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News 41/SSL/2015
Luned狸, 19 Ottobre 2015
IGP anche alle eccellenze dellartigianato
Il Parlamento Europeo approva la proposta per l'estensione della tutela delle
indicazioni geografiche alle eccellenze artigianali, come il marmo di Carrara, le
ceramiche di Vietri e Gubbio, le filigrane della Sardegna e i vetri di Murano. Ora
tocca alla Commissione Europea dar seguito con nuoveregole a questo chiaro
messaggio proveniente dallEuroparlamento. L'estensione delle indicazioni
geografiche ai prodotti non agricoli permetterebbe di valorizzare molte produzioni
artigianali, incluse quelle provenienti da zone pi湛 fragili dal punto di vista economico
e occupazionale, aumentando al tempo stesso le possibilit di tutela dei nostri
prodotti di qualit nel mondo.
Fonte:http://www.adiconsum.it
Urbanistica. Obbligo di esposizione del cartello
Cass. Sez. III n. 38380 del 22 settembre 2015 (Ud 15 lug 2015)
Pres. Mannino Est. Andreazza Ric. Ferraiuolo
L'obbligo di esposizione del cartello si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei
lavori, anche al committente sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 6
della I. n. 47 del 1985 e, oggi, dall'art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001; ne
consegue che il committente- proprietario, autonomamente responsabile per
legge, non pu嘆 legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza
semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori e persona esperta e
competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto
sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente
stesso.
Fonte:lexambiente.it
I sistemi di gestione della sicurezza e il codice etico
Informazioni sulladozione di un Codice Etico o Codice di Comportamento nei
sistemi per la gestione della salute e sicurezza del lavoro. I contenuti e i criteri dei
principi etici, limplementazione, la struttura e la diffusione del Codice.
Riguardo ai sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro (SGSSL) e
ai modelli organizzativi, ladozione di principi etici, di un Codice Etico o Codice di
Comportamento, costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo
preventivo. Inoltre il Codice Etico in materia di salute e sicurezza sul lavoro pu嘆
essere parte di codici etici di carattere pi湛 generale, ove esistenti, o essere
documento autonomo.
Infatti il Codice Etico - espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza
sul lavoro - indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dellazienda per
quanto riguarda la SSL. E i suoi contenuti dovrebbero mutuare i principi generali di
tutela elencati allart. 15 D.Lgs. 81/2008. Dal momento che il Codice Etico costituisce
la base del sistema disciplinare e riferimento principale dellOdV, deve essere
adeguatamente diffuso e conosciuto dai lavoratori e dalle altre parti interessate (es.
fornitori, appaltatori, ecc.).
A presentare in questi termini il Codice Etico in materia di SSL, 竪 un documento dal
titolo  La responsabilit amministrativa, elaborato dal Gruppo di lavoro regionale
SGSSL (Regione Toscana) e presentato in alcuni seminari che si sono tenuti in questi
ultimi anni sui sistemi di gestione. Ad esempio nei seminari  I sistemi di gestione della
salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01 (Firenze, 19 ottobre 2012) e  Sistemi di
Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (SGSL): testimonianze nella
pubblica amministrazione e nel privato (Firenze, 10 giugno 2014); seminari che
hanno affrontato le linee di indirizzo dei servizi PISLL per definire l'efficace attuazione
di un sistema di gestione e hanno raccolto testimonianze e indicazioni volte a
mettere in evidenza come pu嘆 essere efficacemente applicato un SGSL.
Nel terzo allegato al documento La responsabilit amministrativa, che riporta gli
indirizzi operativi per lindividuazione della responsabilit amministrativa e
valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute Sicurezza sul Lavoro, si sottolinea
che i codici etici, relativi ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di
reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sono documenti ufficiali dellente che
contengono linsieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilit dellente nei
confronti dei portatori dinteresse (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica
Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). E questi codici mirano a
raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di l ed
indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere
sanzioni proporzionate alla gravit delle eventuali infrazioni commesse.
Tali codici sono documenti che vengono approvati dal massimo vertice dellente.
Vertice che dovrebbe valutare, con riguardo ad ogni singola fattispecie di reato cui
si applica il decreto 231, il rischio specifico legato alla commissione di un
determinato reato ed introdurre dunque principi etici ad hoc.
Veniamo ai contenuti minimi e ai principi del Codice Etico in relazione ai reati
colposi previsti dallart. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.
Riguardo ai principi e criteri fondamentali, il documento sottolinea che limpresa
deve esplicitare chiaramente e rendere noti con un documento formale, i principi
e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad
ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E tali principi e criteri possono
cos狸 individuarsi:
a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro alluomo, in particolare per quanto concerne la concezione
dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di
produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per
ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire ci嘆 che 竪 pericoloso con ci嘆 che non 竪 pericoloso o che 竪 meno
pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri
nella medesima la tecnica, lorganizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le
relazioni sociali e linfluenza dei fattori dellambiente di lavoro;
h) dare la priorit alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
Questi principi devono essere utilizzati dallimpresa per prendere tutte le misure
necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le
attivit di prevenzione dei rischi professionali, dinformazione e formazione, nonch辿
lapprontamento di unorganizzazione e dei mezzi necessari. Tutta lazienda, sia ai
livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare
quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito,
quando le stesse devono essere attuate.
Inoltre il Codice deve essere redatto in forma scritta e deve essere deliberato dal
datore di lavoro che ne conferisce la validit, stabilisce lentrata in vigore e
disciplina le modalit per la sua modifica.
I presupposti per la sua implementazione sono:
- sistema di controllo: strutturare un sistema di controllo sullattuazione del Codice
Etico che preveda: la possibilit di segnalazioni relative al mancato rispetto del
Codice e lelaborazione di un rapporto periodico sullo stato di attuazione del
Codice;
- diffusione: garantire la diffusione del Codice allinterno dellazienda e presso i
principali stakeholder, raccomandandone losservanza e il rispetto;
- formazione: programmare ed effettuare iniziative formative periodiche rivolte ai
dipendenti.
Riportiamo un esempio di possibile struttura del Codice Etico, che deve essere
sviluppato almeno sui seguenti punti: parte generale; ambito di applicazione;
principi generali; dichiarazioni dintenti dellazienda; principi inerenti
lamministrazione dellazienda; comunicazione e rapporti con i destinatari;
comunicazioni e rapporti con gli utenti/clienti; comunicazione e rapporti con i terzi;
coordinamento tra i soggetti coinvolti.
Riprendiamo, per concludere, alcune delle domande sul codice etico contenute
nella Checklist per la valutazione del sistema di gestione della salute e sicurezza
del lavoro (SGSSL) (allegato II) che costituisce uno strumento per laccertamento
dellesistenza di un Sistema per la Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro e per
la valutazione della sua corretta adozione ed efficace attuazione, tale da
consentire laccesso allesimente dalla responsabilit amministrativa dellart. 30
D.Lgs. 81/2008. Una checklist rivolta in particolare agli organi di vigilanza delle ASL,
ma che pu嘆 essere utilizzata anche come strumento di autovalutazione da parte
dellimpresa che intende adottare un SGSSL o che vuole valutare il proprio SGSSL.
Queste le domande relative al codice etico:
- 竪 stato adottato un azienda un Codice di comportamento (o Codice Etico), in cui
il datore di lavoro ha chiaramente esplicitato e resi noti a tutta lazienda, mediante
un documento formale, i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono
prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di sicurezza e salute sul
lavoro?
- nel Codice Etico sono espressi i valori, i principi e la volont della propriet in
materia di sicurezza e salute sul lavoro?
- il Codice Etico 竪 comunicato a tutto il personale, appaltatori compresi?
- viene controllato periodicamente se il Codice Etico e' conosciuto dai lavoratori e
da tutte le parti interessate?
Riguardo alle due ultime domande la checklist segnala che la comunicazione a
tutto il personale sul Codice Etico costituisce un elemento imprescindibile per
lefficace attuazione del Sistema Disciplinare. E che il controllo della conoscenza
da parte di tutte le parti interessate 竪 importante per verificare lattuazione del
principio di continuit di azione. (Articolo di Tiziano Menduto)
Fonte: puntosicuro.it
La circolare 26 del 12 ottobre sulle nuove sanzioni in materia di lavoro
Per assicurare luniformit di comportamento di tutto il personale ispettivo, il
Ministero del Lavoro, con circolare 26 del 12 ottobre 2015, ha riepilogato le
modifiche portate nellambito delle semplificazioni delle disposizioni in materia di
lavoro, dallart. 22 del decreto attuativo del Jobs Act, 151/2015, e ha fornito le
prime indicazioni necessarie ad una corretta applicazione delle nuove disposizioni.
A proposito di maxisanzione per il lavoro nero, si ripristina la diffida obbligatoria ad
adempiere e si eliminano le maggiorazioni per ogni giornata di lavoro effettuata da
ogni lavoratore irregolare. La circolare ricorda che non 竪 soggetto alla maxisanzione
il datore di lavoro che, antecedentemente al primo accesso in azienda del
personale ispettivo o di una eventuale convocazione per lespletamento del
tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e
integralmente, per lintera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente
senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione.
E ancora. Il datore di lavoro, entro i 45 giorni dalla notifica della diffida, dovr dare
dimostrazione della copertura del precedente periodo di occupazione irregolare,
rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, del pagamento delle
sanzioni nella misura minima e dei contributi riferibili al periodo in nero.
Allo stesso modo dovr comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori
irregolarmente occupati non risultino pi湛 in forza al momento dellaccesso
ispettivo*.
Un altro punto della circolare 26 interpreta le nuove disposizioni titolando violazioni
connesse e regime intertemporale e spiegando, fra laltro, che per le condotte
iniziate e cessate nella vigenza della precedente disciplina si applica lapparato
sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di
maxisanzione. Alle medesime condotte non si applica, invece, la procedura di
diffida in considerazione dei contenuti sostanziali della stessa . Per le condotte
iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo lentrata in vigore del
decreto attuativo, trova applicazione, allintero periodo oggetto di accertamento,
la nuova disciplina**.
Altra disposizione introdotta dal 151 modifica gli importi delle somme aggiuntive
dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dellattivit
imprenditoriale***.
A proposito, invece, della regolarizzazione di lavoratori extracomunitari clandestini
e di lavoratori minori illegalmente ammessi al lavoro, sar comunque necessario
provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c.
La disciplina sanzionatoria in materia di LUL (Libretto unico del lavoro), prospetto
paga e assegni familiari, continua la circolare del 12 ottobre, introduce un criterio di
commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero dei
lavoratori coinvolti che ai periodi in cui permanga la condotta illecita. Per questo
giova precisare che qualora la condotta sia riconducibile a due diverse fasce,
andr applicata la sanzione pi湛 elevata la quale assorbir, evidentemente, la
violazione meno grave.
Anche in materia di LUL, le condotte di omessa e infedele registrazione sono punibili
a condizione che le stesse abbiano determinato differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali.
Infine, la riformulazione delle norme su prospetti paga (mancata o ritardata
consegna, oppure omessa o inesatta registrazione) e assegni familiari (omessa
corresponsione). Il Ministero avverte che tutte le disposizioni sanzionatorie si
applicano esclusivamente agli illeciti commessi successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto attuativo (23 settembre, Ndr). (Articolo di Enzo
Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Tracciabilit articoli pirotecnici, Governo approva decreto in esame preliminare
Articoli pirotecnici. Il Consigli dei Ministri nella seduta n.86 del 12 ottobre 2015 ha
approvato in esame preliminare un decreto legislativo in attuazione della della
direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione del 16 aprile 2014 che
istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilit degli articoli pirotecnici.
Il sistema dovr permettere di identificare gli articoli stessi, i fabbricanti e a tal fine
tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un numero di registrazione
basato su un sistema di numerazione uniforme attribuito dallorganismo notificato
che ne ha certificato la conformit.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Decreto legislativo sul fumo
Nella stessa seduta del 12 ottobre, il Governo ha approvato ancora in esame
preliminare un decreto legislativo riguardate tabacco, divieto di fumo in presenza di
minori e vendita di sigarette elettroniche.
Il decreto recepir la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva
2001/37/CE.
Conterr disposizioni come il divieto di vendita di pacchetti da 10 sigarette, le
segnalazioni sulle confezioni, e per quanto riguarda la prevenzione e la salute dei
minori:
1. divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di
ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione;
2. divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza;
3. divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonch辿 nelle pertinenze esterne
dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;
4. inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del
tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori;
5. verifica dei distributori automatici, di norma, al momento dellistallazione e
periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi
automatici di rilevamento dellet dellacquirente.
Fonte:quotidianosicurezza.it
La Cassazione sulla tenuta del documento di valutazione del rischio incendio
Sulla condanna da parte del giudice di merito che aveva accertato lomissione del
titolare di un Pub della prescritta attivit di formazione/informazione dei lavoratori
dipendenti riguardo alle procedure di emergenza, oltre che dellattivit nei riguardi
dei lavoratori incaricati delle attivit di emergenza antincendio, 竪 intervenuta la
Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363.
A prescindere dalla decisione sul fatto, nella sentenza 竪 interessante
linterpretazione della normativa riguardante la tenuta del documento di
valutazione del rischio incendio.
 stato gi affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che il documento di
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dallart. 28
del TU 81/08, 竪 applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o
privati, ivi comprese le attivit di ristorazione*. Si ritiene di dare senzaltro continuit
a tale principio, che trova il suo fondamento nellampia formulazione dellart. 3 del
TU, secondo cui, appunto, il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivit, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Da ci嘆 discende lobbligo
del prescritto documento anche per lattivit di Pub con attivit accessoria di
piccoli intrattenimenti.
Nel fatto oggetto di contestazione, inoltre, il ricorrente aveva dato
uninterpretazione meramente formalistica del concetto di infortunio, limitandolo
al solo prestatore di lavoro ed escludendo del tutto irragionevolmente i soggetti che
comunque frequentano i luoghi, in tal modo non considerando che lo scopo
perseguito dalla norma 竪 pi湛 in generale la tutela dal rischio incendi, a cui non si
sottraggono certamente i locali ove si prevede lafflusso di pubblico connessa alla
ristorazione e allintrattenimento.
Il Tribunale aveva precisato che, trattandosi di attivit con accesso e permanenza
di pubblico, il rischio infortunistico collegato allevenienza incendi non poteva essere
classificato come basso, per cui si rendeva necessaria la previsione di vie di fuga
agevoli in caso di uscita rapida per il pubblico.
La Corte ha valutato come corretta anche lesclusione dellapplicabilit della
procedura semplificata prevista dal Decreto del fare, che attiene ai settori
professionali che presentano minore fattore di rischio infortuni. Lart. 32 del decreto
DL 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio delleconomia, convertito dalla
L.98/2013) prevede il modello semplificato per le attivit a basso rischio di infortuni.
(Articolo di Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it

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News SSL 41 2015

  • 1. News 41/SSL/2015 Luned狸, 19 Ottobre 2015 IGP anche alle eccellenze dellartigianato Il Parlamento Europeo approva la proposta per l'estensione della tutela delle indicazioni geografiche alle eccellenze artigianali, come il marmo di Carrara, le ceramiche di Vietri e Gubbio, le filigrane della Sardegna e i vetri di Murano. Ora tocca alla Commissione Europea dar seguito con nuoveregole a questo chiaro messaggio proveniente dallEuroparlamento. L'estensione delle indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli permetterebbe di valorizzare molte produzioni artigianali, incluse quelle provenienti da zone pi湛 fragili dal punto di vista economico e occupazionale, aumentando al tempo stesso le possibilit di tutela dei nostri prodotti di qualit nel mondo. Fonte:http://www.adiconsum.it Urbanistica. Obbligo di esposizione del cartello Cass. Sez. III n. 38380 del 22 settembre 2015 (Ud 15 lug 2015) Pres. Mannino Est. Andreazza Ric. Ferraiuolo L'obbligo di esposizione del cartello si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 6 della I. n. 47 del 1985 e, oggi, dall'art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001; ne consegue che il committente- proprietario, autonomamente responsabile per legge, non pu嘆 legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori e persona esperta e competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente stesso. Fonte:lexambiente.it I sistemi di gestione della sicurezza e il codice etico Informazioni sulladozione di un Codice Etico o Codice di Comportamento nei
  • 2. sistemi per la gestione della salute e sicurezza del lavoro. I contenuti e i criteri dei principi etici, limplementazione, la struttura e la diffusione del Codice. Riguardo ai sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro (SGSSL) e ai modelli organizzativi, ladozione di principi etici, di un Codice Etico o Codice di Comportamento, costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Inoltre il Codice Etico in materia di salute e sicurezza sul lavoro pu嘆 essere parte di codici etici di carattere pi湛 generale, ove esistenti, o essere documento autonomo. Infatti il Codice Etico - espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro - indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dellazienda per quanto riguarda la SSL. E i suoi contenuti dovrebbero mutuare i principi generali di tutela elencati allart. 15 D.Lgs. 81/2008. Dal momento che il Codice Etico costituisce la base del sistema disciplinare e riferimento principale dellOdV, deve essere adeguatamente diffuso e conosciuto dai lavoratori e dalle altre parti interessate (es. fornitori, appaltatori, ecc.). A presentare in questi termini il Codice Etico in materia di SSL, 竪 un documento dal titolo La responsabilit amministrativa, elaborato dal Gruppo di lavoro regionale SGSSL (Regione Toscana) e presentato in alcuni seminari che si sono tenuti in questi ultimi anni sui sistemi di gestione. Ad esempio nei seminari I sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01 (Firenze, 19 ottobre 2012) e Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (SGSL): testimonianze nella pubblica amministrazione e nel privato (Firenze, 10 giugno 2014); seminari che hanno affrontato le linee di indirizzo dei servizi PISLL per definire l'efficace attuazione di un sistema di gestione e hanno raccolto testimonianze e indicazioni volte a mettere in evidenza come pu嘆 essere efficacemente applicato un SGSL. Nel terzo allegato al documento La responsabilit amministrativa, che riporta gli indirizzi operativi per lindividuazione della responsabilit amministrativa e valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute Sicurezza sul Lavoro, si sottolinea che i codici etici, relativi ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sono documenti ufficiali dellente che contengono linsieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilit dellente nei confronti dei portatori dinteresse (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). E questi codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di l ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravit delle eventuali infrazioni commesse. Tali codici sono documenti che vengono approvati dal massimo vertice dellente.
  • 3. Vertice che dovrebbe valutare, con riguardo ad ogni singola fattispecie di reato cui si applica il decreto 231, il rischio specifico legato alla commissione di un determinato reato ed introdurre dunque principi etici ad hoc. Veniamo ai contenuti minimi e ai principi del Codice Etico in relazione ai reati colposi previsti dallart. 25-septies del D. Lgs. 231/2001. Riguardo ai principi e criteri fondamentali, il documento sottolinea che limpresa deve esplicitare chiaramente e rendere noti con un documento formale, i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E tali principi e criteri possono cos狸 individuarsi: a) evitare i rischi; b) valutare i rischi che non possono essere evitati; c) combattere i rischi alla fonte; d) adeguare il lavoro alluomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute; e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica; f) sostituire ci嘆 che 竪 pericoloso con ci嘆 che non 竪 pericoloso o che 竪 meno pericoloso; g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, lorganizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e linfluenza dei fattori dellambiente di lavoro; h) dare la priorit alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. Questi principi devono essere utilizzati dallimpresa per prendere tutte le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attivit di prevenzione dei rischi professionali, dinformazione e formazione, nonch辿 lapprontamento di unorganizzazione e dei mezzi necessari. Tutta lazienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate. Inoltre il Codice deve essere redatto in forma scritta e deve essere deliberato dal datore di lavoro che ne conferisce la validit, stabilisce lentrata in vigore e disciplina le modalit per la sua modifica. I presupposti per la sua implementazione sono: - sistema di controllo: strutturare un sistema di controllo sullattuazione del Codice Etico che preveda: la possibilit di segnalazioni relative al mancato rispetto del
  • 4. Codice e lelaborazione di un rapporto periodico sullo stato di attuazione del Codice; - diffusione: garantire la diffusione del Codice allinterno dellazienda e presso i principali stakeholder, raccomandandone losservanza e il rispetto; - formazione: programmare ed effettuare iniziative formative periodiche rivolte ai dipendenti. Riportiamo un esempio di possibile struttura del Codice Etico, che deve essere sviluppato almeno sui seguenti punti: parte generale; ambito di applicazione; principi generali; dichiarazioni dintenti dellazienda; principi inerenti lamministrazione dellazienda; comunicazione e rapporti con i destinatari; comunicazioni e rapporti con gli utenti/clienti; comunicazione e rapporti con i terzi; coordinamento tra i soggetti coinvolti. Riprendiamo, per concludere, alcune delle domande sul codice etico contenute nella Checklist per la valutazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro (SGSSL) (allegato II) che costituisce uno strumento per laccertamento dellesistenza di un Sistema per la Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro e per la valutazione della sua corretta adozione ed efficace attuazione, tale da consentire laccesso allesimente dalla responsabilit amministrativa dellart. 30 D.Lgs. 81/2008. Una checklist rivolta in particolare agli organi di vigilanza delle ASL, ma che pu嘆 essere utilizzata anche come strumento di autovalutazione da parte dellimpresa che intende adottare un SGSSL o che vuole valutare il proprio SGSSL. Queste le domande relative al codice etico: - 竪 stato adottato un azienda un Codice di comportamento (o Codice Etico), in cui il datore di lavoro ha chiaramente esplicitato e resi noti a tutta lazienda, mediante un documento formale, i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di sicurezza e salute sul lavoro? - nel Codice Etico sono espressi i valori, i principi e la volont della propriet in materia di sicurezza e salute sul lavoro? - il Codice Etico 竪 comunicato a tutto il personale, appaltatori compresi? - viene controllato periodicamente se il Codice Etico e' conosciuto dai lavoratori e da tutte le parti interessate? Riguardo alle due ultime domande la checklist segnala che la comunicazione a tutto il personale sul Codice Etico costituisce un elemento imprescindibile per lefficace attuazione del Sistema Disciplinare. E che il controllo della conoscenza da parte di tutte le parti interessate 竪 importante per verificare lattuazione del principio di continuit di azione. (Articolo di Tiziano Menduto) Fonte: puntosicuro.it
  • 5. La circolare 26 del 12 ottobre sulle nuove sanzioni in materia di lavoro Per assicurare luniformit di comportamento di tutto il personale ispettivo, il Ministero del Lavoro, con circolare 26 del 12 ottobre 2015, ha riepilogato le modifiche portate nellambito delle semplificazioni delle disposizioni in materia di lavoro, dallart. 22 del decreto attuativo del Jobs Act, 151/2015, e ha fornito le prime indicazioni necessarie ad una corretta applicazione delle nuove disposizioni. A proposito di maxisanzione per il lavoro nero, si ripristina la diffida obbligatoria ad adempiere e si eliminano le maggiorazioni per ogni giornata di lavoro effettuata da ogni lavoratore irregolare. La circolare ricorda che non 竪 soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che, antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo o di una eventuale convocazione per lespletamento del tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e integralmente, per lintera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione. E ancora. Il datore di lavoro, entro i 45 giorni dalla notifica della diffida, dovr dare dimostrazione della copertura del precedente periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, del pagamento delle sanzioni nella misura minima e dei contributi riferibili al periodo in nero. Allo stesso modo dovr comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non risultino pi湛 in forza al momento dellaccesso ispettivo*. Un altro punto della circolare 26 interpreta le nuove disposizioni titolando violazioni connesse e regime intertemporale e spiegando, fra laltro, che per le condotte iniziate e cessate nella vigenza della precedente disciplina si applica lapparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione. Alle medesime condotte non si applica, invece, la procedura di diffida in considerazione dei contenuti sostanziali della stessa . Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo lentrata in vigore del decreto attuativo, trova applicazione, allintero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina**. Altra disposizione introdotta dal 151 modifica gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dellattivit imprenditoriale***. A proposito, invece, della regolarizzazione di lavoratori extracomunitari clandestini e di lavoratori minori illegalmente ammessi al lavoro, sar comunque necessario provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c. La disciplina sanzionatoria in materia di LUL (Libretto unico del lavoro), prospetto paga e assegni familiari, continua la circolare del 12 ottobre, introduce un criterio di commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero dei
  • 6. lavoratori coinvolti che ai periodi in cui permanga la condotta illecita. Per questo giova precisare che qualora la condotta sia riconducibile a due diverse fasce, andr applicata la sanzione pi湛 elevata la quale assorbir, evidentemente, la violazione meno grave. Anche in materia di LUL, le condotte di omessa e infedele registrazione sono punibili a condizione che le stesse abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Infine, la riformulazione delle norme su prospetti paga (mancata o ritardata consegna, oppure omessa o inesatta registrazione) e assegni familiari (omessa corresponsione). Il Ministero avverte che tutte le disposizioni sanzionatorie si applicano esclusivamente agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto attuativo (23 settembre, Ndr). (Articolo di Enzo Gonano) Fonte:quotidianosicurezza.it Tracciabilit articoli pirotecnici, Governo approva decreto in esame preliminare Articoli pirotecnici. Il Consigli dei Ministri nella seduta n.86 del 12 ottobre 2015 ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo in attuazione della della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilit degli articoli pirotecnici. Il sistema dovr permettere di identificare gli articoli stessi, i fabbricanti e a tal fine tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un numero di registrazione basato su un sistema di numerazione uniforme attribuito dallorganismo notificato che ne ha certificato la conformit. Fonte:quotidianosicurezza.it Decreto legislativo sul fumo Nella stessa seduta del 12 ottobre, il Governo ha approvato ancora in esame preliminare un decreto legislativo riguardate tabacco, divieto di fumo in presenza di minori e vendita di sigarette elettroniche. Il decreto recepir la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
  • 7. vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Conterr disposizioni come il divieto di vendita di pacchetti da 10 sigarette, le segnalazioni sulle confezioni, e per quanto riguarda la prevenzione e la salute dei minori: 1. divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione; 2. divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza; 3. divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonch辿 nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia; 4. inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori; 5. verifica dei distributori automatici, di norma, al momento dellistallazione e periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dellet dellacquirente. Fonte:quotidianosicurezza.it La Cassazione sulla tenuta del documento di valutazione del rischio incendio Sulla condanna da parte del giudice di merito che aveva accertato lomissione del titolare di un Pub della prescritta attivit di formazione/informazione dei lavoratori dipendenti riguardo alle procedure di emergenza, oltre che dellattivit nei riguardi dei lavoratori incaricati delle attivit di emergenza antincendio, 竪 intervenuta la Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363. A prescindere dalla decisione sul fatto, nella sentenza 竪 interessante linterpretazione della normativa riguardante la tenuta del documento di valutazione del rischio incendio. stato gi affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dallart. 28 del TU 81/08, 竪 applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati, ivi comprese le attivit di ristorazione*. Si ritiene di dare senzaltro continuit a tale principio, che trova il suo fondamento nellampia formulazione dellart. 3 del TU, secondo cui, appunto, il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivit, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Da ci嘆 discende lobbligo del prescritto documento anche per lattivit di Pub con attivit accessoria di piccoli intrattenimenti. Nel fatto oggetto di contestazione, inoltre, il ricorrente aveva dato uninterpretazione meramente formalistica del concetto di infortunio, limitandolo
  • 8. al solo prestatore di lavoro ed escludendo del tutto irragionevolmente i soggetti che comunque frequentano i luoghi, in tal modo non considerando che lo scopo perseguito dalla norma 竪 pi湛 in generale la tutela dal rischio incendi, a cui non si sottraggono certamente i locali ove si prevede lafflusso di pubblico connessa alla ristorazione e allintrattenimento. Il Tribunale aveva precisato che, trattandosi di attivit con accesso e permanenza di pubblico, il rischio infortunistico collegato allevenienza incendi non poteva essere classificato come basso, per cui si rendeva necessaria la previsione di vie di fuga agevoli in caso di uscita rapida per il pubblico. La Corte ha valutato come corretta anche lesclusione dellapplicabilit della procedura semplificata prevista dal Decreto del fare, che attiene ai settori professionali che presentano minore fattore di rischio infortuni. Lart. 32 del decreto DL 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio delleconomia, convertito dalla L.98/2013) prevede il modello semplificato per le attivit a basso rischio di infortuni. (Articolo di Enzo Gonano) Fonte:quotidianosicurezza.it