Tutela Legale Imprese e D.Lgs 23101 - Polizza e Tutela Legale per AziendeAndrea Palermo
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Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore†di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova†tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
Legge Gelli - nuovi requisiti minimi delle polizze assicurativeAndrea Palermo
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Con l’entrata in vigore della Legge 24/17 Gelli Bianco sulla responsabilità professionale è atteso un calo di risarcimenti e per i medici un sistema più protettivo.
Responsabilità medica il Senato approva la riformaAndrea Palermo
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Con il DDl Gelli-Bianco viene modificato il concetto di responsabilità medica, sopratutto per quanto riguarda il personale sanitario dipendente.
Scopri il contenuto della Legge Gelli Bianco
https://www.mbassicurazioni.com/legge-gelli-e-responsabilita-medica/
Notiziario sulle principali novità in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro a cura di Mamò Sistemi AQS.
News Occupational Health & Safety edited by Mamò Sistemi AQS.
MASSIMO DI RIENZO
https://spazioetico.com
slides presentate nell'ambito del corso di formazione "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: RUOLO; OBBLIGHI; DOVERI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLA ASL CUNEO 1" dal 23 al 26 maggio 2016 presso Savigliano, Mondovì e Cuneo
Decreto Legislativo 231/2001: Focus Reati Salute e Sicurezza sul lavoroAudit in Italy
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Focus sui reati di Salute e Sicurezza del lavoro introdotti dal Decreto Legislativo 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in sede penale.
Approfondimento legislativo e casi pratici.
Notiziario sulle principali novità in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro a cura di Mamò Sistemi AQS.
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MASSIMO DI RIENZO
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Decreto Legislativo 231/2001: Focus Reati Salute e Sicurezza sul lavoroAudit in Italy
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Focus sui reati di Salute e Sicurezza del lavoro introdotti dal Decreto Legislativo 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in sede penale.
Approfondimento legislativo e casi pratici.
MOG 231 con le procedure semplificate D.M. 13/02/2014Fabio Rosito
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L'implementazione di un modello 231 in PMI è possibile adottando le procedure semplificate previste dal D.M. 13/02/2014. Scopriamone i contenuti principali.
1. News 51/SSL/2017
Lunedì, 18 dicembre 2017
La rilevazione di infortuni e quasi infortuni nel settore socio-sanitario.
Un intervento si sofferma sulla procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi
infortuni nel settore socio assistenziale. La procedura, il campo di applicazione, la
clausola per i contratti d’appalto, gli obiettivi e le criticità .
Milano, 18 Dic – Il nostro giornale si è occupato più volte del delicato tema dei
“quasi infortuniâ€, sia con diversi articoli sia organizzando un convegno nel 2015 per
rispondere ai dubbi sull’obbligatorietà o facoltatività della rilevazione dei “near
miss†nelle aziende.
Partendo dalla constatazione dell’importanza della conoscenza dei quasi infortuni
per migliorare le strategie di prevenzione aziendali, riprendiamo a parlare di una
specifica procedura per la rilevazione degli infortuni e dei quasi infortuni del settore
socio sanitario, elaborata attraverso un Protocollo di intesa firmato nel maggio 2015
dalle sedi Inail di Milano, da ATS Milano e da UNEBA (Unione nazionale istituzioni e
iniziative di assistenza sociale).
Per conoscere i risultati della sperimentazione, per ricordare e diffondere questa
importante procedura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ci soffermiamo su
un intervento all’incontro “Infortuni e quasi infortuni nel settore socio sanitario†che si
è tenuto mercoledì 8 novembre 2017 a Milano presso il Centro per la cultura della
prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita.
In “Procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni nel settore socio
assistenziale: i risultati del primo anno di sperimentazioneâ€, a cura dell’Ing. Carmine
Esposito (D.R. Lombardia – CONTARP Inail) sono riportati innanzitutto diversi dati tratti
dalla banca dati statistica dell’Inail, sia sui lavoratori e le aziende del settore, che
sugli infortuni di lavoro indennizzati.
Riprendiamo una tabella con i dati relativi ai lavoratori assicurati:
2. Dopo i dati il relatore si sofferma direttamente sulla procedura per la gestione degli
infortuni e dei quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro, nella versione definitiva
del 27 aprile 2016. Si ricorda anche che un utile riferimento per la redazione della
procedura è la linea guida UNI 10999:2002.
La procedura definisce dunque le “modalità operative per la raccolta e l'analisi
degli infortuni e quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro†e che occorrono non
solo ai dipendenti delle strutture socio assistenziali ma anche a coloro che, pur
dipendendo da altri soggetti quali per esempio le cooperative, svolgono la loro
attività lavorativa all’interno delle strutture stesse.
Partendo dai dati infortunistici del settore socio-sanitario e tenendo presente il
frequente ricorso all'esternalizzazione delle mansioni lavorative si è resa necessaria la
procedura “al fine di ridurre il fenomeno infortunistico anche in relazione alla
selezione dei fornitori. La procedura, quale strumento di miglioramento delle
condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, è stata redatta anche al fine di
accedere agli sconti INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art.
24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m.i.)â€.
Il campo di applicazione è relativo a tutte le attività aziendali e a quelle connesse ai
contratti d'appalto o d’opera o di somministrazione.
Queste le definizioni contenute nella procedura:
- infortunio: “evento traumatico, avvenuto per una causa violenta in occasione di
lavoro, che comporta la temporanea impossibilità di svolgere l'attività lavorativa, a
causa di una lesione dell'integrità psicofisicaâ€;
- quasi infortunio: “qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare
un infortunio o un danno alla salute ma non lo ha prodotto; un evento quindi che ha
4. - i dati sono pervenuti solo tramite gli Allegati al Modello OT24:2017;
- deve ancora costruirsi una rete di collaborazione tra i Servizi di Prevenzione e
Protezione aziendale tra le aziende partecipanti;
- ancora pochi dati ai fini statistici per dimostrare l’efficacia della procedura
adottata per divenire ad una Buona Prassi aziendaleâ€.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ Procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni nel settore socio assistenziale: i risultati
del primo anno di sperimentazioneâ€, a cura dell’Ing. Carmine Esposito (D.R. Lombardia – CONTARP
Inail), intervento all’incontro “Infortuni e quasi infortuni nel settore socio sanitario†(formato PDF, 2.1
MB).
Fonte: puntosicuro.it
Voucher digitalizzazione Pmi, domande dal 30 gennaio 2018.
ROMA – Voucher digitalizzazione Pmi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda
che sarà aperta il 30 gennaio la procedura per richiedere i voucher per la
digitalizzazione delle piccole e medie imprese.
Nella nota dal Mise, riportate schede informative e Faq.
Info: Mise, voucher digitalizzazione Pmi 30 gennaio 2018
Fonte: quotidianosicurezza.it
Whistleblowing, in Gazzetta la Legge 30 novembre 2017, n.179.
ROMA – Whistleblowing. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.219 del 14
dicembre 2017 la Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Legge in vigore dal 29
dicembre 2017.
Pubblico
Le disposizioni introdotte dall’articolo 1 sostituiscono integralmente l’articolo 54-bis
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e interessano dipendenti pubblici, dipendenti di enti di diritto
privato sotto controllo pubblico e dipendenti di fornitrici dell’amministrazione
pubblica.
“Comma 1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica
5. amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autoritÃ
giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla
segnalazioneâ€.
In caso di misure ritorsive l’interessato o le organizzazioni sindacali debbono
comunicare ad Anac che a sua volta informa il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Chi segnala non può essere rivelato ed è tutelato in varie forme nel procedimento
penale, nel procedimento presso la Corte dei conti, nel procedimento disciplinare.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto previsto dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il segnalante se licenziato per la segnalazione deve essere reintegrato “ai sensi
dell’articolo 2 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23″.
L’Anac predisporrà linee guida per la segnalazione in accordo con il Garante per la
Privacy. Previste sanzioni da 5.000 a 30.000 per il responsabile della misura
discriminatoria accertato in istruttoria Anac; 10.000 – 50.000 in caso si assenza di
procedure per la segnalazione; 10.000 – 50.000 in caso di mancato svolgimento
delle indagini a seguito di segnalazione. La sanzione sarà calibrata sulla dimensione
dell’ente.
Comma 9 “Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia
accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del
segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi
con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso
titolo, nei casi di dolo o colpa graveâ€.
Privato
Il settore privato è disciplinato nell’articolo 2 Tutela del dipendente o collaboratore
che segnala illeciti nel settore privato. Le modifiche in questo caso riguardano
l’articolo 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dove vengono inseriti: comma 2-bis, 2-ter-2-
quater.
7. Fonte: quotidianosicurezza.it
Impianti elettrici: la verifica iniziale e la verifica periodica.
Indicazioni sulle verifiche di un impianto elettrico con particolare riferimento ai locali
medici. Le norme tecniche, la verifica iniziale, le verifiche periodiche e parziali, la
sicurezza elettrica e la frequenza delle verifiche.
Roma, 15 Dic – Con il termine “verifica†di un impianto elettrico o di un impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche si può intendere quell’insieme di
operazioni che deve accertare la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte,
dal punto di vista della sicurezza. Ed infatti lo stesso articolo 86 del Testo Unico (D.Lgs.
81/2008) ritiene necessario verificare lo stato di conservazione e di efficienza di
impianti elettrici e impianti di protezione dai fulmini ai fini della sicurezza. E laddove
esistano norme di buona tecnica “cui sia riconosciuta la presunzione di conformitÃ
alla regola dell’arte in materia di sicurezza, allora la verifica può essere svolta
verificando la rispondenza alle prescrizioni di tali normeâ€.
A ricordarlo è un documento, prodotto dal Dipartimento DIT dell’ Inail e giÃ
presentato dal nostro giornale, dall’esplicativo titolo “ Impianti elettrici nei locali
medici: verificheâ€.
Il documento, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa
Settino, ricorda che la verifica di un sistema elettrico collegato alla rete “può essere
effettuata con riferimento alla norma CEI 64-8/6, che fornisce le prescrizioni per le
verifiche di qualsiasi impianto elettricoâ€. Inoltre per gli impianti elettrici nei locali a
uso medico, “ulteriori prescrizioni si trovano nella norma CEI 64-8/7-710 (la variante
V2 è in vigore dall’agosto 2015). In aggiunta a quanto previsto da tali norme,
prescrizioni e considerazioni aggiuntive specifiche per i lavori elettrici possono essere
trovate nella norma CEI 11-27 (la IV edizione è in vigore dall’aprile 2014)â€. E riguardo
alla terminologia usata nelle norme, si ricorda che nella CEI 64-8 si parla di ″verifiche″
e nella CEI 11-27 si parla di ″ispezioni″, ma “con significati similiâ€
Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta poi indicazioni sulle
guide disponibili per le verifiche degli impianti elettrici.
E sempre con riferimento alla terminologia utilizzata dalle norme tecniche, le
verifiche si dividono in:
- verifica iniziale;
- verifiche periodiche.
8. E, a volte, “durante la realizzazione dell’impianto possono essere svolte delle
verifiche parziali che hanno lo scopo di ausilio alla prosecuzione dei lavoriâ€.
In ogni caso il documento sottolinea che non esiste “sostanziale differenza nelle
operazioni fra i vari tipi di verifica in quanto esse devono essere condotte in maniera
da accertare la sicurezza dell’impiantoâ€.
In particolare la verifica iniziale “serve per determinare la conformità dell’impianto
allo stato dell’arte in vigore (al fine anche del rilascio della dichiarazione di
conformità ), per controllare la conformità dell’installazione al progetto e per
identificare eventuali difetti dell’impiantoâ€. E tale verifica “non deve essere confusa
con la prima verifica a campione, di cui all’art.3 del d.p.r. 462/01, sulla conformitÃ
alla normativa vigente degli impianti di terra e degli impianti di protezione contro le
scariche atmosfericheâ€. Nel documento una tabella riporta “le verifiche iniziali
previste dalla norma CEI 64-8/6 e dalla norma CEI 64-8/710â€.
Invece le verifiche periodiche “sono volte a determinare la permanenza nel tempo
dei requisiti di funzionalità e sicurezza dell’impianto e di tutte le apparecchiature
che lo costituisconoâ€. Sono utili a confermare che “l’impianto non sia danneggiato o
deteriorato, in modo da ridurre la sicurezza, e per identificare eventuali difetti
dell’impianto che non sono stati messi in evidenza con le verifiche precedenti.
L’esito di qualsiasi tipo di verifica è verbalizzato ed è tenuto a disposizione
dell’autorità di vigilanzaâ€.
Il documento riporta alcune precauzioni per la verifica.
Infatti durante la verifica “si devono prendere precauzioni per garantire la sicurezza
e per evitare danni alle persone, ai beni e ai componenti dell’impianto, anche
quando una parte dell’impianto potrebbe essere difettosaâ€:
- “le persone che effettuano le verifiche dovrebbero avere a disposizione tutta la
documentazione riguardante l’impianto (anche per gli impianti non soggetti a
obblighi di progettazione dovrebbe essere disponibile almeno l’elenco dei
componenti dell’impianto e uno schema dello stesso). Per gli impianti elettrici nei
locali a uso medico il d.m. 37/08 prescrive l’obbligo del progetto, redatto da un
professionista iscritto all’albo (e contenente planimetrie, schemi, componenti e
relazione tecnica)â€;
- “quando un impianto elettrico esistente è modificato o a esso è aggiunta una
9. parte, si deve verificare che la modifica o l’aggiunta siano conformi alla regola
dell’arte in materia di sicurezza e non compromettano la sicurezza complessiva
dell’impiantoâ€.
E riguardo alla sicurezza elettrica durante una verifica, “secondo la CEI 11-27 (punto
5.3.3.5) le verifiche, quando comportano rischio di trovarsi in prossimità o a contatto
con parti sotto tensione (rischio che potrebbe sussistere durante le misure, le prove o
la ricerca di guasti), devono essere eseguite da PES o PAV†con “esperienza di
verifica su impianti simili (già in esercizio)â€. E sempre secondo la CEI 11-27, “in
dipendenza della situazione di lavoro (misure, prove, ricerca di guasti), si dovranno
adottare le regole previste per i lavori fuori tensione (punto 6.2, CEI 11-27) o sotto
tensione (punto 6.3, CEI 11-27) o in prossimità di parti attive (punto 6.4, CEI 11-27)â€.
In particolare, le misure e/o le prove in presenza di rischio elettrico “devono essere
eseguite:
- solo da PES o PAV o,
- se il lavoro non è sotto tensione: da PEC sotto la supervisione di PES; da PEC sotto la
sorveglianza di PES o PAVâ€.
Ricordiamo il significato degli acronimi:
- PES: “persona esperta in ambito elettrico (definizione 3.2.5 della CEI 11-27). Persona
con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i
rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
- PAV: persona avvertita in ambito elettrico (definizione 3.2.6 della CEI 11-27).
Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di
evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
- PEC: persona comune (definizione 3.2.7 della CEI 11-27). Persona che non è
esperta e non è avvertitaâ€.
Il documento sottolinea poi che secondo la CEI 64-8/6 (punto 62.2.1), la “frequenza
della verifica periodica di un impianto va determinata considerando il tipo di
impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della
manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. In qualche caso,
l’intervallo di tempo è stabilito da prescrizioni di carattere legislativo. Secondo la CEI
64-8/6, l’intervallo di tempo può essere di alcuni anni (per esempio 5 anni), con
l’eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un rischio maggiore, sono richiesti
intervalli di 2 anni:
- posti di lavoro/luoghi con rischio di degrado, incendio, esplosione;
10. - posti di lavoro/luoghi in cui coesistano impianti di AT e BT;
- luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;
- cantieri;
- locali mediciâ€.
E si segnala che in assenza del decreto indicato dall’art. 86 del Testo Unico, con le
modalità e i criteri di effettuazione delle verifiche, “i valori temporali riportati al punto
62.2.1 della norma (e, per i locali medici, gli altri valori riportati nella sez. 710) sono
l’unico riferimento disponibileâ€.
Si ricorda poi che una verifica è articolata in:
- esame della documentazione: “è un accertamento svolto sulla documentazione
tecnica per valutarne la conformità alle norme e la consistenza rispetto alle
assunzioni adottate per i calcoli, che potrebbero essere non veritiere, errate o
obsolete, a causa di modifiche della struttura e/o degli impianti e/o del loro usoâ€;
- esame sul campo: comprende due momenti diversi, l’esame a vista e l’esecuzione
di misure e/o prove.
Al termine, “sulla base dell’esito dell’esame della documentazione, dell’esame a
vista e dei dati raccolti con le misure e le prove eseguite, si redige il rapporto di
verifica. Il rapporto di verifica deve riportare anche i dati e la firma di chi ha
effettuato la verificaâ€.
Concludiamo segnalando che il documento si sofferma poi più nel dettaglio nelle
modalità dell’esame della documentazione, dell’esame a vista, dell’esecuzione di
misure e prove e riporta ulteriori indicazioni sugli elementi specifici della verifica degli
impianti di messa a terra.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti
antropici, “ Impianti elettrici nei locali medici: verificheâ€, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio
Fiamingo e Maria Teresa Settino, edizione 2017 (formato PDF, 2.20 MB).
Fonte: puntosicuro.it
Prototipo postura eretta persone con disabilità motorie, Inail e Sant’Anna Pisa.
ROMA – Rise. È stato presentato dal Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra e
11. dall’Istituto di Biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa un prototipo per
la postura eretta di persone con disabilità motorie. Una sedia a ruote che permette
la verticalità e migliora la mobilità della persona.
Il prototipo è un risultato del progetto di ricerca Rise – Robotic innovation for
standing and enabling ed è stato presentato da Inail e Scuola superiore Sant’Anna
di Pisa a Roma lo scorso 12 dicembre.
Tecnicamente si tratta di un dispositivo a sei ruote che consente alla persona di
avvicinarsi ai piani di lavoro e quindi sollevarsi. Ha tre interfacce meccaniche,
femorale addominale e tibiale, controller che all’occorrenza può essere attivato
anche con wireless e bluethoot, e può supportare una persona con un peso
massimo di 110 kg e un’altezza massima di 210 cm.
Il prototipo è ora in validazione clinica presso il Crm Inail di Volterra. (Articolo di
Corrado De Paolis)
Info: info foto e video prototipo postura eretta persone disabilità motorie
Fonte: quotidianosicurezza.it