1. Notizie 03/SA/2018
Lunedì, 15 gennaio 2018
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.02 del 2018 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 47 (3 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano notificati: dal Portogallo per mercurio in
lombi di pesce spada congelato (Xiphias gladius) proveniente dall’ Indonesia; dalla
Germania per aflatossine in pistacchi in guscio provenienti dall’Iran, per migrazione
di ammine aromatiche primarie da utensili da cucina (spatola, cucchiaio e mestolo)
provenienti dalla Cina; dalla Bulgaria per Salmonella enterica ser. Remo in fegatini di
pollo congelati provenienti dal Brasile; dalla Norvegia per mais geneticamente
modificato non identificato in anguille marinate marinate affettate alla griglia
provenienti dalla Tailandia e per immissione non autorizzata sul mercato (prodotto
composto con ingrediente di latte che non è autorizzato per l’importazione nell’UE)
di burger di sushi congelato proveniente dalla Tailandia; dall’Olanda per aflatossine
in nocciole di arachidi provenienti dall’Argentina, per Salmonella in mezzi petti di
pollo salato congelato provenienti dal Brasile, per aflatossine in arachidi provenienti
dalla Bolivia e per Escherichia coli produttrice di shigatossine in manzo refrigerato
proveniente dall’ Uruguay; dal Regno Unito per ocratossina A in uva sultanina secca
proveniente dalla Turchia, per sostanza non autorizzata monocrotofos in gombo
proveniente dall’ India, per contenuto troppo alto di cianuro in nocciole di
albicocche dolci provenienti dalla Turchia, per sostanze non autorizzate
metamidofos e acefato in peperoncini provenienti dall’India; dalla Croazia per
sostanza non autorizzata carbaryl in prugne secche senza nocciolo provenienti
dall’Argentina; dalla Polonia per aflatossine in noccioline sbiancate provenienti dal
Brasile, per farina di girasole dall’Ucraina infestata da muffe e per aflatossine in riso
integrale a grani lunghi provenienti dal Pakistan; dalla Francia per aflatossine in fichi
secchi provenienti dalla Turchia, per certificato (i) sanitario improprio e rapporto
analitico certificato per chicchi di nocciola provenienti dal Azerbaijan, via Georgia
e per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia; dalla Svezia per aflatossine
in farina di nocciole proveniente dalla Turchia; dalla Slovenia per sostanza non
2. autorizzata carbofuran in peperoni dolci provenienti dall’Egitto; dalla Finlandia per
sostanza non autorizzata sostanza non autorizzata in polvere di tè verde proveniente
dal Giappone e per arachidi non dichiarate in biscotti wafer provenienti dalla
Russia.
Allerta notificati dall’ Italia: per istamina in salsa di acciughe proveniente dall’Italia,
per norovirus in ostriche refrigerate provenienti dalla Francia, per norovirus in ostriche
piatte vive (Ostrea edulis) provenienti dalla Francia e per mercurio in squalo mako
congelato (Isurus oxyrinchus) proveniente dalla Spagna.
Allerta notificati: dalla Spagna per sostanza non autorizzata sildenafil in integratori
alimentari provenienti dalla Cina; dall’Olanda per aflatossine in noci di pistacchio
senza guscio provenienti dagli Stati Uniti, via Germania; dal Belgio per riduttore di
solfito Clostridium in polvere di manzo biologico proveniente dalla Danimarca; dalla
Germania per alcaloidi pirrolizidinici in polline proveniente dalla Spagna e per
clorato in alimenti per l’infanzia a base di frutta biologica provenienti dall’Italia; dal
Regno Unito per noce non dichiarata e etichettatura scorretta su torta al cioccolato
proveniente dal Regno Unito.
Nella lista delle informative troviamo notificate: dall’Italia per colorante non
autorizzato Orange II e uso non autorizzato di colorante E 102 - tartrazina, di
colorante E 110 - Sunset Yellow FCF, di colorante E 122 - azorubina, di colorante E 124
- Ponceau 4R / rosso cocciniglia A e di colorante E 129 - Allura Rossi AC in
peperoncino macinato proveniente dalla Spagna; dalla Germania per irradiazione
non autorizzata di compresse di spirulina provenienti dal Taiwan; dall’Estonia per
nuovo ingrediente alimentare non autorizzato Coriolus versicolor in integratore
alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dal Regno Unito per 2,4-dinitrofenolo in
brucia grassi proveniente dalla Russia; dalla Germania per Salmonella enterica ser.
Agona in farina di colza proveniente dalla Germania e per migrazione di olio
minerale proveniente da malva secca (Corchorus olitorius) proveniente dalla Siria,
via Olanda con imballaggo improprio; dalla Francia per sostanza non autorizzata
yohimbina in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dal Belgio per
fipronil in uova provenienti dall’Olanda.
Fonte: rasff.eu
4. voluti 165 giorni per iniziare il richiamo del burro di arachidi contaminato da
salmonella, 151 per richiamare le nocciole per sospetta contaminazione da
salmonella, 82 giorni per gli spinaci congelati con alti livelli di cadmio e 27 giorni per
le uova di anatra cotte con il batterio del botulismo.
Per risolvere queste deficienze, gli ispettori governativi hanno formulato alcune
raccomandazioni procedurali alla Fda, che il Commissario dell’Agenzia, Scott
Gottlieb, ha dichiarato di condividere, sottolineando che alcuni provvedimenti sono
stati già adottati dopo aver ricevuto la bozza del rapporto degli ispettori alcuni mesi
fa, anche se “abbiamo ancora molto lavoro da fareâ€. (Articolo di Beniamino
Bonardi)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Sacchetti ortofrutta: 20 domande e risposte per capire come funziona il sistema e
come risparmiare.
La questione dei sacchetti per l’ortofrutta, che dal 1° gennaio 2018 devono essere
compostabili e i supermercati devono far pagare al consumatore, ha occupato
molto spazio nei giornali e anche nei social, ed è diventata oggetto di dibattito
politico. La vicenda è stata caratterizzata dalla totale assenza delle istituzioni che
non hanno diramato comunicati se non per confondere le idee (come la
5. dichiarazione sulla possibilità di usare sacchetti portati da casa). Anche i
supermercati hanno la loro parte di responsabilità , visto che non hanno informato i
consumatori con un adeguato anticipo, anche se la questione è nota da 5 mesi. Le
catene hanno appeso dei cartelli nei punti vendita solo il 2 e 3 gennaio, spiegando
cosa stava succedendo e questo ha lasciato sbigottiti i consumatori. Nei giorni
successivi sono stati pubblicati centinaia di articoli e sono apparsi servizi in tv e in
radio con troppe notizie farlocche. Certo l’argomento non è semplicissimo, per
questo abbiamo cercato di rispondere alle 20 domande più frequenti che sono
arrivate in redazione.
I nuovi sacchetti biodegradabili per la frutta e la verdura si devono pagare?
Sì. La normativa obbliga i negozianti e le catene di supermercati a vendere questi
sacchetti realizzati con materiale compostabile e biodegradabile, con uno spessore
inferiore ai 15 micron, indicando l’importo sullo scontrino.
Sono previste sanzioni?
Sì. Chi non applica la normativa rischia sanzioni da 2.500 a 25.000 €, fino a 100.000 in
caso di ingenti quantitativi.
Quanto costano?
Il prezzo di vendita al pubblico viene stabilito liberamente da ogni punto catena.
Fonti accreditate ci hanno confermato che i supermercati pagano i nuovi sacchetti
2 centesimi circa. Una recentissima circolare varata nel mese di dicembre 2017 dal
Ministero dello sviluppo economico dà però la possibilità di rivenderli sottocosto a 1
centesimo.
Ci sono dati sul prezzo di vendita delle varie insegne?
Secondo la rilevazione realizzata da Il Fatto Alimentare con l’aiuto dei lettori in 46
insegne, il 50% circa dei negozi vende i sacchetti sottocosto a 1 centesimo, mentre
l’altra metà li propone a 2 centesimi, riversando così l’intero prezzo di acquisto sulla
clientela. (Articolo di Roberto La Pira)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
8. consegne a operatori commerciali. (11) È viceversa escluso alcun obbligo di
etichettare i formaggi detenuti in deposito. Sulla base delle notizie ricevute non si
intravede perciò alcuna violazione delle norme in vigore.
Per ulteriori approfondimenti, si segnala l’ebook gratuito ‘Sicurezza alimentare, tra
regole cogenti e norme volontarie’.
Dario e Alfredo
Note
(1) Una regola di identico tenore è stata poi introdotta in relazione ai materiali, oggetti e sostanze
destinate a venire a contatto con gli alimenti (cfr. reg. CE 1935/04, articolo 17)
(2) Ci si riferisce alle crisi BSE e diossine, che indussero la Commissione europea a rivedere l’intero
insieme delle regole, secondo il programma definito nel ‘Libro Bianco per la Sicurezza Alimentare’
(12.2.2000)
(3) Dir. 1993/43/CEE, recepita in Italia con d.lgs. 155/1997. Direttiva poi abrogata con dir. 2004/41/CE,
in vista della riforma sistematica introdotta dal Pacchetto Igiene (reg. CE 852/04 e successivi)
(4) Il reg. CE 178/02, si ricorda, ha altresì esteso la definizione di ‘alimenti a rischio’ (reg. citato, articolo
14). Considerando sia i rischi di medio, lungo e lunghissimo termine (nei confronti dei discendenti), sia
le informazioni che accompagnano l’alimento (di peculiare rilievo per quanto attiene alle notizie
sulla presenza di allergeni)
(5) Cfr. reg. CE 178/02, articolo 19. Le azioni correttive ricadono sotto la primaria responsabilitÃ
dell’operatore responsabile, sotto la vigilanza dell’autorità di controllo che è tenuta a intervenire in
caso di omissioni o inadeguatezza del privato
(6) La prescrizione generale segue perciò un sistema di rintracciabilità ‘a catena’ (da ogni anello
della catena al successivo, e viceversa) che si distingue rispetto a quello della ‘rintracciabilità a
passaporto’ (laddove invece ogni passaggio è registrato su documenti che accompagnano il
prodotto). Quest’ultimo criterio è invece stabilito, ad esempio, nella filiera zootecnica dei bovini da
carne (cfr. reg. CE 1760, 1825/00)
(7) Descrizione dettagliata e quantità degli alimenti, nome e indirizzo del destinatario (proprietario) se
diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; nome e indirizzo
dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; nome e l’indirizzo del
destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono
stati spediti; lotto o partita, ‘se necessario’; data di spedizione (reg. UE 931/2011, articolo 3.1)
(8) Si veda la nota nota Ministero Salute, DGSAN, 23733-P del 3.7.12
(9) Si veda l’Accordo Stato-Regioni 28.7.05, articolo 5.2
(10) Cfr. Linee guida CE, adottate dallo Standing Committee for the Food Chain and Animal Health il
26.1.10, paragrafo III.3.2,