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News 34/A/2017
Luned狸, 21 Agosto 2017
Gas effetto serra, le nuove quote Ue per le emissioni 2017-2020.
La Commissione europea ha rivisto le assegnazioni annuali di emissioni di gas a
effetto serra di tutti gli Stati membri per il periodo 2017-2020.
Le assegnazioni, gi disposte dalla decisione Commissione Ue 2013/162/Ue per il
periodo 2013-2020 sono state rivedute dalla decisione Commissione Ue 10 agosto
2017, n.2017/1471/Ue alla luce dei nuovi dati dellinventario dei gas a effetto serra
comunicati e riveduti nel 2016 ai sensi dellarticolo 19 del regolamento 525/2013/Ue.
La revisione delle assegnazioni annuali di emissioni 竪 limitata a quelle assegnate per
il periodo dal 2017 al 2020, in quanto per le emissioni di gas a effetto serra per il
periodo dal 2013 al 2016 gli Stati membri non possono pi湛 modificare politiche e
misure.
La decisione sostituisce integralmente lallegato II della decisione 2013/162/Ue
mantenendo per嘆 invariate le assegnazioni annuali di emissioni relative al periodo
dal 2013 al 2016. La decisione 2017/1471/Ue in parola 竪 emanata ai sensi della
decisione 2009/406/Ce (cd. Effort sharing) che ha introdotto, a livello europeo, un
obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climateranti anche per i settori non
coperti dalla direttiva 2003/87/Ce sullEmission Trading. (Articolo di Francesco
Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Associazioni green, contributi pubblici vanno dichiarati online.
A partire dal 2018, le associazioni di protezione ambientale devono pubblicare sul
proprio sito internet le informazioni relative ai vantaggi economici di qualsiasi
genere ricevuti dalla Pubblica amministrazione.
Lobbligo di pubblicazione, da assolvere entro il 28 febbraio di ogni anno, 竪 stabilito
dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e
riguarda le associazioni ambientali di protezione ambientale a carattere nazionale
che sono state individuate dal MinAmbiente ai sensi dellarticolo 13 della legge
349/1986 (cos狸 come tutte le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono
rapporti economici con la P.a.).
Linosservanza del nuovo adempimento, in base a quanto stabilito dalla stessa
legge, comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla
data di scadenza dellobbligo.
La pubblicazione non 竪 per嘆 dovuta qualora limporto delle sovvenzioni, dei
contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario, sia inferiore a 10mila euro nel
periodo considerato. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Legge sulla concorrenza in Gu con novit su imballaggi.
E arrivata in Gazzetta ufficiale la legge 4 agosto 2017, n.124 recante norme in
materia di concorrenza con alcune novit in materia di gestione imballaggi.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza, che entra in vigore il 29 agosto
2017 si compone di un articolo e 192 commi reca norme a tutto campo in materia
edilizia, trasporti, energia, nonch辿 rifiuti. Tra le norme di interesse ambientale, si
segnala la modifica allarticolo 221 del Dlgs. 152/2006 (comma 120) con cui viene
consentito ai produttori di imballaggi, che hanno presentato un progetto di
consorzio autonomo, di sospendere il versamento del contributo ambientale nel
periodo intercorrente tra il riconoscimento del progetto e lintervenuto
accertamento sul funzionamento del sistema autonomo da parte del MinAmbiente.
LIspra (Istituto nazionale per la protezione ambientale), diventa consulente del
Ministero dellambiente nel corso del procedimento di autorizzazione di un consorzio
autonomo di gestione imballaggi ai sensi dellarticolo 221, comma 5 del Dlgs.
152/2006. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Classificazione rifiuti, dal 13 agosto 2017 in vigore conversione Dl Mezzogiorno.
In vigore dal 13 agosto 2017 la legge 3 agosto 2017, n.123 che converte il Dl 91/2017
Mezzogiorno e conferma la prevalenza delle norme Ue in materia di
classificazione rifiuti  comprese le ultime disposizioni HP 14  su quelle nazionali.
La legge di conversione in parola ha confermato i contenuti dellarticolo 9 del Dl
91/2017 recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
(vigente dal 21 giugno 2017) che ha sostituito i numeri da 1 a 7 della parte premessa
allintroduzione dellallegato D (Elenco dei rifiuti) del Dlgs 152/2006 con un nuovo e
unico numero (1. La classificazione dei rifiuti 竪 effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice Cer ed applicando le disposizioni
contenute nella decisione 2014/955/Ue e nel regolamento (Ue) n.1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014.).
Unica novit prevista dalla legge 123/2017 di conversione del Dl 91/2017 quella che
prevede oltre ai riferimenti alle norme Ue citate sopra, lintroduzione di un ulteriore
riferimento al regolamento 2017/997/Ue che disciplina la caratteristica di pericolo
HP 14 Ecotossico (e sar applicabile dal 5 luglio 2018).
Fonte: reteambiente.it
Urbanistica. Responsabilit di tipo sussidiario del proprietario.
Consiglio di Stato Sez. VI n.3391 del 10 luglio 2017
In materia urbanistica il proprietario assume logicamente una responsabilit di tipo
sussidiario, nel senso cio竪 che, pur quando egli non sia responsabile dellabuso, 竪
tenuto a dare esecuzione allordine di demolizione solo quando ci嘆 sia per lo stesso
materialmente possibile. Il perseguimento dellinteresse pubblico urbanistico 竪,
invero, interesse pubblico di carattere preminente e, dunque, lordinamento vuole
che la legalit violata sia ripristinata anche dal proprietario. Tanto discende anche
dalla natura reale dellillecito e della sanzione urbanistica, i quali sono riferibili alla
res abusiva e, dunque, il ripristino dellequilibrio urbanistico violato viene a fare
carico anche sul proprietario. Nulla quaestio nel caso in cui egli sia soggetto
connivente, ma nel caso in cui lo stesso non risulti responsabile dellabuso n辿 sia
nella disponibilit e nel possesso del bene, risulta evidente che lordine non pu嘆
produrre effetti nei suoi confronti se non quando egli ne riacquisti la disponibilit e il
possesso e, dunque, sia nella materiale possibilit di dare corso allesecuzione
dellordine demolitorio. Fonte: lexambiente.it
Quali professionalit per la nuova Valutazione di impatto ambientale (Via)?
Lanalisi di Mario Zambrini, socio fondatore e amministratore unico di Ambiente Italia
 stato recentemente pubblicato il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 con il quale viene
formalmente recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2014/52/CE, che aveva
apportato significative modificazioni alla direttiva 2011/92/CE concernente la
Valutazione di Impatto Ambientale; uno dei focus della nuova norma europea
riguarda la qualit della procedura, richiamata sia nei considerato ( modificare
la direttiva 2011/92/CE per rafforzare la qualit della procedura di valutazione di
impatto ambientale  i dati e le informazioni fornite dal committente  siano
completi e di qualit sufficientemente elevata. Gli esperti coinvolti nella redazione
dei rapporti di valutazione di impatto ambientale dovrebbero essere qualificati e
competenti) che nel nuovo articolato, in particolare nellarticolo 5 (Al fine di
garantire che i rapporti di valutazione di impatto ambientale siano completi e di
qualit: a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dellimpatto
ambientale venga elaborato da esperti competenti; (b) lautorit competente
assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario,
per esaminare il rapporto di valutazione di impatto ambientale ).
Orbene, nello Schema di decreto legislativo circolato fino a prima della definitiva
pubblicazione sulla GU del provvedimento, il testo dellarticolo 11, che sostituisce
larticolo 22 del vecchio decreto legislativo 152/2006, prevedeva che: per
garantire la completezza e la qualit dello studio di impatto ambientale e degli altri
elaborati necessari per lespletamento della fase di valutazione, il proponente . c)
cura che lesattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli
albi professionali ovvero da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto
ambientale, riprendendo una formulazione sostanzialmente affine a quella
precedentemente vigente in forza dellarticolo 2, comma 3 del DPCM 27 dicembre
1988 Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale
(Lesattezza delle allegazioni 竪 attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai
professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che
firmano lo studio di impatto ambientale).
A pi湛 di trentanni dalla prima direttiva, dunque, ad una specifica esigenza di
qualit della procedura si rispondeva asciugando ulteriormente quella gi poco
chiara formulazione, eliminando la dichiarazione  che almeno potenzialmente
poteva servire a precisare cosa si intendesse per esattezza delle allegazioni e
riconducendo il tutto ad una dichiarazione firmata.
Non solo.
Nel passaggio finale (non sappiamo ovviamente dove, come, e quando sia
successo) un tratto di penna ha espunto, dalla formulazione contenuta nello
schema di decreto, il riferimento agli esperti, cosicch辿 ora, in virt湛 della nuova
normativa, sarebbero solamente professionisti iscritti agli albi ad attestare, senza
peraltro precisare come e in che termini, lesattezza della documentazione. La
formulazione adottata (Esattezza della documentazione) richiama peraltro ad
una nozione notarile del tema qualit (e i notai, in quanto professionisti iscritti ad
albi professionali, potranno in questo senso a buon diritto firmare la
documentazione), laddove, come noto, la Valutazione di Impatto Ambientale non
竪 certamente ascrivibile al novero delle scienze esatte, comportando piuttosto un
esercizio di stima e previsione di potenziali interazioni fra progetto e componenti
ambientali, esercizio inevitabilmente gravato da pi湛 o meno significativi fattori di
incertezza e imprevedibilit, oltre che dalla composizione di giudizi e valutazioni di
carattere soggettivo. Insomma, ricondurre la complessit delle relazioni di impatto
ad una attestazione di esattezza, sia pure firmata da un professionista iscritto ad
un albo, appare, ne converrete, quanto meno riduttivo.
Eppure, sul filo di lana della pubblicazione del decreto, esperienza e competenza in
materia di VIA sono state cancellate, sic et simpliciter, dai criteri di qualificazione
degli estensori di studi di impatto, limitandosi a richiedere la firma di professionisti
iscritti ad albi. Gi, ma quali professionisti? Iscritti a quali albi? In Italia  vuoto per
pieno  di albi che ne sono una trentina circa!
So bene che su questo, come su altri temi, 竪 da tempo in corso una strisciante lotta
fra diverse organizzazioni professionali, ognuna ben motivata a delimitarsi spazi di
intervento riservati e di esclusivit.
La Valutazione di impatto ambientale 竪 per嘆, per sua natura, materia
interdisciplinare e transprofessionale, e nessuna professionalit pu嘆 ragionevolmente
rivendicarne il monopolio. Pensare di ricondurre le nozioni di esperienza e di
competenza alla sola iscrizione ad un qualsivoglia albo professionale 竪 del tutto
improprio, e non garantisce nulla, quanto meno in tema di qualit.
La qualit delle procedure di VIA, la questione su cui la nuova direttiva europea
invitava gli Stati membri a misurarsi (e tema sul quale lAssociazione Analisti
Ambientali, di cui sono stato presidente, aveva a suo tempo organizzato un
convegno annuale e pubblicato un dossier sul numero 11 della rivista Valutazione
Ambientale), resta un contenuto sostanzialmente inesplorato nella nuova norma,
che non affronta il vero nodo della questione, ovvero il fatto che la qualit della
procedura, e conseguentemente la qualit degli studi di impatto ambientale,
possono essere realmente garantite solo se tutti i soggetti coinvolti (autorit
competenti, proponenti, professionisti e stakeholder) condividono la filosofia della
Valutazione di Impatto Ambientale, riconoscendo alla procedura il ruolo di supporto
alle decisioni, analisi e revisione critica dei progetti, prevenzione e gestione dei
conflitti ambientali che da sempre dovrebbe svolgere.
Qualit significa focalizzarsi sulla efficacia della procedura (ovvero sulla sua
capacit effettiva di incidere sui progetti, modificarli, renderli sostenibili sotto il profilo
ambientale, come sotto quello economico e sociale) pi湛 che non sul
contingentamento ex lege dei tempi necessari ad espletarla.
Qualit significa dare dignit e riconoscere risorse adeguate alle strutture che
valutano i progetti e gli studi, e metterle nelle condizioni di interloquire con
proponenti e progettisti nel merito delle tematiche che emergono, pi湛 che non
verificare la presenza di timbri e numeri di iscrizione ad albi professionali sui
documenti. Ridurre la qualit dello studio di impatto, nonch辿 la competenza e
lesperienza dei suoi estensori, ad una mera attestazione debitamente sottoscritta
e timbrata rischia piuttosto di deresponsabilizzare chi deve valutare, spostando il
peso della procedura dalla valutazione di merito alla verifica formale di conformit
(questione nota e pi湛 volte richiamata, anche per quanto concerne altri settori di
intervento pubblico). I segnali, nella normativa come nella prassi, si fanno vieppi湛
frequenti, e i casi in cui, pi湛 che non una dimostrazione scientifica di dati e previsioni
le autorit competenti richiedono rassicuranti dichiarazioni debitamente sottoscritte,
si moltiplicano.
La formulazione uscita allultimo momento dal cappello del Ministero 竪  in
conclusione  quanto meno poco allineata, se non del tutto contraddittoria, con le
considerazioni della direttiva europea in materia di qualit degli studi di impatto.
Diverse associazioni (fra cui per lappunto lAAA) hanno posto negli anni la
questione del riconoscimento delle competenze e delle esperienze su basi meno
bizantine di quelle che regolano la materia in Italia, senza ottenere altri risultati che
non un inerziale mantenimento dello status quo. Ora, il colpo di penna ministeriale
rende il tema pi湛 che mai urgente e attuale. E sarebbe bene che gli esperti
competenti nella elaborazione di rapporti di valutazione di impatto ambientale
(secondo la definizione della direttiva 2014/52) decidessero di affrontarlo
seriamente.
di Mario Zambrini, socio fondatore e amministratore unico di Ambiente Italia
Fonte: greenreport.it
che non affronta il vero nodo della questione, ovvero il fatto che la qualit della
procedura, e conseguentemente la qualit degli studi di impatto ambientale,
possono essere realmente garantite solo se tutti i soggetti coinvolti (autorit
competenti, proponenti, professionisti e stakeholder) condividono la filosofia della
Valutazione di Impatto Ambientale, riconoscendo alla procedura il ruolo di supporto
alle decisioni, analisi e revisione critica dei progetti, prevenzione e gestione dei
conflitti ambientali che da sempre dovrebbe svolgere.
Qualit significa focalizzarsi sulla efficacia della procedura (ovvero sulla sua
capacit effettiva di incidere sui progetti, modificarli, renderli sostenibili sotto il profilo
ambientale, come sotto quello economico e sociale) pi湛 che non sul
contingentamento ex lege dei tempi necessari ad espletarla.
Qualit significa dare dignit e riconoscere risorse adeguate alle strutture che
valutano i progetti e gli studi, e metterle nelle condizioni di interloquire con
proponenti e progettisti nel merito delle tematiche che emergono, pi湛 che non
verificare la presenza di timbri e numeri di iscrizione ad albi professionali sui
documenti. Ridurre la qualit dello studio di impatto, nonch辿 la competenza e
lesperienza dei suoi estensori, ad una mera attestazione debitamente sottoscritta
e timbrata rischia piuttosto di deresponsabilizzare chi deve valutare, spostando il
peso della procedura dalla valutazione di merito alla verifica formale di conformit
(questione nota e pi湛 volte richiamata, anche per quanto concerne altri settori di
intervento pubblico). I segnali, nella normativa come nella prassi, si fanno vieppi湛
frequenti, e i casi in cui, pi湛 che non una dimostrazione scientifica di dati e previsioni
le autorit competenti richiedono rassicuranti dichiarazioni debitamente sottoscritte,
si moltiplicano.
La formulazione uscita allultimo momento dal cappello del Ministero 竪  in
conclusione  quanto meno poco allineata, se non del tutto contraddittoria, con le
considerazioni della direttiva europea in materia di qualit degli studi di impatto.
Diverse associazioni (fra cui per lappunto lAAA) hanno posto negli anni la
questione del riconoscimento delle competenze e delle esperienze su basi meno
bizantine di quelle che regolano la materia in Italia, senza ottenere altri risultati che
non un inerziale mantenimento dello status quo. Ora, il colpo di penna ministeriale
rende il tema pi湛 che mai urgente e attuale. E sarebbe bene che gli esperti
competenti nella elaborazione di rapporti di valutazione di impatto ambientale
(secondo la definizione della direttiva 2014/52) decidessero di affrontarlo
seriamente.
di Mario Zambrini, socio fondatore e amministratore unico di Ambiente Italia
Fonte: greenreport.it

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News A 34 2017

  • 1. News 34/A/2017 Luned狸, 21 Agosto 2017 Gas effetto serra, le nuove quote Ue per le emissioni 2017-2020. La Commissione europea ha rivisto le assegnazioni annuali di emissioni di gas a effetto serra di tutti gli Stati membri per il periodo 2017-2020. Le assegnazioni, gi disposte dalla decisione Commissione Ue 2013/162/Ue per il periodo 2013-2020 sono state rivedute dalla decisione Commissione Ue 10 agosto 2017, n.2017/1471/Ue alla luce dei nuovi dati dellinventario dei gas a effetto serra comunicati e riveduti nel 2016 ai sensi dellarticolo 19 del regolamento 525/2013/Ue. La revisione delle assegnazioni annuali di emissioni 竪 limitata a quelle assegnate per il periodo dal 2017 al 2020, in quanto per le emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2013 al 2016 gli Stati membri non possono pi湛 modificare politiche e misure. La decisione sostituisce integralmente lallegato II della decisione 2013/162/Ue mantenendo per嘆 invariate le assegnazioni annuali di emissioni relative al periodo dal 2013 al 2016. La decisione 2017/1471/Ue in parola 竪 emanata ai sensi della decisione 2009/406/Ce (cd. Effort sharing) che ha introdotto, a livello europeo, un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climateranti anche per i settori non coperti dalla direttiva 2003/87/Ce sullEmission Trading. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Associazioni green, contributi pubblici vanno dichiarati online. A partire dal 2018, le associazioni di protezione ambientale devono pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative ai vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti dalla Pubblica amministrazione. Lobbligo di pubblicazione, da assolvere entro il 28 febbraio di ogni anno, 竪 stabilito dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e
  • 2. riguarda le associazioni ambientali di protezione ambientale a carattere nazionale che sono state individuate dal MinAmbiente ai sensi dellarticolo 13 della legge 349/1986 (cos狸 come tutte le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con la P.a.). Linosservanza del nuovo adempimento, in base a quanto stabilito dalla stessa legge, comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di scadenza dellobbligo. La pubblicazione non 竪 per嘆 dovuta qualora limporto delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario, sia inferiore a 10mila euro nel periodo considerato. (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Legge sulla concorrenza in Gu con novit su imballaggi. E arrivata in Gazzetta ufficiale la legge 4 agosto 2017, n.124 recante norme in materia di concorrenza con alcune novit in materia di gestione imballaggi. La legge annuale per il mercato e la concorrenza, che entra in vigore il 29 agosto 2017 si compone di un articolo e 192 commi reca norme a tutto campo in materia edilizia, trasporti, energia, nonch辿 rifiuti. Tra le norme di interesse ambientale, si segnala la modifica allarticolo 221 del Dlgs. 152/2006 (comma 120) con cui viene consentito ai produttori di imballaggi, che hanno presentato un progetto di consorzio autonomo, di sospendere il versamento del contributo ambientale nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del progetto e lintervenuto accertamento sul funzionamento del sistema autonomo da parte del MinAmbiente. LIspra (Istituto nazionale per la protezione ambientale), diventa consulente del Ministero dellambiente nel corso del procedimento di autorizzazione di un consorzio autonomo di gestione imballaggi ai sensi dellarticolo 221, comma 5 del Dlgs. 152/2006. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it
  • 3. Classificazione rifiuti, dal 13 agosto 2017 in vigore conversione Dl Mezzogiorno. In vigore dal 13 agosto 2017 la legge 3 agosto 2017, n.123 che converte il Dl 91/2017 Mezzogiorno e conferma la prevalenza delle norme Ue in materia di classificazione rifiuti comprese le ultime disposizioni HP 14 su quelle nazionali. La legge di conversione in parola ha confermato i contenuti dellarticolo 9 del Dl 91/2017 recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (vigente dal 21 giugno 2017) che ha sostituito i numeri da 1 a 7 della parte premessa allintroduzione dellallegato D (Elenco dei rifiuti) del Dlgs 152/2006 con un nuovo e unico numero (1. La classificazione dei rifiuti 竪 effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice Cer ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/Ue e nel regolamento (Ue) n.1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014.). Unica novit prevista dalla legge 123/2017 di conversione del Dl 91/2017 quella che prevede oltre ai riferimenti alle norme Ue citate sopra, lintroduzione di un ulteriore riferimento al regolamento 2017/997/Ue che disciplina la caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico (e sar applicabile dal 5 luglio 2018). Fonte: reteambiente.it Urbanistica. Responsabilit di tipo sussidiario del proprietario. Consiglio di Stato Sez. VI n.3391 del 10 luglio 2017 In materia urbanistica il proprietario assume logicamente una responsabilit di tipo sussidiario, nel senso cio竪 che, pur quando egli non sia responsabile dellabuso, 竪 tenuto a dare esecuzione allordine di demolizione solo quando ci嘆 sia per lo stesso materialmente possibile. Il perseguimento dellinteresse pubblico urbanistico 竪, invero, interesse pubblico di carattere preminente e, dunque, lordinamento vuole che la legalit violata sia ripristinata anche dal proprietario. Tanto discende anche dalla natura reale dellillecito e della sanzione urbanistica, i quali sono riferibili alla res abusiva e, dunque, il ripristino dellequilibrio urbanistico violato viene a fare carico anche sul proprietario. Nulla quaestio nel caso in cui egli sia soggetto connivente, ma nel caso in cui lo stesso non risulti responsabile dellabuso n辿 sia nella disponibilit e nel possesso del bene, risulta evidente che lordine non pu嘆 produrre effetti nei suoi confronti se non quando egli ne riacquisti la disponibilit e il
  • 4. possesso e, dunque, sia nella materiale possibilit di dare corso allesecuzione dellordine demolitorio. Fonte: lexambiente.it Quali professionalit per la nuova Valutazione di impatto ambientale (Via)? Lanalisi di Mario Zambrini, socio fondatore e amministratore unico di Ambiente Italia stato recentemente pubblicato il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 con il quale viene formalmente recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2014/52/CE, che aveva apportato significative modificazioni alla direttiva 2011/92/CE concernente la Valutazione di Impatto Ambientale; uno dei focus della nuova norma europea riguarda la qualit della procedura, richiamata sia nei considerato ( modificare la direttiva 2011/92/CE per rafforzare la qualit della procedura di valutazione di impatto ambientale i dati e le informazioni fornite dal committente siano completi e di qualit sufficientemente elevata. Gli esperti coinvolti nella redazione dei rapporti di valutazione di impatto ambientale dovrebbero essere qualificati e competenti) che nel nuovo articolato, in particolare nellarticolo 5 (Al fine di garantire che i rapporti di valutazione di impatto ambientale siano completi e di qualit: a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dellimpatto ambientale venga elaborato da esperti competenti; (b) lautorit competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione di impatto ambientale ). Orbene, nello Schema di decreto legislativo circolato fino a prima della definitiva pubblicazione sulla GU del provvedimento, il testo dellarticolo 11, che sostituisce larticolo 22 del vecchio decreto legislativo 152/2006, prevedeva che: per garantire la completezza e la qualit dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per lespletamento della fase di valutazione, il proponente . c) cura che lesattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali ovvero da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto ambientale, riprendendo una formulazione sostanzialmente affine a quella precedentemente vigente in forza dellarticolo 2, comma 3 del DPCM 27 dicembre 1988 Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (Lesattezza delle allegazioni 竪 attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale). A pi湛 di trentanni dalla prima direttiva, dunque, ad una specifica esigenza di qualit della procedura si rispondeva asciugando ulteriormente quella gi poco chiara formulazione, eliminando la dichiarazione che almeno potenzialmente
  • 5. poteva servire a precisare cosa si intendesse per esattezza delle allegazioni e riconducendo il tutto ad una dichiarazione firmata. Non solo. Nel passaggio finale (non sappiamo ovviamente dove, come, e quando sia successo) un tratto di penna ha espunto, dalla formulazione contenuta nello schema di decreto, il riferimento agli esperti, cosicch辿 ora, in virt湛 della nuova normativa, sarebbero solamente professionisti iscritti agli albi ad attestare, senza peraltro precisare come e in che termini, lesattezza della documentazione. La formulazione adottata (Esattezza della documentazione) richiama peraltro ad una nozione notarile del tema qualit (e i notai, in quanto professionisti iscritti ad albi professionali, potranno in questo senso a buon diritto firmare la documentazione), laddove, come noto, la Valutazione di Impatto Ambientale non 竪 certamente ascrivibile al novero delle scienze esatte, comportando piuttosto un esercizio di stima e previsione di potenziali interazioni fra progetto e componenti ambientali, esercizio inevitabilmente gravato da pi湛 o meno significativi fattori di incertezza e imprevedibilit, oltre che dalla composizione di giudizi e valutazioni di carattere soggettivo. Insomma, ricondurre la complessit delle relazioni di impatto ad una attestazione di esattezza, sia pure firmata da un professionista iscritto ad un albo, appare, ne converrete, quanto meno riduttivo. Eppure, sul filo di lana della pubblicazione del decreto, esperienza e competenza in materia di VIA sono state cancellate, sic et simpliciter, dai criteri di qualificazione degli estensori di studi di impatto, limitandosi a richiedere la firma di professionisti iscritti ad albi. Gi, ma quali professionisti? Iscritti a quali albi? In Italia vuoto per pieno di albi che ne sono una trentina circa! So bene che su questo, come su altri temi, 竪 da tempo in corso una strisciante lotta fra diverse organizzazioni professionali, ognuna ben motivata a delimitarsi spazi di intervento riservati e di esclusivit. La Valutazione di impatto ambientale 竪 per嘆, per sua natura, materia interdisciplinare e transprofessionale, e nessuna professionalit pu嘆 ragionevolmente rivendicarne il monopolio. Pensare di ricondurre le nozioni di esperienza e di competenza alla sola iscrizione ad un qualsivoglia albo professionale 竪 del tutto improprio, e non garantisce nulla, quanto meno in tema di qualit. La qualit delle procedure di VIA, la questione su cui la nuova direttiva europea invitava gli Stati membri a misurarsi (e tema sul quale lAssociazione Analisti Ambientali, di cui sono stato presidente, aveva a suo tempo organizzato un convegno annuale e pubblicato un dossier sul numero 11 della rivista Valutazione Ambientale), resta un contenuto sostanzialmente inesplorato nella nuova norma,
  • 6. che non affronta il vero nodo della questione, ovvero il fatto che la qualit della procedura, e conseguentemente la qualit degli studi di impatto ambientale, possono essere realmente garantite solo se tutti i soggetti coinvolti (autorit competenti, proponenti, professionisti e stakeholder) condividono la filosofia della Valutazione di Impatto Ambientale, riconoscendo alla procedura il ruolo di supporto alle decisioni, analisi e revisione critica dei progetti, prevenzione e gestione dei conflitti ambientali che da sempre dovrebbe svolgere. Qualit significa focalizzarsi sulla efficacia della procedura (ovvero sulla sua capacit effettiva di incidere sui progetti, modificarli, renderli sostenibili sotto il profilo ambientale, come sotto quello economico e sociale) pi湛 che non sul contingentamento ex lege dei tempi necessari ad espletarla. Qualit significa dare dignit e riconoscere risorse adeguate alle strutture che valutano i progetti e gli studi, e metterle nelle condizioni di interloquire con proponenti e progettisti nel merito delle tematiche che emergono, pi湛 che non verificare la presenza di timbri e numeri di iscrizione ad albi professionali sui documenti. Ridurre la qualit dello studio di impatto, nonch辿 la competenza e lesperienza dei suoi estensori, ad una mera attestazione debitamente sottoscritta e timbrata rischia piuttosto di deresponsabilizzare chi deve valutare, spostando il peso della procedura dalla valutazione di merito alla verifica formale di conformit (questione nota e pi湛 volte richiamata, anche per quanto concerne altri settori di intervento pubblico). I segnali, nella normativa come nella prassi, si fanno vieppi湛 frequenti, e i casi in cui, pi湛 che non una dimostrazione scientifica di dati e previsioni le autorit competenti richiedono rassicuranti dichiarazioni debitamente sottoscritte, si moltiplicano. La formulazione uscita allultimo momento dal cappello del Ministero 竪 in conclusione quanto meno poco allineata, se non del tutto contraddittoria, con le considerazioni della direttiva europea in materia di qualit degli studi di impatto. Diverse associazioni (fra cui per lappunto lAAA) hanno posto negli anni la questione del riconoscimento delle competenze e delle esperienze su basi meno bizantine di quelle che regolano la materia in Italia, senza ottenere altri risultati che non un inerziale mantenimento dello status quo. Ora, il colpo di penna ministeriale rende il tema pi湛 che mai urgente e attuale. E sarebbe bene che gli esperti competenti nella elaborazione di rapporti di valutazione di impatto ambientale (secondo la definizione della direttiva 2014/52) decidessero di affrontarlo seriamente. di Mario Zambrini, socio fondatore e amministratore unico di Ambiente Italia Fonte: greenreport.it
  • 7. che non affronta il vero nodo della questione, ovvero il fatto che la qualit della procedura, e conseguentemente la qualit degli studi di impatto ambientale, possono essere realmente garantite solo se tutti i soggetti coinvolti (autorit competenti, proponenti, professionisti e stakeholder) condividono la filosofia della Valutazione di Impatto Ambientale, riconoscendo alla procedura il ruolo di supporto alle decisioni, analisi e revisione critica dei progetti, prevenzione e gestione dei conflitti ambientali che da sempre dovrebbe svolgere. Qualit significa focalizzarsi sulla efficacia della procedura (ovvero sulla sua capacit effettiva di incidere sui progetti, modificarli, renderli sostenibili sotto il profilo ambientale, come sotto quello economico e sociale) pi湛 che non sul contingentamento ex lege dei tempi necessari ad espletarla. Qualit significa dare dignit e riconoscere risorse adeguate alle strutture che valutano i progetti e gli studi, e metterle nelle condizioni di interloquire con proponenti e progettisti nel merito delle tematiche che emergono, pi湛 che non verificare la presenza di timbri e numeri di iscrizione ad albi professionali sui documenti. Ridurre la qualit dello studio di impatto, nonch辿 la competenza e lesperienza dei suoi estensori, ad una mera attestazione debitamente sottoscritta e timbrata rischia piuttosto di deresponsabilizzare chi deve valutare, spostando il peso della procedura dalla valutazione di merito alla verifica formale di conformit (questione nota e pi湛 volte richiamata, anche per quanto concerne altri settori di intervento pubblico). I segnali, nella normativa come nella prassi, si fanno vieppi湛 frequenti, e i casi in cui, pi湛 che non una dimostrazione scientifica di dati e previsioni le autorit competenti richiedono rassicuranti dichiarazioni debitamente sottoscritte, si moltiplicano. La formulazione uscita allultimo momento dal cappello del Ministero 竪 in conclusione quanto meno poco allineata, se non del tutto contraddittoria, con le considerazioni della direttiva europea in materia di qualit degli studi di impatto. Diverse associazioni (fra cui per lappunto lAAA) hanno posto negli anni la questione del riconoscimento delle competenze e delle esperienze su basi meno bizantine di quelle che regolano la materia in Italia, senza ottenere altri risultati che non un inerziale mantenimento dello status quo. Ora, il colpo di penna ministeriale rende il tema pi湛 che mai urgente e attuale. E sarebbe bene che gli esperti competenti nella elaborazione di rapporti di valutazione di impatto ambientale (secondo la definizione della direttiva 2014/52) decidessero di affrontarlo seriamente. di Mario Zambrini, socio fondatore e amministratore unico di Ambiente Italia Fonte: greenreport.it