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Notiziario 03/SSL/2018
Lunedì, 15 gennaio 2018
Sicurezza: le proroghe e le novità della legge di bilancio 2018.
La presentazione di alcune delle più rilevanti proroghe e novità in materia di salute e
sicurezza contenute nella nuova legge di Bilancio 2018. Le novità per la tracciabilità
dei rifiuti e per le attività ricettive turistico-alberghiere.
Roma, 12 Gen – In questi anni è stato spesso al decreto milleproroghe, un decreto
che entrava in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e doveva
essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, che erano
affidate le tante e continue proroghe in materia di sicurezza. Invece quest’anno il
decreto milleproroghe ci è stato risparmiato, ma le proroghe hanno trovato altre
forme di veicolazione: la legge di bilancio, una legge, prevista dall’articolo 81 della
nostra Costituzione, con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. Una legge,
tra l’altro, che, in quanto tale, non deve essere successivamente convertita dal
Parlamento.
Approvata nella seduta del 23 dicembre 2017 in Senato, la legge di Bilancio 2018 -
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020†- è stata
successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017 e, salvo
quanto diversamente previsto, entra in vigore il primo gennaio 2018.
Ci soffermiamo, come sempre, su alcune delle proroghe che possono interessare i
nostri lettori e che riguardano i temi della tutela della sicurezza, salute e ambiente in
ambito lavorativo.
Non poteva mancare la solita proroga relativa alla prevenzione incendi nelle attività
ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
Nella lettera i) del comma 1122 della Finanziaria si precisa che “le attività ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano
straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30
giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro
delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici
antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la
reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei
punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositoâ€.
Altre proroghe ricorrenti riguardano poi un altro tema, il SISTRI ( Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti).
La legge (commi 1134-1135) contiene un nuovo rinvio al 31 dicembre 2018 e alcune
semplificazioni.
Riportiamo integralmente i due commi 1134 e 1135:
1134. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2018»;
b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «nonchè nel limite massimo di
10 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui» e le parole: «nel corso dell'anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2017 e 2018».
1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:
«Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il
recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). - 1. In attuazione delle disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle
modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di
trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere
effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico,
l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il
formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti
prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica
certificata.
4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si
applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice
civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di
rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non
regolamentare, una o piu' procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento,
prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI
dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla
compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di
contributo;
c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione
contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino
all'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che
non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante
ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in
contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il
raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento
o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo
determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione
della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di
interessi ».
In definitiva, in merito alla tracciabilità dei rifiuti, con i due commi si arriva a
prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continueranno ad
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti
alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si
applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di
efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e a introdurre l’art.
194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di
norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al
recupero dei contributi dovuti in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI).
Ricordiamo brevemente, infine, alcune delle altre novità, in tema di sicurezza e
salute, della legge di bilancio:
- il blocco dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita per chi
svolge lavori usuranti e gravosi;
- in materia di amianto l’estensione fino al 2020 dell’erogazione della prestazione
una tantum in favore dei malati di mesotelioma per esposizione familiare;
- sempre in materia di amianto l’incremento del Fondo per le vittime dell'amianto - di
cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - della somma di
27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ma “con corrispondente
riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei
progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81†(comma
189).
Tiziano Menduto
Fonte: puntosicuro.it
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Addizionale Fondo vittime amianto 2017, 2018-2020, circolare Inail.
ROMA – Pubblicata da Inail la circolare n.2 del 10 gennaio 2018 con indicazioni
riguardanti l’addizionale per il Fondo vittime amianto 2017 e la non applicazione
dell’addizionale per il triennio 2018-2020 disposta dalla Legge 205/2017, art. 1,
comma 189 (Legge bilancio 2018).
Per il 2017, confermata la platea delle aziende che sono tenute a versarla,
l’addizionale che rientra nell’autoliquidazione in scadenza 16 febbraio 2018 è:
 “nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui
all’articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n.
30;
 nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore
navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto
interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio
Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e
Internazionaleâ€.
Triennio 2018-2020
Questo quanto disposto dall’articolo 1, comma 189, della Legge 27 dicembre 2017,
n. 205: “Il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse
strutturali programmate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 11, comma
5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione è fornita apposita
evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni
interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica
l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative
comportanti esposizione all’amiantoâ€.
Disposta l’esenzione, sono stati modificati da Inail i riferimenti nell’autoliquidazione
rata 2018, quindi il fascicolo aziendale, nuovi codici ditta Pat e Pan e sono in
rielaborazione certificati e conteggi emessi prima del provvedimento. (Articolo di
Corrado De Paolis)
Info: Inail circolare n.2 10 gennaio 2018
Fonte: quotidianosicurezza.it
Approccio proattivo alla gestione del sistema integrato Ambiente e Sicurezza.
Se l’obiettivo è quello dell’integrazione dei sistemi di gestione Ambiente e Sicurezza
nella normale prassi di gestione d’impresa, allora l’intera organizzazione aziendale
deve essere coinvolta.
Negli ultimi anni si è diffuso nel nostro paese un approccio verso la gestione delle
problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro diretto ad una integrazione
delle stesse in un più ampio sistema di gestione aziendale che comprende anche il
sistema Qualità.
E’ormai noto a tutti gli addetti ai lavori che i sistemi o, meglio, i sottosistemi Ambiente
e Sicurezza influenzano sia la competitività che l’ottimizzazione della gestione
dell’azienda nel proprio mercato di riferimento in quanto potenzialmente in grado di
condizionarne fortemente l’intera attività.
Basti pensare, come nel caso delle grandi aziende multinazionali, che il rischio, per
loro complessivamente non accettabile, è quello del danno all’immagine ed alla
reputazione. Infatti, grazie alla globalizzazione ed all’accesso, relativamente facile,
a fonti d’informazione sul web realmente indipendenti, un qualunque evento che
coinvolga la tutela dell’ambiente o la sicurezza e la salute dei dipendenti, in un
qualunque paese in cui l’azienda è presente, si riflette immediatamente in tutto il
mondo con la conseguente mobilitazione della pubblica opinione e, non ultimo,
l’avvio di campagne di boicottaggio mirate.
Pertanto, l’aver prima implementato e poi il mantenere efficaci i sistemi di gestione
Ambiente e Sicurezza, aiuta le aziende a tenere costantemente sotto controllo
queste potenziali sorgenti di rischio ed:
• aumenta l’affidabilità del sistema aziendale diminuendo le probabilità del
verificarsi degli eventi citati;
• garantisce l’integrità del business aziendale mantenendo, così, intatta, per le
aziende quotate in borsa, la capacità di attrazione verso gli investitori.
Andando a guardare cosa è avvenuto negli ultimi anni per quanto riguarda il
sottosistema Sicurezza, è palese che ci sia stata quasi una corsa alla certificazione.
Infatti, dai 2035 certificati OHSAS 18001 emessi fino ad aprile 2011, si è passati ai 6140
al 30 settembre 2017.
Dunque, se un’organizzazione aziendale fosse intenzionata ad implementare un
sistema integrato, dovrebbe indirizzarsi prioritariamente verso la ricerca di quelle
condizioni in grado di assicurare, soprattutto, la gestione efficace ed efficiente dei
sottosistemi Ambiente e Sicurezza.
In altre parole, l’intera organizzazione aziendale dovrebbe essere coinvolta in un
processo il cui obiettivo ultimo è l’integrazione dei due sottosistemi nella normale
prassi di gestione d’impresa.
Il condizionale è d’obbligo; infatti, l’errore che si rischia di commettere, così come
spesso avvenuto per i sistemi Qualità, è quello di considerare i sistemi di gestione
integrata alla stregua di una moda o, ancora peggio, come un marchietto da
mettere sulla carta intestata dell’impresa.
In passato non era raro che un consulente si fosse sentito chiedere, ad esempio, se
la certificazione Qualità era ottenibile in un paio di mesi visto che, a quella data,
scadevano i tempi per la presentazione di un’offerta per l’appalto di un servizio
presso una Pubblica Amministrazione!
Ancora oggi, ci sono aziende, anche di grandi dimensioni, che continuano a
considerare le certificazioni e il mantenimento dei propri sistemi di gestione come un
qualcosa d’acquistabile sul mercato dei servizi consulenziali.
Altre aziende, a cominciare dagli uomini di vertice, non hanno la capacità di
sviluppare una visione che inquadri i sistemi di gestione e le funzioni a ciò preposte,
come un investimento e non come dei costi imposti dalle norme (si pensi, ad
esempio, agli articoli 25 septies e 25 undecies del D. Lgs. n° 231/2001).
Spesso, poi, ad evidenziarsi è l’incoerenza delle aziende tra quanto affermano,
magari con dei tazebao appesi qua e là in azienda, dove sono riportati a grandi
caratteri, la missione ed i valori aziendali ivi compresi quelli relativi a Qualità,
Ambiente e Sicurezza, e quanto concretamente queste aziende fanno.
Infatti, cosa si dovrebbe pensare di un’azienda che, da una parte, pubblicizza i
propri prodotti richiamando anche il proprio impegno ambientale e, dall’altra,
offrendo l’autovettura aziendale quale benefit ai propri dirigenti di vertice, permette
invece loro di scegliere dei grandi SUV, oggi di gran moda e che, come noto, non
sono certo un esempio virtuoso in termini di consumi e di conseguente impatto
ambientale?
Del resto, per aziende come queste, andando un po’ più a fondo, emerge il solito
approccio a queste tematiche e cioè quello che le porta a non considerare mai
critico il problema, in quanto non crea vincoli che impediscono all’azienda il
raggiungimento degli obiettivi prioritari e, quindi, non necessita di investimenti
adeguati ed è possibile, infine, minimizzare i costi connessi.
Tutto ciò porta ad una serie di conseguenze che, ad esempio, nell’ambito del
sottosistema Sicurezza e tutela della salute si concretizzano nell’incapacità di:
• comprendere l’importanza, anche strategica, delle attività prevenzionali;
• definire una specifica politica aziendale (e non solo quella da appendere con
quadretto, qua e là, in giro per l’azienda);
• integrare l’attività prevenzionale nel sistema di gestione aziendale;
• attribuire, al di là delle “enunciazioni di facciataâ€, una “pari dignità†con le altre
funzioni aziendali;
• comprendere che il problema sicurezza e tutela della salute non è un qualcosa da
affrontare solo nell’ambito delle Relazioni Industriali (come avveniva a partire dagli
anni ’60 del secolo scorso e come continua, purtroppo, ad avvenire ancora oggi);
• definire un sistema di analisi Costi/Benefici dell’attività prevenzionale (costi diretti e
indiretti, incidenza degli infortuni sugli indici produttivi, qualitativi, ecc..);
• individuare con chiarezza gli obiettivi da conseguire;
• definire, secondo le specificità aziendali, i ruoli e le funzioni necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• programmare le azioni da attuare secondo precise priorità;
• fornire le risorse necessarie (economiche, umane e tecnologiche);
• delegare autorità e responsabilità coerentemente con l’organizzazione esistente e
nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti;
• stabilire criteri di verifica sulle modalità d’attuazione delle azioni prefissate;
• individuare le azioni correttive più efficaci.
A far da contorno a questa situazione, si aggiungono le difficoltà organizzative che
incontra chi, all’interno dell’azienda, si occupa del sistema di gestione della
sicurezza e tutela della salute.
Infatti, spesso è la collocazione nell’organigramma aziendale che rende difficile il
dialogo, ai giusti livelli, con le altre funzioni aziendali, in quanto si è obbligati a
passare attraverso uno o più filtri gerarchici che, avendo una visione particolarizzata
dei problemi, tendono a percepirli ed a presentarli all’alta direzione in modo spesso
distorto.
Altro problema è l’incapacità di comprendere, da parte dei vertici aziendali, che
Ambiente e Sicurezza, pur essendo una funzione di supporto e quindi anche un
centro di costo come il Personale, l’Amministrazione e Finanza, ecc., non è però
misurabile con i criteri economici e di ritorno reddituale, utilizzati ad esempio, per la
Produzione o per le Vendite.
Infine, l’incoerenza veicolata tramite messaggi ambigui, tra i quali il più classico e
ricorrente è: raggiungete gli obiettivi produttivi o di vendite fissati…. rispettando le
norme di sicurezza e di tutela dell’ambiente!
Tutto ciò favorisce la burocratizzazione della funzione, l’impossibilità di incidere sui
processi decisionali specifici, la deresponsabilizzazione degli altri settori aziendali,
rinforzando, in questi ultimi, la convinzione che chi si occupa di sicurezza e tutela
della salute in azienda, sia solo un elemento di disturbo alle normali attività aziendali.
In definitiva, si può affermare che queste aziende manifestano, pertanto,
l’incapacità di affrontare il problema della sicurezza e della tutela della salute
secondo un approccio interdisciplinare che includa le variabili economiche,
organizzative e socio-psicologiche che interagiscono con le variabili normotecniche
caratterizzando così qualunque specifica iniziativa.
Aziende che mantengono questo approccio, non riescono a sviluppare una vera e
propria cultura aziendale su queste tematiche e sono destinate, in tempi brevi, a
veder vanificati gli sforzi e quanto investito per lo sviluppo del sottosistema Sicurezza.
Se aziende di questo tipo, volessero proprio spendere dei soldi per i sistemi di
gestione, allora è meglio, con questi presupposti, darli in beneficenza.
Il processo d’implementazione di un sistema integrato, invece, deve assolutamente
mirare prioritariamente alla creazione di una vera e propria cultura della Sicurezza
sul lavoro e della tutela dell’Ambiente all’interno dell’organizzazione aziendale.
Ad esempio, per il sottosistema Sicurezza, è necessario non limitarsi ad intervenire sul
livello oggettivo della sicurezza delle macchine, degli impianti e degli ambienti di
lavoro e sugli individui ma è indispensabile verificare la consistenza e la coerenza
organizzativa finalizzate all’attività preventiva verificando e, se necessario,
intervenendo sullo spessore della politica aziendale, sul livello delle competenze
interne e sul grado di definizione dei ruoli e delle funzioni. Pertanto, è sul sistema
organizzativo che si deve intervenire aumentandone la sicurezza e l’affidabilità e
non solo sulle macchine e sugli individui.
Tutti questi fattori concorrono a determinare la cultura della sicurezza
dell’organizzazione e cioè la provata esistenza della sicurezza sul lavoro tra i principi
e i valori che regolano il rapporto tra gli individui e l’organizzazione stessa.
In generale, dunque, non ci si può limitare ad accrescere le conoscenze ed a
sviluppare le capacità degli individui nell’ambito dei sottosistemi ma bisogna
necessariamente agire sugli atteggiamenti verso il sistema integrato in modo da
modificare i comportamenti.
I modelli comportamentali dei sistemi Ambiente e Sicurezza, sono imposti da
obblighi normativi e procedurali che, in quanto tali, determinano indirizzi e modalità
attuative ma, di per sè, non forniscono motivazioni adeguate.
Il problema di fondo diventa dunque quello di cambiare un comportamento
imposto e non sempre condiviso, in uno pienamente accettato, in quanto la
Sicurezza sul lavoro e la Tutela dell’Ambiente diventano parte integrante della
propria esperienza lavorativa.
Va ricordato, però, che affinché un comportamento o un atteggiamento sia
pienamente accettato, è necessario un completo coinvolgimento del personale
nelle attività espletate, soprattutto a livello pratico, nella propria azienda e nel ruolo
normalmente ricoperto.
Parallelamente, bisogna intervenire affinché negli individui si sviluppino motivazioni
adeguate al raggiungimento degli obiettivi del sistema integrato, tenendone conto,
ad esempio, nei sistemi di valutazione delle prestazioni, nei piani di sviluppo di
carriera, ecc., in modo da far percepire l’impegno concreto dell’azienda su queste
problematiche.
L’obiettivo fondamentale dell’organizzazione, dunque, deve essere quello di
cambiare il modo di essere degli individui nei confronti del processo
d’implementazione e, poi, di gestione del sistema integrato.
Ciascun individuo deve essere messo in grado di percepire il problema del
cambiamento come un suo problema personale in quanto, gli atteggiamenti e, poi,
i comportamenti possono mutare solo se accanto all’acquisizione di conoscenze,
egli percepisce nuove situazioni e, soprattutto, nuovi valori di riferimento da
condividere.
In questa fase giocano un ruolo importantissimo i vertici aziendali.
Può sembrare una banalità ma essi devono fare due cose semplicissime e cioè
essere d’esempio ai propri collaboratori ed essere dei leader anche su questi
aspetti.
Quando si parla di leader, va ricordato che in inglese non ci si riferisce ad un
soggetto che comanda ma ad uno che conduce o guida. Quindi i leader
aziendali, per non essere solo presunti tali, devono essere quelli che per primi
devono dare l’esempio, tracciando la strada da seguire mediante l’adozione di
comportamenti concreti e coerenti con gli obiettivi dichiarati, guidando così i propri
collaboratori e l’intera azienda verso i risultati auspicati.
In conclusione, l’obiettivo primario di un’azienda che voglia implementare un
sistema integrato Ambiente e Sicurezza non è quello di redigere un manuale e delle
procedure per ottenere l’ambito pezzo di carta con tanto di marchietto da inserire
sulla carta intestata dell’azienda o sulle fiancate dei mezzi aziendali ma quello della
valorizzazione del proprio personale.
Questo processo deve articolarsi sia attraverso la ricerca dei fattori motivanti in
grado catalizzare i processi di coinvolgimento degli individui per la condivisione
degli obiettivi che, soprattutto, nella conseguente modifica dell’organizzazione
finalizzata alla realizzazione di un punto d’incontro tra gli obiettivi individuali e quelli
dell’organizzazione stessa.
Carmelo G. Catanoso
Ingegnere Consulente di Direzione
Fonte: puntosicuro.it
Impianti recupero vapori distributori benzina, decreto requisiti di sicurezza.
ROMA – Impianti di benzina. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 5
gennaio 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2017 che riporta i
Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero
vapori.
Le misure del decreto interessano distributori dotati di sistemi di recupero vapori nel
rifornimento (con pistole, tubazioni flessibili, ripartitori, linee interrate, collegamenti
tra i distributori) e che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un deposito che
si trovi all’interno degli impianti del distributore di benzina (art. 277, comma 1, del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Obiettivi del provvedimento sono la prevenzione incendi, la sicurezza e la
salvaguardia di persone e beni da conseguire attraverso la realizzazione di impianti
che siano in grado di minimizzare rischi e cause. Vie di fuga e soccorsi; “garantire
che i requisiti di installazione dei medesimi siano conformi alla direttiva 2014/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosivaâ€.
Articolo 3 Disposizioni tecniche. Distributori e sistemi di recupero devono essere
realizzati in conformità della citata direttiva 2014/34/UE che ha visto attuazione in
Italia con Decreto legislativo 19 maggio 2016 n. 85; devono essere marcati CE; CE di
categoria 2 se si tratta di installazioni che ricadono nei controlli di prevenzione
incendi, di cui all’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
Previste indicazioni anche per i prodotti antincendio. Devono essere identificati
univocamente, qualificati, accettati dal responsabile dell’attività, utilizzati in maniera
conforme.
“a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni
comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito
positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive
modificazioni, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione
sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente
commercializzati in uno degli Stati dell’Unione europea o in Turchia in virtu’ di
specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea ovvero legalmente
fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per
l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione,
ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme
tecniche di cui al presente decretoâ€.
Il decreto abroga l’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell’ambiente del 16
maggio 1996, così come sostituito dall’art. 4 del Decreto del Ministro dell’interno del
27 gennaio 2006; “ad eccezione della lettera c), limitatamente agli impianti di
distribuzione di benzinaâ€.
Abroga inoltre il il punto 3 dell’allegato VIII della parte V del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Decreto Ministero Interno 27 dicembre 2017 GU n.4 5 gennaio 2018
Fonte: quotidianosicurezza.it

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Notizie SSL 03 2018

  • 1. Notiziario 03/SSL/2018 Lunedì, 15 gennaio 2018 Sicurezza: le proroghe e le novità della legge di bilancio 2018. La presentazione di alcune delle più rilevanti proroghe e novità in materia di salute e sicurezza contenute nella nuova legge di Bilancio 2018. Le novità per la tracciabilità dei rifiuti e per le attività ricettive turistico-alberghiere. Roma, 12 Gen – In questi anni è stato spesso al decreto milleproroghe, un decreto che entrava in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e doveva essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, che erano affidate le tante e continue proroghe in materia di sicurezza. Invece quest’anno il decreto milleproroghe ci è stato risparmiato, ma le proroghe hanno trovato altre forme di veicolazione: la legge di bilancio, una legge, prevista dall’articolo 81 della nostra Costituzione, con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. Una legge, tra l’altro, che, in quanto tale, non deve essere successivamente convertita dal Parlamento. Approvata nella seduta del 23 dicembre 2017 in Senato, la legge di Bilancio 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020†- è stata successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017 e, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il primo gennaio 2018. Ci soffermiamo, come sempre, su alcune delle proroghe che possono interessare i nostri lettori e che riguardano i temi della tutela della sicurezza, salute e ambiente in ambito lavorativo. Non poteva mancare la solita proroga relativa alla prevenzione incendi nelle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Nella lettera i) del comma 1122 della Finanziaria si precisa che “le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
  • 2. 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositoâ€. Altre proroghe ricorrenti riguardano poi un altro tema, il SISTRI ( Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). La legge (commi 1134-1135) contiene un nuovo rinvio al 31 dicembre 2018 e alcune semplificazioni. Riportiamo integralmente i due commi 1134 e 1135: 1134. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018»; b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «nonchè nel limite massimo di 10 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui» e le parole: «nel corso dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2017 e 2018». 1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente: «Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). - 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
  • 3. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1. 3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata. 4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile. 5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o piu' procedure, nel rispetto dei seguenti criteri: a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio; d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI. 6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».
  • 4. In definitiva, in merito alla tracciabilità dei rifiuti, con i due commi si arriva a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e a introdurre l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Ricordiamo brevemente, infine, alcune delle altre novità, in tema di sicurezza e salute, della legge di bilancio: - il blocco dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita per chi svolge lavori usuranti e gravosi; - in materia di amianto l’estensione fino al 2020 dell’erogazione della prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma per esposizione familiare; - sempre in materia di amianto l’incremento del Fondo per le vittime dell'amianto - di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ma “con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81†(comma 189). Tiziano Menduto Fonte: puntosicuro.it LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Addizionale Fondo vittime amianto 2017, 2018-2020, circolare Inail. ROMA – Pubblicata da Inail la circolare n.2 del 10 gennaio 2018 con indicazioni riguardanti l’addizionale per il Fondo vittime amianto 2017 e la non applicazione dell’addizionale per il triennio 2018-2020 disposta dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 189 (Legge bilancio 2018).
  • 5. Per il 2017, confermata la platea delle aziende che sono tenute a versarla, l’addizionale che rientra nell’autoliquidazione in scadenza 16 febbraio 2018 è:  “nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;  nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionaleâ€. Triennio 2018-2020 Questo quanto disposto dall’articolo 1, comma 189, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amiantoâ€. Disposta l’esenzione, sono stati modificati da Inail i riferimenti nell’autoliquidazione rata 2018, quindi il fascicolo aziendale, nuovi codici ditta Pat e Pan e sono in rielaborazione certificati e conteggi emessi prima del provvedimento. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Inail circolare n.2 10 gennaio 2018 Fonte: quotidianosicurezza.it Approccio proattivo alla gestione del sistema integrato Ambiente e Sicurezza. Se l’obiettivo è quello dell’integrazione dei sistemi di gestione Ambiente e Sicurezza
  • 6. nella normale prassi di gestione d’impresa, allora l’intera organizzazione aziendale deve essere coinvolta. Negli ultimi anni si è diffuso nel nostro paese un approccio verso la gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro diretto ad una integrazione delle stesse in un più ampio sistema di gestione aziendale che comprende anche il sistema Qualità. E’ormai noto a tutti gli addetti ai lavori che i sistemi o, meglio, i sottosistemi Ambiente e Sicurezza influenzano sia la competitività che l’ottimizzazione della gestione dell’azienda nel proprio mercato di riferimento in quanto potenzialmente in grado di condizionarne fortemente l’intera attività. Basti pensare, come nel caso delle grandi aziende multinazionali, che il rischio, per loro complessivamente non accettabile, è quello del danno all’immagine ed alla reputazione. Infatti, grazie alla globalizzazione ed all’accesso, relativamente facile, a fonti d’informazione sul web realmente indipendenti, un qualunque evento che coinvolga la tutela dell’ambiente o la sicurezza e la salute dei dipendenti, in un qualunque paese in cui l’azienda è presente, si riflette immediatamente in tutto il mondo con la conseguente mobilitazione della pubblica opinione e, non ultimo, l’avvio di campagne di boicottaggio mirate. Pertanto, l’aver prima implementato e poi il mantenere efficaci i sistemi di gestione Ambiente e Sicurezza, aiuta le aziende a tenere costantemente sotto controllo queste potenziali sorgenti di rischio ed: • aumenta l’affidabilità del sistema aziendale diminuendo le probabilità del verificarsi degli eventi citati; • garantisce l’integrità del business aziendale mantenendo, così, intatta, per le aziende quotate in borsa, la capacità di attrazione verso gli investitori. Andando a guardare cosa è avvenuto negli ultimi anni per quanto riguarda il sottosistema Sicurezza, è palese che ci sia stata quasi una corsa alla certificazione. Infatti, dai 2035 certificati OHSAS 18001 emessi fino ad aprile 2011, si è passati ai 6140 al 30 settembre 2017. Dunque, se un’organizzazione aziendale fosse intenzionata ad implementare un sistema integrato, dovrebbe indirizzarsi prioritariamente verso la ricerca di quelle condizioni in grado di assicurare, soprattutto, la gestione efficace ed efficiente dei sottosistemi Ambiente e Sicurezza. In altre parole, l’intera organizzazione aziendale dovrebbe essere coinvolta in un processo il cui obiettivo ultimo è l’integrazione dei due sottosistemi nella normale
  • 7. prassi di gestione d’impresa. Il condizionale è d’obbligo; infatti, l’errore che si rischia di commettere, così come spesso avvenuto per i sistemi Qualità, è quello di considerare i sistemi di gestione integrata alla stregua di una moda o, ancora peggio, come un marchietto da mettere sulla carta intestata dell’impresa. In passato non era raro che un consulente si fosse sentito chiedere, ad esempio, se la certificazione Qualità era ottenibile in un paio di mesi visto che, a quella data, scadevano i tempi per la presentazione di un’offerta per l’appalto di un servizio presso una Pubblica Amministrazione! Ancora oggi, ci sono aziende, anche di grandi dimensioni, che continuano a considerare le certificazioni e il mantenimento dei propri sistemi di gestione come un qualcosa d’acquistabile sul mercato dei servizi consulenziali. Altre aziende, a cominciare dagli uomini di vertice, non hanno la capacità di sviluppare una visione che inquadri i sistemi di gestione e le funzioni a ciò preposte, come un investimento e non come dei costi imposti dalle norme (si pensi, ad esempio, agli articoli 25 septies e 25 undecies del D. Lgs. n° 231/2001). Spesso, poi, ad evidenziarsi è l’incoerenza delle aziende tra quanto affermano, magari con dei tazebao appesi qua e là in azienda, dove sono riportati a grandi caratteri, la missione ed i valori aziendali ivi compresi quelli relativi a Qualità, Ambiente e Sicurezza, e quanto concretamente queste aziende fanno. Infatti, cosa si dovrebbe pensare di un’azienda che, da una parte, pubblicizza i propri prodotti richiamando anche il proprio impegno ambientale e, dall’altra, offrendo l’autovettura aziendale quale benefit ai propri dirigenti di vertice, permette invece loro di scegliere dei grandi SUV, oggi di gran moda e che, come noto, non sono certo un esempio virtuoso in termini di consumi e di conseguente impatto ambientale? Del resto, per aziende come queste, andando un po’ più a fondo, emerge il solito approccio a queste tematiche e cioè quello che le porta a non considerare mai critico il problema, in quanto non crea vincoli che impediscono all’azienda il raggiungimento degli obiettivi prioritari e, quindi, non necessita di investimenti adeguati ed è possibile, infine, minimizzare i costi connessi. Tutto ciò porta ad una serie di conseguenze che, ad esempio, nell’ambito del sottosistema Sicurezza e tutela della salute si concretizzano nell’incapacità di: • comprendere l’importanza, anche strategica, delle attività prevenzionali; • definire una specifica politica aziendale (e non solo quella da appendere con
  • 8. quadretto, qua e là, in giro per l’azienda); • integrare l’attività prevenzionale nel sistema di gestione aziendale; • attribuire, al di là delle “enunciazioni di facciataâ€, una “pari dignità†con le altre funzioni aziendali; • comprendere che il problema sicurezza e tutela della salute non è un qualcosa da affrontare solo nell’ambito delle Relazioni Industriali (come avveniva a partire dagli anni ’60 del secolo scorso e come continua, purtroppo, ad avvenire ancora oggi); • definire un sistema di analisi Costi/Benefici dell’attività prevenzionale (costi diretti e indiretti, incidenza degli infortuni sugli indici produttivi, qualitativi, ecc..); • individuare con chiarezza gli obiettivi da conseguire; • definire, secondo le specificità aziendali, i ruoli e le funzioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; • programmare le azioni da attuare secondo precise priorità; • fornire le risorse necessarie (economiche, umane e tecnologiche); • delegare autorità e responsabilità coerentemente con l’organizzazione esistente e nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti; • stabilire criteri di verifica sulle modalità d’attuazione delle azioni prefissate; • individuare le azioni correttive più efficaci. A far da contorno a questa situazione, si aggiungono le difficoltà organizzative che incontra chi, all’interno dell’azienda, si occupa del sistema di gestione della sicurezza e tutela della salute. Infatti, spesso è la collocazione nell’organigramma aziendale che rende difficile il dialogo, ai giusti livelli, con le altre funzioni aziendali, in quanto si è obbligati a passare attraverso uno o più filtri gerarchici che, avendo una visione particolarizzata dei problemi, tendono a percepirli ed a presentarli all’alta direzione in modo spesso distorto. Altro problema è l’incapacità di comprendere, da parte dei vertici aziendali, che Ambiente e Sicurezza, pur essendo una funzione di supporto e quindi anche un centro di costo come il Personale, l’Amministrazione e Finanza, ecc., non è però misurabile con i criteri economici e di ritorno reddituale, utilizzati ad esempio, per la Produzione o per le Vendite. Infine, l’incoerenza veicolata tramite messaggi ambigui, tra i quali il più classico e ricorrente è: raggiungete gli obiettivi produttivi o di vendite fissati…. rispettando le norme di sicurezza e di tutela dell’ambiente! Tutto ciò favorisce la burocratizzazione della funzione, l’impossibilità di incidere sui processi decisionali specifici, la deresponsabilizzazione degli altri settori aziendali,
  • 9. rinforzando, in questi ultimi, la convinzione che chi si occupa di sicurezza e tutela della salute in azienda, sia solo un elemento di disturbo alle normali attività aziendali. In definitiva, si può affermare che queste aziende manifestano, pertanto, l’incapacità di affrontare il problema della sicurezza e della tutela della salute secondo un approccio interdisciplinare che includa le variabili economiche, organizzative e socio-psicologiche che interagiscono con le variabili normotecniche caratterizzando così qualunque specifica iniziativa. Aziende che mantengono questo approccio, non riescono a sviluppare una vera e propria cultura aziendale su queste tematiche e sono destinate, in tempi brevi, a veder vanificati gli sforzi e quanto investito per lo sviluppo del sottosistema Sicurezza. Se aziende di questo tipo, volessero proprio spendere dei soldi per i sistemi di gestione, allora è meglio, con questi presupposti, darli in beneficenza. Il processo d’implementazione di un sistema integrato, invece, deve assolutamente mirare prioritariamente alla creazione di una vera e propria cultura della Sicurezza sul lavoro e della tutela dell’Ambiente all’interno dell’organizzazione aziendale. Ad esempio, per il sottosistema Sicurezza, è necessario non limitarsi ad intervenire sul livello oggettivo della sicurezza delle macchine, degli impianti e degli ambienti di lavoro e sugli individui ma è indispensabile verificare la consistenza e la coerenza organizzativa finalizzate all’attività preventiva verificando e, se necessario, intervenendo sullo spessore della politica aziendale, sul livello delle competenze interne e sul grado di definizione dei ruoli e delle funzioni. Pertanto, è sul sistema organizzativo che si deve intervenire aumentandone la sicurezza e l’affidabilità e non solo sulle macchine e sugli individui. Tutti questi fattori concorrono a determinare la cultura della sicurezza dell’organizzazione e cioè la provata esistenza della sicurezza sul lavoro tra i principi e i valori che regolano il rapporto tra gli individui e l’organizzazione stessa. In generale, dunque, non ci si può limitare ad accrescere le conoscenze ed a sviluppare le capacità degli individui nell’ambito dei sottosistemi ma bisogna necessariamente agire sugli atteggiamenti verso il sistema integrato in modo da modificare i comportamenti. I modelli comportamentali dei sistemi Ambiente e Sicurezza, sono imposti da obblighi normativi e procedurali che, in quanto tali, determinano indirizzi e modalità attuative ma, di per sè, non forniscono motivazioni adeguate. Il problema di fondo diventa dunque quello di cambiare un comportamento
  • 10. imposto e non sempre condiviso, in uno pienamente accettato, in quanto la Sicurezza sul lavoro e la Tutela dell’Ambiente diventano parte integrante della propria esperienza lavorativa. Va ricordato, però, che affinché un comportamento o un atteggiamento sia pienamente accettato, è necessario un completo coinvolgimento del personale nelle attività espletate, soprattutto a livello pratico, nella propria azienda e nel ruolo normalmente ricoperto. Parallelamente, bisogna intervenire affinché negli individui si sviluppino motivazioni adeguate al raggiungimento degli obiettivi del sistema integrato, tenendone conto, ad esempio, nei sistemi di valutazione delle prestazioni, nei piani di sviluppo di carriera, ecc., in modo da far percepire l’impegno concreto dell’azienda su queste problematiche. L’obiettivo fondamentale dell’organizzazione, dunque, deve essere quello di cambiare il modo di essere degli individui nei confronti del processo d’implementazione e, poi, di gestione del sistema integrato. Ciascun individuo deve essere messo in grado di percepire il problema del cambiamento come un suo problema personale in quanto, gli atteggiamenti e, poi, i comportamenti possono mutare solo se accanto all’acquisizione di conoscenze, egli percepisce nuove situazioni e, soprattutto, nuovi valori di riferimento da condividere. In questa fase giocano un ruolo importantissimo i vertici aziendali. Può sembrare una banalità ma essi devono fare due cose semplicissime e cioè essere d’esempio ai propri collaboratori ed essere dei leader anche su questi aspetti. Quando si parla di leader, va ricordato che in inglese non ci si riferisce ad un soggetto che comanda ma ad uno che conduce o guida. Quindi i leader aziendali, per non essere solo presunti tali, devono essere quelli che per primi devono dare l’esempio, tracciando la strada da seguire mediante l’adozione di comportamenti concreti e coerenti con gli obiettivi dichiarati, guidando così i propri collaboratori e l’intera azienda verso i risultati auspicati. In conclusione, l’obiettivo primario di un’azienda che voglia implementare un sistema integrato Ambiente e Sicurezza non è quello di redigere un manuale e delle procedure per ottenere l’ambito pezzo di carta con tanto di marchietto da inserire sulla carta intestata dell’azienda o sulle fiancate dei mezzi aziendali ma quello della valorizzazione del proprio personale.
  • 11. Questo processo deve articolarsi sia attraverso la ricerca dei fattori motivanti in grado catalizzare i processi di coinvolgimento degli individui per la condivisione degli obiettivi che, soprattutto, nella conseguente modifica dell’organizzazione finalizzata alla realizzazione di un punto d’incontro tra gli obiettivi individuali e quelli dell’organizzazione stessa. Carmelo G. Catanoso Ingegnere Consulente di Direzione Fonte: puntosicuro.it Impianti recupero vapori distributori benzina, decreto requisiti di sicurezza. ROMA – Impianti di benzina. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2017 che riporta i Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori. Le misure del decreto interessano distributori dotati di sistemi di recupero vapori nel rifornimento (con pistole, tubazioni flessibili, ripartitori, linee interrate, collegamenti tra i distributori) e che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un deposito che si trovi all’interno degli impianti del distributore di benzina (art. 277, comma 1, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Obiettivi del provvedimento sono la prevenzione incendi, la sicurezza e la salvaguardia di persone e beni da conseguire attraverso la realizzazione di impianti che siano in grado di minimizzare rischi e cause. Vie di fuga e soccorsi; “garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosivaâ€. Articolo 3 Disposizioni tecniche. Distributori e sistemi di recupero devono essere realizzati in conformità della citata direttiva 2014/34/UE che ha visto attuazione in Italia con Decreto legislativo 19 maggio 2016 n. 85; devono essere marcati CE; CE di
  • 12. categoria 2 se si tratta di installazioni che ricadono nei controlli di prevenzione incendi, di cui all’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Previste indicazioni anche per i prodotti antincendio. Devono essere identificati univocamente, qualificati, accettati dal responsabile dell’attività, utilizzati in maniera conforme. “a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modificazioni, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento; c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati dell’Unione europea o in Turchia in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche di cui al presente decretoâ€. Il decreto abroga l’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell’ambiente del 16 maggio 1996, così come sostituito dall’art. 4 del Decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006; “ad eccezione della lettera c), limitatamente agli impianti di distribuzione di benzinaâ€. Abroga inoltre il il punto 3 dell’allegato VIII della parte V del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Decreto Ministero Interno 27 dicembre 2017 GU n.4 5 gennaio 2018 Fonte: quotidianosicurezza.it