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News 52/SSL/2017
Lunedì, 25 dicembre 2017
Salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato il bando ISI 2017 da 249 milioni di euro.
Con l’ottava edizione dell’iniziativa, l’importo complessivo dei contributi a fondo
perduto stanziato dall’Inail a partire dal 2010 sale a circa 1,8 miliardi
Mercoledì 20 Dicembre 2017
Con il bando Isi 2017, pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale, l’Inail mette a
disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro
di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a
esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
È l’ottava edizione dell’intervento avviato a partire dal 2010, che ha visto l’Istituto
stanziare un importo complessivo di circa 1,8 miliardi di euro per contribuire alla
realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
I fondi messi a disposizione attraverso il bando Isi 2017 sono suddivisi in cinque assi di
finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che
saranno realizzati:
- progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale (100 milioni di euro);
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
(44.406.358 euro);
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni di euro);
- progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della
ceramica (10 milioni di euro);
- progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli (35 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni
destinati alla generalità delle imprese agricole e in cinque milioni per i giovani
agricoltori, organizzati anche in forma societaria).
Il contributo per ogni progetto sarà erogato in conto capitale e varia in base all’asse
di finanziamento, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi finanziabili
specificati nel bando.
Una delle novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione di un quinto asse di
finanziamento dedicato alle imprese che operano in agricoltura, alle quali nel 2016
era stato dedicato un avviso pubblico specifico, per l’acquisto di nuovi macchinari
e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per la riduzione delle
emissioni inquinanti, del livello di rumorosità o del rischio infortunistico.
Con il nuovo bando Isi, inoltre, si allarga la platea dei destinatari degli incentivi. Oltre
alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, infatti, l’asse di finanziamento dedicato alla riduzione del
rischio dovuto alla movimentazione dei carichi è aperto ai progetti presentati dagli
enti del terzo settore, anche non iscritte al registro delle imprese ma censite negli albi
e registri nazionali, regionali e delle Province autonome.
Come per i bandi precedenti, la procedura di presentazione delle domande di
accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica e sarà articolata in tre fasi, con
le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali:
- compilazione della domanda nella sezione “Servizi online†del sito Inail dal 19 aprile
2018 fino alle ore 18 del 31 maggio 2018;
- inoltro della domanda online nei giorni e orari di apertura dello sportello
informatico (il cosiddetto “click dayâ€), che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto a
partire dal 7 giugno 2018;
- conferma della domanda online da parte delle imprese collocate in posizione
utile per accedere al contributo, tramite l’invio della documentazione indicata
nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.
Per spiegare nel dettaglio le modalità di partecipazione alla procedura di
finanziamento, anche quest’anno l’Istituto ha realizzato un’apposita campagna
informativa, denominata #storiediprevenzione. L’iniziativa di comunicazione
utilizzerà ancora di più i social media, dedicando attenzione alle “storie di
prevenzione†di imprenditori che, anche grazie ai contributi Inail, hanno investito in
sicurezza nelle proprie aziende, e hanno dimostrato di credere nel valore della
prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori e per la stessa produttività
dell’impresa.
Per ottenere informazioni e assistenza l’Istituto mette a disposizione anche il proprio
contact center, che fino al 31 dicembre 2017 è possibile contattare
telefonicamente ai numeri 803164 (gratuito da rete fissa) e 06.164.164 (a
pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore) e, a partire dal primo
gennaio 2018, al nuovo numero 06.6001 (utilizzabile sia da rete fissa sia da rete
mobile secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente).
Bando Isi 2017 (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-
finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html)
Fonte: casaeclima.com
Le responsabilità del coordinatore per una caduta da una copertura.
Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sulle responsabilità e sulle
funzioni dei coordinatori alla sicurezza in merito ad una caduta dall'alto durante i
lavori di pittura delle pareti esterne del vano ascensore su una copertura.
Roma, 22 Dic – Sono molte le sentenze della Corte di Cassazione presentate in
questi anni dal nostro giornale in materia di responsabilità dei coordinatori alla
sicurezza nel comparto edile. Sentenze che hanno mostrato in questi anni, come
raccontato ai nostri microfoni da Marco Masi, Responsabile Area Sicurezza sul lavoro
ITACA, un orientamento non sempre univoco della Corte, ad esempio nell’affrontare
il tema delicato della funzione di vigilanza del coordinatore per la sicurezza.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione che è intervenuta su questi temi -
sottolineando che ai coordinatori compete la responsabilità di verificare che nel
cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le
procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
– è la sentenza n. 45862 del 5 ottobre 2017, che affronta un ricorso relativo al giudizio
in merito alle responsabilità per una caduta dall'alto durante i lavori di pittura delle
pareti esterne del vano ascensore.
Nella sentenza n. 45862 si indica che la Corte di Appello di Trento - Sez. Distaccata di
Bolzano, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio “la pronuncia di
condanna emessa dal Tribunale di Bolzano in relazione al reato di lesioni colpose
aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche commesso, secondo
l'imputazione, da P.F. (e da altro imputato non ricorrente), ai danni del lavoratore
A.S., in qualità di coordinatore della progettazione e di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori presso il cantiere di ristrutturazione del Centro Residenziale
Resiaâ€.
Questa la ricostruzione del fatto.
Il lavoratore “stava eseguendo lavori di pittura sulle pareti esterne del vano
ascensore presenti sulla copertura del condominio di via Resia, già iniziati nei giorni
precedenti anche con la rasatura; mentre si spostava su uno dei lucernari adiacenti
alle coppie di vano ascensore, era precipitato da un'altezza di circa cinque metri
attraverso il vetro riportando lesioni; per eseguire tale lavoro sul lucernario lungo
circa tre metri e largo un metro e mezzo, il datore di lavoro gli aveva portato una
tavola da mettere sul vetro ma il lavoratore, avendo in mano il rullo, il pennello ed il
secchio del colore, aveva perso l'equilibrio ed aveva messo il piede sul vetro,
rompendoloâ€. E in particolare a P.F. si rimproverava, nel capo d'imputazione, “la
violazione degli artt. 91, comma 1, lett.a) in relazione all'art.158 e 92, comma 1,
lett.a) e b) d. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 sia per aver omesso di corredare il piano di
sicurezza e di coordinamento di tavole e disegni esplicativi delle lavorazioni da
effettuare sul tetto e di adeguare tale piano in relazione all'evoluzione dei lavori, sia
per aver omesso di verificare l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle
disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, sia per aver omesso di verificare
la coerenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice con
il piano di sicurezza e coordinamentoâ€.
In particolare si segnala che nella sentenza impugnata, “la responsabilità del
ricorrente è stata ancorata all'aver egli omesso di curare che il piano operativo di
sicurezza dell'impresa fosse idoneo e coerente con il piano progettuale di sicurezza
e coordinamento e che le opere di protezione previste in fase progettuale fossero
attuate, non intervenendo affinché fossero predisposte opere provvisionali atte ad
impedire cadute dall'alto in relazione ai lavori di rasatura e di tinteggiatura delle
pareti adiacenti il lucernario, in considerazione dello sviluppo dei lavori, visibile ed a
lui notoâ€.
Riassumiamo brevemente i motivi del ricorrente (P.F.):
a) “violazione degli artt.90,92 e 158 d. lgs. n.81/2008 per avere la Corte di Appello
fondato la condanna sull'individuazione di compiti del coordinatore per la sicurezza
non conformi al dettato normativo, che presuppone la presenza nel cantiere di più
imprese esecutrici e di lavoratori autonomi attribuendo a tale figura una posizione di
garanzia inerente al rischio interferenziale piuttosto che prevedere un ulteriore livello
di controllo per prevenire i reati propri del datore di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti;
b) violazione degli artt.91,92 e 158 d. lgs. n.81/2008 nonché travisamento della prova
per avere la Corte di Appello ritenuto che l'imputato fosse consapevole fin dal
primo momento che l'appalto comportasse lavorazioni in copertura sebbene le
risultanze istruttorie avessero categoricamente escluso che i lavori avessero ad
oggetto anche la rasatura e la tinteggiatura delle facciate del vano tecnico degli
ascensori collocati sul tetto dell'edificioâ€.
La Corte di Cassazione ricorda poi che al ricorrente, coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, si contestavano alcune violazioni “sia per aver omesso di corredare il
piano di sicurezza e di coordinamento di tavole e disegni esplicativi delle lavorazioni
da effettuare sul tetto e di adeguare tale piano in relazione all'evoluzione dei lavori,
sia per aver omesso di verificare l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice
delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, sia per aver omesso di
verificare la coerenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa
esecutrice con il piano di sicurezza e coordinamentoâ€. E si segnala che i giudici di
merito hanno affermato la responsabilità penale di P.F. “confutando le deduzioni
difensive, che si erano incentrate:
a) sulla previsione in fase progettuale di misure idonee a prevenire i rischi di caduta
dall'alto, nonostante nella richiesta di offerta non fossero state previste lavorazioni in
copertura;
b) sui sopralluoghi settimanali eseguiti dall'imputato in fase di esecuzione dei lavori,
nel corso dei quali egli non era stato informato della variante, messa in opera dopo
il suo ultimo sopralluogo del 15 maggio 2009;
c) sul rischio elettivo assunto dal lavoratore per un suo comportamento volontarioâ€.
In particolare i giudici di merito “hanno elencato una serie di emergenze istruttorie
(l'indicazione del rischio da caduta attraverso lucernari nel piano di sicurezza e
coordinamento redatto dallo stesso imputato, la previsione nel contratto di appalto
della tinteggiatura di tutte le superfici esterne delle facciate, l'inserimento di
lucernari e vani ascensore in copertura nella planimetria allegata al piano della
sicurezza in fase progettuale) dalle quali hanno desunto la prova che l'imputato
‘sapesse della presenza di lucernari sulla copertura del condominio e di pareti da
intonacare’ e che comunque il progredire delle lavorazioni rendesse ‘visibile lo
sviluppo del lavoro’â€.
Con il primo motivo di ricorso viene proposta la questione dell'inapplicabilità al caso
concreto della responsabilità da rischio interferenziale che si fonda sulla violazione
dell'obbligo di coordinamento previsto dall'art.92 d. lgs. n.81/2008.
A questo proposito la Corte di Cassazione premette, in proposito, che “la presenza
di un piano di sicurezza e coordinamento con relativa nomina di un coordinatore
per l'esecuzione è indice sintomatico della scelta e della necessità di attribuire ad
un soggetto diverso dai datori di lavoro, dirigenti e preposti un piano
prevenzionistico tendente a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al
susseguirsi di pluralità di lavorazioni affidate ad imprese che non operino
contemporaneamente nel cantiereâ€. E dunque si tratta di “censura che non supera
il vaglio di ammissibilità perché, secondo quanto, anche recentemente, affermato
da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli
artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano
essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a
meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di
questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola
trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto
un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un
punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appelloâ€.
Veniamo al secondo motivo di ricorso che ripropone il “tema dell'esigibilità da parte
del ricorrente di un comportamento alternativo in quanto non sarebbe stato
informato dei lavori che si andavano ad eseguire in coperturaâ€.
E secondo quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata, “il giudizio di
responsabilità dell'imputato è stato formulato ponendo in evidenza sia l'inidoneità
del piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'impresa, sia la mancata
applicazione di talune disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
predisposto dal P.F.; si trattava, in particolare, di dispositivi di sicurezza collettivi
(posizionamento di tavole sulla superficie dei lucernari) in relazione ai quali il POS
non risultava coerente con il rischio la cui analisi sarebbe stato obbligo del
coordinatore per l'esecuzione verificare in considerazione del noto sviluppo dei
lavori e dell'avvio di opere di rasatura e tinteggiatura di superfici presenti sulla
copertura dell'edificioâ€.
Si ricorda poi che la definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di
responsabilità del coordinatore per la sicurezza discende, da un lato, “dalla
funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente,
dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5 d. lgs. 14
agosto 1996, n.494, attualmente trasfuso nell'art.92 d. lgs. n. 81 del 2008, a mente del
quale il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza
e di Coordinamento (P.S.C) e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.),
assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al
responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art.
97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali
inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e
Imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessateâ€.
E appare chiaro che il coordinatore per l'esecuzione “riveste un ruolo di vigilanza
che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e
stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia
al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015,
Cominotti, Rv. 26196001; Sez.4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 25510201; Sez. 4,
n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 24753601; Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep.
2010, Fumagalli, non massimata sul punto)â€.
La sentenza impugnata non ha “escluso la posizione di garanzia del coordinatore
per l'esecuzione, ritenendo che ricadesse nella sua sfera di controllo la verifica della
congruità delle misure antinfortunistiche previste nel POS dal datore di lavoro in
relazione al piano di sicurezza e coordinamento già predisposto. Se, dunque, la
medesima pronuncia ha accertato che il POS redatto dall'impresa A., alle cui
dipendenze era assunto il lavoratore infortunato, non prevedeva alcuna misura di
prevenzione con riguardo ai lavori di rasatura e di pittura da eseguire in coperturaâ€,
“né contemplava specifiche misure di protezione contro il rischio di caduta nel
lucernario, tale punto della decisione non risulta attinto da specifica censura né
evidenzia responsabilità del coordinatore per la sicurezza sovrapposte a quelle del
datore di lavoro, ritenuto colpevole per aver concretamente fornito al lavoratore
una tavola da posizionare sul lucernario, del tutto inadeguata come piano di
lavoroâ€.
Si ribadisce, infine, che, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere
edile, “il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di
garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa
antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di ‘alta vigilanza’, consistenti:
a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa
applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;
b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e
nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i
rispettivi POS (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 26773501; Sez. 4, n. 44977
del 12/06/2013, Lorenzi, Rv. 25716701)â€. E in particolare – continua la Cassazione – “si
è condivisibilmente sottolineato (Sez. 4, n.37597 del 5/06/2015, Giambertone, non
mass.) che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere
meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano
dalla conformazione delle lavorazioniâ€.
Inoltre ancorché “non possa ascriversi a tale figura professionale l'obbligo di
eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività
lavorative (Sez.4, n.3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bel lotti, Rv. 26904601; Sez.4,
n.18149 del 21/04/2010, Celli, Rv. 24753601), la pronuncia ha correttamente
delineato il compito, normativamente previsto, al cui assolvimento il ricorrente risulta
essere stato non ottemperante, ossia quello di verificare che nel cantiere non vi
fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di
lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi
elencati in quest'ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore
di lavoro. La Corte territoriale, nel sottolineare come i lavori in copertura fossero stati
già indicati nel piano di sicurezza e coordinamento dallo stesso P.F., ha con
motivazione esente da vizi indicato un valido presupposto argomentativo per
escludere che l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'infortunio costituisse
estemporaneo ed imprevedibile sviluppo delle lavorazioni non riconducibile all'area
di rischio sottoposta all'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzioneâ€.
Tutto ciò premesso la Corte di Cassazione, in conclusione, rigetta il ricorso.
Tiziano Menduto
Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:
Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza 05 ottobre 2017, n. 45862 - Caduta dall'alto durante i lavori di
pittura delle pareti esterne del vano ascensore. Responsabilità del coordinatore per la sicurezza
Fonte: puntosicuro.it
Regolamento certificazione generatori calore biomasse combustibili.
ROMA – Generatori di calore. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18
dicembre 2017 il Decreto 7 novembre 2017, n. 186 del Ministero
dell’Ambiente Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e
delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore
alimentati a biomasse combustibili solide.
Info: Decreto 7 novembre 2017 n.186 GU 294 del 18 dicembre 2017
Fonte: quotidianosicurezza.it
Alimentazione e sicurezza: il ruolo dell’alimentazione negli infortuni.
È ormai noto che l’alimentazione incide fortemente sull’efficienza e sul rendimento
lavorativo. È altresì dimostrato che ha un ruolo significativo nei confronti degli
infortuni sul lavoro. La maggior parte degli infortuni avviene nelle ore post prandiali.
L’interesse sempre più diffuso all’alimentazione e al suo rapporto con tutti gli aspetti
della vita dell’uomo non può non tenere conto dell’aspetto lavorativo, considerando
che noi tutti trascorriamo la maggior parte della nostra vita (e giornata) lavorando.
Alla luce della nuova e più esaustiva definizione di “salute del lavoratore†introdotta
dal Testo Unico 81/2008, si parla di “stato completo di benessere fisico, mentale e
sociale non consistente solo con l’assenza di malattia o d’infermità†e, pertanto, si è
iniziato a estendere la sorveglianza sanitaria ad altre forme di prevenzione orientate
agli stili di vita, come l’abitudine al fumo; l’abuso di alcool; l’assenza di attività fisica;
l’adozione di una dieta non sana: tutti fattori che incidono fortemente sul benessere
della persona. Nell’attività medica di sorveglianza sanitaria è ben nota la
correlazione tra dieta poco sana e ripercussione sull’attività lavorativa, con un
incremento dei giorni di malattia e una maggiore esposizione al rischio infortuni.
L’alimentazione, quindi, non solo influenza negativamente il lavoro (nei casi più gravi
attraverso vere patologie che minano la produttività del singolo), ma anche
positivamente, andando a incidere sulla performance individuale e sulla
prevenzione del rischio, declinato per mansione specifica.
Diventa strategico per l’azienda redigere un Documento di Valutazione dei Rischi
che consideri anche questi aspetti, al fine di coinvolgere e sensibilizzare i lavoratori
all’importanza di adottare stili di vita sani.
Nel concetto moderno di Salute e Sicurezza è ormai impensabile concepire il
lavoratore come un soggetto passivo al quale erogare le disposizioni normative, in
maniera asettica. Al contrario, si tratta di un processo condiviso all’interno del quale
tutti gli attori aziendali svolgono un ruolo attivo di collaborazione, nel rispetto degli
obblighi specifici: il Datore di Lavoro ha il dovere di valutare TUTTI i fattori che
concorrono a garantire lo stato di salute del lavoratore; nell’accezione più ampia
del termine “salute†quale “stato di completo benessere fisico, mentale e socialeâ€,
già menzionato poc’anzi. Non solo, il Datore di Lavoro (e i suoi collaboratori) ha
l’onere di favorire e valorizzare programmi di promozione della salute secondo i
principi della responsabilità sociale e oggi più che mai, il valore di una sana e
corretta alimentazione è materia di discussione e di una presa di coscienza
ampiamente diffusa.
Nell’ambito dei rischi emergenti, ovvero quei rischi che apparentemente non sono
strettamente legati all’attività aziendale ma che intervengono a influenzare la
stessa, il rischio alimentazione assume pari dignità degli ormai noti rischio
aggressione; rischio rapina; rischio stress.
Ma cosa si intende con Rischio Alimentazione?
Nella percezione del lavoratore è inteso come il rischio derivante dall’impossibilità di
consumare un pasto equilibrato durante l’orario di lavoro per mancanza di tempo;
per mancanza di idonei spazi; per mancanza di scelta tra una varietà sana di
alimenti e, di conseguenza, il dovere fare i conti con una fiacchezza e un deficit di
attenzione nel dopo pasto.
Ampliando il concetto, questa nuova tipologia di rischio prevede un metodo di
intervento strutturato, all’interno dell’organizzazione, che supporti la dirigenza, i
collaboratori e gli stessi lavoratori a nutrirsi in maniera più sana, al fine di
salvaguardare la propria salute, abbattendo il rischio infortuni e migliorando la
qualità stessa del lavoro.
Già nel 2005, una relazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) evidenziava
quanto una scorretta alimentazione potesse provocare una perdita della
produttività del 20%. Non solo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima
che il 50% delle patologie maschili e il 25% di quelle femminili, in Europa, sono legate
a stili di vita non salutari, tra i quali una dieta sbilanciata. In Italia, addirittura, sono
denunciati 5 milioni di casi di obesità: ogni giorno 156 italiani perdono la vita per le
conseguenze del sovrappeso, con un costo al nostro Sistema Paese pari all’1% del
PIL!
Come può il sovrappeso influire sulla Sicurezza al lavoro?
I lavoratori in sovrappeso (e, nel peggior caso, obesi) non solo incorrono in infortuni
sul luogo di lavoro più frequentemente rispetto ai colleghi normopeso, dati alla
mano, ma sono anche maggiormente esposti al rischio di sviluppare malattie
occupazionali come patologie da vibrazioni; patologie muscolo-scheletriche; asma;
patologie da sostanze chimiche; disturbi da stress. Spesso hanno delle limitazioni
fisiche che possono compromettere l’agilità nello svolgimento della propria
mansione, con relativo deficit sulla sicurezza. Hanno maggiori difficoltà a reperire
dispositivi di protezione individuale (DPI) calzanti con conseguente inadeguatezza a
livello protettivo. E, infine, in caso di incidente, i lavoratori sovrappeso (e/o obesi)
risentono degli effetti più gravi, in quanto l’aumento del tessuto adiposo modifica la
forma del corpo che subisce diversamente l’impatto.
L’INAIL sottolinea come l’esposizione a stress cronico sul posto di lavoro aumenta del
50% la probabilità di incorrere nell’obesità. In generale, questo Ente, identifica come
“fattori aziendali che favoriscono l’aumento di pesoâ€:
 l’assenza di attività fisica nel tipo di lavoro (il noto “lavoro sedentarioâ€);
 la difficoltà di parcheggiare le biciclette nei pressi dell’azienda;
 la difficoltà di utilizzare mezzi pubblici per raggiungere l’azienda;
 l’assenza di aree ricreative;
 l’assenza di programmi aziendali di promozione della salute e di progetti
riguardanti la sana alimentazione;
 la scarsa conoscenza dei datori di lavoro in merito ai rischi da obesità; al
benessere organizzativo, in generale;
 gli scarsi incentivi di partecipazione dei lavoratori a programmi di prevenzione;
 la scarsa partecipazione dei lavoratori a programmi di promozione della salute sul
lavoro.
Sebbene non esista una “dieta universaleâ€, è indubbio che sia possibile prevedere e
adattare una dieta per tipologia di lavoro.
All’interno della campagna europea sulla Sicurezza sul Lavoro dell’Eu-OSHA,
l’alimentazione viene concepita come uno “strumento utile a favorire un
invecchiamento sano e attivo del lavoratoreâ€, soprattutto se curata fin da giovane
età. Sarebbe, pertanto, opportuno che fosse inquadrata più specificatamente
all’interno del luogo di lavoro, veicolata soprattutto dal medico competente, con
l’aiuto di esperti esterni. Le aziende, ad esempio, dovrebbero assicurare che “le
mense e/o i distributori automatici mettano a disposizione una scelta varia che
comprenda frutta e verdura già pronte all’uso; dovrebbero permettere un tempo
sufficiente al consumo del pasto e promuovere l’attività fisica con azione
strutturate†(INAIL).
Una corretta alimentazione può essere un’arma in più a disposizione
dell’organizzazione, ma soprattutto del lavoratore stesso, nella lotta alla prevenzione
del rischio.
L’attenzione alla dieta e i principi base della nutrizione dovrebbero rientrare nei
percorsi di formazione e informazione dei lavoratori perché, nell’ambito dei nuovi
rischi emergenti, dedicare una campagna di sensibilizzazione alla sana
alimentazione sul posto di lavoro significa attivarsi per tempo a un’attività che
necessariamente avrà impatto nei conti economici aziendali. Investire con un
margine di anticipo nel creare una cultura della sicurezza che tenga conto del
rischio alimentazione significa, per l’organizzazione, avere un vantaggio competitivo
a disposizione nel prossimo futuro.
Dal momento che le scelte alimentari sono dettate non solo dal gusto, ma risentono
del costume e, in generale, della cultura di appartenenza; sono il frutto di
esperienze e tradizioni che plasmano il background di ogni individuo, è
fondamentale intervenire in tutta la fase di assimilazione dei nuovi programmi
educativi affinché la consapevolezza acquisita porti le aziende a dotarsi di veri e
propri dispositivi di protezione individuali immunitari (DPIm): mangiare sano preserva
e rinforza il sistema immunitario a favore della performance sul lavoro.
Massimo Servadio
Psicoterapeuta Sistemico Relazionale e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni
Bibliografia
Buratti E.; Giolo C., La dieta dei mestieri. Rischio Alimentazione, AltroMondo Editore, 2016.
Fonte: puntosicuro.it
Graduatoria primo bando progettazione rimozione amianto, integrazione.
ROMA – Bando progettazione amianto edifici pubblici. Il Ministero dell’Ambiente
comunica di aver approvato e pubblicato un’integrazione della graduatoria delle
richieste ammesse e non ammesse pubblicata il 27 novembre 2017.
L’integrazione è avvenuta con decreto ministeriale n. 564/2017 del 15 dicembre
2017.
Lo scorso 14 dicembre è stato pubblicato dal Ministero il bando progettazione degli
interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici
scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile) relativo all’annualità
2017.
Info: Ministero Ambiente integrazione graduatoria bando progettazione bonifica 2016
Fonte: quotidianosicurezza.it

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  • 1. News 52/SSL/2017 Lunedì, 25 dicembre 2017 Salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato il bando ISI 2017 da 249 milioni di euro. Con l’ottava edizione dell’iniziativa, l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto stanziato dall’Inail a partire dal 2010 sale a circa 1,8 miliardi Mercoledì 20 Dicembre 2017 Con il bando Isi 2017, pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale, l’Inail mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. È l’ottava edizione dell’intervento avviato a partire dal 2010, che ha visto l’Istituto stanziare un importo complessivo di circa 1,8 miliardi di euro per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I fondi messi a disposizione attraverso il bando Isi 2017 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati: - progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (100 milioni di euro); - progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44.406.358 euro); - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni di euro); - progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (10 milioni di euro); - progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (35 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni destinati alla generalità delle imprese agricole e in cinque milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria). Il contributo per ogni progetto sarà erogato in conto capitale e varia in base all’asse di finanziamento, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi finanziabili specificati nel bando.
  • 2. Una delle novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione di un quinto asse di finanziamento dedicato alle imprese che operano in agricoltura, alle quali nel 2016 era stato dedicato un avviso pubblico specifico, per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni inquinanti, del livello di rumorosità o del rischio infortunistico. Con il nuovo bando Isi, inoltre, si allarga la platea dei destinatari degli incentivi. Oltre alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infatti, l’asse di finanziamento dedicato alla riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi è aperto ai progetti presentati dagli enti del terzo settore, anche non iscritte al registro delle imprese ma censite negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome. Come per i bandi precedenti, la procedura di presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica e sarà articolata in tre fasi, con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali: - compilazione della domanda nella sezione “Servizi online†del sito Inail dal 19 aprile 2018 fino alle ore 18 del 31 maggio 2018; - inoltro della domanda online nei giorni e orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto “click dayâ€), che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto a partire dal 7 giugno 2018; - conferma della domanda online da parte delle imprese collocate in posizione utile per accedere al contributo, tramite l’invio della documentazione indicata nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto. Per spiegare nel dettaglio le modalità di partecipazione alla procedura di finanziamento, anche quest’anno l’Istituto ha realizzato un’apposita campagna informativa, denominata #storiediprevenzione. L’iniziativa di comunicazione utilizzerà ancora di più i social media, dedicando attenzione alle “storie di prevenzione†di imprenditori che, anche grazie ai contributi Inail, hanno investito in sicurezza nelle proprie aziende, e hanno dimostrato di credere nel valore della prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori e per la stessa produttività dell’impresa. Per ottenere informazioni e assistenza l’Istituto mette a disposizione anche il proprio contact center, che fino al 31 dicembre 2017 è possibile contattare telefonicamente ai numeri 803164 (gratuito da rete fissa) e 06.164.164 (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore) e, a partire dal primo gennaio 2018, al nuovo numero 06.6001 (utilizzabile sia da rete fissa sia da rete mobile secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente).
  • 3. Bando Isi 2017 (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e- finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html) Fonte: casaeclima.com Le responsabilità del coordinatore per una caduta da una copertura. Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sulle responsabilità e sulle funzioni dei coordinatori alla sicurezza in merito ad una caduta dall'alto durante i lavori di pittura delle pareti esterne del vano ascensore su una copertura. Roma, 22 Dic – Sono molte le sentenze della Corte di Cassazione presentate in questi anni dal nostro giornale in materia di responsabilità dei coordinatori alla sicurezza nel comparto edile. Sentenze che hanno mostrato in questi anni, come raccontato ai nostri microfoni da Marco Masi, Responsabile Area Sicurezza sul lavoro ITACA, un orientamento non sempre univoco della Corte, ad esempio nell’affrontare il tema delicato della funzione di vigilanza del coordinatore per la sicurezza. Una recente sentenza della Corte di Cassazione che è intervenuta su questi temi - sottolineando che ai coordinatori compete la responsabilità di verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) – è la sentenza n. 45862 del 5 ottobre 2017, che affronta un ricorso relativo al giudizio in merito alle responsabilità per una caduta dall'alto durante i lavori di pittura delle pareti esterne del vano ascensore. Nella sentenza n. 45862 si indica che la Corte di Appello di Trento - Sez. Distaccata di Bolzano, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio “la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bolzano in relazione al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche commesso, secondo l'imputazione, da P.F. (e da altro imputato non ricorrente), ai danni del lavoratore A.S., in qualità di coordinatore della progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori presso il cantiere di ristrutturazione del Centro Residenziale Resiaâ€. Questa la ricostruzione del fatto. Il lavoratore “stava eseguendo lavori di pittura sulle pareti esterne del vano ascensore presenti sulla copertura del condominio di via Resia, già iniziati nei giorni precedenti anche con la rasatura; mentre si spostava su uno dei lucernari adiacenti
  • 4. alle coppie di vano ascensore, era precipitato da un'altezza di circa cinque metri attraverso il vetro riportando lesioni; per eseguire tale lavoro sul lucernario lungo circa tre metri e largo un metro e mezzo, il datore di lavoro gli aveva portato una tavola da mettere sul vetro ma il lavoratore, avendo in mano il rullo, il pennello ed il secchio del colore, aveva perso l'equilibrio ed aveva messo il piede sul vetro, rompendoloâ€. E in particolare a P.F. si rimproverava, nel capo d'imputazione, “la violazione degli artt. 91, comma 1, lett.a) in relazione all'art.158 e 92, comma 1, lett.a) e b) d. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 sia per aver omesso di corredare il piano di sicurezza e di coordinamento di tavole e disegni esplicativi delle lavorazioni da effettuare sul tetto e di adeguare tale piano in relazione all'evoluzione dei lavori, sia per aver omesso di verificare l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, sia per aver omesso di verificare la coerenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice con il piano di sicurezza e coordinamentoâ€. In particolare si segnala che nella sentenza impugnata, “la responsabilità del ricorrente è stata ancorata all'aver egli omesso di curare che il piano operativo di sicurezza dell'impresa fosse idoneo e coerente con il piano progettuale di sicurezza e coordinamento e che le opere di protezione previste in fase progettuale fossero attuate, non intervenendo affinché fossero predisposte opere provvisionali atte ad impedire cadute dall'alto in relazione ai lavori di rasatura e di tinteggiatura delle pareti adiacenti il lucernario, in considerazione dello sviluppo dei lavori, visibile ed a lui notoâ€. Riassumiamo brevemente i motivi del ricorrente (P.F.): a) “violazione degli artt.90,92 e 158 d. lgs. n.81/2008 per avere la Corte di Appello fondato la condanna sull'individuazione di compiti del coordinatore per la sicurezza non conformi al dettato normativo, che presuppone la presenza nel cantiere di più imprese esecutrici e di lavoratori autonomi attribuendo a tale figura una posizione di garanzia inerente al rischio interferenziale piuttosto che prevedere un ulteriore livello di controllo per prevenire i reati propri del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti; b) violazione degli artt.91,92 e 158 d. lgs. n.81/2008 nonché travisamento della prova per avere la Corte di Appello ritenuto che l'imputato fosse consapevole fin dal primo momento che l'appalto comportasse lavorazioni in copertura sebbene le risultanze istruttorie avessero categoricamente escluso che i lavori avessero ad oggetto anche la rasatura e la tinteggiatura delle facciate del vano tecnico degli ascensori collocati sul tetto dell'edificioâ€.
  • 5. La Corte di Cassazione ricorda poi che al ricorrente, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, si contestavano alcune violazioni “sia per aver omesso di corredare il piano di sicurezza e di coordinamento di tavole e disegni esplicativi delle lavorazioni da effettuare sul tetto e di adeguare tale piano in relazione all'evoluzione dei lavori, sia per aver omesso di verificare l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, sia per aver omesso di verificare la coerenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice con il piano di sicurezza e coordinamentoâ€. E si segnala che i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale di P.F. “confutando le deduzioni difensive, che si erano incentrate: a) sulla previsione in fase progettuale di misure idonee a prevenire i rischi di caduta dall'alto, nonostante nella richiesta di offerta non fossero state previste lavorazioni in copertura; b) sui sopralluoghi settimanali eseguiti dall'imputato in fase di esecuzione dei lavori, nel corso dei quali egli non era stato informato della variante, messa in opera dopo il suo ultimo sopralluogo del 15 maggio 2009; c) sul rischio elettivo assunto dal lavoratore per un suo comportamento volontarioâ€. In particolare i giudici di merito “hanno elencato una serie di emergenze istruttorie (l'indicazione del rischio da caduta attraverso lucernari nel piano di sicurezza e coordinamento redatto dallo stesso imputato, la previsione nel contratto di appalto della tinteggiatura di tutte le superfici esterne delle facciate, l'inserimento di lucernari e vani ascensore in copertura nella planimetria allegata al piano della sicurezza in fase progettuale) dalle quali hanno desunto la prova che l'imputato ‘sapesse della presenza di lucernari sulla copertura del condominio e di pareti da intonacare’ e che comunque il progredire delle lavorazioni rendesse ‘visibile lo sviluppo del lavoro’â€. Con il primo motivo di ricorso viene proposta la questione dell'inapplicabilità al caso concreto della responsabilità da rischio interferenziale che si fonda sulla violazione dell'obbligo di coordinamento previsto dall'art.92 d. lgs. n.81/2008. A questo proposito la Corte di Cassazione premette, in proposito, che “la presenza di un piano di sicurezza e coordinamento con relativa nomina di un coordinatore per l'esecuzione è indice sintomatico della scelta e della necessità di attribuire ad un soggetto diverso dai datori di lavoro, dirigenti e preposti un piano prevenzionistico tendente a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di pluralità di lavorazioni affidate ad imprese che non operino
  • 6. contemporaneamente nel cantiereâ€. E dunque si tratta di “censura che non supera il vaglio di ammissibilità perché, secondo quanto, anche recentemente, affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appelloâ€. Veniamo al secondo motivo di ricorso che ripropone il “tema dell'esigibilità da parte del ricorrente di un comportamento alternativo in quanto non sarebbe stato informato dei lavori che si andavano ad eseguire in coperturaâ€. E secondo quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata, “il giudizio di responsabilità dell'imputato è stato formulato ponendo in evidenza sia l'inidoneità del piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'impresa, sia la mancata applicazione di talune disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal P.F.; si trattava, in particolare, di dispositivi di sicurezza collettivi (posizionamento di tavole sulla superficie dei lucernari) in relazione ai quali il POS non risultava coerente con il rischio la cui analisi sarebbe stato obbligo del coordinatore per l'esecuzione verificare in considerazione del noto sviluppo dei lavori e dell'avvio di opere di rasatura e tinteggiatura di superfici presenti sulla copertura dell'edificioâ€. Si ricorda poi che la definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità del coordinatore per la sicurezza discende, da un lato, “dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5 d. lgs. 14 agosto 1996, n.494, attualmente trasfuso nell'art.92 d. lgs. n. 81 del 2008, a mente del quale il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
  • 7. le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e Imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessateâ€. E appare chiaro che il coordinatore per l'esecuzione “riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015, Cominotti, Rv. 26196001; Sez.4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 25510201; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 24753601; Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, non massimata sul punto)â€. La sentenza impugnata non ha “escluso la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione, ritenendo che ricadesse nella sua sfera di controllo la verifica della congruità delle misure antinfortunistiche previste nel POS dal datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e coordinamento già predisposto. Se, dunque, la medesima pronuncia ha accertato che il POS redatto dall'impresa A., alle cui dipendenze era assunto il lavoratore infortunato, non prevedeva alcuna misura di prevenzione con riguardo ai lavori di rasatura e di pittura da eseguire in coperturaâ€, “né contemplava specifiche misure di protezione contro il rischio di caduta nel lucernario, tale punto della decisione non risulta attinto da specifica censura né evidenzia responsabilità del coordinatore per la sicurezza sovrapposte a quelle del datore di lavoro, ritenuto colpevole per aver concretamente fornito al lavoratore una tavola da posizionare sul lucernario, del tutto inadeguata come piano di lavoroâ€.
  • 8. Si ribadisce, infine, che, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, “il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di ‘alta vigilanza’, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 26773501; Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi, Rv. 25716701)â€. E in particolare – continua la Cassazione – “si è condivisibilmente sottolineato (Sez. 4, n.37597 del 5/06/2015, Giambertone, non mass.) che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioniâ€. Inoltre ancorché “non possa ascriversi a tale figura professionale l'obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative (Sez.4, n.3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bel lotti, Rv. 26904601; Sez.4, n.18149 del 21/04/2010, Celli, Rv. 24753601), la pronuncia ha correttamente delineato il compito, normativamente previsto, al cui assolvimento il ricorrente risulta essere stato non ottemperante, ossia quello di verificare che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in quest'ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro. La Corte territoriale, nel sottolineare come i lavori in copertura fossero stati già indicati nel piano di sicurezza e coordinamento dallo stesso P.F., ha con motivazione esente da vizi indicato un valido presupposto argomentativo per escludere che l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'infortunio costituisse estemporaneo ed imprevedibile sviluppo delle lavorazioni non riconducibile all'area di rischio sottoposta all'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzioneâ€. Tutto ciò premesso la Corte di Cassazione, in conclusione, rigetta il ricorso. Tiziano Menduto
  • 9. Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo: Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza 05 ottobre 2017, n. 45862 - Caduta dall'alto durante i lavori di pittura delle pareti esterne del vano ascensore. Responsabilità del coordinatore per la sicurezza Fonte: puntosicuro.it Regolamento certificazione generatori calore biomasse combustibili. ROMA – Generatori di calore. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2017 il Decreto 7 novembre 2017, n. 186 del Ministero dell’Ambiente Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. Info: Decreto 7 novembre 2017 n.186 GU 294 del 18 dicembre 2017 Fonte: quotidianosicurezza.it Alimentazione e sicurezza: il ruolo dell’alimentazione negli infortuni. È ormai noto che l’alimentazione incide fortemente sull’efficienza e sul rendimento lavorativo. È altresì dimostrato che ha un ruolo significativo nei confronti degli infortuni sul lavoro. La maggior parte degli infortuni avviene nelle ore post prandiali. L’interesse sempre più diffuso all’alimentazione e al suo rapporto con tutti gli aspetti della vita dell’uomo non può non tenere conto dell’aspetto lavorativo, considerando che noi tutti trascorriamo la maggior parte della nostra vita (e giornata) lavorando. Alla luce della nuova e più esaustiva definizione di “salute del lavoratore†introdotta dal Testo Unico 81/2008, si parla di “stato completo di benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo con l’assenza di malattia o d’infermità†e, pertanto, si è iniziato a estendere la sorveglianza sanitaria ad altre forme di prevenzione orientate agli stili di vita, come l’abitudine al fumo; l’abuso di alcool; l’assenza di attività fisica; l’adozione di una dieta non sana: tutti fattori che incidono fortemente sul benessere della persona. Nell’attività medica di sorveglianza sanitaria è ben nota la correlazione tra dieta poco sana e ripercussione sull’attività lavorativa, con un incremento dei giorni di malattia e una maggiore esposizione al rischio infortuni.
  • 10. L’alimentazione, quindi, non solo influenza negativamente il lavoro (nei casi più gravi attraverso vere patologie che minano la produttività del singolo), ma anche positivamente, andando a incidere sulla performance individuale e sulla prevenzione del rischio, declinato per mansione specifica. Diventa strategico per l’azienda redigere un Documento di Valutazione dei Rischi che consideri anche questi aspetti, al fine di coinvolgere e sensibilizzare i lavoratori all’importanza di adottare stili di vita sani. Nel concetto moderno di Salute e Sicurezza è ormai impensabile concepire il lavoratore come un soggetto passivo al quale erogare le disposizioni normative, in maniera asettica. Al contrario, si tratta di un processo condiviso all’interno del quale tutti gli attori aziendali svolgono un ruolo attivo di collaborazione, nel rispetto degli obblighi specifici: il Datore di Lavoro ha il dovere di valutare TUTTI i fattori che concorrono a garantire lo stato di salute del lavoratore; nell’accezione più ampia del termine “salute†quale “stato di completo benessere fisico, mentale e socialeâ€, già menzionato poc’anzi. Non solo, il Datore di Lavoro (e i suoi collaboratori) ha l’onere di favorire e valorizzare programmi di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale e oggi più che mai, il valore di una sana e corretta alimentazione è materia di discussione e di una presa di coscienza ampiamente diffusa. Nell’ambito dei rischi emergenti, ovvero quei rischi che apparentemente non sono strettamente legati all’attività aziendale ma che intervengono a influenzare la stessa, il rischio alimentazione assume pari dignità degli ormai noti rischio aggressione; rischio rapina; rischio stress. Ma cosa si intende con Rischio Alimentazione? Nella percezione del lavoratore è inteso come il rischio derivante dall’impossibilità di consumare un pasto equilibrato durante l’orario di lavoro per mancanza di tempo; per mancanza di idonei spazi; per mancanza di scelta tra una varietà sana di alimenti e, di conseguenza, il dovere fare i conti con una fiacchezza e un deficit di attenzione nel dopo pasto. Ampliando il concetto, questa nuova tipologia di rischio prevede un metodo di intervento strutturato, all’interno dell’organizzazione, che supporti la dirigenza, i collaboratori e gli stessi lavoratori a nutrirsi in maniera più sana, al fine di salvaguardare la propria salute, abbattendo il rischio infortuni e migliorando la qualità stessa del lavoro.
  • 11. Già nel 2005, una relazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) evidenziava quanto una scorretta alimentazione potesse provocare una perdita della produttività del 20%. Non solo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che il 50% delle patologie maschili e il 25% di quelle femminili, in Europa, sono legate a stili di vita non salutari, tra i quali una dieta sbilanciata. In Italia, addirittura, sono denunciati 5 milioni di casi di obesità: ogni giorno 156 italiani perdono la vita per le conseguenze del sovrappeso, con un costo al nostro Sistema Paese pari all’1% del PIL! Come può il sovrappeso influire sulla Sicurezza al lavoro? I lavoratori in sovrappeso (e, nel peggior caso, obesi) non solo incorrono in infortuni sul luogo di lavoro più frequentemente rispetto ai colleghi normopeso, dati alla mano, ma sono anche maggiormente esposti al rischio di sviluppare malattie occupazionali come patologie da vibrazioni; patologie muscolo-scheletriche; asma; patologie da sostanze chimiche; disturbi da stress. Spesso hanno delle limitazioni fisiche che possono compromettere l’agilità nello svolgimento della propria mansione, con relativo deficit sulla sicurezza. Hanno maggiori difficoltà a reperire dispositivi di protezione individuale (DPI) calzanti con conseguente inadeguatezza a livello protettivo. E, infine, in caso di incidente, i lavoratori sovrappeso (e/o obesi) risentono degli effetti più gravi, in quanto l’aumento del tessuto adiposo modifica la forma del corpo che subisce diversamente l’impatto. L’INAIL sottolinea come l’esposizione a stress cronico sul posto di lavoro aumenta del 50% la probabilità di incorrere nell’obesità. In generale, questo Ente, identifica come “fattori aziendali che favoriscono l’aumento di pesoâ€:  l’assenza di attività fisica nel tipo di lavoro (il noto “lavoro sedentarioâ€);  la difficoltà di parcheggiare le biciclette nei pressi dell’azienda;  la difficoltà di utilizzare mezzi pubblici per raggiungere l’azienda;  l’assenza di aree ricreative;  l’assenza di programmi aziendali di promozione della salute e di progetti riguardanti la sana alimentazione;  la scarsa conoscenza dei datori di lavoro in merito ai rischi da obesità; al benessere organizzativo, in generale;  gli scarsi incentivi di partecipazione dei lavoratori a programmi di prevenzione;  la scarsa partecipazione dei lavoratori a programmi di promozione della salute sul lavoro.
  • 12. Sebbene non esista una “dieta universaleâ€, è indubbio che sia possibile prevedere e adattare una dieta per tipologia di lavoro. All’interno della campagna europea sulla Sicurezza sul Lavoro dell’Eu-OSHA, l’alimentazione viene concepita come uno “strumento utile a favorire un invecchiamento sano e attivo del lavoratoreâ€, soprattutto se curata fin da giovane età. Sarebbe, pertanto, opportuno che fosse inquadrata più specificatamente all’interno del luogo di lavoro, veicolata soprattutto dal medico competente, con l’aiuto di esperti esterni. Le aziende, ad esempio, dovrebbero assicurare che “le mense e/o i distributori automatici mettano a disposizione una scelta varia che comprenda frutta e verdura già pronte all’uso; dovrebbero permettere un tempo sufficiente al consumo del pasto e promuovere l’attività fisica con azione strutturate†(INAIL). Una corretta alimentazione può essere un’arma in più a disposizione dell’organizzazione, ma soprattutto del lavoratore stesso, nella lotta alla prevenzione del rischio. L’attenzione alla dieta e i principi base della nutrizione dovrebbero rientrare nei percorsi di formazione e informazione dei lavoratori perché, nell’ambito dei nuovi rischi emergenti, dedicare una campagna di sensibilizzazione alla sana alimentazione sul posto di lavoro significa attivarsi per tempo a un’attività che necessariamente avrà impatto nei conti economici aziendali. Investire con un margine di anticipo nel creare una cultura della sicurezza che tenga conto del rischio alimentazione significa, per l’organizzazione, avere un vantaggio competitivo a disposizione nel prossimo futuro. Dal momento che le scelte alimentari sono dettate non solo dal gusto, ma risentono del costume e, in generale, della cultura di appartenenza; sono il frutto di esperienze e tradizioni che plasmano il background di ogni individuo, è fondamentale intervenire in tutta la fase di assimilazione dei nuovi programmi educativi affinché la consapevolezza acquisita porti le aziende a dotarsi di veri e propri dispositivi di protezione individuali immunitari (DPIm): mangiare sano preserva e rinforza il sistema immunitario a favore della performance sul lavoro. Massimo Servadio Psicoterapeuta Sistemico Relazionale e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni
  • 13. Bibliografia Buratti E.; Giolo C., La dieta dei mestieri. Rischio Alimentazione, AltroMondo Editore, 2016. Fonte: puntosicuro.it Graduatoria primo bando progettazione rimozione amianto, integrazione. ROMA – Bando progettazione amianto edifici pubblici. Il Ministero dell’Ambiente comunica di aver approvato e pubblicato un’integrazione della graduatoria delle richieste ammesse e non ammesse pubblicata il 27 novembre 2017. L’integrazione è avvenuta con decreto ministeriale n. 564/2017 del 15 dicembre 2017. Lo scorso 14 dicembre è stato pubblicato dal Ministero il bando progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile) relativo all’annualità 2017. Info: Ministero Ambiente integrazione graduatoria bando progettazione bonifica 2016 Fonte: quotidianosicurezza.it