Gli appalti verdi obbligatori e le opportunità delle certificazioni ambiental...CONFINDUSTRIA TOSCANA NORDGli appalti verdi obbligatori e le opportunità delle certificazioni ambientali - presentazione di Lisa Gentili, Area Opere Pubbliche di Ance - Lucca 13 aprile
Autorizzazione Unica AmbientaleeuroprogettiLa nuova strada semplificata per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali: cos'è, quali autorizzazioni sostituisce, come funziona.
Decreto 27 marzo 1998 mobilita' sostenibile nelle aree urbaneAssociazione I'MobilityDECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente
Mobilita' sostenibile nelle aree urbane
(GU n. 179 del 3-8-1998)
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212
Autorizzazione Unica AmbientaleeuroprogettiLa nuova strada semplificata per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali: cos'è, quali autorizzazioni sostituisce, come funziona.
Decreto 27 marzo 1998 mobilita' sostenibile nelle aree urbaneAssociazione I'MobilityDECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente
Mobilita' sostenibile nelle aree urbane
(GU n. 179 del 3-8-1998)
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212
End of waste - Direttiva 2008/98/CE e Regolamenti su metallo, vetro, rameGeosolution SrlDIRETTIVA 2008/98/CE
L'Unione Europea, con l’obiettivo di perseguire una “società del riciclo e del recupero” e di dissociare la crescita economico-produttiva dalla produzione di rifiuti, ha definito un insieme di provvedimenti volto a regolamentare il ciclo di questi ultimi, dalla produzione allo smaltimento, accentuando gli aspetti del recupero e del riciclaggio, assicurando la protezione dell’ambiente e della salute dell’uomo e riducendo il consumo di risorse naturali e la produzione di rifiuti. In quest'ottica, nel 2008 è stata elaborata la Direttiva 2008/98/CE sull'"End of waste", che introduce a livello comunitario il concetto di cessazione della qualifica di rifiuto, per particolari categorie di materiali. Al momento sono stati definiti i regolamenti per rottami metallici, di vetro e di rame, rispettivamente con i regolamenti 333/2011, 1179/2012 e 715/2013.
Notizie SSL 03 2018Roberta CuliersiIl Notiziario Mamò con le principali novità in materia di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro. Per Imprese e Utenti intelligenti.
Notizie SSL 02 2018Roberta CuliersiIl Notiziario Mamò con le principali novità in materia di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro. Per Imprese e Utenti intelligenti.
News SSL 52 2017Roberta CuliersiIl Notiziario Mamò con le principali novità in materia di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro. Per Imprese e Utenti intelligenti.
NEWS SSL 51 2017Roberta CuliersiIl Notiziario Mamò con le principali novità in materia di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro. Per Imprese e Utenti intelligenti.
NEWS SSL 50 2017Roberta CuliersiIl Notiziario Mamò con le principali novità in materia di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro, per Imprese e Utenti intelligenti.
NEWS SSL 49 2017Roberta CuliersiIl Notiziario Mamò con le principali novità in materia di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro. Per Imprese e Utenti intelligenti.
1. News 21/A/2017
Lunedì, 22 maggio 2017
Reach, in vigore nuovi metodi di prova.
Dal 18 maggio 2017 si applicano venti nuovi metodi di prova per determinare le
proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche ai fini
del regolamento “Reach” 1907/2006/Ce.
I nuovi metodi, approvati con il regolament 2017/735/Ue (di modifica del
regolamento 440/2008/Ce), corrispondono a quelli recentemente adottati, “al fine
di tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di
sperimentazione”, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(Ocse).
L’adeguamento riguarda in particolare un nuovo metodo per la determinazione
delle proprietà fisico-chimiche, cinque metodi di prova aggiornati e uno nuovo per
la valutazione dell’ecotossicità, due metodi di prova aggiornati per valutare il
destino e il comportamento ambientale e quattro metodi di prova nuovi e sette
aggiornati per la determinazione degli effetti sulla salute umana. Le novità sono
completate dall’eliminazione di sei metodi di prova (B15-B16, B18-B20 e B24) per i
quali le corrispondenti linee guida dell’Ocse sono state soppresse.
Sempre in ambito Reach, si ricorda inoltre che il 31 maggio 2017 scadrà il termine
per effettuare la pre-registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio.
(Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Appalti, dal 20 maggio 2017 in vigore “Correttivo”.
In vigore dal 20 maggio 2017 il Dlgs. 56/2017 “Correttivo” del Codice appalti pubblici
50/2016, maglie larghe per affidamenti sotto 40mila euro e “criteri ambientali minimi”
per il 100% del valore dei bandi.
2. Sono oltre 400 le modifiche che il Dlgs “Correttivo” del Codice contratti pubblici
apporta al Dlgs 50/2016, alcune di rilievo come le facilitazioni per i bandi di importo
fino a 40.000 euro: affidamento diretto senza obbligo di motivazione e senza
consultare almeno due imprese, possibilità di non vedersi chiedere le garanzie per
partecipare alla gara (ex articolo 93 comma 1).
Altra novità riguarda i criteri ambientali minimi (cosiddetti “Cam”) da utilizzare nei
bandi aggiudicati con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo le
correzioni del Dlgs. 56/2017 tali criteri si applicano per il 100% delle gare relative ai
prodotti e servizi oggetto dei Cam (li prevedono appositi decreti ministeriali). Negli
appalti relativi agli interventi di ristrutturazione, comprese le demolizioni e ricostruzioni
i “Cam” sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione sia del tipo di
intervento sia della sua localizzazione sulla base di adeguati criteri che saranno
forniti dal Ministero dell’ambiente. Ridisegnate anche le riduzioni delle garanzie per
partecipare alle gare per le imprese con certificazioni ambientali e ora anche per le
piccole e micro imprese, certificate o meno. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Mercurio, Ue ratifica Convenzione internazionale.
L’Unione europea ha depositato presso le Nazioni Unite gli strumenti di ratifica della
Convenzione di Minamata del 2013 sul mercurio, che ha l’obiettivo di eliminare le
emissioni globali di mercurio di origine antropica.
L’Unione europea ha depositato, in data 18 maggio 2017, presso le Nazioni Unite gli
strumenti di ratifica della Convenzione di Minamata del 2013. Questo passaggio
segue all’adozione da parte del Consiglio Ue, in data 11 maggio 2017, della
decisione relativa alla conclusione della Convenzione. La convenzione, firmata da
128 Stati e organizzazioni di integrazione economica, entrerà in vigore 90 giorni dopo
la ratifica di almeno 50 delle parti.
A condizione che si raggiunga tale risultato, la prima riunione della conferenza delle
parti della convenzione di Minamata (COP1) si terrà dal 24 al 29 settembre 2017 a
Ginevra. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
3. Emission trading, disponibile modulo per rimborsi “nuovi entranti”.
Il MinSviluppo economico ha pubblicato il modulo per la liquidazione dei crediti
spettanti ai soggetti “nuovi entranti” nel sistema europeo per lo scambio di quote
emissione di gas a effetto serra nel periodo 2008-2012.
La documentazione, messa a disposizione sul sito ufficiale del Dicastero, riguarda in
particolare gli ulteriori crediti spettanti, per gli anni dal 2008 al 2012, agli impianti o
parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” che non hanno ricevuto quote di
emissione di CO2 a titolo gratuito, al fine di tenere conto dei maggiori ricavi che i
gestori dei medesimi impianti avrebbero potuto avere qualora avessero potuto
utilizzare i Cers (Certified emission reduction) ed Erus (Emission reduction unit) per
soddisfare gli obblighi derivanti dall’Emission trading system.
In base a quanto stabilito dal Dm 12 settembre 2016, i soggetti creditori hanno
tempo fino al 14 luglio 2017 (60 giorni dalla pubblicazione online del modello, datata
15 maggio 2017) per presentare l’apposita istanza volta ad ottenere la liquidazione
dei crediti. Decorso tale termine, sarà sospesa la maturazione degli interessi legali sul
credito. (Articolo di Alessandro Geremei)
Si veda: www.sviluppoeconomico.gov.it
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere.
Cass. Sez. III n. 19209 del 21 aprile 2017 (Ud 16 mar 2017)
Presidente: Amoresano Estensore: Ramacci Imputato: Tutone ed altri.
In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere e, nel caso dei
rifiuti metallici, di attività effettuata antecedentemente all’entrata in vigore del
comma 1-bis dell'art. 188 del d.lgs. 15206, introdotto dalla l. n. 221 del 2015
(operando, per le condotte poste in essere successivamente, l’espressa esclusione
dell'applicabilità dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali,
prevista dall'art. 266, comma 5, del medesimo decreto), occorre che il detentore sia
in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma
ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti che formano
oggetto del suo commercio cui sia effettivamente applicabile detta disciplina e che
detti rifiuti non siano qualificabili come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro
peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.
Fonte: lexambiente.it
4. Rifiuti. Inammissibilità della nozione soggettiva di rifiuto.
Cass. Sez. III n. 19206 del 21 aprile 2017 (Ud 16 mar 2017)
Presidente: Amoresano Estensore: Ramacci Imputato: Costantino
Deve ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della nozione di rifiuto,
poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad
una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla
scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al
quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto
materiale
Fonte: lexambiente.it
Acque marine, ecco i nuovi criteri Ue per il buono stato ecologico.
L’Ue stabilisce nuovi criteri per determinare il buono stato ecologico delle acque
marine: è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri la relativa
decisione.
Con tale atto l’Ue definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato
ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di
monitoraggio e valutazione. Si tratta di una serie di criteri, norme e specifiche che gli
Stati membri dovranno utilizzare al momento della definizione dei requisiti per il
buono stato ecologico e al momento della elaborazione dei programmi di
monitoraggio.
La decisione, inoltre identifica il calendario per la definizione di valori di soglia,
elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione
unionale, regionale o sottoregionale. E prevede l’obbligo di comunicazione degli
elementi dei criteri, dei valori di soglia e delle norme metodologiche.
Si tratta , comunque, di criteri che gli Stati membri devono applicare per
determinare il buono stato ecologico delle acque marine e orientare le rispettive
valutazioni di tale status all’interno del primo ciclo di attuazione della direttiva
quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008/56/CE).
La direttiva quadro prevede che ogni Stato Membro sviluppi una strategia per il
conseguimento o il mantenimento del buono stato ambientale dell’ambiente
marino entro il 2020. Il “buono stato ambientale” è intenso come quello stato che
permette di preservare la diversità ecologica e la vitalità di mari e oceani, che
5. consente di mantenerli puliti, sani e produttivi, e che consente l’utilizzo dell’ambiente
marino in maniera sostenibile.
Le specie e gli habitat marini devono essere protetti; la perdita di biodiversità dovuta
all’attività umana deve essere limitata e il funzionamento equilibrato delle diverse
componenti biologiche deve essere preservato.
Le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche sostengano gli ecosistemi in tale
senso, e gli apporti antropogenici di sostanze ed energia non devono determinare
rischi significativi alla biodiversità, gli ecosistemi e l’ambiente marino, nonché per la
salute umana o gli usi legittimi del mare. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
6. consente di mantenerli puliti, sani e produttivi, e che consente l’utilizzo dell’ambiente
marino in maniera sostenibile.
Le specie e gli habitat marini devono essere protetti; la perdita di biodiversità dovuta
all’attività umana deve essere limitata e il funzionamento equilibrato delle diverse
componenti biologiche deve essere preservato.
Le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche sostengano gli ecosistemi in tale
senso, e gli apporti antropogenici di sostanze ed energia non devono determinare
rischi significativi alla biodiversità, gli ecosistemi e l’ambiente marino, nonché per la
salute umana o gli usi legittimi del mare. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it