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News 43/A/2017
Lunedì, 23 Ottobre 2017
Fanghi di depurazione, Dlgs 99/1992 al restyling.
Via libera il 18 ottobre 2017 dalla Commissione Ambiente del Senato al disegno di
legge delega per la riforma della disciplina del trattamento dei fanghi di
depurazione in agricoltura ex Dlgs 99/1992.
Il provvedimento è pronto per l’esame dell’aula del Senato. La legge delega il
Governo ad aggiornare la disciplina in materia per poter sfruttare al meglio la risorsa
“fanghi di depurazioneâ€, regolare in modo più efficace ed efficiente il meccanismo
di controllo sugli spandimenti di fanghi e garantire gli stessi livelli di regolamentazione
e tutela su tutto il territorio nazionale.
La disciplina, che è regolata dal Dlgs 99/1992 ha subito in 25 anni pochissime
modifiche. Tra i criteri di delega inseriti nel disegno di legge (quelli che il futuro Dlgs
di modifica dovrà rispettare) la revisione dei parametri, delle metodologie e dei
valori, in particolare introducendo un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e
allo spandimento, con specifico riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti
(Cer). Inoltre si dovranno modificare le soglie di ammissibilità della presenza di
metalli pesanti, e prevedere il rilevamento obbligatorio della presenza di farmaci,
nonché di sostanze perfluoroalchimiche (Pfas), in caso di provenienza dei fanghi da
impianti di depurazione civile. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Appalti verdi, pubblicate linee guida Ispra.
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) mette a
disposizione degli Enti un modello operativo di organizzazione interna per la
sistematica introduzione degli aspetti ambientali nei processi di acquisto.
Le linee guida “Green public procurement (Gpp) del sistema agenziale†(delibera
Consiglio Snpa 17 gennaio 2017, doc. n.2/2017), pubblicate sul sito internet dell’Ispra
il 12 ottobre 2017, sono finalizzate a consentire il superamento degli ostacoli di tipo
organizzativo alla diffusione degli appalti “green†che riguardano, in particolare, la
programmazione degli appalti da parte degli Enti.
Sebbene elaborate al fine di poter essere applicate nelle Agenzie del Sistema
nazionale di protezione ambientale (sono riportati anche esempi di documenti già
adottati da alcune Arpa/Appa), le linee guida possono essere utilizzate da tutte le
amministrazioni pubbliche. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Responsabile tecnico Albo gestori, dal 20/10/2017 aperte iscrizioni per esami.
Il responsabile tecnico che vuole iscriversi per la prima volta all’Albo Gestori o che
vuole cambiare categoria o classe di iscrizione, deve sostenere una verifica, la cui
iscrizione è aperta dal 20/10/2017 per la sede di Venezia.
Le deliberazioni dell’Albo nazionale Gestori ambientali 30 maggio 2017, nn.6 e 7
hanno introdotto a partire dal 16 ottobre 2017, i nuovi requisiti del responsabile
tecnico e la relativa verifica. L’idoneità del candidato a responsabile tecnico, è
attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con
cadenza quinquennale, mediante verifiche che attestino il necessario
aggiornamento. L’Albo gestori ha pubblicato sul proprio sito l’area riservata
attraverso cui il candidato può iscriversi alle verifiche; per la data di verifica del
19/12/2017 a Venezia, le iscrizioni aprono il 20/10 e chiudono il 9/11.
Si ricorda che la verifica si svolge mediante prova scritta costituita da 80 quiz a
risposta multipla, sottoposti alla commissione d’esame (composta dalla Sezione
regionale della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato
nazionale). Il calendario delle verifiche è contenuto nell’allegato A della
deliberazione 7/2017.
Per maggiori informazioni: www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx
(Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Beni ambientali. Rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica e
impugnazione.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4369 del 18 settembre 2017
Nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica vi è l’onere di
impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il
parere negativo presupposto (con il versamento per una sola volta del contributo
unificato), mentre non vi è l’onere di impugnare immediatamente il parere negativo
e successivamente l’atto conclusivo del procedimento (il che comporterebbe, in
ipotesi, il versamento per due volte del CU stesso).
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Trasporto e regime autorizzatorio.
Cass. Sez. III n. 44438 del 27 settembre 2017 (Ud 15 dic 2016)
Presidente: Ramacci Estensore: Gentili Imputato: Osellame
Alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l'obbligo di iscrizione
nell'albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed
oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti
non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante
ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati,
l'assenza dell'obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare
eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti
anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell'impresa che li produce integra il reato
in esame.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Ordinanza di smaltimento dei rifiuti abbandonati.
TAR Puglia (LE) Sez. III n.1450 del 13 settembre 2017
L'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo
in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene,
presuppone necessariamente l'accertamento in capo a quest'ultimo di un
comportamento doloso o colposo, non ravvisando la disposizione dell'art. 192 D. Lgs.
n. 152/2006 un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con
conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di
ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.
Fonte: lexambiente.it
Ue, le Ong possono impugnare le autorizzazioni a estrarre acqua per la produzione
di neve.
Un’organizzazione per la tutela dell’ambiente debitamente costituita può
impugnare l’autorizzazione a estrarre acqua per la produzione di neve: lo ricorda
l’avvocato generale europeo Eleanor Sharpston in riferimento alla domanda di
pronuncia pregiudiziale della Corte amministrativa dell’Austria.
La questione ha inizio quando la società Aichelberglift Karlstein GmbH ottiene
l’autorizzazione a estrarre acqua dal un fiume l’Einsiedelbach per un impianto di
innevamento in una stazione sciistica in Austria. In seguito, la domanda di
autorizzazione dell’Aichelberglift viene esaminata in un procedimento
amministrativo separato dove la Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz
Umweltorganisation, un’Ong per la tutela dell’ambiente, solleva eccezioni contro il
progetto. Eccezioni respinte e impugnate senza successo dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale della Bassa Austria. Il Tribunale ha dichiarato che la Protect
non beneficiava della qualità di parte del procedimento amministrativo in quanto
non ha sollevato eccezioni contro la domanda tempestivamente, vale a dire, al più
tardi, il giorno precedente la trattazione orale o nel corso della trattazione stessa. La
Protect ha quindi perso la qualità di parte.
La questione approda alla Corte amministrativa dell’Austria la quale chiede alla
Corte Ue se la direttiva quadro in materia di acque riconosca ad un’organizzazione
per la tutela dell’ambiente, nell’ambito di un procedimento non soggetto a
valutazione dell’impatto ambientale la possibilità di agire in giudizio in base alla
Convenzione di Aarhus.
Nel diritto austriaco, il ricorrente è legittimato ad agire in procedimenti amministrativi
o giurisdizionali solo se è titolare di diritti soggettivi sostanziali di cui afferma la
violazione. Le organizzazioni per la tutela dell’ambiente non possono soddisfare, per
loro natura, la condizione della titolarità di diritti sostanziali. Ciò rende virtualmente
impossibile per organizzazioni di tal genere impugnare un provvedimento
amministrativo dinanzi a un’autorità amministrativa o a un giudice,
indipendentemente dalla diligenza con cui agiscono o dalla pertinenza delle
osservazioni che intendono presentare. Da ciò sembra derivare che neppure i singoli
titolari di diritti potrebbero proporre ricorso affermando la violazione di una
disposizione destinata a tutelare l’ambiente in quanto tale o di una disposizione che
tutela l’interesse pubblico, quale il divieto di deterioramento della direttiva quadro in
materia di acque. Sembra quindi che salvo i casi in cui i diritti sostanziali dei singoli
coincidano con l’interesse pubblico e detti singoli decidano di proporre ricorso per
far rispettare tali diritti dinanzi a un’autorità competente o a un organo
giurisdizionale, nessuno possa agire a tutela dell’ambiente.
Ma le organizzazioni per la tutela dell’ambiente sono espressione dell’interesse
pubblico e collettivo. Esse riuniscono le rivendicazioni di una pluralità di individui in
un’unica azione, agiscono quale filtro e mettono a disposizione le loro conoscenze
specialistiche.
I singoli interessati da un progetto avente un impatto ambientale sono naturalmente
legittimati ad agire per difendere i propri beni o altri interessi da danni potenziali che
un progetto potrebbe causare. Se alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente
viene negata la legittimazione ad agire per chiedere a un giudice di verificare se un
provvedimento amministrativo è conforme agli obblighi che vincolano gli Stati
membri, come quelli derivanti della direttiva quadro in materia di acque, l’ambiente
– ossia, l’interesse pubblico – sarà rappresentato e difeso in modo inadeguato.
Le organizzazioni quindi svolgono, cruciale nella protezione del patrimonio
ambientale comune. Non a caso la Convenzione di Aarhus prevede il
riconoscimento degli interessi delle organizzazioni che promuovono la tutela
dell’ambiente garantendo a loro e ai singoli l’accesso a meccanismi giudiziari
efficaci al fine di tutelare l’ambiente e assicurare il rispetto della legge.
La Corte ha riconosciuto che il diritto ambientale dell’Unione riguarda, per la
maggior parte, l’interesse pubblico e non semplicemente la tutela degli interessi dei
singoli in quanto tali. “Non possono comparire in giudizio né l’acqua né i pesci che vi
nuotano. Analogamente, gli alberi non sono legittimati ad agireâ€. “L’ambiente
naturale appartiene a tutti noi e della sua protezione siamo responsabili
collettivamenteâ€. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
indipendentemente dalla diligenza con cui agiscono o dalla pertinenza delle
osservazioni che intendono presentare. Da ciò sembra derivare che neppure i singoli
titolari di diritti potrebbero proporre ricorso affermando la violazione di una
disposizione destinata a tutelare l’ambiente in quanto tale o di una disposizione che
tutela l’interesse pubblico, quale il divieto di deterioramento della direttiva quadro in
materia di acque. Sembra quindi che salvo i casi in cui i diritti sostanziali dei singoli
coincidano con l’interesse pubblico e detti singoli decidano di proporre ricorso per
far rispettare tali diritti dinanzi a un’autorità competente o a un organo
giurisdizionale, nessuno possa agire a tutela dell’ambiente.
Ma le organizzazioni per la tutela dell’ambiente sono espressione dell’interesse
pubblico e collettivo. Esse riuniscono le rivendicazioni di una pluralità di individui in
un’unica azione, agiscono quale filtro e mettono a disposizione le loro conoscenze
specialistiche.
I singoli interessati da un progetto avente un impatto ambientale sono naturalmente
legittimati ad agire per difendere i propri beni o altri interessi da danni potenziali che
un progetto potrebbe causare. Se alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente
viene negata la legittimazione ad agire per chiedere a un giudice di verificare se un
provvedimento amministrativo è conforme agli obblighi che vincolano gli Stati
membri, come quelli derivanti della direttiva quadro in materia di acque, l’ambiente
– ossia, l’interesse pubblico – sarà rappresentato e difeso in modo inadeguato.
Le organizzazioni quindi svolgono, cruciale nella protezione del patrimonio
ambientale comune. Non a caso la Convenzione di Aarhus prevede il
riconoscimento degli interessi delle organizzazioni che promuovono la tutela
dell’ambiente garantendo a loro e ai singoli l’accesso a meccanismi giudiziari
efficaci al fine di tutelare l’ambiente e assicurare il rispetto della legge.
La Corte ha riconosciuto che il diritto ambientale dell’Unione riguarda, per la
maggior parte, l’interesse pubblico e non semplicemente la tutela degli interessi dei
singoli in quanto tali. “Non possono comparire in giudizio né l’acqua né i pesci che vi
nuotano. Analogamente, gli alberi non sono legittimati ad agireâ€. “L’ambiente
naturale appartiene a tutti noi e della sua protezione siamo responsabili
collettivamenteâ€. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it

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News A 43 2017

  • 1. News 43/A/2017 Lunedì, 23 Ottobre 2017 Fanghi di depurazione, Dlgs 99/1992 al restyling. Via libera il 18 ottobre 2017 dalla Commissione Ambiente del Senato al disegno di legge delega per la riforma della disciplina del trattamento dei fanghi di depurazione in agricoltura ex Dlgs 99/1992. Il provvedimento è pronto per l’esame dell’aula del Senato. La legge delega il Governo ad aggiornare la disciplina in materia per poter sfruttare al meglio la risorsa “fanghi di depurazioneâ€, regolare in modo più efficace ed efficiente il meccanismo di controllo sugli spandimenti di fanghi e garantire gli stessi livelli di regolamentazione e tutela su tutto il territorio nazionale. La disciplina, che è regolata dal Dlgs 99/1992 ha subito in 25 anni pochissime modifiche. Tra i criteri di delega inseriti nel disegno di legge (quelli che il futuro Dlgs di modifica dovrà rispettare) la revisione dei parametri, delle metodologie e dei valori, in particolare introducendo un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e allo spandimento, con specifico riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti (Cer). Inoltre si dovranno modificare le soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti, e prevedere il rilevamento obbligatorio della presenza di farmaci, nonché di sostanze perfluoroalchimiche (Pfas), in caso di provenienza dei fanghi da impianti di depurazione civile. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Appalti verdi, pubblicate linee guida Ispra. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) mette a disposizione degli Enti un modello operativo di organizzazione interna per la sistematica introduzione degli aspetti ambientali nei processi di acquisto. Le linee guida “Green public procurement (Gpp) del sistema agenziale†(delibera
  • 2. Consiglio Snpa 17 gennaio 2017, doc. n.2/2017), pubblicate sul sito internet dell’Ispra il 12 ottobre 2017, sono finalizzate a consentire il superamento degli ostacoli di tipo organizzativo alla diffusione degli appalti “green†che riguardano, in particolare, la programmazione degli appalti da parte degli Enti. Sebbene elaborate al fine di poter essere applicate nelle Agenzie del Sistema nazionale di protezione ambientale (sono riportati anche esempi di documenti già adottati da alcune Arpa/Appa), le linee guida possono essere utilizzate da tutte le amministrazioni pubbliche. (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Responsabile tecnico Albo gestori, dal 20/10/2017 aperte iscrizioni per esami. Il responsabile tecnico che vuole iscriversi per la prima volta all’Albo Gestori o che vuole cambiare categoria o classe di iscrizione, deve sostenere una verifica, la cui iscrizione è aperta dal 20/10/2017 per la sede di Venezia. Le deliberazioni dell’Albo nazionale Gestori ambientali 30 maggio 2017, nn.6 e 7 hanno introdotto a partire dal 16 ottobre 2017, i nuovi requisiti del responsabile tecnico e la relativa verifica. L’idoneità del candidato a responsabile tecnico, è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche che attestino il necessario aggiornamento. L’Albo gestori ha pubblicato sul proprio sito l’area riservata attraverso cui il candidato può iscriversi alle verifiche; per la data di verifica del 19/12/2017 a Venezia, le iscrizioni aprono il 20/10 e chiudono il 9/11. Si ricorda che la verifica si svolge mediante prova scritta costituita da 80 quiz a risposta multipla, sottoposti alla commissione d’esame (composta dalla Sezione regionale della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale). Il calendario delle verifiche è contenuto nell’allegato A della deliberazione 7/2017. Per maggiori informazioni: www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it
  • 3. Beni ambientali. Rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica e impugnazione. Consiglio di Stato Sez. VI n. 4369 del 18 settembre 2017 Nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica vi è l’onere di impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il parere negativo presupposto (con il versamento per una sola volta del contributo unificato), mentre non vi è l’onere di impugnare immediatamente il parere negativo e successivamente l’atto conclusivo del procedimento (il che comporterebbe, in ipotesi, il versamento per due volte del CU stesso). Fonte: lexambiente.it Rifiuti. Trasporto e regime autorizzatorio. Cass. Sez. III n. 44438 del 27 settembre 2017 (Ud 15 dic 2016) Presidente: Ramacci Estensore: Gentili Imputato: Osellame Alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l'assenza dell'obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell'impresa che li produce integra il reato in esame. Fonte: lexambiente.it Rifiuti. Ordinanza di smaltimento dei rifiuti abbandonati. TAR Puglia (LE) Sez. III n.1450 del 13 settembre 2017 L'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l'accertamento in capo a quest'ultimo di un
  • 4. comportamento doloso o colposo, non ravvisando la disposizione dell'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene. Fonte: lexambiente.it Ue, le Ong possono impugnare le autorizzazioni a estrarre acqua per la produzione di neve. Un’organizzazione per la tutela dell’ambiente debitamente costituita può impugnare l’autorizzazione a estrarre acqua per la produzione di neve: lo ricorda l’avvocato generale europeo Eleanor Sharpston in riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte amministrativa dell’Austria. La questione ha inizio quando la società Aichelberglift Karlstein GmbH ottiene l’autorizzazione a estrarre acqua dal un fiume l’Einsiedelbach per un impianto di innevamento in una stazione sciistica in Austria. In seguito, la domanda di autorizzazione dell’Aichelberglift viene esaminata in un procedimento amministrativo separato dove la Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, un’Ong per la tutela dell’ambiente, solleva eccezioni contro il progetto. Eccezioni respinte e impugnate senza successo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Bassa Austria. Il Tribunale ha dichiarato che la Protect non beneficiava della qualità di parte del procedimento amministrativo in quanto non ha sollevato eccezioni contro la domanda tempestivamente, vale a dire, al più tardi, il giorno precedente la trattazione orale o nel corso della trattazione stessa. La Protect ha quindi perso la qualità di parte. La questione approda alla Corte amministrativa dell’Austria la quale chiede alla Corte Ue se la direttiva quadro in materia di acque riconosca ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, nell’ambito di un procedimento non soggetto a valutazione dell’impatto ambientale la possibilità di agire in giudizio in base alla Convenzione di Aarhus. Nel diritto austriaco, il ricorrente è legittimato ad agire in procedimenti amministrativi o giurisdizionali solo se è titolare di diritti soggettivi sostanziali di cui afferma la violazione. Le organizzazioni per la tutela dell’ambiente non possono soddisfare, per loro natura, la condizione della titolarità di diritti sostanziali. Ciò rende virtualmente impossibile per organizzazioni di tal genere impugnare un provvedimento amministrativo dinanzi a un’autorità amministrativa o a un giudice,
  • 5. indipendentemente dalla diligenza con cui agiscono o dalla pertinenza delle osservazioni che intendono presentare. Da ciò sembra derivare che neppure i singoli titolari di diritti potrebbero proporre ricorso affermando la violazione di una disposizione destinata a tutelare l’ambiente in quanto tale o di una disposizione che tutela l’interesse pubblico, quale il divieto di deterioramento della direttiva quadro in materia di acque. Sembra quindi che salvo i casi in cui i diritti sostanziali dei singoli coincidano con l’interesse pubblico e detti singoli decidano di proporre ricorso per far rispettare tali diritti dinanzi a un’autorità competente o a un organo giurisdizionale, nessuno possa agire a tutela dell’ambiente. Ma le organizzazioni per la tutela dell’ambiente sono espressione dell’interesse pubblico e collettivo. Esse riuniscono le rivendicazioni di una pluralità di individui in un’unica azione, agiscono quale filtro e mettono a disposizione le loro conoscenze specialistiche. I singoli interessati da un progetto avente un impatto ambientale sono naturalmente legittimati ad agire per difendere i propri beni o altri interessi da danni potenziali che un progetto potrebbe causare. Se alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente viene negata la legittimazione ad agire per chiedere a un giudice di verificare se un provvedimento amministrativo è conforme agli obblighi che vincolano gli Stati membri, come quelli derivanti della direttiva quadro in materia di acque, l’ambiente – ossia, l’interesse pubblico – sarà rappresentato e difeso in modo inadeguato. Le organizzazioni quindi svolgono, cruciale nella protezione del patrimonio ambientale comune. Non a caso la Convenzione di Aarhus prevede il riconoscimento degli interessi delle organizzazioni che promuovono la tutela dell’ambiente garantendo a loro e ai singoli l’accesso a meccanismi giudiziari efficaci al fine di tutelare l’ambiente e assicurare il rispetto della legge. La Corte ha riconosciuto che il diritto ambientale dell’Unione riguarda, per la maggior parte, l’interesse pubblico e non semplicemente la tutela degli interessi dei singoli in quanto tali. “Non possono comparire in giudizio né l’acqua né i pesci che vi nuotano. Analogamente, gli alberi non sono legittimati ad agireâ€. “L’ambiente naturale appartiene a tutti noi e della sua protezione siamo responsabili collettivamenteâ€. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it
  • 6. indipendentemente dalla diligenza con cui agiscono o dalla pertinenza delle osservazioni che intendono presentare. Da ciò sembra derivare che neppure i singoli titolari di diritti potrebbero proporre ricorso affermando la violazione di una disposizione destinata a tutelare l’ambiente in quanto tale o di una disposizione che tutela l’interesse pubblico, quale il divieto di deterioramento della direttiva quadro in materia di acque. Sembra quindi che salvo i casi in cui i diritti sostanziali dei singoli coincidano con l’interesse pubblico e detti singoli decidano di proporre ricorso per far rispettare tali diritti dinanzi a un’autorità competente o a un organo giurisdizionale, nessuno possa agire a tutela dell’ambiente. Ma le organizzazioni per la tutela dell’ambiente sono espressione dell’interesse pubblico e collettivo. Esse riuniscono le rivendicazioni di una pluralità di individui in un’unica azione, agiscono quale filtro e mettono a disposizione le loro conoscenze specialistiche. I singoli interessati da un progetto avente un impatto ambientale sono naturalmente legittimati ad agire per difendere i propri beni o altri interessi da danni potenziali che un progetto potrebbe causare. Se alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente viene negata la legittimazione ad agire per chiedere a un giudice di verificare se un provvedimento amministrativo è conforme agli obblighi che vincolano gli Stati membri, come quelli derivanti della direttiva quadro in materia di acque, l’ambiente – ossia, l’interesse pubblico – sarà rappresentato e difeso in modo inadeguato. Le organizzazioni quindi svolgono, cruciale nella protezione del patrimonio ambientale comune. Non a caso la Convenzione di Aarhus prevede il riconoscimento degli interessi delle organizzazioni che promuovono la tutela dell’ambiente garantendo a loro e ai singoli l’accesso a meccanismi giudiziari efficaci al fine di tutelare l’ambiente e assicurare il rispetto della legge. La Corte ha riconosciuto che il diritto ambientale dell’Unione riguarda, per la maggior parte, l’interesse pubblico e non semplicemente la tutela degli interessi dei singoli in quanto tali. “Non possono comparire in giudizio né l’acqua né i pesci che vi nuotano. Analogamente, gli alberi non sono legittimati ad agireâ€. “L’ambiente naturale appartiene a tutti noi e della sua protezione siamo responsabili collettivamenteâ€. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it