Raccolta dati qualità commmerciale vendita: alcune criticitARERA
Ìý
Spiegazioni e chiarimenti della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito ai criteri di raccolta dei dati di qualità commerciale della vendita e a raccogliere proposte relative ai possibili indicatori da utilizzare per realizzare la pubblicazione comparativa delle performance di risposta ai reclami.
Regolazione della qualità tecnica del servizio di telecaloreARERA
Ìý
Stato della regolazione del settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento - Seminario 6 febbraio 2020 Milano
Luca Bongiolatti - Direziojne teleriscaldamento e teleraffrescamento ARERA
Il voucher PMI di Euro 10.000 per acquisto di hardware, software e consulenze, previsto dal decreto Destinazione Italia, sarà erogato a sportello una volta stabilita con decreto MEF la relativa copertura finanziaria.
Raccolta dati qualità commmerciale vendita: alcune criticitARERA
Ìý
Spiegazioni e chiarimenti della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito ai criteri di raccolta dei dati di qualità commerciale della vendita e a raccogliere proposte relative ai possibili indicatori da utilizzare per realizzare la pubblicazione comparativa delle performance di risposta ai reclami.
Regolazione della qualità tecnica del servizio di telecaloreARERA
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Stato della regolazione del settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento - Seminario 6 febbraio 2020 Milano
Luca Bongiolatti - Direziojne teleriscaldamento e teleraffrescamento ARERA
Il voucher PMI di Euro 10.000 per acquisto di hardware, software e consulenze, previsto dal decreto Destinazione Italia, sarà erogato a sportello una volta stabilita con decreto MEF la relativa copertura finanziaria.
La L. 232/2016 è stata pubblicata nel S.O. n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016; si compone di 19 articoli, anche se la gran parte delle disposizioni fiscali è contenuta nei 638 commi dell’articolo 1.
1. Notiziario 03/A/2018
Lunedì,15 Gennaio 2018
Imprese energivore, via al bonus dal 1° gennaio 2018.
Dal 1° gennaio 2018 sono partite le riduzioni del costo dell’elettricità a beneficio
delle imprese a forte consumo di energia (“energivoreâ€) previste dalla legge 20
novembre 2017, n.167 (legge europea 2017).
Le modalità per godere del beneficio sono state fissate col Dm 21 dicembre 2017 e i
beneficiari sono le imprese a forte consumo di energia come inserite nell’elenco
formato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (ai fini dell’inserimento
l’impresa presenta una autocertificazione di possesso dei requisiti di legge di
“impresa energivoraâ€: essenzialmente imprese manifatturiere con un consumo
medio di energia elettrica di un 1 GWh/anno). L’agevolazione consiste nella
riduzione in bolletta della componente A3 (la componente che finanzia le
rinnovabili).
La disciplina agevolativa dovrebbe coinvolgere oltre 3000 imprese e il budget è pari
a un miliardo e 700 milioni di euro. Con la partenza dei nuovi incentivi 2018, cessano i
precedenti benefici alle imprese energivore fissati dal Dm 5 aprile 2013. (Articolo di
Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Mud, le novità del Dpcm 28 dicembre 2017.
Il Dpcm 28 dicembre 2017 recante “Approvazione del modello unico di
dichiarazione ambientale per l’anno 2018†modifica il modello di dichiarazione
ambientale introdotto dal Dpcm del 17 dicembre 2014, recante “Approvazione del
modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015â€, e confermato dal
Dpcm 21 dicembre 2015.
Le modifiche sono state introdotte per garantire al Ministero dell’ambiente e della
2. tutela del territorio e del mare di acquisire informazioni sul sistema autorizzativo degli
impianti di gestione dei rifiuti di supporto al sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e
per garantire l’acquisizione, da parte di Ispra, di informazione sulle buste di plastica
per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione Europea in
materia di rifiuti. Modifiche marginali riguardano, inoltre, il miglioramento delle
istruzioni per evitare alcuni errori commessi dai soggetti obbligati all’atto di
compilazione della dichiarazione. I chiarimenti riguardano, nello specifico, le
modalità di compilazione della voce relativa all’operazione R13 “messa in riserva
per operazioni da R1 a R12†e all’operazione D15 “deposito preliminare alle
operazioni da D1 a D14â€.
La Scheda Autorizzazioni, presente nella “SEZIONE ANAGRAFICAâ€, è stata
implementata prevedendo l’obbligo di comunicazione per tutti i soggetti in possesso
di autorizzazione, anche in procedura semplificata, delle seguenti informazioni:
numero o estremi identificanti l’autorizzazione; data di rilascio dell’autorizzazione o di
presentazione della comunicazione nel caso di “Procedura Semplificataâ€, oppure
dell’ultimo rinnovo della stessa; data di scadenza dell’autorizzazione o della
comunicazione; Ente che ha rilasciato l’autorizzazione; tipo di autorizzazione: unica
per i nuovi impianti di recupero/smaltimento, compresi quelli mobili, ex articoli 110 e
208; autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione ex
articolo 211; autorizzazione Integrata Ambientale ex articolo 29-ter e articolo 213;
autorizzazione in “Procedura Semplificata†ex articoli 214-216 o Autorizzazione unica
ambientale (Aua) ai sensi del Dpr 13 marzo 2013, n.59. Attività autorizzata di
recupero/smaltimento; Autorizzazione alla gestione Raee o Vfu; Capacità totale di
trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti
pericolosi e non pericolosi.
Relativamente alla Capacità residua della discarica, si prevede di indicare, per ogni
categoria di discarica, la capacità residua complessiva della discarica, in mc (metri
cubi) e non in tonnellate.
Le informazioni richieste riguardano, quindi, tutti gli impianti di gestione dei rifiuti e
non solo quelli soggetti all’obbligo di iscrizione al Sistri.
Altra modifica riguarda la Comunicazione imballaggi. Il decreto legge 20 giugno
2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123, ha
disposto, infatti, con l’articolo 9-bis, comma 1, lettera e), l’introduzione dell’articolo
220-bis del decreto legislativo n.152/2006, recante “Obbligo di relazione sull’utilizzo
delle borse di plasticaâ€. Tale articolo prevede che, a partire dal 27 maggio 2018, i
3. dati relativi all’utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero siano
comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio, in conformità all’articolo 12 della direttiva in materia. A tal fine, il
Consorzio nazionale imballaggi (Conai) deve acquisire dai produttori e dai
distributori di borse di plastica, i dati sull’utilizzo annuale di borse di plastica di
materiale leggero e comunicarli alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti di Ispra
per via telematica, avvalendosi del Mud. I dati saranno elaborati dalla stessa Ispra
utilizzando la metodologia di calcolo sull’utilizzo annuale pro capite di borse di
plastica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/Ce. Le
informazioni riguardano, in particolare, ciascuna tipologia di borse di plastica
immesse sul mercato di cui all’articolo 218, comma 1 del Dlgs n.152 del 2006: “borse
di plastica in materiale leggero, borse di plastica in materiale ultraleggero; borse di
plastica oxo-degradabili, borse di plastica biodegradabili e compostabili, altre borse
di plasticaâ€.
Ultima modifica riguarda le modalità di presentazione della Comunicazione Rifiuti
Semplificata per la quale viene richiesto l’invio telematico, superando l’attuale
procedura della documentazione cartacea. In tal modo i dati inseriti nel sistema
telematico potranno essere messi a disposizione della Sezione Nazionale del Catasto
Rifiuti in tempi più brevi, compatibili con gli obblighi di comunicazione alla
Commissione europea, senza dover attendere l’acquisizione cartacea e la
successiva informatizzazione del dato. L’applicazione che verrà messa a
disposizione dei soggetti obbligati permetterà all’utente di accedere al web, senza
firma digitale, compilare i dati della Comunicazione Rifiuti Semplificata in modo
guidato e controllato ed una volta inseriti i dati, di stampare e spedire la
dichiarazione, allegando il diritto versato su conto corrente, senza richiedere firma
digitale o carta di credito. (Articolo di Rosanna Laraia)
Fonte: reteambiente.it
Pneumatici fuori uso da demolizione di veicoli, nuovi contributi 2018.
Dal 5 gennaio 2018 si applicano i nuovi importi dei contributi che gli acquirenti di
nuovi veicoli devono pagare per la gestione dei Pfu provenienti dai veicoli fuori uso.
La nuova qualificazione dei contributi da applicare ai sensi dell’articolo 7 del Dm
82/2011 (distinti quindi dai contributi applicabili agli pneumatici del “mercato del
6. I requisiti del sottoprodotto
In base alle condizioni dell’art.184-bis: a) la sostanza o l’oggetto deve essere
originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui
scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) deve essere
certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di
terzi, c) la sostanza o l’oggetto deve poter essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, d) l’ulteriore utilizzo
deve essere legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti
i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente
e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Novità nella disciplina del sottoprodotto: il decreto 13 ottobre 2016, n. 264
È proprio sulla materia dei requisiti costitutivi del sottoprodotto che va ad incidere il
recentissimo Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264
“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della
sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e
non come rifiutiâ€, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.38 del 15-2-2017, e dunque
entrato in vigore il 2 marzo 2017.
Esso definisce nel proprio articolo 2: “ a) prodotto: ogni materiale o sostanza che è
ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di
una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari; b)
residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente
prodotto in un processo di produzione e che puo’ essere o non essere un rifiuto; c)
sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi
dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.â€.
Modalità di dimostrazione dei requisiti costitutivi del sottoprodotto
Come affermato dal primo comma dell’articolo 1 “il decreto definisce alcune
modalità con le quali il detentore puo’ dimostrare che sono soddisfatte le
condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006â€.
Più in generale, il D.M. in esame ha il compito principale di specificare tutti i requisiti
costitutivi del sottoprodotto, come chiaramente affermato dall’articolo quarto del
decreto, che fa riferimento all’ individuazione degli elementi di prova che il
produttore deve fornire per dimostrare concretamente che sono soddisfatte tutte le
condizioni del sottoprodotto.
Ed in effetti i successivi articoli 5 e 6 del D.M. sono finalizzati ad indicare alcune
7. “modalità con cui provare la sussistenza†dei requisiti costitutivi del sottoprodotto,
“fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e
con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel nuovo decreto, o
che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un
ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodottoâ€.
La certezza dell’utilizzo
L’articolo 5 è finalizzato ad individuare gli elementi di prova del requisito della
“Certezza dell’utilizzoâ€, cioè quello definito dalla lett.b) dell’art.184-bis del decreto
152. Esso afferma che il requisito della certezza dell’utilizzo deve essere dimostrato:
a) dal produttore al momento della produzione del residuo e b) dal detentore al
momento dell’impiego dello stesso.
Il nuovo D.M. n.264 prevede che il produttore e il detentore assicurino, ciascuno per
quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di
gestione, del quale fanno parte le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per
modalità , consenta l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto.
Per quanto attiene al deposito ed al trasporto del sottoprodotto deve essere
osservata la disciplina di cui all’ articolo 8.
La certezza dell’utilizzo, secondo il D.M., è dimostrata dall’analisi: 1) delle modalitÃ
organizzative del ciclo di produzione, 2) delle caratteristiche, o della
documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati, 3)
del processo di destinazione.
Nell’ambito delle elencate tre fasi deve essere valutata, in particolare, la congruitÃ
tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l’utilizzo previsto
per gli stessi.
Mentre la disposizione sopra esplicitata risulta avere una portata universale, viene
invece fissata una regola specifica per la dimostrazione della “certezza dell’utilizzo
di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originatoâ€.
La regola introdotta dal D.M. richiede che l’attività o l’impianto in cui il residuo deve
essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione
dello stesso. Ciò trova immediata conferma nel disposto di cui al quarto comma il
quale afferma che (“ ai fini di cui al comma 3â€), costituisce elemento di prova
l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali
intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative: a) alle
caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, b) alle relative modalità di utilizzo e c)
alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la
produzione di una utilità economica o di altro tipo.
8. Dunque quella sopra rassegnata è la norma-perno dell’intero D.M. L’elemento di
prova più importante che qualifica quali sottoprodotti determinati residui di
produzione è l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali (che contengano le
informazioni richieste dal D.M. e, dunque, in forma scritta) tra il produttore del
residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori.
Mancanza dei documenti che provano l’esistenza dei requisiti costitutivi
Il nuovo D.M. prevede che, in mancanza della documentazione esplicitata nel
comma 4, cioè dell’ esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del
residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori il requisito della certezza dell’utilizzo
e l’intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante
la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate
all’allegato 2, necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti dei quali è
previsto l’impiego e l’individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi,
nonchè del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.
Il nuovo D.M. dà vita ad una specifica “scheda tecnica†(non prevista per tutti gli
altri prodotti che non siano sottoprodotti) finalizzata a dimostrare la sussistenza degli
elementi costitutivi del sottoprodotto, nei casi in cui il produttore sia privo di rapporti
o impegni contrattuali con gli utilizzatori.
Nella scheda tecnica sono indicate tempistiche e modalità che sono ritenute
congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione
del residuo, fino all’utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche
sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da
comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova
scheda tecnica.
Le schede tecniche cit. devono essere numerate, vidimate e gestite con le
procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti
anche qualora sia utilizzata carta format A4, regolarmente vidimata e numerata. Le
schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio
territorialmente competenti.
Anche le modalità di gestione delle schede tecniche richiamano da vicino quelle
dei registri di carico e scarico, di cui sono la fedele copia.
La normale pratica industriale
L’art. 6 del nuovo D.M. specifica, con riferimento ai residui di produzione, il significato
del termine “normale pratica industriale†utilizzato dall’art.184 bis, lett.c). Afferma