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News 48/A/2017
Lunedì, 27 Novembre 2017
Aee “non conformiâ€, facilitazioni Ue per mercato pezzi di ricambio.
Via libera alla fine del divieto di operazioni sul mercato secondario delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) non “conformi†alla direttiva
2011/65/Ue.
La direttiva 2017/2102/Ue ha modificato la direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione
all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche. Il provvedimento
ha confermato il divieto di prima immissione sul mercato dal 22 luglio 2019 delle Aee
“non conformiâ€, cioè le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non erano
soggette alla “vecchia†direttiva 2002/95/Ce ma sono soggette a quella del 2011.
La novità è la possibilità comunque di effettuare operazioni sul mercato secondario
(riparazione, sostituzione pezzi di ricambio, rinnovo, riutilizzo, e ricondizionamento)
delle Aee “non conformiâ€. Il tutto nell’ottica di promozione dell’economia circolare
che premia il recupero e riutilizzo.
Viene cancellata la disparità di trattamento per le macchine mobili non stradali con
alimentazione esterna, che vengono anch’esse escluse dall’applicazione della
direttiva 2011/65/Ue gli “organi a canne†che dopo il 22 luglio 2019 non potrebbero
circolare perché non conformi alla direttiva (per la presenza del piombo usato per
riprodurre il suono).
Le nuove disposizioni vanno recepite entro il 12 giugno 2019. (Articolo di Francesco
Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Ambiente, Enti parco e Aree marine destinatarie fondi biodiversità.
Il MinAmbiente con una direttiva rivolta ai Parchi nazionali e alle aree marine
protette, ha indicato i destinatari delle risorse finanziarie stanziate per gli interventi di
tutela della biodiversità.
Nel documento presentato il 20 novembre 2017 agli Enti parco sono state
confermate le azioni prioritarie a cui destinare i fondi biodiversità, tra queste: la
gestione del cinghiale e la convivenza con lupo, il monitoraggio della biodiversità
con standard di valutazione della qualità naturalistica e dei servizi ecosistemici,
l’ambiente alpino, lo studio degli ambienti umidi.
Per le 27 aree marine, la direttiva tende al “completamento delle fasi del progetto
“Contabilità ambientale nelle Aree marine protette italianeâ€, che ha consentito,
attraverso la raccolta dei dati sulle attività svolte e sulle risorse destinate alla ricerca
e al monitoraggio della biodiversità, la realizzazione di un modello sperimentale di
rendiconto naturalisticoâ€.
Entro aprile 2018 sia per i Parchi sia per le aree marine protette, si attende un primo
report delle attività in corso, mentre la relazione finale delle attività svolte è prevista
per novembre del prossimo anno. (Articolo di Maria Letizia Signorini)
Fonte: reteambiente.it
Gestione illecita rifiuti, tenuità fatto presuppone accertamento responsabilità.
All’imputato che ha aderito alla richiesta di applicazione della speciale causa di
non punibilità, ex articolo 131-bis C.p., è precluso sollevare questioni in merito
all’affermazione della responsabilità.
E’ questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza 52608/2017,
che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza con cui il
Tribunale di Verona ha stabilito la non punibilità per tenuità del fatto (ex articolo 131-
bis, C.p.) del legale rappresentante di un’impresa, accusato di violazione dell’Aia
(ex articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006) a causa dell’omesso aggiornamento
tempestivo del registro di carico dei rifiuti.
Secondo la Suprema Corte, che ribadisce la “atipicità†(in quanto foriera di effetti
negativi per l’imputato, come la possibile rilevanza nei giudizi amministrativi e civili o
l’iscrizione del provvedimento nel casellario) di tale causa di non punibilità,
l’imputato ha aderito alla richiesta di applicazione della stessa presentata dal Pm
non può poi sollevare questioni sulla responsabilità penale che, comunque, deve
essere valutata dal Giudice prima di applicare l’articolo 131-bis.
Il reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative sui rifiuti (articolo 256, comma
4, Dlgs 152/2006), ricorda infine il Giudice, si configura a prescindere dall’idoneità
lesiva della condotta. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Aria. Emissioni in atmosfera non autorizzate e natura del reato.
Cass. Sez. III n. 50632 del 7 novembre 2017 (Cc 14 mar 2017)
Presidente: Cavallo Estensore: Liberati Imputato: Bonomo
Il reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è un
reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l'attività
inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della
stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza; tale contravvenzione
prescinde, dunque, dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti,
in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la
cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare
un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente: ne
consegue che per la sua configurabilità è sufficiente la produzione di emissioni in
atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione, essendo sanzionata la
realizzazione della attività sottraendola ai controlli preventivi stabiliti
dall'ordinamento a tutela dell'ambiente, a prescindere dalla effettiva produzione di
emissioni nocive o superiori ai limiti fissati.
Fonte: lexambiente.it
Beni ambientali. Prima applicazione del DPR n.31 del 2017.
TAR Veneto Sez. II n. 1007 del 13 novembre 2017
Sentenza in materia di prima applicazione del DPR n. 31 del 2017. La questione
riguardava l’apposizione senza autorizzazione paesaggistica – in tempi antecedenti
l’entrata in vigore del DPR - di alcune serre in zona vincolata. La tesi trattata
sosteneva che la previsione delle “serre†tra i manufatti esentati dal previo rilascio
dell’autorizzazione (all. A del decreto) rivestiva carattere ricognitivo, di esplicitazione
di principi interpretativi generali, e perciò richiamabile a prescindere dalla data di
realizzazione dei lavori. Il Tribunale reputa non applicabile ratione temporis la
disciplina invocata. In ogni caso, afferma che la disciplina sarebbe non conferente
con il caso di specie in quanto la norma regolamentare non può mai essere
interpretata in conflitto con la disciplina superiore , la quale parla di opere di “lieve
entitàâ€. Secondo la sentenza, infatti, il DPR n. 31 è un regolamento di attuazione e
non di delegificazione, che non può liberalizzare interventi per i quali la norma
primaria richiede il previo titolo paesaggistico. Sotto questo profilo, si statuisce che le
serre in questione, aventi “dimensioni di circa m. 30 per 6 con profilo di sezione ad
arco e altezza massima di colmo di m. 3 (della superficie di circa mq. 180 ciascuna)â€
(cfr. pag. 6) non rientrano tra i manufatti di lieve entità (segnalazione Avv.E. GAZ)
Fonte: lexambiente.it
Sviluppo sostenibile. Impianti eolici in zona agricola.
TAR Puglia (LE) Sez. III n.1651 del 24 ottobre 2017
La possibilità di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti
eolici in zona agricola deve necessariamente essere esercita dalla Regione
nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (di cui all’art. 12 terzo comma del Decreto
Legislativo n° 387/2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato
in sede di D.I.A., presupponendo tale deroga l’effettuazione di un giudizio
discrezionale che, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto
degli elementi indicati dal legislatore, concluda per la ragionevolezza ed
opportunità dell’ubicazione dell’impianto (in deroga alla zonizzazione comunale
prevista) in zona agricola.
Fonte: lexambiente.it
Biologico: via libera Commissione agricoltura Ue alla riforma del Regolamento.
Federbio: ancora molto lavoro da fare per un testo soddisfacente.
La commissione agricoltura del Parlamento europeo a adottato, con 29 sì, 11 no e 4
astensioni, il testo del nuovo Regolamento sull’agricoltura biologica e dice che si
tratta di «Nuove rea rafforzare la fiducia dei consumatori verso gli alimenti biologici
e a liberare il potenziale di crescita del settore».
In una nota il Parlamento europeo spiega che il nuovo regolamento prevede: dei
controlli più stringenti lungo tutta la catena di approvvigionamento; importazioni
che rispettino le norme europee; misure in materia di contaminazione da pesticidi;
che gli Stati membri che attualmente applicano soglie per le sostanze non
autorizzate nelle derrate alimentari biologiche, come i pesticidi, possano continuare
a farlo se autorizzano sui loro mercati degli alimenti biologici altri Paesi dell’Ue che
rispettano le norme europee.
Per incoraggiare la produzione di cibo biologico nell’Ue somno previste le seguenti
misure: aumento di approvvigionamento di sementi biologiche e di animali adatti
alla produzione biologica; aziende miste che producano sia derrate biologiche che
tradizionali e che dovranno essere a condizione che le due attività siano
chiaramente e realmente separate; certificazione di gruppo dei piccoli produttori.
Per poter entrare in vigore, il testo deve ancora essere approvato dal Parlamento
europeo nel suo insieme e poi dal Consiglio europeo e entrerà in vigore a partire dal
primo gennaio 2021
Secondo il relatore e negoziatore in capo del Parlamento europeo, il verde
tedesco, Martin Häusling , il via libera della Commissione agricoltura «E’
un’eccellente notizia per i consumatori e per gli agricoltori dell’Ue. Grazie alla
pressione esercitata dal Parlamento, le nuove regole permetteranno di adattare le
sementi e il materiale di riproduzione dei vegetali ai bisogni dell’agricoltura
biologica e di renderli più accessibili. Come sua impostazione, la produzione
biologica dovrà essere basata sui suoli. Le importazioni verso l’Ue dovranno
rispettare le nostre norme stringenti e saranno più facili da controllare. E, per finire, la
nuova legislazione contribuirà a rispondere ai bisogni di un mercato biologico che
cresce rapidamente».
Un giudizio positivo che non è condiviso da Matteo Bartolini vice presidente di
Federbio con delega ai rapporti con l’Ue: «Riconosciamo lo sforzo compiuto dalle
Istituzioni per migliorare il testo iniziale della Commissione, anche prendendo in
considerazione alcune richieste dei produttori biologici come ad esempio la
certificazione di gruppo e la protezione del valore produttivo europeo nei confronti
di importazioni da Paesi extra UE con garanzie e quindi costi spesso inferiori. Il settore
biologico continua a crescere in Italia e nel resto dell’Unione europea e quindi
siamo impegnati a tutelare con forza la fiducia che in esso ripone il cittadino.
Chiediamo pertanto un forte impegno da parte delle istituzioni dell’Ue e degli Stati
membri a lavorare insieme per affrontare immediatamente le rilevanti debolezze
che ancora esistono nel testo attuale, in particolare per quanto riguarda le soglie di
contaminazione accidentale da pesticidi non ammessi. Confidiamo che nei prossimi
giorni il Senato della Repubblica approvi il testo di legge “Disposizioni per lo sviluppo
e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura
effettuate con metodo biologico†e che il Governo approvi rapidamente la riforma
del sistema di certificazione nazionale anche per dare un segnale forte in Europa
dell’impegno dell’Italia per lo sviluppo dell’agricoltura biologica».
Fonte: greenreport.it
effettuate con metodo biologico†e che il Governo approvi rapidamente la riforma
del sistema di certificazione nazionale anche per dare un segnale forte in Europa
dell’impegno dell’Italia per lo sviluppo dell’agricoltura biologica».
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  • 1. News 48/A/2017 Lunedì, 27 Novembre 2017 Aee “non conformiâ€, facilitazioni Ue per mercato pezzi di ricambio. Via libera alla fine del divieto di operazioni sul mercato secondario delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) non “conformi†alla direttiva 2011/65/Ue. La direttiva 2017/2102/Ue ha modificato la direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche. Il provvedimento ha confermato il divieto di prima immissione sul mercato dal 22 luglio 2019 delle Aee “non conformiâ€, cioè le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non erano soggette alla “vecchia†direttiva 2002/95/Ce ma sono soggette a quella del 2011. La novità è la possibilità comunque di effettuare operazioni sul mercato secondario (riparazione, sostituzione pezzi di ricambio, rinnovo, riutilizzo, e ricondizionamento) delle Aee “non conformiâ€. Il tutto nell’ottica di promozione dell’economia circolare che premia il recupero e riutilizzo. Viene cancellata la disparità di trattamento per le macchine mobili non stradali con alimentazione esterna, che vengono anch’esse escluse dall’applicazione della direttiva 2011/65/Ue gli “organi a canne†che dopo il 22 luglio 2019 non potrebbero circolare perché non conformi alla direttiva (per la presenza del piombo usato per riprodurre il suono). Le nuove disposizioni vanno recepite entro il 12 giugno 2019. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Ambiente, Enti parco e Aree marine destinatarie fondi biodiversità. Il MinAmbiente con una direttiva rivolta ai Parchi nazionali e alle aree marine protette, ha indicato i destinatari delle risorse finanziarie stanziate per gli interventi di tutela della biodiversità.
  • 2. Nel documento presentato il 20 novembre 2017 agli Enti parco sono state confermate le azioni prioritarie a cui destinare i fondi biodiversità, tra queste: la gestione del cinghiale e la convivenza con lupo, il monitoraggio della biodiversità con standard di valutazione della qualità naturalistica e dei servizi ecosistemici, l’ambiente alpino, lo studio degli ambienti umidi. Per le 27 aree marine, la direttiva tende al “completamento delle fasi del progetto “Contabilità ambientale nelle Aree marine protette italianeâ€, che ha consentito, attraverso la raccolta dei dati sulle attività svolte e sulle risorse destinate alla ricerca e al monitoraggio della biodiversità, la realizzazione di un modello sperimentale di rendiconto naturalisticoâ€. Entro aprile 2018 sia per i Parchi sia per le aree marine protette, si attende un primo report delle attività in corso, mentre la relazione finale delle attività svolte è prevista per novembre del prossimo anno. (Articolo di Maria Letizia Signorini) Fonte: reteambiente.it Gestione illecita rifiuti, tenuità fatto presuppone accertamento responsabilità. All’imputato che ha aderito alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità, ex articolo 131-bis C.p., è precluso sollevare questioni in merito all’affermazione della responsabilità. E’ questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza 52608/2017, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza con cui il Tribunale di Verona ha stabilito la non punibilità per tenuità del fatto (ex articolo 131- bis, C.p.) del legale rappresentante di un’impresa, accusato di violazione dell’Aia (ex articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006) a causa dell’omesso aggiornamento tempestivo del registro di carico dei rifiuti. Secondo la Suprema Corte, che ribadisce la “atipicità†(in quanto foriera di effetti negativi per l’imputato, come la possibile rilevanza nei giudizi amministrativi e civili o l’iscrizione del provvedimento nel casellario) di tale causa di non punibilità, l’imputato ha aderito alla richiesta di applicazione della stessa presentata dal Pm non può poi sollevare questioni sulla responsabilità penale che, comunque, deve
  • 3. essere valutata dal Giudice prima di applicare l’articolo 131-bis. Il reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative sui rifiuti (articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006), ricorda infine il Giudice, si configura a prescindere dall’idoneità lesiva della condotta. (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Aria. Emissioni in atmosfera non autorizzate e natura del reato. Cass. Sez. III n. 50632 del 7 novembre 2017 (Cc 14 mar 2017) Presidente: Cavallo Estensore: Liberati Imputato: Bonomo Il reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è un reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza; tale contravvenzione prescinde, dunque, dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente: ne consegue che per la sua configurabilità è sufficiente la produzione di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione, essendo sanzionata la realizzazione della attività sottraendola ai controlli preventivi stabiliti dall'ordinamento a tutela dell'ambiente, a prescindere dalla effettiva produzione di emissioni nocive o superiori ai limiti fissati. Fonte: lexambiente.it Beni ambientali. Prima applicazione del DPR n.31 del 2017. TAR Veneto Sez. II n. 1007 del 13 novembre 2017 Sentenza in materia di prima applicazione del DPR n. 31 del 2017. La questione riguardava l’apposizione senza autorizzazione paesaggistica – in tempi antecedenti l’entrata in vigore del DPR - di alcune serre in zona vincolata. La tesi trattata sosteneva che la previsione delle “serre†tra i manufatti esentati dal previo rilascio dell’autorizzazione (all. A del decreto) rivestiva carattere ricognitivo, di esplicitazione di principi interpretativi generali, e perciò richiamabile a prescindere dalla data di
  • 4. realizzazione dei lavori. Il Tribunale reputa non applicabile ratione temporis la disciplina invocata. In ogni caso, afferma che la disciplina sarebbe non conferente con il caso di specie in quanto la norma regolamentare non può mai essere interpretata in conflitto con la disciplina superiore , la quale parla di opere di “lieve entitàâ€. Secondo la sentenza, infatti, il DPR n. 31 è un regolamento di attuazione e non di delegificazione, che non può liberalizzare interventi per i quali la norma primaria richiede il previo titolo paesaggistico. Sotto questo profilo, si statuisce che le serre in questione, aventi “dimensioni di circa m. 30 per 6 con profilo di sezione ad arco e altezza massima di colmo di m. 3 (della superficie di circa mq. 180 ciascuna)†(cfr. pag. 6) non rientrano tra i manufatti di lieve entità (segnalazione Avv.E. GAZ) Fonte: lexambiente.it Sviluppo sostenibile. Impianti eolici in zona agricola. TAR Puglia (LE) Sez. III n.1651 del 24 ottobre 2017 La possibilità di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (di cui all’art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo n° 387/2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di D.I.A., presupponendo tale deroga l’effettuazione di un giudizio discrezionale che, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, concluda per la ragionevolezza ed opportunità dell’ubicazione dell’impianto (in deroga alla zonizzazione comunale prevista) in zona agricola. Fonte: lexambiente.it Biologico: via libera Commissione agricoltura Ue alla riforma del Regolamento. Federbio: ancora molto lavoro da fare per un testo soddisfacente. La commissione agricoltura del Parlamento europeo a adottato, con 29 sì, 11 no e 4 astensioni, il testo del nuovo Regolamento sull’agricoltura biologica e dice che si tratta di «Nuove rea rafforzare la fiducia dei consumatori verso gli alimenti biologici e a liberare il potenziale di crescita del settore». In una nota il Parlamento europeo spiega che il nuovo regolamento prevede: dei controlli più stringenti lungo tutta la catena di approvvigionamento; importazioni
  • 5. che rispettino le norme europee; misure in materia di contaminazione da pesticidi; che gli Stati membri che attualmente applicano soglie per le sostanze non autorizzate nelle derrate alimentari biologiche, come i pesticidi, possano continuare a farlo se autorizzano sui loro mercati degli alimenti biologici altri Paesi dell’Ue che rispettano le norme europee. Per incoraggiare la produzione di cibo biologico nell’Ue somno previste le seguenti misure: aumento di approvvigionamento di sementi biologiche e di animali adatti alla produzione biologica; aziende miste che producano sia derrate biologiche che tradizionali e che dovranno essere a condizione che le due attività siano chiaramente e realmente separate; certificazione di gruppo dei piccoli produttori. Per poter entrare in vigore, il testo deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo nel suo insieme e poi dal Consiglio europeo e entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2021 Secondo il relatore e negoziatore in capo del Parlamento europeo, il verde tedesco, Martin Häusling , il via libera della Commissione agricoltura «E’ un’eccellente notizia per i consumatori e per gli agricoltori dell’Ue. Grazie alla pressione esercitata dal Parlamento, le nuove regole permetteranno di adattare le sementi e il materiale di riproduzione dei vegetali ai bisogni dell’agricoltura biologica e di renderli più accessibili. Come sua impostazione, la produzione biologica dovrà essere basata sui suoli. Le importazioni verso l’Ue dovranno rispettare le nostre norme stringenti e saranno più facili da controllare. E, per finire, la nuova legislazione contribuirà a rispondere ai bisogni di un mercato biologico che cresce rapidamente». Un giudizio positivo che non è condiviso da Matteo Bartolini vice presidente di Federbio con delega ai rapporti con l’Ue: «Riconosciamo lo sforzo compiuto dalle Istituzioni per migliorare il testo iniziale della Commissione, anche prendendo in considerazione alcune richieste dei produttori biologici come ad esempio la certificazione di gruppo e la protezione del valore produttivo europeo nei confronti di importazioni da Paesi extra UE con garanzie e quindi costi spesso inferiori. Il settore biologico continua a crescere in Italia e nel resto dell’Unione europea e quindi siamo impegnati a tutelare con forza la fiducia che in esso ripone il cittadino. Chiediamo pertanto un forte impegno da parte delle istituzioni dell’Ue e degli Stati membri a lavorare insieme per affrontare immediatamente le rilevanti debolezze che ancora esistono nel testo attuale, in particolare per quanto riguarda le soglie di contaminazione accidentale da pesticidi non ammessi. Confidiamo che nei prossimi giorni il Senato della Repubblica approvi il testo di legge “Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura
  • 6. effettuate con metodo biologico†e che il Governo approvi rapidamente la riforma del sistema di certificazione nazionale anche per dare un segnale forte in Europa dell’impegno dell’Italia per lo sviluppo dell’agricoltura biologica». Fonte: greenreport.it
  • 7. effettuate con metodo biologico†e che il Governo approvi rapidamente la riforma del sistema di certificazione nazionale anche per dare un segnale forte in Europa dell’impegno dell’Italia per lo sviluppo dell’agricoltura biologica». Fonte: greenreport.it