con istituzioni, enti,
associazioni o agenzie del territorio che offrano il loro apporto alla realizzazione di
specifici obiettivi
b) promuovere e partecipare, su progetti determinati, ad accordi e convenzioni per il
coordinamento di attivit di comune interesse di pi湛 scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale
c) per assolvere compiti istituzionali coerenti col PTOF, costituire o aderire a consorzi
pubblici e privati per lacquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo.
IL MONITORAGGIO: CONTROPARTITA
DELLAUTONOMIA
Con D.P.R. n. 80/2013 ha preso il via il 束Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione損.
I soggetti che concorrono alla costituzione del Sistema nazionale di valutazione (SNV)
sono:
a. INVALSI (istituito con L. n. 53/2003, art,3)
b. INDIRE
c. CONTINGENTE ISPETTIVO del MIUR
DIRETTIVA N. 85 DEL 2012
DIRETTIVA N. 11 DEL 2014
Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti sono previste, secondo
quanto previsto dalla Direttiva n. 85, al termine della:
 classe seconda e quinta della scuola primaria
 terza classe della scuola secondaria di primo grado tramite le prove previste nel
corso dellesame di Stato
 seconda e quinta classe della scuola secondaria del secondo ciclo
La Direttiva 11 si articola su tre parti:
 le priorit strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e
formazione
 i criteri generali per assicurare lautonomia del contingente ispettivo
 i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale,
statali e paritarie, nel processo di autovalutazione.
RAV: rapporto di autovalutazione che le scuole sono chiamate a predisporre corredato
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Normativa scolastica

  • 2. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE I TITOLO ART. 2: 束La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali si ove svolge la sua personalit, e richiede ladempimento dei doveri inderogabili di solidariet politica, economica e sociale損 Tale articolo stabilisce che ogni cittadino deve poter godere dei diritti inviolabili delluomo sia come singolo individuo sia nelle formazioni sociali, allinterno delle quali si svolge il processo di formazione della sua personalit. La scuola e tutti i contesti formativi fanno parte a pieno titolo di queste formazioni sociali
  • 3. ART 3: 束Tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert e luguaglianza dei impediscono il pieno sviluppo della persona e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese損 Lart. 3 riconosce a tutti i cittadini una uguaglianza sia formale sia sostanziale. Riconosce, cio竪, il diritto alla pari dignit sociale e alluguaglianza davanti alla legge senza distinzione alcuna. Nella scuola realizzare tale principio vuol dire, innanzitutto, garantire il diritto allo studio. La repubblica rimuove gli ostacoli che possano impedire la realizzazione di tale diritto attraverso tutta una serie di azioni: attivazione di borse di studio per studenti meritevoli; controllo contro labbandono della scuola; ecc.
  • 4. ART. 9: 束La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione損. Larticolo 9 fa riferimento esplicito al compito che lo Stato deve perseguire attraverso il sistema di istruzione: promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  • 5. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE II TITOLO ARTICOLO 33 E ARTICOLO 34: DELINEANO ALCUNE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLINSEGNAMENTO Lart. 33 竪 denso di affermazioni importanti per il sistema scolastico: introduce il principio della libert di insegnamento, libert da vincoli ideologici dettati dallo Stato, attribuisce alla Repubblica il compito di dettare norme generali sullistruzione e istituisce scuole statali per ogni ordine e grado (comma 2) e riconosce a enti e a soggetti privati la facolt di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato (comma 3). La libert 竪 attribuita allinsegnare e non allinsegnante, il quale 竪 tenuto anchegli a escludere il controllo ideologico dalla scuola e dalla sua missione formativa. Tale articolo, inoltre, riconosce, alla Repubblica, il compito di organizzare il sistema di ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, o la conclusione di essi, con lintroduzione di esami di Stato, per garantire il pi湛 alto grado di omogeneit nel livello di istruzione impartito dalle scuole di ogni parte del territorio.
  • 6. Lart. 34 riprende e afferma con forza ancora maggiore i principi sanciti dallarticolo 3, definendo la scuola come 束aperta a tutti損. Il secondo comma di questarticolo stabilisce la gratuit e lobbligatoriet dellistruzione inferiore per almeno 8 anni, e attribuisce allo Stato il dovere di garantirla al fine di rimuovere uno degli ostacoli possibili alla realizzazione della libert e delluguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: limpossibilit di accedere allalfabetizzazione culturale di base. Il terzo e il quarto comma dellarticolo 34 sanciscono il dovere dello Stato di garantire a tutti i cittadini meritevoli e capaci di raggiungere i gradi pi湛 alti dellistruzione anche se sono privi dei mezzi economici. Questo comma individua lo strumento di garanzia del diritto allo studio in borse di studio e contributi alle famiglie da assegnare sulla base di concorsi pubblici. Lart. 34 definisce, infine, listruzione non solo gratuita ma anche obbligatoria, poich辿 essa 竪 per il cittadino non solo un diritto ma anche un dovere.
  • 7. ARTICOLO 117 (modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001) Definisce, in ambito scolastico, la suddivisione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e conferito uno specifico statuto costituzionale allautonomia, in materia didattica, organizzativa, di sperimentazione, ricerca e sviluppo. Ha individuato come competenze che restano esclusive dello Stato quelle relative: alle norme generali sullistruzione; ai livelli essenziali di prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, di cui garantire il rispetto su tutto il territorio nazionale; Allindividuazione dei principi fondamentali cui deve ispirarsi la potest legislativa concorrente (cio竪 di competenza delle Regioni). Inoltre, individua anche le competenze esclusive delle Regioni, tra cui il potere di legiferare in merito al sistema di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge nazionale, e le competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di istruzione, ossia quelle che hanno come limite da un lato le competenze legislative esclusive dello Stato e dallaltro lautonomia delle istituzioni scolastiche.
  • 8. LAUTONOMIA SCOLASTICA NELLA LEGGE N. 59/1997 (LEGGE BASSANINI) E D.P.R. 275/1999 Sancisce lautonomia delle istituzioni scolastiche anticipando di due anni quanto previsto dallart.117 Cost. riformato dalla L. Cost. 3/2001. La sua principale traduzione operativa 竪 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 束Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dellart. 21 della legge 59/1997損. Lart.1 di tale provvedimento dichiara che: lautonomia delle istituzioni scolastiche 竪 garanzia di libert di insegnamento e di pluralismo culturale; si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, istruzione e formazione mirati allo sviluppo della persona umana; tali interventi sono adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche degli alunni; il fine 竪 di garantire loro il 束successo formativo損.
  • 9. IL REGOLAMENTO (D.P.R. 275/1999) Il Regolamento, tuttora vigente, detta la disciplina generale dellautonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare per quanto concerne: OFFERTA FORMATIVA (art. 3) AUTONOMIA DIDATTICA (art. 4) AUTONOMIA ORGANIZZATIVA (art. 5) AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO (art. 6) AUTONOMIA DI ASSOCIARSI IN RETE (art. 7)
  • 10. OFFERTA FORMATIVA: IL POF Secondo quanto previsto dal comma 1, art. 3 D.P.R. 275/99, 束Il piano dellofferta formativa 竪 il documento fondamentale costitutivo dellidentit culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nellambito della loro autonomia損. Lautonomia si esplica allinterno delle norme generali che assicurino il carattere unitario del sistema pubblico di istruzione. Ne deriva che 束il piano dellofferta formativa 竪 coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realt locale, tenendo conto della programmazione territoriale dellofferta formativa損 (art. 3, comma 2). Ladozione del POF 竪 diventata obbligatoria a decorrere dal 1 settembre 2000.
  • 11. LA RIVISITAZIONE DEL POF NELLA LEGGE N.107/2015 La legge 107, la cosiddetta 束Buona Scuola損, si 竪 proposta di dare piena attuazione allautonomia delle istituzioni scolastiche. FINALITA del rilancio dellautonomia (art. 1, comma 1): affermare il ruolo centrale della scuola nella societ della conoscenza; innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare labbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione; realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; garantire il diritto allo studio, le pari opportunit di successo formativo e di istruzione e di istruzione permanente dei cittadini.
  • 12. Il comma 14 dellart. 1 L.107/2015 riscrive lart. 3 D.P.R. 275/1999 ampliando lorizzonte temporale del POF a tre anni e modificandone la denominazione in PTOF. Il PIANO TRIENNALE DELLOFFERTA FORMATIVA va predisposto entro il mese di ottobre dellanno scolastico precedente il triennio di riferimento; esso contiene anche la programmazione delle attivit formative rivolte al personale docente e ATA , nonch辿 la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il Piano pu嘆 essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (comma 12). COME SI ELABORA E APPROVA IL PTOF 束Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue piano dellofferta formativa. Il piano 竪 elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attivit della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano 竪 approvato dal consiglio distituto.
  • 13. MA QUALI SONO LE COMPONENTI DI CUI AL COMMA 1? COMPONENTI INTERNE: sono il collegio dei docenti con le sue articolazioni, il consiglio distituto e , nella scuola di secondo grado, gli studenti. COMPONENTI ESTERNE: sono lutenza con le associazioni dei genitori, gli enti locali e le associazioni operanti sul territorio; nel caso di istituti del secondo ciclo la scuola ha rapporti con le realt produttive ed associative delle imprese, con la Camera di commercio, con le istituzioni della Regione, della Provincia, dellUnione Europea ecc. N.B.: mentre, nel passato, gli indirizzi generali da fornire preliminarmente al collegio dei docenti perch辿 si attivasse nella elaborazione del Paino erano definiti dal consiglio distituto, essi rientrano ora nellattivit del dirigente scolastico.
  • 14. IL COMPITO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLELABORAZIONE DEL PTOF Data la competenza in materia di funzionamento didattico, spetta al collegio dei docenti procedere allelaborazione della progettazione curriculare. Commissioni dedicate del collegio dei docenti predispongono i progetti che listituto intende attivare: continuit educativa tra i diversi ordini di scuola, integrazione degli alunni disabili, con DSA o con BES, degli alunni stranieri, orientamento scolastico e professionale, alternanza scuola-lavoro, ampliamento dellofferta formativa ecc. Coordina le operazioni di elaborazione del PTOF il dirigente scolastico. Lautonomia organizzativa dellIstituto si esplica allinterno di linee comuni a carattere nazionale: quota nazionale dei curricoli e relativo monte ore annuale; orario obbligatorio annuale; flessibilit temporale. Nel rispetto di tali vincoli, ogni istituto, nella sua autonomia, organizza le risorse secondo i migliori criteri di efficienza e di efficacia.
  • 15. LAUTONOMIA DIDATTICA NELLART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLAUTONOMIA Il D.P.R. n. 275/1999 affronta largomento dellautonomia didattica delle scuole allart. 4, chiarendo che essa si esercita 束nel rispetto della libert di insegnamento, della libert di scelta educativa delle famiglie e delle finalit損. La modalit di esercizio dellautonomia didattica si svolge principalmente nel concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversit e le potenzialit di ciascuno, per raggiungere il successo formativo con tutte le iniziative utili. Le scuole possono regolare autonomamente i tempi dellinsegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attivit nel modo pi湛 adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, adottando tutte le forme di flessibilit che ritengono opportune.
  • 16. LAUTONOMIA DIDATTICA NELLART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLAUTONOMIA Forme di flessibilit: articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attivit definizione di unit di insegnamento non coincidenti con lunit oraria della lezione e lutilizzazione degli spazi orari residui attivazione di percorsi didattici individualizzati articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari
  • 17. LAUTONOMIA DIDATTICA NELLART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLAUTONOMIA Le scuole dellautonomia hanno anche il compito di: individuare le modalit e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati; provvedere alla scelta trasparente e tempestiva, alladozione ed utilizzazioni di metodologie e strumenti didattici coerenti con il PTOF; favorire lintroduzione e lutilizzazione di tecnologie innovative; stabilire i criteri per il riconoscimento dei crediti;
  • 18. LAUTONOMIA ORGANIZZATIVA Lautonomia organizzativa 竪 lespressione di libert progettuale (art. 5 D.P.R. 275/1999), purch辿 sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio e indirizzata al miglioramento dellofferta formativa. Tra le espressioni di autonomia organizzativa rientrano: 1. gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal PTOF; 2. lorganizzazione flessibile dellorario del curricolo 束anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando larticolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali e il rispetto del monte ore annualeβ; 3. la possibilit di diversificare nelle classi le modalit di impiego dei docenti in 束funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative損 del PTOF.
  • 19. LAUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO La disposizione dellart.6 consente alle istituzioni scolastiche di corrispondere meglio alle esigenze delle realt locali. Ci嘆 pu嘆 essere realizzato curando: 1. la progettazione formativa e la ricerca valutativa 2. la formazione e laggiornamento culturale e professionale del personale scolastico 3. linnovazione metodologica e disciplinare 4. la documentazione educativa e la sua diffusione allinterno della scuola
  • 20. LAUTONOMIA DI ASSOCIARSI IN RETE Le istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire ad accordi, dando vita a Reti di scuole per il raggiungimento della propria finalit istituzionale (art. 7), sia per attivit didattiche sia per ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e aggiornamento, ed anche per migliorare lamministrazione e la contabilit, per lacquisto comune di beni e servizi e per lorganizzazione di altre attivit coerenti con le finalit istituzionali. Tutte le scuole, sia singolarmente sia collegate in rete, possono: a) stipulare convenzioni con universit statali o private, con istituzioni, enti, associazioni o agenzie del territorio che offrano il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi b) promuovere e partecipare, su progetti determinati, ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivit di comune interesse di pi湛 scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale c) per assolvere compiti istituzionali coerenti col PTOF, costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per lacquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
  • 21. IL MONITORAGGIO: CONTROPARTITA DELLAUTONOMIA Con D.P.R. n. 80/2013 ha preso il via il 束Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione損. I soggetti che concorrono alla costituzione del Sistema nazionale di valutazione (SNV) sono: a. INVALSI (istituito con L. n. 53/2003, art,3) b. INDIRE c. CONTINGENTE ISPETTIVO del MIUR
  • 22. DIRETTIVA N. 85 DEL 2012 DIRETTIVA N. 11 DEL 2014 Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti sono previste, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 85, al termine della: classe seconda e quinta della scuola primaria terza classe della scuola secondaria di primo grado tramite le prove previste nel corso dellesame di Stato seconda e quinta classe della scuola secondaria del secondo ciclo La Direttiva 11 si articola su tre parti: le priorit strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione i criteri generali per assicurare lautonomia del contingente ispettivo i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel processo di autovalutazione. RAV: rapporto di autovalutazione che le scuole sono chiamate a predisporre corredato da obiettivi di miglioramento